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Successioni transfrontaliere Francia-Italia: regole UE, tassazione e strategie patrimoniali

Aggiornamento: 9 giu



Il mondo è sempre più mobile: vivere a Parigi e possedere una villa in Toscana, o al contrario trascorrere gran parte dell’anno a Firenze continuando a lavorare a Lione, è ormai la norma per professionisti, imprenditori e pensionati italiani. Questo stile di vita cosmopolita, però, comporta un effetto collaterale poco considerato: la complessità delle successioni internazionali. Quando il patrimonio e gli eredi si distribuiscono fra Italia e Francia – due ordinamenti che, pur condividendo la matrice civilistica, presentano differenze rilevanti in materia successoria e fiscale – una pianificazione incompleta può tradursi in contenziosi, doppia imposizione e dispersione del patrimonio familiare.


L’obiettivo di questo articolo è dunque fornire, in linguaggio chiaro ma tecnicamente rigoroso, una bussola per orientarsi fra:

  1. le norme di conflitto dettate dal Regolamento (UE) 650/2012;

  2. le regole fiscali di entrambi i Paesi, integrate dalla convenzione bilaterale italo-francese del 1990;

  3. gli strumenti operativi (testamenti, donazioni, assicurazioni, patti successori) che consentono di preservare valore e armonia familiare.

Avvertenza: le informazioni che seguono sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza personalizzata di un avvocato o notaio abilitato in Francia e in Italia.

1. Il quadro giuridico europeo: il Regolamento 650/2012


Dal 17 agosto 2015, le successioni “apertesi” (cioè i decessi avvenuti) in uno Stato membro dell’Unione, salvo Danimarca e Irlanda, sono disciplinate dal Regolamento (UE) n. 650/2012, noto anche come Brussels IV o Succession Regulation. Il cuore del sistema è il criterio della residenza abituale del de cuius al momento della morte: la legge di quello Stato governa l’intera successione, indipendentemente dalla natura (mobiliare o immobiliare) e dalla localizzazione dei beni.


Il regolamento introduce:

  • la competenza giurisdizionale dei tribunali (e in Francia dei notaires) del Paese di residenza, con effetti “universali” sui beni esteri;

  • la facoltà di “professio iuris”: il testatore può, con testamento o pacte successoral, scegliere di assoggettare la propria successione alla legge dello Stato di cui è cittadino (anche plurima cittadinanza);

  • l’European Certificate of Succession (ECS), documento rilasciato dall’autorità competente che prova lo status di erede o legatario e semplifica l’esercizio dei diritti in altri Stati membri.


2. Francia e Italia a confronto: riserve, legittima e libertà testamentaria


Benché entrambe le giurisdizioni riconoscano quote riservate agli eredi “necessari”, l’ampiezza di tali riserve varia sensibilmente.In Italia, la cosiddetta legittima tutela coniuge, discendenti e – in assenza di questi – ascendenti, limitando la quota disponibile in misura crescente al numero dei figli. In Francia, invece, la réserve héréditaire protegge esclusivamente i discendenti; il coniuge superstite, se sono presenti figli, non gode di quota riservata ma di uno jus optionis: può scegliere fra usufrutto universale o piena proprietà di una quota.Queste differenze diventano decisive, ad esempio, quando un italiano residente da anni a Marsiglia desidera lasciare ai due figli solo una piccola parte del patrimonio: potrà optare per la legge italiana (più restrittiva) o mantenere quella francese, più permissiva nei confronti del coniuge ma severa sui diritti dei figli.



3. Profili fiscali: doppia imposizione e convenzione bilaterale


a. Tassazione in Francia


Le “droits de succession” francesi colpiscono singolarmente la quota spettante a ciascun beneficiario. Il coniuge e il partner pacsé sono esenti; i figli godono di una franchigia di 100 000 € ciascuno, oltre la quale si applicano aliquote progressive dal 5 % al 45 %. Per fratelli, altri parenti e terzi le soglie si riducono e l’aliquota massima raggiunge il 60 %. Gli immobili situati in Francia sono tassabili a prescindere dal domicilio del defunto.


b. Tassazione in Italia


L’imposta sulle successioni italiana prevede aliquote fra il 4 % e l’8 %, applicate sul valore complessivo netto ereditato da ciascun soggetto, con franchigie di 1 000 000 € per coniuge e figli, 100 000 € per fratelli e sorelle, e nessuna franchigia per soggetti estranei.


c. Convenzione Francia–Italia del 20 dicembre 1990


Per evitare la doppia imposizione, la convenzione bilaterale stabilisce che:

  • beni immobili sono tassati nello Stato in cui si trovano;

  • beni mobili corporei e crediti sono tassati nello Stato di residenza del defunto;

  • lo Stato di residenza deve riconoscere un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’estero, entro il limite di quanto prelevato in patria.

Ne deriva che un appartamento a Cannes ereditato da figli residenti a Milano subirà l’imposta francese, mentre fondi d’investimento italiani detenuti da un defunto residente a Nizza saranno tassati in Francia con possibilità di credito in Italia.



4. Scenari pratici a rischio di contenzioso


  1. Famiglia mista franco-italiana: madre francese, padre italiano, residenza abituale in Lione, proprietà significativa di terreni agricoli in Umbria. Senza professio iuris, la legge francese prenderebbe il sopravvento; i terreni resterebbero soggetti a formalità italiane e a due autorità fiscali.

  2. Residente italiano “parziale” in Francia: pensionato che trascorre otto mesi l’anno a Mentone mantenendo iscrizione AIRE. Se l’amministrazione francese dimostra il centro degli interessi vitali sul proprio territorio, la residenza abituale si sposta e la successione diventa integralmente francese, con possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana.

  3. Società immobiliare di diritto francese (SCI) partecipata da eredi italiani: le quote sono trattate come beni mobili secondo la convenzione, ma spesso l’Agenzia francese le assimila a immobili, creando attrito sui criteri di valutazione.


5. Strategie patrimoniali e strumenti operativi


a. Scelta di legge attraverso il testamento


Redigere un testamento in forma olografa o dinanzi a notaio francese (testament authentique) con clausola di professio iuris consente di mantenere la coerenza con la tradizione italiana, salvaguardando la legittima e riducendo il rischio di contestazioni da coeredi. L’atto può essere bilingue e depositato presso il Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (Francia) nonché trascritto nei registri italiani.


b. Donazioni e pacte successoral


In Francia le donazioni restano soggette a una tassazione autonoma con propria franchigia (100 000 € per figlio ogni 15 anni) e possono, se anticipate con sufficiente margine temporale, alleggerire l’imposta di successione.Il pacte successoral, ammesso dal 2006 in Francia e riconosciuto dal Regolamento UE, permette di stabilizzare la distribuzione del patrimonio vincolando preventivamente gli eredi; va ponderato perché la legge italiana, più restrittiva, impedisce patti successori.


c. Uso di assurance-vie e polizze italiane


L’assurance-vie francese è uno dei veicoli preferiti: i capitali versati prima dei 70 anni godono di una franchigia di 152 500 € per beneficiario e di un’imposta marginale del 20 % oltre tale soglia; somme versate dopo i 70 anni hanno ridotta franchigia ma scontano l’imposta sulle successioni solo oltre i 30 500 €. In Italia, la percezione di capitale da polizze vita è esente da imposta successoria: integrare le due discipline può produrre un notevole risparmio.


d. Pianificazione aziendale: Pacte Dutreil


Chi possiede quote di impresa in Francia può ridurre l’imposta al 25 % del dovuto grazie al regime Dutreil se mantiene la proprietà per almeno quattro anni post successione e rispetta specifici requisiti di direzione. Questo vantaggio, combinato con l’esenzione italiana sulle partecipazioni di controllo in aziende familiari, funge da ponte fra i due sistemi.

6. Procedura: dall’apertura della successione alla trascrizione nei registri

Alla morte del de cuius, il notaire francese raccoglie stato civile, lista beni e passività, redige la déclaration de succession e, se del caso, l’ECS. In presenza di immobili italiani, l’atto di notorietà e l’ECS devono essere tradotti, legalizzati (Apostille) e depositati presso un notaio italiano per l’aggiornamento catastale.I termini fiscali sono rigidi: sei mesi per la presentazione in Francia quando il decesso avviene sul suolo francese, dodici mesi se avviene all’estero; in Italia la denuncia di successione va presentata entro dodici mesi dal decesso. Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative automatiche.

7. Checklist operativa per un’eredità serena

  • Verificare la residenza abituale: dove si trova il centro degli interessi?

  • Valutare la professio iuris se il patrimonio è dislocato.

  • Redigere un inventario completo dei beni, indicando valore e localizzazione.

  • Ricontrollare polizze assicurative, intestazioni cointestate e conti in usufrutto.

  • Prenotare un incontro con notaire e notaio per coordinare atti paralleli.

  • Pianificare donazioni con sufficiente anticipo, monitorando le franchigie ventennali italiane e quindicinali francesi.

  • In presenza di aziende, verificare l’ammissibilità del regime Dutreil o delle esenzioni italiane per imprese familiari.


Conclusioni

La successione transfrontaliera Francia-Italia non è un semplice esercizio di traduzione dei certificati di morte. È un campo in cui si intrecciano norme civilistiche, regolamenti europei, convenzioni fiscali e prassi notarili diverse. La buona notizia è che il legislatore dell’Unione ha fornito strumenti per semplificare: la residenza abituale come criterio guida, la scelta di legge, il certificato successorio europeo. La cattiva notizia è che un approccio passivo – “ci penseranno gli eredi” – può costare caro in termini di imposte, tempi e rapporti familiari.Pianificare oggi significa proteggere domani il patrimonio di una vita e garantire ai propri cari un passaggio generazionale privo di conflitti. Scegliere la legge applicabile, distribuire in anticipo parte dei beni, sfruttare le franchigie fiscali e redigere testamenti coerenti con entrambi gli ordinamenti non è un lusso per grandi fortune, ma un passo necessario anche per patrimoni medi con immobili in Costa Azzurra o Umbria.

Il nostro studio, con sede a Lione e corrispondenti notarili in Italia, è pronto ad assisterti nella mappatura patrimoniale, nella redazione di testamenti bilingui e nell’ottimizzazione fiscale. Contattaci per una consulenza riservata e personalizzata in italiano.

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