Trasferirsi in Italia nel 2026: il regime dei neo-residenti tra imposta di 300.000 euro e redditi francesi
Aggiornamento: 3 ott

Una persona che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia può scegliere, a determinate condizioni, di assoggettare i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva annuale. Per i nuovi ingressi interessati dalla legge di bilancio 2026, l’importo è di 300.000 euro per il contribuente principale e di 50.000 euro per ciascun familiare ammesso all’estensione. L’importo è fisso: non è una percentuale dei redditi esteri e non cresce al crescere di quei redditi. Ma non sostituisce le imposte dovute sui redditi prodotti in Italia, né cancella automaticamente la potestà impositiva della Francia sui redditi che conservano una fonte francese.
È quest’ultimo punto a determinare spesso la convenienza dell’operazione. Un imprenditore che vive a Milano e continua a percepire dividendi da una società francese, canoni di locazione di un immobile a Parigi e compensi per un’attività svolta personalmente in Italia non può sommare quelle entrate e chiamarle indistintamente «redditi esteri». Deve stabilire, per ciascun flusso, dove il reddito è prodotto secondo la legge italiana, quale Stato può tassarlo secondo la convenzione franco-italiana e quali imposte restano effettivamente a suo carico.
Il regime è disciplinato dall’articolo 24-bis del TUIR. La modifica degli importi è contenuta nell’articolo 1, commi 25 e 26, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Per chi arriva dalla Francia, questa disciplina italiana deve essere letta insieme alla convenzione fiscale del 5 ottobre 1989 e alle regole francesi sul trasferimento del domicilio fiscale. L’analisi seguente segue questo ordine.
I. L’opzione italiana riguarda i redditi esteri di un residente effettivo
A. Il trasferimento della residenza e i nove anni di assenza devono essere dimostrati
L’articolo 24-bis si rivolge alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia e non vi sono state fiscalmente residenti per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’inizio di efficacia dell’opzione. Non richiede la cittadinanza straniera: anche un cittadino italiano può accedervi, se soddisfa i requisiti. Viceversa, possedere un passaporto francese o trasferire formalmente il domicilio dall’estero non prova da solo la non residenza italiana dei nove anni richiesti.
La verifica è storica. Occorre ricostruire, anno per anno, abitazioni, iscrizioni anagrafiche, centro delle relazioni personali e attività, dichiarazioni fiscali e altri elementi che possono collocare la residenza in Italia. Una breve presenza nel Paese non coincide necessariamente con una residenza fiscale, ma un soggiorno qualificato come temporaneo dalle parti può essere valutato diversamente dalle amministrazioni. L’eventuale iscrizione all’AIRE, quando pertinente, è un documento utile; non sostituisce la verifica sostanziale dei collegamenti.
La disciplina italiana della residenza delle persone fisiche è stata modificata dal decreto legislativo n. 209 del 2023. L’articolo 2 del TUIR considera residenti, per la maggior parte del periodo d’imposta, le persone che hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure sono presenti nel territorio dello Stato, tenendo conto anche delle frazioni di giorno. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente opera come presunzione relativa. Questi criteri vanno applicati ai periodi cui si riferisce la verifica, senza proiettare automaticamente la formulazione attuale su anni regolati da testi precedenti.
La legge di bilancio 2026 ha inoltre formulato una regola temporale specifica per il nuovo importo. Il comma 26 richiama le persone che trasferiscono in Italia la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile* dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2026. Per chi aveva già trasferito tale residenza, non è corretto affermare che l’imposta salga automaticamente da 200.000 a 300.000 euro soltanto perché l’anno fiscale cambia. La storia del trasferimento e la data rilevante devono essere documentate. In presenza di passaggi graduali, residenza civilistica e decorrenza della residenza fiscale possono richiedere una valutazione distinta: il testo del comma 26 merita un esame puntuale prima di applicare un importo all’interessato.
Il primo anno presenta una difficoltà tipica. Si può avere un’abitazione disponibile in Italia da gennaio, continuare a esercitare un’attività in Francia per alcuni mesi e spostare la famiglia più tardi. La scelta del regime non risolve retroattivamente la cronologia. Bisogna identificare il periodo in cui la persona è effettivamente residente secondo ciascun ordinamento e l’anno dal quale l’opzione può produrre effetti. Contratti di locazione o acquisto, trasferimento della famiglia, presenza fisica, cessazione o trasformazione delle funzioni francesi, documentazione bancaria e assicurativa devono raccontare una storia coerente.
La Francia applica autonomamente l’articolo 4 B del Code général des impôts. Il foyer o luogo di soggiorno principale, l’attività professionale non accessoria e il centro degli interessi economici sono criteri distinti. Mantenere la direzione operativa di un’impresa francese, una parte consistente delle attività e la famiglia in Francia può quindi generare una contestazione anche dopo il trasferimento anagrafico in Italia. Al contrario, il solo mantenimento di beni francesi non determina automaticamente una residenza fiscale francese. Conta la combinazione concreta dei fatti.
Quando entrambe le legislazioni interne considerano la persona residente, interviene l’articolo 4 della convenzione del 1989. La sequenza convenzionale considera il foyer d’habitation permanent, poi il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale, la nazionalità e, in ultima istanza, l’accordo tra autorità competenti. Non si tratta di scegliere liberamente lo Stato più favorevole. La convenzione attribuisce una residenza ai suoi fini secondo elementi da provare. Per un cittadino con doppia nazionalità franco-italiana, il criterio della nazionalità può anche non sciogliere l’ultima difficoltà.
La documentazione di residenza deve dunque essere predisposta prima di impegnarsi in decisioni patrimoniali importanti. Il contribuente può avere acquisito la residenza italiana secondo il diritto interno e nondimeno discutere con la Francia della sua residenza convenzionale. Può anche essere residente convenzionale italiano pur continuando a pagare in Francia alcune imposte sui redditi di fonte francese. Questi sono problemi diversi: il primo concerne l’assoggettamento generale della persona, il secondo la ripartizione del potere di tassare una specifica categoria di reddito.
La nozione di foyer d’habitation permanent nella convenzione non equivale alla proprietà di un immobile. È possibile disporre stabilmente di un alloggio in locazione e, allo stesso tempo, possedere una casa in cui non si vive. Se un’abitazione rimane disponibile in entrambi gli Stati, il centro degli interessi vitali richiede una valutazione complessiva dei legami personali ed economici. Il luogo della scuola dei figli, le attività quotidiane del coniuge, la presenza del contribuente e il modo in cui dirige i propri affari possono convergere o divergere. Un documento isolato difficilmente chiude la questione quando gli elementi principali puntano in direzioni diverse.
La posizione di due coniugi non deve essere appiattita su una sola scheda. Uno può vivere e lavorare prevalentemente in Italia, mentre l’altro conserva un’attività professionale e una dimora effettiva in Francia. Il diritto interno di ciascun Paese e la convenzione devono essere applicati alle persone interessate, pur tenendo conto del loro rapporto familiare. La possibilità di estendere l’opzione italiana a un familiare non prova che quest’ultimo sia già fiscalmente residente in Italia o che abbia lasciato il domicilio fiscale francese. Allo stesso modo, la residenza dei figli adulti non determina meccanicamente quella dei genitori, ma può essere un fatto rilevante nel quadro concreto.
Un imprenditore tende talvolta a indicare come centro degli interessi economici il luogo in cui si trova il patrimonio di maggiore valore. È una semplificazione rischiosa. Occorre esaminare dove si generano i redditi, dove si svolge la gestione degli investimenti e delle società, quali funzioni vengono esercitate personalmente e quali rapporti economici mantengono un carattere prevalente. Una partecipazione francese molto importante può essere detenuta passivamente da una persona stabilmente installata in Italia; in un’altra situazione, il contribuente continua a decidere ogni giorno da un ufficio francese. I due casi non si analizzano allo stesso modo.
La presenza fisica è un fatto da registrare con cura, senza trasformare il conteggio dei giorni nell’unico criterio. Agenda, viaggi, fatture, consumi dell’abitazione e dati professionali possono confermare o smentire il calendario dichiarato. Ma anche un conteggio impeccabile non elimina la necessità di verificare gli altri criteri previsti dai diritti interni e dal trattato. Le persone con attività itinerante e immobili in più Stati hanno bisogno di una ricostruzione qualitativa oltre che quantitativa.
Il trasferimento deve essere pensato anche dal punto di vista dei terzi che applicano la fiscalità: banche, società distributrici, assicuratori e amministrazioni. Un intermediario francese che continua a trattare il cliente come residente francese può praticare ritenute o fornire documenti incoerenti con la nuova situazione. Una rettifica è possibile solo con le prove e le procedure richieste. Informare gli intermediari della nuova residenza è utile, ma tale comunicazione non decide da sola la residenza fiscale. La coerenza tra dichiarazioni nei due Paesi, certificati di residenza e dati forniti ai pagatori è una parte concreta del progetto.
B. L’imposta annuale sostituisce l’IRPEF sui redditi esteri ammessi, entro limiti precisi
L’opzione riguarda i redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del TUIR, che rinvia per analogia alle regole italiane sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. La localizzazione del conto bancario, il luogo in cui arriva un bonifico e la valuta del pagamento non sono criteri universali di fonte. Il tipo di reddito, la localizzazione del bene, la residenza del debitore, la sede della società e il luogo di esecuzione della prestazione possono condurre a risultati diversi.
Per tali redditi l’imposta sostitutiva è dovuta in misura fissa per ciascun periodo d’imposta in cui l’opzione è valida, a prescindere dall’ammontare effettivamente percepito. Per i trasferimenti cui si applica la legge di bilancio 2026, il forfait principale è di 300.000 euro. Il meccanismo non prevede una franchigia iniziale né una progressività: un reddito estero modesto non riduce il forfait, mentre un reddito più alto non lo aumenta. L’analisi economica deve quindi partire dai redditi esteri prevedibili e dalla loro imposizione residua negli Stati della fonte, non dal solo patrimonio posseduto.
I redditi prodotti in Italia rimangono soggetti al sistema ordinario o alle rispettive regole di imposizione. Un compenso per lavoro svolto fisicamente in Italia, il reddito di un immobile italiano e un reddito d’impresa attribuibile a un’attività italiana non confluiscono nel forfait perché il pagatore, il contratto o il conto corrente si trovano all’estero. Questa distinzione è particolarmente importante per chi trasferisce la direzione quotidiana di una società francese in Italia: oltre alla tassazione personale, la società stessa può esporre questioni di sede di direzione effettiva o stabile organizzazione, che l’opzione individuale non risolve.
La legge consente di escludere dall’opzione i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri specificamente individuati. Per i redditi dei Paesi esclusi torna l’imposizione ordinaria italiana, con le regole applicabili per il credito delle imposte estere. La scelta, detta spesso cherry picking, non serve a diminuire il forfait annuale. Può invece essere utile quando l’imposta pagata alla fonte e la struttura del reddito rendono più razionale la tassazione ordinaria di una determinata giurisdizione. Deve essere valutata sul portafoglio reale e sulle convenzioni pertinenti, non utilizzata come formula standard.
Un caso merita attenzione speciale: le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione non rientrano nella copertura dell’imposta sostitutiva. Si applica il regime ordinario italiano con l’eventuale credito per le imposte estere nei limiti di legge. Chi trasferisce la residenza in previsione della vendita di una società deve quindi analizzare la qualificazione della partecipazione, la tempistica della cessione e le altre imposte possibili prima di attribuire alla vendita un costo fiscale italiano di soli 300.000 euro. La convenzione fiscale e, se si lascia la Francia, la possibile exit tax francese aggiungono ulteriori passaggi.
L’opzione ha una durata massima di quindici periodi d’imposta. La sua efficacia non è una garanzia di invariabilità di ogni elemento del progetto patrimoniale: può cessare secondo le condizioni di legge e si collega al pagamento integrale e tempestivo dell’imposta sostitutiva. Una decisione basata su un flusso eccezionale previsto tra dieci anni deve considerare la data finale del regime e il trattamento successivo. Un’imposizione ordinaria che riaffiora alla scadenza può modificare la convenienza di un investimento o di una distribuzione differita.
Il carattere fisso dell’imposta modifica anche il modo di valutare le perdite. Una perdita realizzata su un investimento estero non riduce meccanicamente il forfait dovuto per l’anno; nello stesso periodo un altro investimento può generare una plusvalenza importante coperta dal regime, salvo eccezioni. Se un reddito è escluso dall’opzione o ricade nel regime ordinario, si applicano le specifiche regole italiane di determinazione e compensazione proprie della sua categoria. Sarebbe errato creare una compensazione globale tra ogni perdita patrimoniale e i 300.000 euro. L’analisi dei risultati positivi e negativi deve seguire la qualificazione di ciascuna operazione.
Una distribuzione effettuata da una società estera e un trasferimento di liquidità dalla stessa società non sono necessariamente la stessa cosa. Un rimborso di capitale, un dividendo, un prestito soci e il prezzo di vendita di quote rispondono a regole differenti. La documentazione societaria, le delibere, la contabilità e il diritto applicabile alla società possono determinare la qualificazione del flusso. La tentazione di rimodellare a posteriori un pagamento per farlo rientrare nel regime è particolarmente fragile quando l’amministrazione francese o italiana dispone già dei documenti dell’operazione.
Per gli strumenti finanziari detenuti all’estero, occorre distinguere il rendimento periodico, la plusvalenza, il rimborso del capitale e gli eventuali proventi maturati attraverso un veicolo. La collocazione di un dossier titoli presso una banca svizzera o francese non è una risposta completa sulla fonte di ciascun reddito. Una società emittente italiana può generare redditi di fonte italiana anche se i titoli sono conservati da un intermediario straniero. Viceversa, il pagamento materialmente effettuato da una banca italiana non basta a trasformare in reddito italiano ogni provento relativo a beni esteri. I criteri normativi di territorialità vanno applicati al reddito, non soltanto al suo circuito di pagamento.
Le strutture fiduciarie, i trust e le polizze assicurative richiedono una prudenza particolare. La posizione del disponente, del beneficiario e del titolare dei beni può variare secondo il diritto civile e fiscale rilevante. Un flusso che appare come pagamento da un veicolo estero può essere attribuito fiscalmente a un’altra persona o qualificato in modo diverso da una semplice distribuzione. Non è possibile dedurre dalla localizzazione estera del trustee, della compagnia assicuratrice o del conto che ogni importo sia automaticamente coperto dall’imposta sostitutiva. In simili casi la mappatura dei rapporti giuridici viene prima della simulazione aritmetica.
Anche la distinzione tra imposte dirette e altri oneri deve restare visibile. Il forfait è concepito come sostituzione dell’IRPEF sui redditi esteri contemplati dall’opzione. Non sostituisce l’IVA eventualmente dovuta per un’attività economica, i contributi previdenziali, i tributi locali su beni italiani o gli obblighi fiscali delle società partecipate. Non conferisce un diritto a ignorare le norme antiriciclaggio o gli obblighi informativi degli intermediari. Questa delimitazione può apparire ovvia, ma impedisce di promettere a un imprenditore una «fiscalità totale» di 300.000 euro che la legge non prevede.
Il confronto con il regime degli impatriati va fatto sulle basi imponibili corrette. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 disciplina, alle proprie condizioni, una riduzione della base imponibile di determinati redditi di lavoro prodotti in Italia da chi trasferisce la residenza. L’articolo 24-bis affronta l’imposizione di redditi prodotti all’estero mediante un forfait. Una persona può avere contemporaneamente redditi di categorie diverse, ma la possibile interazione tra disposizioni e i limiti applicabili vanno verificati sul testo e sulla concreta opzione esercitata. Non si può pubblicizzare indistintamente una riduzione percentuale su ogni stipendio italiano e una copertura forfettaria di ogni investimento estero senza esaminare condizioni, esclusioni e compatibilità.
Il contribuente principale può estendere il regime ai familiari individuati dall’articolo 433 del codice civile italiano, se ciascuno soddisfa i requisiti. Per i familiari interessati dai nuovi importi l’imposta aggiuntiva è di 50.000 euro per persona e per anno. Non è un supplemento indistinto per il «nucleo familiare»: si verifica la posizione di ogni familiare e si esercita l’opzione nei modi prescritti. Se il coniuge non possiede redditi esteri significativi, pagare un ulteriore forfait potrebbe essere economicamente sfavorevole. Se possiede partecipazioni o investimenti autonomi, una simulazione separata diventa necessaria.
La scelta va espressa nella dichiarazione italiana dei redditi relativa al periodo di trasferimento della residenza fiscale o a quello immediatamente successivo, secondo le modalità del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017. Il contribuente può presentare prima un’istanza di interpello probatorio con la checklist predisposta dall’amministrazione; non bisogna scambiare la possibilità dell’interpello per l’unica via di accesso al regime. La dichiarazione, l’eventuale interpello, l’esclusione di Stati e l’estensione ai familiari richiedono coerenza di date e di fatti.
L’amministrazione ha fornito indicazioni interpretative nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017. La circolare precede le successive modifiche degli importi; è utile per la struttura del regime, mentre le cifre e le regole temporali vanno lette nel testo legislativo applicabile al trasferimento. Usare una vecchia scheda che parla ancora di 100.000 o 200.000 euro senza controllare la data del trasferimento porta facilmente a un preventivo inesatto.
II. La convenienza dipende dalla fonte dei redditi e dalle imposte che restano dovute
A. Dividendi, immobili e attività professionali richiedono una lettura franco-italiana voce per voce
Si immagini una persona che abbia effettivamente trasferito la residenza convenzionale in Italia e possieda tre attività: quote di una società operativa francese, un appartamento affittato a Lione e un portafoglio finanziario diversificato. Il regime italiano può coprire alcuni redditi prodotti fuori dall’Italia. Tuttavia, la copertura italiana non significa che la Francia rinunci all’imposizione che la sua legge e la convenzione le conservano. Il calcolo deve quindi mettere in colonne distinte l’imposta italiana sostituita, l’imposta francese alla fonte e ogni altro costo fiscalmente rilevante.
Per i dividendi di una società residente in Francia, l’articolo 10 della convenzione del 1989 disciplina il concorso tra Stato di residenza del beneficiario e Stato della società distributrice. In termini generali, la Francia conserva un potere impositivo entro il limite convenzionale applicabile quando il beneficiario effettivo è residente in Italia e soddisfa le condizioni previste. Il prelievo praticato dall’intermediario può non corrispondere immediatamente all’onere finale convenzionale: può servire una procedura documentata per ottenere l’aliquota corretta o un rimborso. La nazionalità italiana del beneficiario non è di per sé la condizione sufficiente; conta la residenza ai fini del trattato e la qualità di beneficiario effettivo.
L’Italia può assoggettare il reddito estero ammesso al forfait; la Francia, entro il suo diritto convenzionale, può ancora riscuotere l’imposta di fonte. In linea di principio, l’imposta francese che colpisce un reddito coperto dall’imposta sostitutiva non si sottrae euro per euro dai 300.000 euro. L’eventuale esclusione della Francia dall’opzione potrebbe cambiare il trattamento italiano dei redditi francesi, ma farebbe rientrare nell’imposizione ordinaria tutti i redditi interessati da quella scelta territoriale, secondo le regole previste. Prima di decidere bisogna valutare insieme dividendi, interessi, canoni e plusvalenze francesi, non isolare il flusso più vistoso.
Gli interessi richiedono una verifica diversa. L’articolo 11 della convenzione disciplina la ripartizione della potestà impositiva e contiene condizioni proprie. Anche quando il diritto convenzionale riduce o esclude il prelievo francese, la qualificazione del prodotto finanziario e dell’effettivo beneficiario resta decisiva. Un interesse contrattuale, un rendimento assicurativo e una plusvalenza su uno strumento finanziario possono essere collocati in categorie convenzionali differenti. Il nome commerciale dell’investimento non sostituisce l’analisi delle sue caratteristiche giuridiche.
L’appartamento situato in Francia è più lineare sotto un profilo, ma non è fiscalmente invisibile. L’articolo 6 della convenzione consente allo Stato in cui si trova l’immobile di tassarne i redditi. I canoni francesi possono quindi restare imponibili in Francia anche se il proprietario risiede in Italia e sceglie il forfait italiano sui redditi esteri. Vanno inoltre valutati i tributi relativi all’immobile e, se ricorrono le condizioni, l’imposta francese sulla fortuna immobiliare. L’articolo 24-bis riguarda l’imposizione italiana indicata dalla norma e le agevolazioni collegate; non è un’esenzione generale dalle imposte immobiliari francesi.
Se l’immobile è detenuto tramite una società, la semplice frase «possiedo una società estera» non basta a classificare i flussi. Redditi della società, dividendi distribuiti al socio, eventuali compensi di amministratore e plusvalenze sulla partecipazione sono fatti imponibili potenzialmente diversi. La convenzione contiene anche regole e precisazioni per le partecipazioni collegate a immobili. Un acquisto immobiliare strutturato attraverso una società civile francese o altra entità deve essere letto secondo il suo regime fiscale reale e la qualificazione che i due ordinamenti attribuiscono al veicolo.
Per il lavoro dipendente, il punto di partenza è l’articolo 15 della convenzione: la remunerazione può dipendere dal luogo in cui l’attività è effettivamente esercitata, salva l’applicazione delle condizioni e delle regole speciali previste dal trattato. Un dipendente che siede in Italia davanti al computer e riceve lo stipendio da un datore di lavoro francese non produce necessariamente, per quel solo motivo, reddito di fonte francese ai fini dell’opzione italiana. Conta la prestazione effettiva, con la corretta ripartizione dei giorni svolti nei due Paesi quando pertinente. Anche gli obblighi del datore e la sicurezza sociale richiedono un’analisi autonoma.
Un amministratore di società incontra ulteriori difficoltà. Compensi per funzioni di direzione, retribuzioni da lavoro subordinato, dividendi e reddito della società non sono etichette intercambiabili. La convenzione tratta le remunerazioni degli amministratori secondo una disposizione specifica, mentre la gestione effettiva della società da un ufficio italiano può produrre conseguenze fiscali per l’impresa stessa. Il forfait del socio non immunizza la società né converte ogni remunerazione personale in dividendo estero.
La vendita di quote di una società francese richiede almeno tre controlli successivi. Primo: individuare il diritto della Francia di tassare la plusvalenza secondo la sua legislazione e l’articolo 13 della convenzione, compreso il protocollo per determinate partecipazioni sostanziali. Secondo: applicare la disciplina italiana della fonte e l’esclusione, nei primi cinque periodi dell’opzione, delle plusvalenze da partecipazioni qualificate. Terzo: verificare se il trasferimento dalla Francia abbia già fatto nascere obblighi ai sensi dell’articolo 167 bis del Code général des impôts. Questi controlli non possono essere sostituiti dalla sola lettura di una brochure sul forfait italiano.
L’articolo 167 bis del CGI riguarda, alle condizioni di legge, alcune plusvalenze latenti, crediti da clausole di integrazione del prezzo e plusvalenze in differimento quando si trasferisce il domicilio fiscale fuori dalla Francia. La soglia e le condizioni vanno applicate al caso concreto, così come le regole di sospensione e di sgravio. Il fatto che la cessione avvenga dopo il trasferimento e il fatto che l’Italia preveda un’imposta fissa sui redditi esteri non fanno sparire una posizione francese nata al momento della partenza. Per un fondatore che programma la vendita della propria società, la cronologia del trasferimento può quindi essere più importante della differenza apparente tra aliquote.
Le pensioni pongono un’altra questione. Occorre qualificare la prestazione come pensione privata, remunerazione o pensione pubblica secondo il testo convenzionale e la storia del rapporto di lavoro. Una pensione versata dalla Francia non è automaticamente attratta dal forfait italiano solo perché arriva su un conto italiano o perché il beneficiario si è trasferito. Alcune disposizioni convenzionali attribuiscono il diritto di imposizione in modo esclusivo, altre seguono criteri particolari. Inoltre il regime per i neo-residenti dell’articolo 24-bis non coincide con il diverso regime dell’articolo 24-ter TUIR previsto, a condizioni territoriali e personali proprie, per taluni pensionati con redditi esteri. Confondere le due disposizioni può condurre a confrontare importi e beneficiari che non appartengono alla stessa disciplina.
La dimensione franco-italiana mostra così una regola metodologica semplice: la residenza è la prima domanda, ma non l’ultima. Per ciascun reddito si devono stabilire la categoria, la fonte secondo il diritto interno, la norma convenzionale, l’imposta effettivamente prelevata nello Stato della fonte e la conseguenza dell’opzione in Italia. Solo a quel punto il forfait di 300.000 euro entra in una simulazione credibile.
Prendiamo, in modo del tutto ipotetico, una società francese che distribuisce 600.000 euro di dividendi a un socio ormai residente convenzionalmente in Italia. Il primo documento da leggere non è una tabella di aliquote italiane, bensì la documentazione che identifica la società distributrice, il beneficiario effettivo, la residenza del socio e il trattamento francese. La convenzione può limitare la ritenuta francese applicabile, ma la sua concreta attuazione può dipendere dall’intermediario e dalla documentazione prodotta. Sul lato italiano si verifica se il dividendo è reddito estero coperto dall’opzione oppure se una scelta di esclusione territoriale lo assoggetta alle regole ordinarie. Il costo non si ottiene applicando ai 600.000 euro una percentuale convenzionale e dichiarando che quella somma è l’unico tributo dovuto: bisogna aggiungere il forfait riferito all’intero anno e tutti gli altri redditi del soggetto.
Supponiamo che nello stesso anno il socio percepisca un compenso per la gestione della società, lavorando per gran parte del tempo dall’Italia. La società che paga è francese, ma la remunerazione non assume per ciò solo la stessa qualificazione e la stessa fonte del dividendo. La natura delle funzioni, il luogo in cui sono svolte, la disposizione convenzionale pertinente e l’eventuale presenza di attività in entrambi gli Stati devono essere esaminati. L’esempio mostra perché una struttura che sostituisce parzialmente dividendi con compensi non può essere valutata soltanto sulla differenza delle aliquote francesi: cambia il presupposto giuridico del reddito.
Il proprietario di un immobile francese deve inoltre distinguere la tassazione del reddito corrente da quella della plusvalenza futura. L’articolo 6 della convenzione disciplina i redditi immobiliari, mentre l’articolo 13 contiene le regole sulle plusvalenze. Il bene rimane soggetto alle regole francesi applicabili alla locazione e alla vendita, con eventuali dichiarazioni e adempimenti specifici. Sul lato italiano l’opzione può incidere sul trattamento del reddito estero nella misura prevista dalla legge. Nessuna delle due analisi consente di cancellare l’altra. Quando un immobile è adibito in parte a uso personale e in parte locato, occorre separare i periodi e i diritti effettivi, invece di trattarlo come un investimento omogeneo.
Un altro esempio riguarda la ritenuta praticata dalla Francia in misura superiore al limite convenzionale. Il contribuente può avere ragione nel chiedere il beneficio del trattato e, nello stesso tempo, non poter imputare automaticamente l’intero prelievo francese contro l’imposta sostitutiva italiana. Il percorso corretto può essere una richiesta di aliquota ridotta o rimborso nello Stato della fonte, con certificazione della residenza e prova della titolarità del reddito. Se il contribuente trascura i termini francesi per il rimborso, una simulazione che presuppone il recupero integrale della ritenuta risulta troppo ottimistica. La gestione amministrativa dei flussi è quindi parte del rendimento netto dell’operazione.
Il protocollo della convenzione richiede attenzione nelle operazioni societarie. Per alcune cessioni di partecipazioni sostanziali in una società residente nell’altro Stato, il potere impositivo di quest’ultimo non si esaurisce nella regola generale sulle plusvalenze mobiliari. Il testo convenzionale definisce una soglia collegata ai diritti sugli utili, anche considerando persone apparentate. Non bisogna confondere questa nozione convenzionale con quella italiana di «partecipazione qualificata» rilevante per la speciale esclusione dei primi cinque anni dell’articolo 24-bis: hanno funzioni normative diverse e possono avere soglie diverse. Lo stesso pacchetto di azioni va testato separatamente sotto ciascuna regola.
La verifica della plusvalenza francese diventa più delicata quando la società possiede soprattutto immobili, direttamente o tramite partecipate. Il trattato e il suo protocollo includono regole per beni e diritti immobiliari e per alcune partecipazioni. Una holding che nel bilancio presenta liquidità e immobili, una società che usa gli immobili per la propria attività e una società patrimoniale pura non hanno necessariamente lo stesso trattamento. Prima di firmare una promessa di vendita è opportuno fissare la composizione dell’attivo, la localizzazione dei beni e la catena delle partecipazioni alla data rilevante. La denominazione «holding» non decide il carattere immobiliare della partecipazione.
La stessa esigenza vale per le azioni ricevute prima della partenza dalla Francia nell’ambito di una riorganizzazione con differimento d’imposta. Il differimento francese non viene trasformato in esenzione dalla successiva residenza italiana. L’articolo 167 bis può intercettare posizioni preesistenti, secondo le sue condizioni, e la vendita può poi sollevare questioni di coordinamento tra imposta francese e italiana. Se l’operazione è programmata, serve una cronologia che distingua data di acquisizione, valore fiscale, eventuali conferimenti, trasferimento del domicilio, distribuzioni e vendita. Questa cronologia permette di discutere un’effettiva doppia imposizione anziché invocarla in modo generico.
Il caso dei servizi resi tra i due Paesi illustra un rischio diverso. Un professionista residente in Italia che fattura a clienti francesi un’attività svolta dal proprio studio italiano non può considerare estero il reddito soltanto perché i clienti sono francesi. Viceversa, un’attività materialmente esercitata in Francia può produrre conseguenze in quello Stato, tenendo conto della convenzione e delle regole sulla presenza professionale. La fattura, la partita IVA del cliente e il conto di incasso sono indizi contrattuali, non una definizione della fonte reddituale. L’esatta qualificazione dell’attività e l’eventuale organizzazione stabile vanno verificate.
Per i dirigenti di gruppi familiari occorre infine separare il valore accumulato nella società dal reddito percepito personalmente. Gli utili non distribuiti appartengono alla società, con la fiscalità della società. Quando diventano dividendi, può sorgere un reddito del socio. Se vengono trasferiti a un’altra società del gruppo, non si tratta automaticamente di reddito personale del neo-residente. Confondere queste fasi produce simulazioni gonfiate: si sommano nello stesso anno flussi che non sono stati percepiti dalla persona e si promette un risparmio che il regime individuale non può generare.
B. Il patrimonio, le successioni e la procedura possono cambiare il risultato economico
L’articolo 24-bis produce anche effetti collegati al monitoraggio fiscale italiano e alle imposte italiane su immobili e attività finanziarie esteri, secondo la disciplina applicabile agli elementi coperti dall’opzione. Non significa però che ogni dichiarazione diventi superflua. La persona potrebbe possedere redditi italiani, redditi esteri esclusi dall’opzione o attività che richiedono una verifica specifica. La posizione del familiare che non ha esercitato l’opzione è distinta da quella del contribuente principale. Il fascicolo patrimoniale deve indicare titolarità effettiva, Paese, natura del bene, redditi prodotti e trattamento scelto.
Per le successioni e donazioni, la disciplina italiana prevede, durante la validità dell’opzione, una limitazione dell’imposta italiana ai beni e diritti esistenti nello Stato, con le precisazioni previste dalla legge. Sarebbe inesatto trasformare questa regola in una promessa di successione «esente». La Francia e gli altri Stati nei quali si trovano beni, donanti, defunti o beneficiari applicano i propri criteri di collegamento, e la convenzione franco-italiana del 20 dicembre 1990 sulle successioni e donazioni va esaminata separatamente da quella del 1989 sui redditi. Anche l’ubicazione giuridica di una partecipazione o di un diritto può essere discussa. L’imposta italiana sui redditi di 300.000 euro non estingue un’imposta francese di successione eventualmente dovuta.
Un esempio chiarisce la differenza. Una persona residente in Italia sotto l’opzione possiede un immobile in Francia e un portafoglio titoli, mentre un figlio risiede in Francia. La fiscalità di una futura trasmissione non si ottiene moltiplicando il forfait annuale per gli anni di permanenza. Bisogna identificare chi trasmette, chi riceve, il luogo dei beni, il momento del trasferimento, il titolo della trasmissione e le convenzioni applicabili. Il figlio residente in Francia può rendere particolarmente rilevanti regole francesi che non scompaiono perché il genitore ha optato per un regime italiano.
La valutazione del costo annuale richiede una simulazione pluriennale. Si consideri, solo per illustrare il metodo, una persona che prevede 900.000 euro annui di redditi esteri e 120.000 euro di redditi italiani. Il forfait principale di 300.000 euro rappresenterebbe un terzo dei primi, ma non sarebbe l’unica imposizione: i 120.000 euro italiani seguirebbero le proprie regole, e parte dei 900.000 potrebbe subire un’imposta nello Stato della fonte. Se i redditi esteri scendono a 200.000 euro l’anno seguente, l’importo fisso rimane dovuto durante la validità dell’opzione. L’esempio non consente di dire se il regime convenga senza conoscere la composizione delle entrate e la fiscalità ordinaria alternativa.
Si immagini ora una famiglia di due persone che soddisfano i requisiti e per le quali sia stata esercitata validamente l’estensione. Il costo annuo del solo forfait italiano sarebbe, con i nuovi importi, 350.000 euro: 300.000 per il titolare e 50.000 per il familiare. Se il secondo coniuge percepisce soltanto un piccolo reddito estero, la sua inclusione merita una discussione distinta. Se dispone di un grande patrimonio finanziario personale e di flussi distribuiti in più Paesi, l’estensione potrebbe avere un significato economico diverso. Anche in questo esempio le imposte sugli eventuali redditi italiani e quelle prelevate all’estero si aggiungono secondo le regole applicabili.
La cronologia dei redditi conta quanto la loro media. Un imprenditore può ricevere dividendi elevati per due anni, poi nessuna distribuzione per tre anni, infine vendere le partecipazioni. Un semplice rapporto tra imposta forfettaria e reddito atteso nel primo anno nasconde il costo degli anni senza distribuzione e il trattamento autonomo della cessione. Occorre costruire almeno uno scenario prudente, uno scenario centrale e uno scenario in cui la vendita è ritardata o non avviene. Non è necessario fingere di poter prevedere il mercato: basta misurare come il regime reagisce ai risultati plausibili.
Per un ex residente francese, la simulazione comprende anche gli anni di uscita e di ingresso. La disciplina francese dell’anno di partenza può assoggettare a imposta i redditi maturati o percepiti fino al trasferimento secondo le sue condizioni; dal lato italiano bisogna verificare l’anno di acquisto della residenza e di decorrenza dell’opzione. Gli acconti, le ritenute e gli eventuali crediti non seguono necessariamente la data del cambio di indirizzo. Una partenza organizzata il 30 giugno non equivale automaticamente a una divisione fiscale dell’anno in due metà identiche.
La procedura italiana deve infine essere trattata come un dossier probatorio e non come una casella da spuntare. L’eventuale interpello permette di presentare la storia della non residenza, le relazioni con l’Italia e l’elenco dei familiari. La checklist amministrativa è utile anche quando non si sceglie di chiedere preventivamente un parere: mostra quali informazioni possono essere decisive. Una ricostruzione affidabile conserva dichiarazioni dei dieci anni precedenti, prove di abitazione e lavoro, documentazione familiare, organigrammi delle società e tracciabilità delle partecipazioni.
Sul versante francese, è opportuno conservare le prove del trasferimento effettivo, riesaminare le funzioni nelle società, identificare le imposte di fonte che continueranno a essere versate e valutare la posizione ai fini dell’exit tax. Sui flussi ricorrenti, un prospetto per ciascuna fonte di reddito può registrare base imponibile, imposta francese, limite convenzionale, eventuale rimborso e trattamento italiano. Tale prospetto non è un formalismo superfluo: impedisce di attribuire due volte lo stesso reddito o di considerare il forfait come un credito d’imposta generalizzato.
L’analisi deve includere anche una scelta societaria. Chi possiede una holding francese e desidera continuare a gestirla personalmente dall’Italia può incidere, con le proprie decisioni quotidiane, sulla localizzazione della direzione della società. Una modifica dei flussi di dividendi non sana un rischio di imposizione della società in Italia. Prima di riorganizzare le partecipazioni, è necessario distinguere l’interesse fiscale della persona fisica, quello di ciascuna società e quello degli eventuali altri soci. Il regime dei neo-residenti è un’opzione personale; non è un regime di gruppo.
Quando conviene, dunque? La domanda non ammette una soglia universale di reddito. Il regime può essere economicamente interessante per chi dispone di redditi esteri elevati e relativamente stabili, con una composizione che rientra realmente nella copertura dell’articolo 24-bis e con un’imposizione residua alla fonte misurata. Può essere poco adatto a chi produce la maggior parte dei redditi lavorando in Italia, prevede una cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque periodi, subisce elevate imposte estere non recuperabili o ha flussi molto incerti. Il confronto corretto è tra due scenari fiscali completi, non tra 300.000 euro e un’aliquota italiana astratta.
La scelta dei Paesi esclusi dall’opzione merita una simulazione autonoma. Una persona con redditi francesi e statunitensi potrebbe, in astratto, valutare di assoggettare ordinariamente in Italia i redditi di uno Stato e mantenere la copertura sostitutiva per quelli dell’altro. La decisione dipende dall’intera posizione nel Paese selezionato e dalla possibilità concreta di applicare crediti d’imposta, non dall’impressione che una singola ritenuta sia «alta». L’esclusione di un Paese non va confusa con l’esclusione di un singolo dividendo sfavorevole lasciando nel forfait gli altri redditi della medesima provenienza. Occorre rispettare la portata territoriale dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis.
Il credito d’imposta per i redditi esteri assoggettati alla tassazione ordinaria italiana non è necessariamente uguale a tutta l’imposta pagata in Francia. L’articolo 165 del TUIR contiene condizioni e limiti di imputazione, mentre la convenzione del 1989 disciplina il coordinamento tra i due Stati. Se una ritenuta francese supera ciò che la convenzione autorizza, la parte eccedente non diventa automaticamente un credito italiano: la via può essere la correzione del prelievo francese. Per questo la scelta di escludere la Francia dall’opzione esige una simulazione delle basi imponibili e dei crediti concretamente utilizzabili, con attenzione all’anno in cui il reddito è assoggettato a imposta nei due Paesi.
Anche il concetto di «redditi francesi» deve essere definito prima di esercitare una scelta territoriale. Un dividendo di società francese, il canone di un immobile francese e la remunerazione di attività svolta da un residente italiano per clienti francesi non appartengono necessariamente alla stessa fonte secondo le regole italiane. L’opzione per Stato non può essere gestita con una semplice selezione dei pagamenti provenienti da un IBAN francese. Qualora la struttura produca redditi attraverso più società e giurisdizioni, è utile disegnare la catena dei pagatori, dei beni e delle prestazioni per evitare che la scelta formale di uno Stato copra redditi classificati altrove.
Se il portafoglio cambia nel tempo, la scelta iniziale può avere effetti meno favorevoli del previsto. Una società francese che per anni distribuisce dividendi modesti può poi vendere un’attività e distribuire un importo straordinario. Un immobile francese destinato alla locazione può essere venduto. Un figlio che non riceveva redditi propri può diventare titolare di un investimento. Questi eventi non rendono sbagliata la scelta originaria, ma spiegano perché la pianificazione dovrebbe prevedere controlli periodici sulla composizione dei flussi e sulle condizioni dell’opzione, evitando di assumere che l’assetto del primo anno rimanga statico per quindici anni.
Anche la documentazione dei nove anni precedenti può cambiare la valutazione. Una persona che ha trascorso periodi significativi in Italia potrebbe ritenersi non residente perché ha presentato ogni anno una dichiarazione in Francia. La dichiarazione francese è un elemento, non una decisione vincolante per l’Italia. Se emerge un anno in cui l’amministrazione italiana avrebbe potuto considerarla residente, il requisito quantitativo deve essere ricalcolato. È più prudente affrontare la difficoltà prima dell’opzione che costruire un piano patrimoniale su un requisito rimasto indimostrato.
Nella pratica, un fascicolo di partenza può essere organizzato intorno a cinque domande. Quali redditi appartengono alla persona fisica e quali alle società? Dove sono prodotti secondo il diritto italiano? Quali imposte può continuare a chiedere la Francia in base alla convenzione? Quali obblighi sono già sorti alla data di uscita dalla Francia? Come si modificano questi risultati se un dividendo non arriva o una vendita viene anticipata? Le risposte devono essere accompagnate dai documenti pertinenti. Questo metodo rende la decisione controllabile anche quando il patrimonio comprende molti beni.
Per ciascun familiare, la valutazione riparte dai requisiti personali di residenza e di precedente non residenza. Non basta indicare il nome del coniuge nella dichiarazione del contribuente principale e attribuirgli automaticamente tutti i vantaggi. L’applicazione degli importi transitori richiede inoltre di distinguere la data del suo trasferimento da quella del titolare. Se una parte della famiglia si sposta in momenti diversi, anche il calendario delle opzioni può essere diverso. Le decisioni sull’abitazione e sulle funzioni professionali dei coniugi devono essere compatibili con la posizione dichiarata nei due Paesi.
Il pagamento annuale è un punto di disciplina amministrativa. La scelta di un regime forfettario non permette di trascurare scadenze e importi: il mancato o insufficiente versamento può avere conseguenze sulla validità dell’opzione nei termini della legge. Occorre conservare prova dei versamenti per ciascun anno e per ciascun familiare, non soltanto la dichiarazione in cui la scelta è stata espressa. Se la persona pensa di abbandonare il regime, è necessario verificare il meccanismo di revoca e le conseguenze per le persone incluse, senza presumere che un semplice mancato pagamento sia una strategia neutra.
La durata massima di quindici anni invita a preparare l’uscita dal regime prima dell’ultimo esercizio. Gli investimenti acquistati durante l’opzione possono continuare a produrre redditi dopo la sua cessazione; una partecipazione estera che allora vale molto più del costo storico può esporre a una fiscalità diversa in caso di successiva vendita. Le regole applicabili al ritorno alla tassazione ordinaria devono essere verificate quando la decisione di investimento è ancora reversibile. Il regime favorisce una determinata fase della vita fiscale, non assegna per sempre un trattamento speciale ai beni acquistati durante quella fase.
Infine, la residenza italiana comporta conseguenze non esclusivamente fiscali. Il trasferimento personale può incidere sulla protezione sociale, sul diritto di soggiorno dei familiari, sulla gestione di immobili e sulla legge applicabile a una futura successione. Questi aspetti seguono testi e criteri propri. Non si devono dedurre dall’opzione dell’articolo 24-bis, ma ignorarli potrebbe compromettere la coerenza del progetto di vita che giustifica la residenza dichiarata. In una famiglia franco-italiana la questione successoria, in particolare, richiede di distinguere il diritto civile applicabile dalla potestà fiscale dei due Stati.
Un controllo finale dovrebbe confrontare i documenti preparati per tre interlocutori diversi. All’amministrazione italiana occorrono elementi sulla non residenza pregressa, sull’effettivo trasferimento e sui redditi esclusi o inclusi nell’opzione. All’amministrazione francese possono occorrere la prova della nuova residenza convenzionale, le dichiarazioni dell’anno di partenza e gli elementi relativi all’eventuale exit tax. Agli intermediari che pagano dividendi o interessi servono certificati e informazioni per applicare correttamente le ritenute. Se i tre insiemi di documenti raccontano date incompatibili, il problema va risolto prima delle prime grandi distribuzioni.
Questa verifica non impone che ogni attività francese venga ceduta né che ogni legame personale con la Francia sia interrotto. Impone di descrivere onestamente la situazione e di attribuire a ciascun legame la sua funzione giuridica. Un immobile di investimento, una carica sociale non operativa e una presenza regolare per dirigere l’impresa hanno un peso e conseguenze differenti. Quando un contribuente modifica davvero il luogo in cui vive e lavora, la documentazione consente di farlo riconoscere. Quando il centro della vita e delle decisioni resta in Francia, la sola opzione italiana non trasforma la realtà.
Il valore dell’analisi preventiva è poter scegliere con dati verificabili: quali flussi sono coperti, quali imposte rimangono e quali operazioni sarebbe opportuno rinviare o ristrutturare per ragioni commerciali autentiche. Una simulazione trasparente deve mostrare anche gli anni in cui l’imposta fissa risulta più onerosa della tassazione ordinaria.
La scelta va poi riesaminata quando cambiano i fatti.
Conclusione*
L’aumento a 300.000 euro rende ancora più importante la fase preliminare. Prima dell’opzione occorre provare i nove periodi di non residenza, stabilire la data e la realtà del trasferimento, classificare ogni reddito, verificare le potestà fiscali della Francia, misurare gli effetti della possibile exit tax e simulare la posizione dei familiari. Il forfait può semplificare l’imposizione italiana di determinati redditi esteri; la sua convenienza deriva dalla struttura concreta del patrimonio e delle attività, non dalla sola scelta della residenza.
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