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Rientrare in Italia dalla Francia: come preparare il trasferimento fiscale senza errori


Per molti italiani stabiliti in Francia, l’idea del rientro appare, almeno all’inizio, relativamente lineare. Si immagina di chiudere un capitolo professionale o familiare, di trasferire l’abitazione, di comunicare il cambiamento di indirizzo e di sistemare la dichiarazione dei redditi l’anno successivo. Dal punto di vista giuridico e fiscale, però, le cose sono assai meno semplici. Il rientro in Italia non coincide automaticamente con la decisione personale di tornare, né con la sola stipula di un contratto di locazione o con l’iscrizione anagrafica in un Comune italiano. Il vero problema è un altro: individuare il momento in cui il contribuente cessa di essere fiscalmente residente in Francia e diventa, in modo effettivo e coerente, fiscalmente residente in Italia, evitando al tempo stesso contestazioni sulla doppia residenza, difficoltà probatorie, errori dichiarativi e, nei casi più sensibili, conseguenze legate all’exit tax francese. La questione è tanto più importante quando il contribuente non è un semplice lavoratore dipendente senza patrimonio o senza struttura, ma un imprenditore, un socio, un dirigente, un professionista o un soggetto che conserva in Francia beni, redditi, interessi economici o responsabilità di gestione. In questi casi, il trasferimento non è mai una formalità neutra: è un’operazione da preparare, da documentare e da mettere in coerenza con il diritto interno francese, con il diritto interno italiano e con la Convenzione fiscale tra Francia e Italia del 5 ottobre 1989.


L’errore più frequente consiste nel credere che la residenza fiscale sia una nozione “volontaria”, quasi psicologica. In realtà, tanto il sistema francese quanto quello italiano ragionano attraverso criteri oggettivi, verificabili ex post dall’amministrazione e, se necessario, dal giudice. In Francia, l’articolo 4 B del Code général des impôts individua il domicile fiscal sulla base del foyer o del luogo di soggiorno principale, dell’attività professionale esercitata in Francia salvo il suo carattere accessorio, nonché del centro degli interessi economici. La stessa disposizione precisa oggi che, se per effetto di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni il contribuente non è considerato residente di Francia, egli non può essere trattato come fiscalmente domiciliato in Francia ai sensi di tale articolo. In Italia, l’articolo 2 del TUIR, come riformulato dal decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, guarda alla sussistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, del domicilio o della residenza nel territorio dello Stato, oppure della presenza nel territorio stesso, secondo una logica che resta fortemente ancorata alla realtà effettiva della vita del contribuente. Da ciò discende una prima idea fondamentale: il rientro non si programma solo con il trasloco, ma con l’allineamento complessivo della situazione familiare, abitativa, professionale, patrimoniale e documentale.


L’interesse pratico del tema è evidente. Chi rientra in Italia dalla Francia si trova spesso in una zona grigia: la famiglia si sposta in una certa data, l’attività professionale si riorganizza in un’altra, alcuni beni restano in Francia, una società continua a operare oltralpe, l’abitazione francese non viene subito dismessa, il conto bancario principale resta francese per alcuni mesi, mentre i primi redditi italiani iniziano a essere percepiti quasi contestualmente. In un contesto del genere, ragionare in termini semplificati è pericoloso. L’amministrazione fiscale francese può continuare a ritenere che il contribuente abbia ancora il proprio foyer o il centro dei suoi interessi economici in Francia. L’amministrazione italiana, dal canto suo, può considerare che il contribuente abbia già trasferito in Italia il proprio centro di vita e la propria residenza fiscale. La Convenzione franco-italiana interviene proprio per risolvere queste situazioni di potenziale doppia appartenenza, ma non cancella il problema probatorio: lo organizza. Per questo motivo, il buon consulente non si limita a indicare le norme, ma costruisce una cronologia coerente del rientro e prepara, prima ancora della partenza materiale, il fascicolo del contribuente.



I. Comprendere quando il rientro in Italia produce davvero effetti fiscali


A. La cessazione della residenza fiscale francese non coincide automaticamente con la data del trasferimento materiale


Il punto di partenza, sul versante francese, resta l’articolo 4 B del Code général des impôts.


Questa disposizione continua a costituire il baricentro della nozione di domicile fiscal in Francia. Sono considerate fiscalmente domiciliate in Francia, in particolare, le persone che vi hanno il foyer o il luogo del soggiorno principale, quelle che vi esercitano un’attività professionale non meramente accessoria e quelle che vi hanno il centro dei loro interessi economici. Si tratta di criteri alternativi e non cumulativi. In altri termini, non è necessario che tutti i legami con la Francia scompaiano contemporaneamente. È sufficiente che uno di essi, in concreto, resti sufficientemente consistente da giustificare, secondo l’amministrazione, il mantenimento del domicilio fiscale in Francia. Per questo motivo, il contribuente che rientra in Italia non deve limitarsi a “partire”, ma deve verificare quale sia il criterio più vulnerabile nel proprio caso. Per alcuni il problema principale sarà il foyer, perché il coniuge e i figli resteranno in Francia ancora per qualche mese. Per altri sarà il centro degli interessi economici, perché le partecipazioni sociali, i mandati, le fonti di reddito o la gestione reale del patrimonio continueranno a dipendere in modo prevalente dalla Francia. Per altri ancora la difficoltà nascerà dall’attività professionale, quando il trasferimento in Italia sarà più dichiarato che effettivamente realizzato.


È dunque un errore, molto diffuso nella pratica, ritenere che la semplice apertura di una nuova residenza in Italia basti a chiudere il capitolo francese. Se il contribuente conserva in Francia l’abitazione effettivamente utilizzata, se continua a lavorare prevalentemente da lì, se i principali contratti, le decisioni economiche e le relazioni d’affari restano ancora francesi, l’amministrazione potrà sostenere che la residenza fiscale non è cambiata, o non è cambiata nella data indicata dal contribuente. La giurisprudenza ricorda con regolarità che la nozione di foyer non si riduce a una proprietà immobiliare, ma rinvia al luogo dove si colloca il centro stabile della vita personale e familiare; allo stesso modo, il centro degli interessi economici non è un criterio meramente contabile, ma guarda al luogo in cui si concentrano gli affari, gli investimenti, le fonti principali di reddito e spesso anche la gestione effettiva di tali interessi.


In presenza di una doppia possibile residenza, la Convenzione franco-italiana impone allora di seguire la sequenza convenzionale classica: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità. In concreto, il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la propria vita ha davvero ricominciato a “gravitare” verso l’Italia.


Il confronto con il sistema italiano è utile perché consente di comprendere meglio la specificità francese. In Italia, la residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’articolo 2 del TUIR, oggi letto alla luce della riforma del 2023. L’Agenzia delle Entrate ricorda che è residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfa almeno uno dei criteri previsti dalla norma. Ciò significa che il rientro in Italia non è soltanto una questione anagrafica, ma nemmeno può essere preparato senza dare all’anagrafe il posto che le spetta. In pratica, mentre in Francia il contribuente sottovaluta spesso il peso dei criteri economici e professionali, in Italia il rischio speculare è quello di sopravvalutare il semplice dato formale del cambio di residenza. La soluzione corretta sta nell’evitare entrambi gli errori. La residenza italiana deve essere formalizzata tempestivamente, ma deve anche corrispondere a una dimora, a una presenza e a un progetto di vita riconoscibili. Il fascicolo ideale del contribuente che rientra non è fatto da un solo documento, bensì da una convergenza di elementi: iscrizione nel Comune italiano, disponibilità effettiva dell’abitazione, chiusura o ridimensionamento della sistemazione francese, riorganizzazione professionale, spostamento della famiglia, apertura o riattivazione delle utenze, riallineamento bancario, scolastico, medico e amministrativo.


Sotto questo profilo, la cronologia conta moltissimo. Se il rientro avviene in corso d’anno, il contribuente deve essere particolarmente prudente nel collocare gli eventi. Una data isolata, priva di coerenza documentale, è poco difendibile. È quindi opportuno costruire una sequenza ragionata: cessazione del contratto di locazione o mutamento di utilizzo dell’immobile francese, organizzazione del trasferimento familiare, eventuale cessazione o riduzione dell’attività in Francia, apertura della posizione anagrafica italiana, riattivazione della vita ordinaria in Italia. Se alcuni elementi restano in Francia, come spesso accade, bisogna essere in grado di spiegare perché essi non bastano più a radicare il domicilio fiscale francese. È qui che l’assistenza professionale diventa preziosa: non per inventare una storia, ma per mettere in ordine la storia vera del contribuente, in modo che essa sia compatibile con la gerarchia dei criteri prevista dal diritto.



B. La Convenzione fiscale franco-italiana è decisiva nei casi di doppia residenza, ma non sostituisce la prova dei fatti


Quando il contribuente rientra in Italia senza una rottura netta con la Francia, il rischio più serio non è tanto quello di “non avere nessuna residenza”, quanto piuttosto quello di essere, almeno in astratto, residente in entrambi gli Stati secondo i rispettivi diritti interni. È proprio in tale ipotesi che la Convenzione tra Francia e Italia del 5 ottobre 1989 assume un ruolo centrale. La Convenzione non elimina i criteri interni, ma li coordina. Se una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati, la sua posizione viene risolta attraverso le tie-break rules dell’articolo 4: anzitutto si guarda all’abitazione permanente; se esiste in entrambi gli Stati o in nessuno dei due, si guarda al centro degli interessi vitali; in mancanza di soluzione, al soggiorno abituale; poi alla nazionalità; e, da ultimo, all’accordo tra le autorità competenti. Questi criteri sono ben noti ai fiscalisti, ma meritano di essere tradotti in termini pratici. L’abitazione permanente non è una semplice disponibilità teorica di un immobile. Il centro degli interessi vitali non equivale al solo conto corrente principale. Il soggiorno abituale non coincide necessariamente con il numero di notti trascorse in un luogo in un dato mese. L’applicazione convenzionale richiede un’analisi fine, concreta e coerente.


Per il contribuente che rientra dalla Francia in Italia, la Convenzione rappresenta spesso la vera linea di difesa. Immaginiamo il caso, molto frequente, del dirigente o del professionista che, nei mesi del rientro, conserva ancora un appartamento in Francia, continua a percepire redditi francesi e mantiene funzioni in una società francese, ma trasferisce in Italia la famiglia, la nuova abitazione principale e il baricentro personale del proprio progetto di vita. In un caso del genere, il ragionamento puramente interno francese potrebbe essere ambiguo.


L’approccio convenzionale, però, permette di rimettere ordine, a condizione che i fatti siano chiari. Allo stesso modo, il contribuente che continua a possedere beni o a percepire redditi di fonte francese non resta per ciò solo residente di Francia: potrà diventare residente d’Italia e rimanere semplicemente imponibile in Francia, in via limitata, per i soli redditi o patrimoni che il diritto convenzionale e il diritto francese continuano ad attrarre. Questo punto è essenziale, perché molti contribuenti confondono la permanenza di obblighi fiscali puntuali in Francia con la permanenza della residenza fiscale francese. Le due cose non coincidono.


È tuttavia pericoloso pensare che la Convenzione basti da sola. La Convenzione non è una formula magica da opporre all’amministrazione in astratto. Essa vive attraverso i fatti. Il contribuente che intende fondarsi sul centro degli interessi vitali in Italia deve poter spiegare perché le relazioni personali e familiari, la dimora stabile, le abitudini di vita e la logica complessiva della sua presenza si siano ormai spostate. Chi invoca il soggiorno abituale deve poter ricostruire in modo credibile la propria presenza fisica. Chi insiste sulla nazionalità, infine, sa bene che tale criterio interviene solo in via subordinata. In altri termini, la Convenzione ordina il ragionamento, ma non sostituisce la prova. Da ciò deriva una conseguenza pratica di grande rilievo: il rientro ben preparato non è solo quello che minimizza il rischio fiscale, ma anche quello che massimizza la qualità del dossier probatorio in caso di controllo. Contratti, date, utenze, documenti scolastici, coperture sanitarie, titoli di disponibilità dell’abitazione, corrispondenza professionale, verbali societari, attestazioni di presenza, calendarizzazione del trasferimento: tutto può diventare utile, non perché il contribuente debba vivere “per il fisco”, ma perché il contenzioso sulla residenza si vince spesso molto prima del processo, quando la realtà è stata ordinata con metodo.


Sotto questo profilo, il paragone con l’Italia offre ancora una lezione importante. Il rientro nel territorio italiano produce anche conseguenze anagrafiche precise. I cittadini iscritti all’AIRE che rimpatriano definitivamente devono presentarsi presso il Comune italiano dove stabiliscono la propria residenza; il Comune provvede alla contestuale iscrizione nell’APR e alla cancellazione dall’AIRE. Il Ministero degli Affari Esteri italiano ricorda inoltre che l’omissione o la tardiva dichiarazione di rimpatrio può comportare una sanzione amministrativa. Si tratta di profili apparentemente “amministrativi”, ma che in realtà hanno una forte rilevanza probatoria anche sul piano fiscale. Se il contribuente pretende di essere tornato in Italia in una certa data, ma non ha ancora regolarizzato la propria posizione anagrafica, l’incoerenza finisce per indebolire tutta la ricostruzione. Il buon rientro, dunque, non oppone diritto fiscale e adempimenti civili: li coordina.



II. Preparare il rientro in modo sicuro: adempimenti, exit tax e strategia documentale


A. Partire bene dalla Francia: dichiarazioni, redditi di fonte francese e rischio di exit tax


Una volta compreso che la residenza fiscale non si trasferisce per semplice dichiarazione di volontà, occorre esaminare la fase operativa della partenza dalla Francia. Qui si commette un altro errore ricorrente: concentrarsi solo sull’arrivo in Italia e trascurare la corretta chiusura del periodo francese. Eppure, il diritto francese disciplina con precisione le conseguenze fiscali del trasferimento del domicilio all’estero. L’articolo 167 CGI prevede che il contribuente domiciliato in Francia che trasferisce il proprio domicilio fuori dalla Francia sia imponibile, in particolare, sui redditi di cui ha disposto fino alla data della partenza e su determinati redditi acquisiti prima del trasferimento ma percepiti successivamente. La logica è chiara: il cambio di residenza non deve consentire di sottrarre artificialmente alla Francia redditi che trovano il proprio punto di maturazione nel periodo francese. Per questo motivo, l’anno del trasferimento merita sempre un trattamento particolarmente attento. Occorre distinguere tra i redditi relativi al periodo di residenza francese, quelli eventualmente percepiti dopo la partenza ma riferibili a tale periodo, e i redditi che, invece, appartengono realmente alla nuova fase italiana.


In pratica, ciò implica una cura particolare della dichiarazione dell’anno di partenza. Non si tratta soltanto di compilare un modulo, ma di qualificare correttamente i redditi, di identificare la data del trasferimento e di evitare sovrapposizioni o omissioni. Il contribuente che continua a percepire redditi di fonte francese dopo il rientro in Italia dovrà inoltre verificare, alla luce della Convenzione e del diritto interno francese, quali redditi restino imponibili in Francia e secondo quali modalità. Pensiamo, per esempio, ai redditi immobiliari, ai dividendi, ad alcune plusvalenze, ai compensi differiti o ad altri redditi la cui fonte resta francese. Il fatto di non essere più residente di Francia non significa smettere di avere qualunque obbligazione fiscale in Francia. Significa, più precisamente, passare da un’imposizione mondiale a un’imposizione limitata, fondata sulla fonte. Anche questo passaggio deve essere compreso e anticipato.


Il tema diventa ancora più delicato quando entra in gioco l’exit tax. L’articolo 167 bis CGI prevede un meccanismo di imposizione legato al trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia per i contribuenti che siano stati fiscalmente domiciliati in Francia per almeno sei anni nei dieci anni precedenti e che detengano, al momento della partenza, determinate partecipazioni o créances entrant dans le champ del testo. L’obiettivo della norma è noto: tassare, al momento del trasferimento, certe plusvalenze latenti o determinati diritti che, senza tale meccanismo, rischierebbero di sottrarsi successivamente alla potestà impositiva francese. Si tratta di una materia tecnica, ma di importanza capitale per soci, fondatori, dirigenti dotati di strumenti partecipativi, imprenditori che hanno concentrato valore in una holding o in una società operativa, nonché per soggetti che hanno organizzato il proprio patrimonio mobiliario in modo sofisticato. Qui il rientro in Italia non è mai un semplice cambio di residenza: è un evento fiscalmente sensibile che può richiedere una vera due diligence patrimoniale preventiva.


La buona notizia è che il diritto positivo non va letto in modo caricaturale. L’exit tax non significa necessariamente pagamento immediato in tutti i casi. La documentazione fiscale francese ricorda che un sursis de paiement di diritto, senza garanzie, è accordato quando il contribuente trasferisce il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato o territorio rispondente alle condizioni previste dalla norma. L’Italia, come Stato membro dell’Unione, rientra naturalmente in questo quadro. Ciò non elimina il problema, ma ne cambia la gestione. Il contribuente non deve chiedersi soltanto “sono o non sono colpito dall’exit tax?”, bensì anche “devo dichiararla?”, “beneficio di un sursis?”, “quali obblighi di suivi restano a mio carico?”, “quali eventi successivi possono rendere esigibile l’imposta o far venir meno il sursis?”. Sono domande tipicamente da affrontare prima della partenza, non dopo. Ed è proprio qui che il confronto con l’Italia è istruttivo: il lettore italofono tende spesso a ragionare in termini di rientro come occasione di accesso a un regime di favore italiano, mentre dimentica che il vero rischio economico immediato può trovarsi nel modo in cui lascia la Francia. La pianificazione del rientro deve quindi cominciare dal lato francese, non da quello italiano.


Occorre poi evitare una confusione frequente tra exit tax e semplice imposizione dei redditi o delle plusvalenze effettivamente realizzate dopo il rientro. L’exit tax riguarda, in linea di principio, valori latenti o diritti che il legislatore francese ha voluto “cristallizzare” al momento dell’uscita. Essa non coincide con il regime ordinario dei redditi di fonte francese percepiti dal non residente. Il contribuente che rientra in Italia mantenendo partecipazioni in una società francese o beni siti in Francia deve quindi distinguere i diversi piani: da un lato la posizione legata al trasferimento del domicilio; dall’altro la fiscalità successiva dei redditi o delle operazioni reali. Solo una lettura ordinata consente di evitare errori nella dichiarazione e, soprattutto, di evitare un messaggio incoerente alle due amministrazioni fiscali.



B. Arrivare bene in Italia: residenza, regimi agevolativi e costruzione del fascicolo probatorio


Se la partenza dalla Francia deve essere preparata con rigore, l’arrivo in Italia richiede un’attenzione altrettanto elevata. È qui che molti contribuenti, dopo aver ragionevolmente intuito i rischi francesi, cadono in un secondo errore: pensano che l’Italia “accoglierà” automaticamente il loro rientro senza particolari formalità o senza necessità di coerenza documentale. Non è così. Dal punto di vista anagrafico, il rimpatrio implica la dichiarazione della nuova residenza presso il Comune italiano e, per i cittadini iscritti all’AIRE, la contestuale cancellazione da tale registro. Il Ministero degli Affari Esteri italiano è molto chiaro sul punto. Questi adempimenti non hanno solo valore amministrativo: essi fissano una traccia ufficiale del rientro. Sul piano fiscale, inoltre, l’articolo 2 TUIR e la prassi dell’Agenzia delle Entrate impongono di verificare che la residenza italiana sia effettiva, per la maggior parte del periodo d’imposta, e non solo dichiarata formalmente. Ciò implica, ancora una volta, una logica di coerenza complessiva.


Per il contribuente che rientra, questo significa che il fascicolo della nuova residenza italiana deve essere preparato quasi con la stessa accuratezza con cui si prepara un dossier di controllo. Non perché si debba vivere in modo ossessivo o burocratico, ma perché la prova della residenza è, per sua natura, retrospettiva. La si costruisce oggi per poterla dimostrare domani. In pratica, è opportuno che il contribuente possa produrre, se necessario, gli elementi che attestano la disponibilità effettiva dell’abitazione italiana, la decorrenza reale della presenza nel territorio, il trasferimento del nucleo familiare o, se del caso, le ragioni temporanee di un trasferimento non contestuale della famiglia, l’iscrizione scolastica dei figli, la riorganizzazione della copertura sanitaria, la riallocazione delle principali relazioni bancarie e assicurative, nonché l’effettivo spostamento del luogo di direzione della propria vita personale e professionale. La differenza, in un eventuale contenzioso, la fa raramente una singola prova; la fa piuttosto la convergenza di indizi gravi, precisi e coerenti.


Il rientro in Italia può inoltre porre la questione dei regimi agevolativi italiani. È un tema che interessa particolarmente i lettori italofoni di fascia alta, perché il ritorno non è soltanto un movimento geografico, ma può essere anche una decisione di ristrutturazione complessiva del proprio posizionamento fiscale e patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate richiama, per esempio, il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, nonché il regime dei neo-residenti per chi ne possieda i presupposti. Qui, però, occorre essere molto chiari. Il rientro in Italia non deve essere letto in modo ingenuamente “promozionale”. Non basta infatti trasferirsi in Italia per beneficiare di qualunque regime di favore. Ogni regime ha condizioni proprie, durata, limiti, presupposti soggettivi e oggettivi, nonché una logica specifica. Il nuovo regime impatriati, secondo le indicazioni dell’Agenzia, si applica ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 e rispettano le condizioni previste, tra cui l’impegno a risiedere fiscalmente in Italia per un certo periodo e la pregressa non residenza fiscale in Italia per i periodi richiesti dalla legge. Il regime dei neo-residenti segue una razionalità diversa, rivolta a soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano, nei limiti normativi, per una tassazione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. Si tratta quindi di strumenti distinti, da valutare caso per caso, non di etichette generiche da sovrapporre al rientro.


Il confronto con la Francia, anche qui, è molto utile. In Francia, il dibattito del contribuente che parte ruota spesso intorno a ciò che lascia: residenza fiscale, exit tax, imposizione dei redditi di fonte francese, discontinuità dichiarativa. In Italia, invece, il contribuente tende a interrogarsi soprattutto su ciò che ritrova o su ciò a cui può accedere: iscrizione anagrafica, nuova residenza fiscale, eventuali regimi di favore, riorganizzazione della fiscalità personale o familiare. La specificità del rientro Francia-Italia consiste proprio nella necessità di articolare questi due movimenti. Lasciare bene la Francia non garantisce automaticamente un buon atterraggio in Italia. Simmetricamente, organizzare bene l’ingresso in Italia non sana gli errori compiuti nella fase di uscita dalla Francia. La strategia corretta è unitaria. Per questo, nei dossier seri, il rientro non si tratta come una somma di formalità separate, ma come una sequenza coordinata che integra diritto interno francese, diritto convenzionale e diritto italiano.


In conclusione, rientrare in Italia dalla Francia senza errori non significa soltanto cambiare indirizzo o riaprire una posizione fiscale italiana. Significa, molto più profondamente, fare coincidere il dato dichiarato con la realtà vissuta, e fare coincidere la realtà vissuta con i criteri giuridici applicabili. Sul versante francese, il contribuente deve verificare con rigore se e quando cessano il foyer, il soggiorno principale, l’attività professionale principale o il centro degli interessi economici in Francia, tenendo conto del correttivo convenzionale. Deve inoltre trattare con attenzione l’anno di partenza, la dichiarazione dei redditi, i redditi di fonte francese e, se del caso, la questione altamente tecnica dell’exit tax. Sul versante italiano, deve stabilire tempestivamente e in modo coerente la nuova residenza, regolarizzare il rimpatrio sul piano anagrafico, organizzare il fascicolo probatorio del rientro e valutare con prudenza se esistano i presupposti per eventuali regimi agevolativi. Il vero errore non è partire dalla Francia o tornare in Italia. Il vero errore è credere che basti volerlo. In materia fiscale, soprattutto nei contesti transfrontalieri, il rientro riuscito è quello che viene pensato prima, documentato bene e spiegato in modo coerente. Solo così il trasferimento smette di essere un rischio e diventa una scelta giuridicamente sicura e fiscalmente sostenibile.

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