Italia e Andorra senza convenzione contro le doppie imposizioni: residenza fiscale, redditi, società e patrimonio

Trasferirsi ad Andorra, aprirvi un conto o costituirvi una società sono operazioni diverse, con conseguenze fiscali diverse. Il permesso di soggiorno non certifica, da solo, la perdita della residenza fiscale italiana; il conto estero non cambia la provenienza dei redditi; la costituzione di una società andorrana non stabilisce necessariamente dove questa debba pagare tutte le sue imposte. Per valutare un progetto tra Italia e Andorra occorre partire da questi collegamenti concreti.
Alla data di questa analisi non risulta in vigore una convenzione generale tra Italia e Andorra contro le doppie imposizioni sui redditi. Le fonti ufficiali andorrane distinguono le convenzioni sui redditi dagli accordi di scambio di informazioni e collocano l'accordo con l'Italia in questa seconda categoria. L'accordo firmato a Madrid il 22 settembre 2015, ratificato in Italia con la legge 3 ottobre 2016, n. 190, è entrato in vigore l'8 giugno 2017. Serve alla cooperazione tra amministrazioni fiscali: non attribuisce al contribuente una riduzione convenzionale delle ritenute né una regola bilaterale per risolvere la doppia residenza. [1][2]
La differenza è sostanziale. Un contribuente può essere trasparente nei confronti delle autorità, avere dichiarato correttamente un reddito e trovarsi comunque esposto a imposizione nei due Stati. Viceversa, l'assenza di convenzione non significa che ogni reddito sia tassato due volte: esistono esenzioni interne, criteri di territorialità e crediti d'imposta, ma vanno verificati separatamente.
L'interesse economico di Andorra resta comprensibile: l'IRPF e l'imposta sulle società hanno un'aliquota generale del 10%, mentre l'IGI, l'imposta generale indiretta, ha un'aliquota ordinaria del 4,5%. Sono però aliquote applicate a basi imponibili e a soggetti determinati; non rappresentano il costo fiscale universale di chi intrattiene rapporti con il Principato. Per un residente italiano, o per una persona la cui uscita dalla residenza italiana non sia dimostrabile, il risultato complessivo può essere molto diverso. [5][6][19]
Questa analisi riguarda le imposte sui redditi, le principali conseguenze patrimoniali e i rapporti d'impresa. Le imposte sulle successioni e donazioni richiedono una verifica autonoma. I casi illustrativi sono ipotetici e i calcoli semplificati servono a spiegare i meccanismi, non a sostituire una liquidazione personale.
Una precisazione sulle fonti italiane evita un equivoco di calendario. Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ha approvato il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, entrato in vigore il 4 luglio 2026; le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, secondo l'articolo 377. Per l'anno 2026 i riferimenti al TUIR contenuti in questo articolo sono quindi al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nelle disposizioni applicabili a tale annualità. La ricollocazione delle norme non consente di anticipare l'applicazione del nuovo testo. [3]
I. La residenza fiscale e l'assenza di convenzione determinano il quadro entro cui valutare ogni operazione
A. Il trasferimento ad Andorra deve superare i criteri italiani di residenza e, quando applicabile, una specifica presunzione
Il permesso di soggiorno e la residenza fiscale rispondono a domande differenti
L'autorizzazione amministrativa a vivere ad Andorra riguarda il diritto di soggiorno. La residenza fiscale stabilisce invece il collegamento personale che consente allo Stato di assoggettare a imposta i redditi di un contribuente, anche quando provengono dall'estero. Le condizioni del titolo di soggiorno e quelle della legge tributaria non coincidono necessariamente. Soddisfare le prime non dimostra automaticamente di soddisfare le seconde, né esclude che l'Italia conservi un autonomo titolo per considerare la persona residente.
Lo stesso vale per il certificato di residenza fiscale andorrano. È un documento rilevante, da acquisire per l'annualità corretta e da confrontare con la situazione effettiva. Non produce però, in assenza di una convenzione applicabile, l'effetto di obbligare l'amministrazione italiana a disattendere i propri criteri di residenza. Il documento dimostra una posizione riconosciuta in Andorra; non decide da solo il conflitto con l'Italia.
Occorre inoltre distinguere nazionalità e residenza. Il possesso della cittadinanza italiana non comporta, in via generale, una tassazione mondiale italiana permanente di tutti i cittadini che vivono all'estero. Esiste tuttavia una specifica presunzione per determinati trasferimenti di cittadini italiani, particolarmente importante nel caso andorrano. Un cittadino straniero può, a sua volta, diventare o restare residente fiscale in Italia in applicazione dei criteri ordinari, anche senza essere interessato da quella presunzione.
Dal 2024 i criteri italiani richiedono attenzione alle relazioni personali e alla presenza fisica
L'articolo 2, comma 2, del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, considera fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio nel significato tributario previsto dalla disposizione oppure sono fisicamente presenti sul territorio. I criteri sono alternativi: non occorre che ricorrano tutti insieme. La regola si applica dal 1° gennaio 2024. [4]
La residenza civilistica rinvia alla dimora abituale. Il domicilio fiscale, per questa disposizione, è il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona. La presenza fisica costituisce un ulteriore criterio autonomo. La legge impone di considerare anche le frazioni di giorno: un calendario costruito soltanto sul numero delle notti trascorse in Italia può quindi non rappresentare correttamente la situazione.
Questi criteri impediscono di ridurre la questione a un unico conteggio. Una persona che trascorre meno della metà dell'anno in Italia può ancora risultarvi residente se mantiene, per la parte temporalmente rilevante dell'anno, uno degli altri collegamenti previsti dalla legge. Simmetricamente, la presenza fisica italiana per la maggior parte del periodo può essere decisiva anche quando l'interessato ritiene che i propri legami principali siano ormai altrove.
L'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta costituisce, nella disciplina attuale, una presunzione superabile con prova contraria. Anche qui va evitata la lettura meccanica delle formalità: non è corretto considerare l'iscrizione sempre irrilevante, ma neppure descriverla come un criterio assolutamente insuperabile. Le istruzioni amministrative sulla riforma sono contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024. [4]
Per chi lavora a distanza, il luogo dell'attività è un fatto da ricostruire, non un'etichetta contrattuale. Una persona può essere assunta da un'impresa andorrana e prestare gran parte del lavoro dalla propria casa italiana. La sede del datore di lavoro, l'IBAN su cui viene pagato lo stipendio e la valuta del contratto non cancellano la presenza fisica e gli altri collegamenti con l'Italia.
Andorra resta rilevante per la presunzione italiana sui trasferimenti in Stati a fiscalità privilegiata
Accanto ai criteri ordinari, l'articolo 2, comma 2-bis, del TUIR contempla una presunzione relativa per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti negli Stati o territori interessati dalla disciplina. Per il sistema concretamente applicabile occorre leggere la disposizione insieme alla disciplina transitoria della legge n. 244/2007 e al decreto ministeriale 4 maggio 1999: Andorra è compresa nell'elenco rilevante. [7]
Il dettaglio transitorio non è soltanto formale. La riformulazione legislativa del 2007 prevedeva un passaggio a un diverso meccanismo di individuazione degli Stati, subordinato a un decreto attuativo. Il decreto ministeriale 20 luglio 2023, nel rimuovere la Svizzera dall'elenco precedente con effetto dal periodo d'imposta successivo, ha espressamente ricordato la perdurante applicazione del sistema basato sul decreto del 1999. La rimozione della Svizzera non ha rimosso Andorra.
La conseguenza è un onere probatorio specifico. Quando ricorrono i presupposti della presunzione, il contribuente non può limitarsi a mostrare l'iscrizione all'AIRE e il contratto di locazione andorrano: deve fornire una dimostrazione idonea a superare la residenza italiana presunta. Non si tratta di un divieto di trasferirsi, né di una presunzione assoluta. Si tratta di costruire una prova sostanziale, coerente con i fatti dell'anno esaminato.
È particolarmente importante non confondere questa lista con gli elenchi relativi alla cooperazione internazionale. Andorra può partecipare allo scambio di informazioni e, contemporaneamente, rimanere interessata da una disciplina italiana che attribuisce rilievo al livello di imposizione o a specifici trasferimenti. La domanda «Andorra è in black list?» è quindi incompleta: occorre chiedere in quale elenco, per quale norma e per quale effetto.
L'eventuale passaggio attraverso un altro Paese non deve essere considerato, senza una verifica specifica, un modo per neutralizzare gli effetti del trasferimento. Una sequenza di iscrizioni anagrafiche va confrontata con la storia effettiva della residenza e con l'ambito della disposizione. La prova deve riguardare dove la persona ha realmente vissuto e organizzato la propria vita, non soltanto le tappe indicate nei registri.
Il fascicolo della residenza si costruisce con elementi concordanti
Un contratto di affitto ad Andorra è utile, ma prova anzitutto la disponibilità di un immobile. Per dimostrare una dimora effettiva contano anche l'utilizzo dell'abitazione, le utenze, gli spostamenti, la collocazione delle attività quotidiane e i rapporti personali. Un fascicolo credibile nasce dalla concordanza tra fonti diverse e da una cronologia continua.
Il mantenimento di un immobile in Italia non comporta automaticamente la residenza italiana. Può trattarsi di un investimento locato a terzi o di una casa utilizzata saltuariamente. Diventa però un elemento diverso se resta l'abitazione normalmente disponibile e utilizzata dalla famiglia, mentre il domicilio andorrano ha un impiego occasionale. Allo stesso modo, la proprietà di un appartamento ad Andorra non dimostra che esso sia il centro della vita del proprietario.
La posizione del coniuge e dei figli richiede un esame concreto. La permanenza della famiglia in Italia costituisce un elemento potenzialmente significativo, ma non autorizza a ignorare separazioni effettive, situazioni personali specifiche o differenti organizzazioni familiari. Il ragionamento deve confrontare le circostanze reali con la definizione normativa, evitando sia automatismi favorevoli sia automatismi sfavorevoli al contribuente.
Anche l'attività economica va documentata. Contano il luogo da cui vengono abitualmente svolte le prestazioni, i rapporti con clienti e collaboratori, la disponibilità di locali e gli incarichi effettivi. Il mantenimento di investimenti italiani non equivale necessariamente alla permanenza in Italia della vita personale. La direzione quotidiana di un'impresa da un ufficio italiano, invece, può avere rilievo sia per la persona sia per la società.
I documenti devono essere raccolti nel rispetto della loro funzione e della loro affidabilità. Biglietti, registrazioni di viaggio, agenda professionale, utenze e movimenti bancari possono contribuire alla ricostruzione; nessuno di essi è una prova universale. Un pagamento con carta all'estero non dimostra necessariamente la presenza del titolare, così come l'assenza di pagamenti non dimostra l'assenza dal territorio. La qualità del fascicolo dipende dal collegamento tra documenti e fatti, non dal numero delle pagine.
Esempio. Un imprenditore italiano ottiene un titolo di soggiorno andorrano, affitta un alloggio e si iscrive all'AIRE. Continua però a lavorare dal proprio ufficio a Torino, rientra regolarmente nella casa familiare italiana e utilizza l'abitazione andorrana soprattutto nei fine settimana. La debolezza del trasferimento non deriva dall'importo dell'affitto o dal tipo di permesso: deriva dalla distanza tra la situazione dichiarata e quella concretamente organizzata.
Se invece il trasferimento è effettivo, il fascicolo deve rendere visibile tale realtà: abitazione utilizzata, attività organizzata nel nuovo luogo, coerente gestione delle presenze e dei rapporti familiari, dichiarazioni fiscali compatibili e chiara destinazione dei beni mantenuti in Italia. La motivazione fiscale del trasferimento non esonera dalla prova, ma non rende da sola fittizia una scelta di vita realmente attuata.
Anche Andorra dispone di propri criteri di residenza
L'articolo 8 della Llei 5/2014 considera residenti fiscali, tra gli altri, le persone che soggiornano nel territorio andorrano per più di 183 giorni nell'anno civile. Ai fini del conteggio rilevano anche le assenze sporadiche, salvo la prova della residenza fiscale in un altro Paese. È inoltre sufficiente che si trovi in Andorra il nucleo principale o la base delle attività o degli interessi economici, direttamente o indirettamente. La legge contempla anche una presunzione relativa collegata alla residenza del coniuge non legalmente separato e dei figli minori. [5]
Questa disciplina non coincide perfettamente con quella italiana. Il criterio andorrano degli interessi economici e il domicilio italiano centrato sulle relazioni personali e familiari possono portare a conclusioni differenti. Una persona può soddisfare una regola andorrana senza aver eliminato il collegamento che la rende residente in Italia. È proprio qui che l'assenza di una convenzione rende necessaria una particolare attenzione.
Non bisogna neppure trasformare i «183 giorni» in una regola europea uniforme. L'Italia usa la maggior parte del periodo d'imposta e considera le frazioni di giorno; Andorra impiega il proprio criterio di permanenza superiore a 183 giorni e la propria disciplina delle assenze. Calendario, anno bisestile, giorni di viaggio e criteri alternativi devono essere trattati secondo ciascun ordinamento.
L'anno del trasferimento può produrre sovrapposizioni
Il giorno del trasloco non divide automaticamente l'anno fiscale in due periodi, uno italiano e uno andorrano. Per la disciplina italiana ordinaria della persona fisica, la verifica dei criteri di residenza si riferisce alla maggior parte del periodo d'imposta. In mancanza di una disposizione specifica applicabile, non si può importare una regola di frazionamento prevista da una convenzione stipulata con un altro Stato.
Per un trasferimento effettuato nel corso del 2026 occorre quindi ricostruire l'intero anno: presenze, dimora abituale, relazioni personali e familiari, iscrizioni anagrafiche, decorrenza delle attività e situazione andorrana. Anticipare o rinviare un incasso non risolve da solo il problema, perché la residenza, la categoria reddituale e il criterio temporale di imputazione devono essere coerenti tra loro.
Il rischio di doppia residenza merita di essere simulato prima di una distribuzione di dividendi o di una cessione importante. Il costo di un'operazione straordinaria può dipendere dall'annualità in cui il reddito viene fiscalmente imputato e dal Paese che considera residente il percettore. La data del bonifico e la data fiscalmente rilevante non sono sempre la stessa cosa.
B. Lo scambio di informazioni non sostituisce la convenzione e i crediti d'imposta hanno limiti propri
Che cosa manca senza una convenzione generale sui redditi
Le convenzioni contro le doppie imposizioni normalmente distribuiscono o limitano i poteri impositivi degli Stati per categorie di reddito. Possono stabilire regole per la doppia residenza, soglie convenzionali per gli stabilimenti permanenti, limiti alle ritenute su dividendi, interessi e royalties, criteri per lavoro e pensioni, metodi per eliminare la doppia imposizione e procedure amichevoli.
Nei rapporti Italia–Andorra non è corretto applicare queste regole soltanto perché contenute nel Modello OCSE o in un trattato stipulato da Andorra con un altro Stato. Il Modello è uno strumento di riferimento per la negoziazione e l'interpretazione dei trattati pertinenti; non è una convenzione bilaterale direttamente applicabile a qualunque coppia di Paesi.
Per la stessa ragione, una clausola della convenzione Francia–Andorra non può essere utilizzata da un contribuente soltanto perché possiede la cittadinanza francese o un conto bancario francese. L'accesso a ciascuna convenzione richiede i suoi presupposti soggettivi e oggettivi. Le situazioni triangolari vanno analizzate realmente come tali, senza attribuire a una società o a una residenza interposta la funzione automatica di estendere un trattato a un rapporto che non copre.
L'assenza di una clausola convenzionale di risoluzione della doppia residenza significa, in particolare, che non esiste tra questi due Stati la consueta sequenza pattizia di abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e ulteriori criteri. Quegli elementi possono essere fattualmente utili, ma non possono essere presentati come una gerarchia bilaterale vincolante nei rapporti Italia–Andorra.
Le comunicazioni diplomatiche sull'avvio di negoziati non modificano questo risultato. Il Ministero degli Affari esteri italiano annunciò il 20 ottobre 2016 colloqui preliminari per una convenzione; il Governo andorrano tornò sul tema nel luglio 2021. Un negoziato, un testo siglato, la firma, la ratifica, l'entrata in vigore e la decorrenza applicativa sono passaggi distinti. Per liquidare un'imposta conta lo strumento effettivamente applicabile all'annualità e alla fattispecie. [1][8]
Le amministrazioni possono cooperare anche senza eliminare il conflitto impositivo
L'accordo bilaterale del 2015 disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale. A questo si aggiungono gli strumenti multilaterali e il quadro di scambio automatico tra Andorra e l'Unione europea. Il Governo andorrano indica l'entrata in vigore dell'accordo pertinente con l'Unione al 1° gennaio 2017; gli elenchi italiani sull'interscambio riportano, per Andorra, il primo scambio nel 2018 relativo al 2017. [1][2][9]
Lo scambio automatico riguarda le informazioni sui conti finanziari ricadenti nel suo ambito, secondo le regole di identificazione, comunicazione e diligenza dovuta. Non significa che ogni operazione bancaria venga trasmessa integralmente e in tempo reale, né che tutti i dati finanziari siano indistintamente accessibili. Significa però che un conto andorrano non può essere trattato come uno strumento strutturalmente sottratto alla conoscenza dell'amministrazione italiana.
L'autocertificazione consegnata alla banca merita attenzione. Se l'intestatario dichiara una residenza che contrasta con i propri dati, il problema non si risolve lasciando inalterata l'informazione per ragioni di comodità. Il contribuente deve poter giustificare la residenza indicata e gestire correttamente le variazioni. Per le strutture societarie, assumono inoltre rilievo la classificazione dell'entità e, nei casi previsti, le persone che ne esercitano il controllo.
La circolazione dei dati non equivale all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo. Il fatto che la banca comunichi un conto non esonera il residente italiano dal verificare monitoraggio, imposte patrimoniali e dichiarazione dei redditi. Analogamente, il fatto che un'amministrazione disponga dei dati non dimostra che la sua pretesa impositiva sia corretta: la qualificazione giuridica e il diritto di difesa restano questioni autonome.
Il credito italiano richiede un reddito estero anche secondo il criterio italiano
L'articolo 165 del TUIR consente, a determinate condizioni, di detrarre dall'imposta italiana le imposte pagate definitivamente all'estero sui redditi esteri che concorrono al reddito complessivo. Il credito è limitato alla quota dell'imposta italiana riferibile a quei redditi ed è soggetto a regole relative a Stato, periodo, definitività e misura del reddito imponibile. Non è un rimborso generale di qualunque prelievo subito oltre frontiera. [10]
Il primo passaggio è spesso quello decisivo: il comma 2 considera esteri i redditi sulla base dei criteri reciproci dell'articolo 23 del TUIR, che individua quelli prodotti in Italia dai non residenti. Senza una convenzione che coordini diversamente la fonte, la sola circostanza che Andorra tassi una somma non basta a renderla un reddito estero ai fini del credito italiano.
Per il lavoro dipendente o autonomo, il luogo di svolgimento dell'attività può essere determinante. Per i redditi di capitale o per specifiche remunerazioni, possono operare criteri diversi, legati anche al soggetto erogante. Per i redditi d'impresa occorre esaminare, tra l'altro, il ruolo di una stabile organizzazione. Qualificare prima il reddito evita di applicare a un compenso professionale una regola che riguarda una pensione o un dividendo.
Il secondo passaggio riguarda il soggetto che ha sostenuto l'imposta. L'imposta sui redditi pagata dalla società andorrana e quella pagata personalmente dal socio sono obbligazioni differenti. Il socio non può sottrarre automaticamente dalla propria IRPEF l'imposta della società solo perché è proprietario delle quote. Gli eventuali meccanismi di credito indiretto derivano da norme specifiche e richiedono i relativi presupposti.
Il terzo passaggio riguarda la natura del prelievo. Una ritenuta sull'imposta del percettore non è la stessa cosa di un'imposta indiretta addebitata in fattura. L'IGI non diventa un credito per imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 165. Allo stesso modo, una sanzione, un interesse di mora o un'imposta patrimoniale non possono essere sommati indistintamente al tributo reddituale per ampliare il credito.
Il tetto del credito e la definitività dell'imposta incidono sul risultato
Se, per ipotesi, su un reddito estero l'imposta italiana imputabile è 12.000 euro e l'imposta andorrana ammessa al credito è 4.000 euro, il credito riduce l'imposta italiana a 8.000 euro: il carico complessivo resta 12.000 euro, salvo altri elementi. L'esempio mostra che il pagamento andorrano non si aggiunge necessariamente per intero a quello italiano, ma neppure limita il carico totale all'aliquota andorrana.
Se l'imposta estera supera la quota italiana imputabile, l'eccedenza non è automaticamente rimborsata dall'Italia. L'articolo 165 contempla regole particolari sulle eccedenze dei redditi d'impresa e sulla loro utilizzazione, ma queste non autorizzano a estendere indistintamente un riporto a ogni reddito personale. Vanno considerate anche l'eventuale imponibilità parziale del reddito e la conseguente proporzione dell'imposta estera rilevante.
Per essere definitiva, l'imposta estera non deve essere semplicemente un acconto recuperabile. La documentazione deve dimostrare la natura del tributo, il reddito cui si riferisce, l'annualità, il pagamento e la sua stabilità. Un documento che certifica un prelievo non chiarisce necessariamente se questo sia ancora rimborsabile o se debba essere rettificato perché effettuato su una base sbagliata.
I tempi dei due sistemi possono divergere. Il reddito può concorrere in Italia in un periodo e l'imposta andorrana diventare definitiva più tardi. L'articolo 165 disciplina il coordinamento dichiarativo e, in presenza dei requisiti, la riliquidazione; ciò richiede una gestione del fascicolo nel tempo. Non è prudente considerare persa qualsiasi imposta pagata dopo la prima dichiarazione, ma è altrettanto scorretto inserirla senza controllare la regola temporale applicabile.
Il comma 8 dell'articolo 165 prevede inoltre una preclusione in caso di omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri. Le possibilità di correzione, integrazione o difesa dipendono dalla situazione concreta e dal momento in cui si interviene. Sul piano operativo, il reddito e il credito devono essere impostati correttamente fin dall'origine, anziché affidare la neutralizzazione della doppia imposizione a una successiva contestazione. [10]
Il credito andorrano non promette il recupero integrale dell'imposta italiana
Per le persone fisiche residenti in Andorra, l'articolo 48 della Llei 5/2014 prevede una deduzione per doppia imposizione internazionale. Il limite dipende dal confronto tra l'imposta estera ammissibile e l'imposta andorrana corrispondente al reddito estero, determinata secondo la legge locale. La base straniera non viene semplicemente trasferita nel calcolo andorrano senza verifica. [5]
Un'imposta italiana elevata su una pensione o su un reddito immobiliare può quindi esaurire l'imposta andorrana imputabile senza essere integralmente recuperata. La riduzione dell'imposta locale fino al limite consentito non comporta che il Principato restituisca la differenza tra il prelievo italiano e quello andorrano. L'eventuale riporto previsto per insufficienza di quota non trasforma il tetto relativo al reddito in un diritto illimitato al rimborso.
Per le società, il sistema è ancora più articolato. L'articolo 43 bis della Llei 95/2010 regola il credito per doppia imposizione, ma l'articolo 43, comma 2, pone anche un limite alla riduzione della quota di liquidazione, collegato al 30% dell'imposta sulla base positiva prima della compensazione delle perdite pregresse. Le eccedenze seguono la disciplina prevista dalla legge. Non è quindi corretto trasferire alla società, senza ulteriori verifiche, il calcolo effettuato per una persona fisica. [6]
Vanno prima considerati gli eventuali regimi di esenzione per dividendi, partecipazioni o redditi di stabili organizzazioni, con i rispettivi requisiti. Un reddito esente, un reddito incluso con credito e un reddito assoggettato a un limite di compensazione producono risultati diversi. Il confronto «aliquota italiana meno aliquota andorrana» non rappresenta adeguatamente nessuno di questi percorsi.
Un conflitto fiscale richiede rimedi nei sistemi realmente applicabili
In assenza di convenzione generale, non si può promettere al contribuente la procedura amichevole normalmente prevista dall'articolo sulle controversie di un trattato bilaterale sui redditi. L'accordo di scambio di informazioni può avere proprie regole di consultazione, ma non va presentato come un diritto a ottenere l'eliminazione di una doppia imposizione sui redditi. Nemmeno i meccanismi europei riguardanti controversie tra Stati membri possono essere automaticamente estesi ad Andorra.
Restano da valutare i rimedi nazionali: contestazione della residenza, corretta applicazione della fonte, rimborso di una ritenuta non dovuta, riconoscimento del credito, correzione dichiarativa o impugnazione dell'atto. La difesa deve identificare dove si trova l'errore. Se i due Stati applicano correttamente norme interne non coordinate, il problema può non essere integralmente risolvibile con una semplice istanza di rimborso.
La gestione dei termini è autonoma in ciascuno Stato. Una richiesta di documenti o una discussione con un'amministrazione non sospende necessariamente il termine per impugnare un atto nell'altro ordinamento. Occorre quindi costruire un calendario distinto per dichiarazioni, rimborsi, risposte e ricorsi, mantenendo una ricostruzione fattuale comune e coerente.
II. Il carico effettivo dipende dalla categoria di reddito e dall'organizzazione reale dell'attività
A. Stipendi, pensioni, investimenti e immobili seguono regole diverse, anche dopo un trasferimento effettivo
L'IRPF andorrano non è un prelievo uniforme su ogni somma ricevuta
Per una persona fisica fiscalmente residente ad Andorra, la Llei 5/2014 prende in considerazione i redditi secondo il principio della tassazione mondiale, salvo le esenzioni e le altre regole previste dalla legge. Il luogo del conto su cui arriva il denaro non delimita, da solo, l'obbligo dichiarativo. Un reddito proveniente dall'Italia deve essere qualificato anche secondo il diritto andorrano, prima di stabilire come intervenga l'eventuale credito per l'imposta italiana. [5]
L'aliquota generale del 10% non significa che l'imposta effettiva sia sempre pari al 10% degli incassi. La legge distingue categorie reddituali, ammette costi o riduzioni secondo regole specifiche e contempla redditi esenti. La base generale e quella del risparmio non si costruiscono allo stesso modo. Un compenso professionale, una pensione, un dividendo e una plusvalenza non sono quindi intercambiabili nella simulazione.
Anche le esenzioni andorrane devono essere lette nel loro ambito. La legge contiene, per esempio, una disciplina dei dividendi distribuiti da soggetti residenti e soggetti all'imposta andorrana sulle società, non una generale esenzione di ogni dividendo estero. Trasporre l'esenzione a un dividendo italiano soltanto perché il beneficiario vive ad Andorra significa saltare un passaggio essenziale dell'analisi.
Il confronto economico corretto riguarda il reddito netto disponibile dopo le imposte applicabili nei due Stati e gli eventuali contributi. Non basta mettere a confronto un'aliquota italiana e quella andorrana. Occorre individuare le basi imponibili, la fonte del reddito, le ritenute, le esenzioni, i limiti al credito e il momento in cui le somme vengono percepite o imputate.
Per il lavoro dipendente conta anche dove viene materialmente svolta l'attività
Un lavoratore effettivamente non residente in Italia può comunque produrre reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia per l'attività svolta sul territorio italiano. L'articolo 23 del TUIR utilizza, per questa categoria, il collegamento con la prestazione nel territorio dello Stato. Il fatto che il datore di lavoro sia andorrano non rende automaticamente estere le giornate lavorate in Italia. [11]
Viceversa, uno stipendio pagato da un datore italiano non deve essere considerato italiano per il solo luogo di residenza del pagatore, senza verificare la categoria e il luogo della prestazione. Questo distingue il lavoro dipendente ordinario da altre fattispecie per le quali la norma italiana attribuisce rilievo al soggetto che paga. Le modalità di assunzione e il trattamento in busta paga devono seguire la situazione effettiva.
La regola dei 183 giorni frequentemente citata per le missioni internazionali deriva, in molti casi, da una convenzione e da condizioni cumulative riguardanti datore di lavoro e costo della remunerazione. In un rapporto Italia–Andorra non si può applicare una clausola convenzionale inesistente. La breve durata di una missione non basta, da sola, a creare un'esenzione italiana per il lavoro svolto in Italia.
Per un'attività divisa tra i due Paesi serve quindi un criterio documentato di attribuzione del compenso alle giornate o alle prestazioni rilevanti, conforme alla natura della remunerazione. Premi, incentivi e remunerazioni differite possono richiedere di ricostruire il periodo di maturazione, anziché guardare soltanto al Paese in cui il lavoratore si trova quando riceve il pagamento.
Esempio. Un dipendente residente ad Andorra lavora normalmente da un ufficio andorrano, ma svolge una parte delle proprie mansioni presso la sede italiana del gruppo. Prima di applicare il 10% all'intero stipendio occorre separare le prestazioni, verificare la fonte italiana della quota pertinente e calcolare il trattamento andorrano con il credito eventualmente ammesso. La presenza di una società del gruppo nei due Paesi non sostituisce questa analisi.
La previdenza sociale costituisce un problema distinto. Dalla soluzione fiscale non discende automaticamente il sistema contributivo applicabile, e i meccanismi dell'Unione europea non vanno estesi ad Andorra senza una base giuridica pertinente. Una simulazione del costo del lavoro deve quindi esaminare separatamente imposte, contributi, obblighi del datore e diritto del soggiorno.
Le pensioni italiane non diventano automaticamente imponibili soltanto ad Andorra
Per le pensioni, l'articolo 23, comma 2, del TUIR contiene una regola di fonte collegata al pagamento da parte dello Stato, di soggetti residenti in Italia o di stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. Un pensionato che dimostri una residenza effettiva ad Andorra non può, per questa sola ragione, ottenere il trattamento che una diversa convenzione riserva alle pensioni private. [11]
In particolare, la distinzione tra pensioni private e pensioni pubbliche, decisiva in molti trattati, non consente di importare le soluzioni previste nelle relazioni dell'Italia con Francia, Portogallo o altri Stati. Per Andorra occorre partire dalla normativa italiana e da quella andorrana concretamente applicabili, oltre che dalla qualificazione della prestazione pensionistica.
La richiesta al pagatore italiano di corrispondere una pensione senza trattenute deve avere un fondamento giuridico identificato. Un certificato di residenza fiscale andorrano, pur utile a documentare la posizione personale, non dimostra l'esistenza di un'esenzione convenzionale. La pensione può restare imponibile in Italia e concorrere anche alla base andorrana, con il relativo meccanismo interno di credito.
Esempio. Su una pensione fiscalmente rilevante in entrambi gli Stati, si ipotizzi un'imposta italiana definitiva di 6.000 euro e un'imposta andorrana riferibile a quel reddito di 2.000 euro. Se il credito andorrano è utilizzabile per 2.000 euro, l'imposta aggiuntiva andorrana su quel reddito può essere azzerata; i 4.000 euro di differenza non diventano però, per questo motivo, un rimborso dovuto da Andorra. Il trasferimento non ha trasformato il carico italiano in un prelievo andorrano più basso.
La convenienza di un trasferimento di un pensionato deve pertanto essere verificata sul cedolino e sulla natura delle singole prestazioni. Indennità, rendite assicurative e prestazioni di previdenza complementare non vanno assimilate automaticamente alla pensione principale. Un risultato valido per una voce può non valere per un'altra.
Un immobile italiano conserva il proprio collegamento fiscale con l'Italia
La locazione di un immobile situato in Italia produce un reddito che resta collegato all'Italia anche quando il proprietario vive ad Andorra e riceve il canone su un conto andorrano. La residenza estera del proprietario non sposta il bene, né modifica da sola la fonte del reddito. Occorre applicare il regime italiano pertinente alla locazione, considerando natura dell'immobile, uso, contratto e requisiti di eventuali regimi opzionali. [11]
L'IRPEF ordinaria e la cedolare secca, quando quest'ultima è applicabile, non devono essere sommate come se fossero due imposte contemporaneamente dovute sullo stesso canone. La comparazione riguarda regimi alternativi e condizioni specifiche. Le imposte patrimoniali e locali sull'immobile, invece, richiedono una valutazione separata e non scompaiono perché il proprietario ha cambiato residenza.
Per il residente andorrano, il reddito immobiliare italiano va poi esaminato ai fini dell'IRPF andorrano. L'eventuale credito deve riguardare l'imposta sul reddito riconoscibile secondo la legge andorrana. L'IMU non può essere trattata automaticamente come se fosse un'ulteriore IRPEF estera: natura dell'imposta e regole del credito sono diverse. La coincidenza del bene economico non rende identici tutti i tributi che lo riguardano.
Il percorso inverso presenta altri adempimenti. Un residente italiano proprietario di un immobile ad Andorra deve verificare sia il trattamento italiano dell'eventuale reddito estero sia il monitoraggio e l'IVIE. La scelta di concedere l'immobile in locazione, tenerlo a disposizione o utilizzarlo personalmente può incidere su voci differenti. Il pagamento di un tributo locale andorrano non dimostra, da solo, che ogni obbligo italiano sia assolto. [15]
Per le vendite immobiliari occorre una verifica nuova: la tassazione di un canone non anticipa quella della plusvalenza. Date di acquisto, modalità di acquisizione, natura del bene, eventuali lavori e specifiche disposizioni sulle cessioni possono cambiare il risultato. In Andorra, inoltre, le modifiche normative richiedono di utilizzare la disciplina consolidata vigente, senza riprodurre automaticamente schemi costruiti sul precedente assetto separato delle plusvalenze immobiliari. [5]
I dividendi italiani percepiti ad Andorra possono mantenere la ritenuta interna italiana
Per un dividendo italiano distribuito a una persona fisica effettivamente residente ad Andorra, estranea a un'attività d'impresa cui sia riferibile la partecipazione, il punto di partenza è la disciplina interna italiana delle ritenute. La misura ordinaria del 26% deriva dal coordinamento dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973 con l'articolo 3 del decreto-legge n. 66/2014 e con le successive disposizioni applicabili. Non esiste, nel rapporto qui esaminato, un'aliquota convenzionale del 5%, 10% o 15% da applicare semplicemente esibendo un certificato andorrano. [12]
Questo non autorizza a ignorare le disposizioni interne eventualmente più favorevoli. L'articolo 27, comma 3, contempla, nei limiti e alle condizioni previsti, un rimborso fino agli undici ventiseiesimi della ritenuta per l'imposta estera definitiva sugli stessi utili. La documentazione richiesta e l'effettiva imposta pagata all'estero sono determinanti. Un'imposta andorrana soltanto teorica, interamente assorbita dal credito per la ritenuta italiana, non può essere presentata come un'imposta estera definitiva effettivamente pagata.
Esempio. Su un dividendo lordo di 100.000 euro, si assuma una ritenuta italiana di 26.000 euro. Se l'imposta andorrana attribuibile al dividendo è pari a 10.000 euro e il credito andorrano ne assorbe l'intero importo, il prelievo complessivo resta, in questa ipotesi semplificata, di 26.000 euro. Il credito evita una seconda imposta di 10.000 euro: non riduce automaticamente i 26.000 euro già prelevati in Italia a 10.000 euro.
Il calcolo deve inoltre distinguere il dividendo ricevuto dal socio dall'utile prodotto dalla società italiana. Le imposte pagate dalla società sul proprio risultato costituiscono un livello precedente. Confrontare il 26% sul dividendo con il 10% dell'imposta andorrana sulle società confonde soggetti, basi imponibili e momenti diversi.
Per una società andorrana beneficiaria di dividendi italiani, l'analisi cambia ancora. Non si possono presumere applicabili le esenzioni della direttiva madre-figlia o i regimi riservati a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o, nei casi previsti, dello Spazio economico europeo. Andorra non appartiene a tali spazi. Le eventuali esenzioni andorrane sulle partecipazioni e le ritenute italiane vanno studiate congiuntamente, senza attribuire alla società uno status europeo che non possiede.
I dividendi andorrani percepiti in Italia richiedono anche il controllo dei regimi fiscali privilegiati
Nel percorso inverso, la legge andorrana sull'imposta dei non residenti prevede un'esenzione per le rendite di capitale mobiliare cui si riferisce la relativa disposizione, comprendenti i dividendi. L'assenza di una ritenuta andorrana non equivale però a un'esenzione italiana del socio residente in Italia. Il reddito va qualificato secondo la normativa italiana applicabile al percettore. [13]
Per una persona fisica residente italiana, detenente la partecipazione fuori dall'attività d'impresa, sarebbe particolarmente rischioso fermarsi alla formula «dividendi esteri al 26%». Gli articoli 47, comma 4, e 47-bis del TUIR prevedono una disciplina specifica per gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Quando ne ricorrono i presupposti e non opera una causa di esclusione pertinente, può intervenire il concorso integrale degli utili al reddito imponibile, anziché il normale prelievo sostitutivo. [14]
Il test non consiste nel cercare semplicemente il nome di Andorra in una vecchia lista. Per le partecipazioni di controllo rileva il confronto basato sulla tassazione effettiva previsto dalla norma; per le altre partecipazioni occorre esaminare il livello nominale di tassazione, tenendo conto degli eventuali regimi speciali. Nel caso ordinario di un'imposta andorrana sulle società al 10% e di un'IRES italiana al 24%, il confronto nominale con la metà dell'aliquota italiana segnala un problema concreto. Non basta, però, questo dato per liquidare qualsiasi fattispecie senza leggerne condizioni ed eccezioni.
Occorre inoltre distinguere le due dimostrazioni contemplate dall'articolo 47-bis. Provare lo svolgimento di un'attività economica effettiva e dimostrare che dalla partecipazione non consegue la localizzazione dei redditi in un regime privilegiato non sono necessariamente prove equivalenti per tutti gli effetti. La presenza di dipendenti e di un ufficio andorrano non garantisce da sola il ritorno al 26% sul dividendo italiano. Va individuata l'esimente richiesta dalla specifica disposizione e verificato il periodo cui deve riferirsi.
La storia della partecipazione può essere decisiva. Distribuzioni di riserve formate in anni differenti, acquisizioni successive, partecipazioni indirette e redditi già imputati per trasparenza richiedono di ricostruire l'origine fiscale degli utili. Un bilancio che riporta una riserva complessiva non sempre fornisce tutti gli elementi necessari per il trattamento italiano del dividendo.
Quando il reddito della società estera è già stato imputato al socio secondo la disciplina CFC, la successiva distribuzione deve essere coordinata con quel precedente prelievo, nei limiti e secondo le condizioni previste. Anche gli eventuali crediti per imposte pagate dalla partecipata richiedono una disposizione che li consenta: non possono essere ricavati dalla sola idea economica che «l'utile ha già pagato il 10%».
Esempio. Un imprenditore residente in Italia detiene una società andorrana che svolge un'attività reale e distribuisce i propri utili. Il fascicolo deve rispondere almeno a tre domande diverse: dove risiede fiscalmente la società; se il suo reddito debba essere imputato al socio per trasparenza; quale regime si applichi all'utile distribuito. Una risposta favorevole alla prima domanda non risolve automaticamente le altre due.
Interessi e plusvalenze non seguono tutti il regime dei dividendi
Per gli interessi, la natura dello strumento è essenziale. L'articolo 23 del TUIR esclude, nella propria regola di fonte sui redditi di capitale dei non residenti, gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. Questa previsione interna mostra perché l'assenza di convenzione non implichi sempre una ritenuta italiana. Un conto bancario, un prestito soci e un'obbligazione non vanno però trattati come se fossero lo stesso investimento. [11]
Per titoli obbligazionari e altri strumenti possono intervenire regimi specifici, requisiti del beneficiario e condizioni documentali. L'appartenenza a un elenco relativo allo scambio di informazioni può avere effetti per una determinata esenzione senza eliminare la presunzione di residenza o la disciplina dei dividendi privilegiati esaminata in precedenza. Le liste fiscali sono collegate alla norma che le richiama, non a un giudizio unico sul Paese.
Un residente italiano che riceve interessi da Andorra deve invece verificare il regime italiano dell'investimento, l'eventuale intervento di un intermediario residente e il trattamento dichiarativo. L'esenzione andorrana per determinate rendite di capitale del non residente non libera dagli obblighi italiani. L'intervento della banca estera nello scambio automatico di informazioni non equivale all'applicazione di un'imposta italiana per conto del cliente.
Le plusvalenze finanziarie richiedono un'analisi distinta dai redditi periodici. Tipo di partecipazione o strumento, residenza del cedente, collegamento con immobili, regime delle minusvalenze e disposizioni speciali possono modificare il risultato. Non è corretto dedurre dalla tassazione di un dividendo quella della futura vendita delle azioni, né presumere che qualsiasi plusvalenza realizzata dopo il trasferimento sia esente in entrambi gli Stati.
Anche quando una plusvalenza beneficia di un'esenzione andorrana, occorre chiedersi se l'Italia conservi un titolo impositivo in ragione della residenza del contribuente o della fonte del reddito. Se l'Italia non riconosce l'effettività dell'uscita, un'esenzione estera non costituisce una difesa sufficiente. La questione della residenza può quindi riemergere anni dopo, al momento di una cessione rilevante.
Un conto ad Andorra non è un regime di risparmio amministrato italiano
Un conto o un deposito titoli andorrano può essere detenuto lecitamente da un residente italiano. Il problema non è la localizzazione estera in sé, ma la corretta gestione del monitoraggio, dei redditi e delle imposte patrimoniali applicabili. Sono tre piani da verificare separatamente: un'attività che non produce reddito nell'anno può comunque generare obblighi di monitoraggio o un'imposta sul valore. [15]
Il quadro RW riguarda, secondo le condizioni previste dalla normativa, gli investimenti e le attività finanziarie estere dei residenti italiani. Per depositi e conti correnti bancari esteri, la soglia del valore massimo complessivo di 15.000 euro riguarda una specifica esclusione dal monitoraggio; non è una franchigia generale per tutti gli investimenti e non elimina la compilazione necessaria per l'IVAFE quando questa è dovuta.
Per i conti correnti e libretti di risparmio delle persone fisiche, l'IVAFE segue il regime fisso di 34,20 euro, da rapportare alla quota e al periodo di possesso, con la specifica soglia di giacenza media e le regole di aggregazione. La soglia di 5.000 euro utilizzata per questa imposta non coincide con il valore massimo rilevante per il monitoraggio. Confondere media annuale e picco di saldo può produrre una dichiarazione errata anche in assenza di qualsiasi intento occultativo.
Per i prodotti finanziari il quadro è diverso. Dal 2024, l'articolo 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201/2011 prevede l'IVAFE del 4 per mille annuo, cioè dello 0,4%, sui prodotti finanziari detenuti negli Stati o territori individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999. La presenza di Andorra in tale elenco impone di esaminare questa aliquota, invece di applicare automaticamente il 2 per mille ordinario. La maggiorazione riguarda i prodotti finanziari: non trasforma indistintamente ogni conto corrente in un'attività assoggettata allo 0,4%. [7][15]
Esempio. Per un portafoglio di prodotti finanziari rilevanti detenuto ad Andorra da una persona fisica residente italiana, con valore imponibile assunto pari a 500.000 euro, possesso integrale per tutto l'anno e senza crediti o altre particolarità, l'applicazione del 4 per mille conduce a 2.000 euro. Il calcolo riguarda l'imposta patrimoniale sui prodotti; non comprende le imposte su interessi, dividendi o plusvalenze e non sostituisce il monitoraggio.
Per gli immobili esteri, l'aliquota ordinaria IVIE è invece pari all'1,06%, ferma la necessità di verificare base imponibile, quota, periodo, soglie ed eventuali discipline particolari. Un credito per tributi patrimoniali esteri può rilevare alle condizioni previste. Il credito patrimoniale non va confuso con quello dell'articolo 165 per le imposte sui redditi: la corretta classificazione di un pagamento estero viene prima della sua imputazione in dichiarazione. [15]
Per chi si è effettivamente trasferito fuori dall'Italia, la sola cittadinanza italiana non rende dovuto il quadro RW per ogni attività andorrana. La conclusione dipende però dalla reale posizione fiscale dell'anno. Se la residenza italiana viene successivamente accertata, il problema può comprendere sia i redditi esteri sia il monitoraggio e le imposte patrimoniali che non erano stati dichiarati.
La regolarizzazione di omissioni richiede quindi un esame coordinato. Non basta comunicare il saldo del conto alla banca o correggere un solo quadro se sono rimasti fuori i redditi prodotti. Periodi ancora controllabili, sanzioni, possibilità di ravvedimento e documenti disponibili vanno verificati secondo la normativa applicabile alle annualità interessate, senza utilizzare una soluzione identica per ogni anno.
Il trasferimento da Andorra all'Italia impone una nuova fotografia fiscale
Il percorso inverso non è il semplice rovesciamento dei calcoli precedenti. Chi diventa residente in Italia deve riesaminare il proprio patrimonio e i propri redditi secondo le regole italiane: partecipazioni andorrane, conti, immobili, attività professionale e rapporti di amministrazione possono acquisire una diversa rilevanza fiscale.
Prima del trasferimento è utile ricostruire costi fiscali delle attività, riserve delle società, redditi già tassati, perdite eventualmente rilevanti e documentazione delle operazioni pregresse. Non si deve presumere né un automatico riallineamento al valore di mercato né l'immediata irrilevanza della storia fiscale estera. Le regole di ingresso dipendono dal tipo di soggetto e di attività.
Eventuali regimi italiani destinati a chi trasferisce la residenza richiedono una verifica autonoma dei requisiti, dell'opzione e del relativo ambito oggettivo. Non sono un effetto automatico della provenienza da Andorra. Per un approfondimento distinto sul tema è disponibile l'analisi dedicata al regime italiano dei nuovi residenti.
La data del trasferimento diventa particolarmente importante in presenza di utili accumulati in una società andorrana. La decisione di distribuirli, lasciarli in società o reinvestirli non può essere valutata soltanto sulla ritenuta del giorno del pagamento: devono essere esaminati residenza del socio, regime della partecipazione, origine degli utili e possibili regole di imputazione per trasparenza.
B. La società andorrana deve essere esaminata insieme alla sua gestione, ai suoi clienti e alla posizione dei soci
L'aliquota del 10% riguarda un'impresa identificata, una base imponibile e un determinato ordinamento
La Llei 95/2010 prevede un'aliquota generale del 10% per l'imposta andorrana sulle società. La base parte dal risultato contabile e viene corretta secondo le norme fiscali. Costi non deducibili, ammortamenti, operazioni con soggetti collegati, perdite ed esenzioni possono quindi modificare il rapporto tra imposta e utile contabile. Una società con ricavi di 300.000 euro non paga, per questo solo dato, 30.000 euro di imposta. [6]
L'esercizio in forma societaria non assorbe inoltre tutti i rapporti personali dell'imprenditore. Stipendio, compenso di amministrazione, rimborso di spese, restituzione di un finanziamento e dividendo hanno funzioni e trattamenti diversi. Prelevare denaro dal conto sociale non attribuisce automaticamente a quel prelievo la qualificazione fiscalmente più favorevole.
Per confrontare due organizzazioni bisogna quindi calcolare almeno il risultato della società e il reddito effettivamente disponibile per il socio, includendo i costi necessari per esercitare l'attività. Locali, personale, contabilità e autorizzazioni non sono elementi decorativi da aggiungere a una struttura già decisa: devono corrispondere all'attività che l'impresa svolge realmente.
Una società costituita ad Andorra può essere fiscalmente residente anche in Italia
L'articolo 73 del TUIR, nella disciplina applicabile ai periodi successivi alla riforma del 2023, collega la residenza italiana della società alla sede legale, alla sede di direzione effettiva oppure alla gestione ordinaria in via principale, quando il collegamento sussiste in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. Sono criteri alternativi. La sede iscritta nel registro andorrano non esaurisce quindi la verifica. [16]
La direzione effettiva riguarda l'assunzione continua e coordinata delle decisioni strategiche della società nel suo complesso. La gestione ordinaria in via principale riguarda il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente dell'intera società. Questa distinzione richiede di guardare sia alle decisioni di vertice sia all'organizzazione quotidiana, senza ridurre tutto al luogo in cui viene firmato un verbale.
Una riunione annuale ad Andorra può essere coerente con una gestione andorrana, ma non la dimostra da sola. Se prezzi, contratti, assunzioni, pagamenti e rapporti commerciali vengono abitualmente decisi da persone che operano dall'Italia, la residenza fiscale della società deve essere esaminata alla luce di questi fatti. La partecipazione da remoto rende particolarmente importante capire chi decide, con quali poteri e da dove.
Allo stesso tempo, un socio residente italiano non rende automaticamente italiana ogni società estera partecipata. La proprietà e la gestione sono collegamenti diversi. Una società può avere soci italiani e svolgere una propria attività effettiva all'estero con una struttura decisionale coerente; viceversa, un amministratore formalmente residente ad Andorra non risolve il problema se non esercita realmente le funzioni attribuitegli.
Il diritto andorrano, dal canto suo, contempla criteri quali la costituzione secondo le leggi del Principato, il domicilio sociale e la sede di direzione effettiva. Una società costituita ad Andorra ma gestita dall'Italia può quindi incontrare pretese di residenza in entrambi gli Stati. In mancanza della convenzione generale, non si dispone di una regola bilaterale che attribuisca automaticamente una sola residenza ai fini del trattato. [6]
La questione va affrontata come applicazione dei criteri di residenza, non soltanto come ipotesi di frode. Non occorre presumere che ogni contestazione richieda documenti falsi o operazioni simulate. Anche una struttura civilisticamente valida e dichiarata può produrre un conflitto fiscale se i collegamenti territoriali sono distribuiti in modo incompatibile con il risultato atteso.
La stabile organizzazione è un problema diverso dalla residenza dell'intera società
Una società realmente residente ad Andorra può avere una stabile organizzazione in Italia. In tal caso, il problema riguarda l'attività attribuibile alla presenza italiana, secondo le regole applicabili, senza che sia necessario considerare italiana l'intera società. Confondere i due piani può portare a una ricostruzione eccessiva oppure insufficiente della posizione fiscale.
L'articolo 162 del TUIR disciplina, tra l'altro, la sede fissa d'affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività e determinate situazioni in cui una persona opera per conto dell'impresa. Locali disponibili, attività concretamente svolte, continuità e poteri negoziali devono essere esaminati insieme. Un contratto che esclude nominalmente ogni stabile organizzazione non decide la qualificazione fiscale. [17]
Per l'agente occorre verificare le condizioni legali relative alla conclusione abituale dei contratti o al ruolo principale che conduce alla loro conclusione, oltre alle eccezioni pertinenti. Per le sedi materiali vanno considerate anche le regole sulle attività preparatorie o ausiliarie. Un magazzino, un ufficio o il lavoro svolto da un'abitazione non hanno una risposta universale indipendente dall'uso concreto.
L'assenza di convenzione impedisce inoltre di utilizzare automaticamente una soglia temporale tratta da un altro trattato. Per i cantieri, per esempio, la disciplina italiana interna contiene una soglia di durata superiore a tre mesi nelle fattispecie previste. Non è corretto sostituirla con i dodici mesi spesso associati al Modello OCSE senza individuare una norma applicabile al rapporto Italia–Andorra.
La semplice presenza di clienti italiani non equivale, da sola, all'esistenza di un ufficio italiano. Per attività digitali e modelli commerciali complessi occorre tuttavia verificare l'insieme della disciplina interna, compresi i collegamenti economici contemplati dalla norma, senza concludere che l'assenza di una targa o di un contratto di locazione risolva ogni questione territoriale.
Esempio. Una società andorrana dispone di personale e direzione nel Principato ma mantiene in Italia un ufficio commerciale che svolge funzioni sostanziali e conclude abitualmente affari. Il fatto che la fattura sia emessa ad Andorra non esclude il problema italiano. Occorre individuare le funzioni effettive della struttura, la qualificazione giuridica della presenza e il reddito a essa attribuibile.
La disciplina CFC può tassare il socio prima della distribuzione degli utili
Per un soggetto residente italiano che controlla un'entità estera, l'articolo 167 del TUIR può comportare l'imputazione dei redditi della controllata anche se gli utili non vengono distribuiti. Il meccanismo è diverso dalla ritenuta sul dividendo e dalla contestazione della residenza della società. Può operare rispetto a una società che resta effettivamente estera. [18]
La verifica richiede anzitutto di accertare il controllo nel significato previsto dalla disposizione, comprendendo le fattispecie di partecipazione agli utili e i collegamenti indiretti rilevanti. Non basta leggere la percentuale di capitale posseduta direttamente dalla persona fisica, né assumere che l'interposizione di una holding elimini il rapporto con il residente italiano.
La condizione di bassa tassazione deve essere descritta con precisione. La disciplina vigente prende in considerazione un indicatore contabile di imposizione effettiva e la soglia del 15%, subordinando l'utilizzo del relativo percorso alle condizioni di revisione e certificazione dei bilanci previste dalla legge. Se queste condizioni non sono soddisfatte, oppure se l'indicatore è inferiore al 15%, occorre verificare il confronto con la metà della tassazione che sarebbe stata applicata in Italia. Il solo dato «Andorra tassa al 10%» non completa il test CFC.
La seconda condizione riguarda la composizione dei proventi: oltre un terzo deve rientrare nelle categorie individuate dalla norma, che comprendono interessi, dividendi, royalties e altre fattispecie specifiche, inclusi determinati rapporti infragruppo a scarso valore economico aggiunto. Il test di imposizione e quello dei proventi devono essere considerati congiuntamente.
Una società che svolge servizi operativi per clienti indipendenti non può essere assimilata senza esame a una società che percepisce soltanto interessi e dividendi. Tuttavia, definire un ricavo come «consulenza» non dimostra che esso sia escluso dalle categorie rilevanti. Vanno letti i contratti, individuate le controparti e ricostruite le funzioni realmente svolte.
La disciplina contempla una causa di disapplicazione legata allo svolgimento di un'attività economica effettiva mediante personale, attrezzature, attivi e locali. La prova deve essere proporzionata all'attività e riferita alla società interessata. Un recapito, un amministratore nominale o un contratto generico di servizi non equivalgono necessariamente a un'organizzazione capace di produrre il reddito dichiarato.
La presenza di un'esimente CFC non risolve automaticamente il regime italiano dei successivi dividendi. Come già visto, l'articolo 47-bis e la disciplina degli utili richiedono un proprio esame. Un progetto deve quindi contenere due conclusioni distinte: una sull'eventuale imputazione anticipata del reddito della controllata e una sulla futura distribuzione al socio.
I meccanismi opzionali introdotti o modificati nella disciplina CFC richiedono, a loro volta, una simulazione delle condizioni e degli effetti pluriennali. Il richiamo al 15% non deve essere confuso con un'aliquota generale imposta a tutte le società andorrane, né con una regola universale della tassazione minima internazionale. La dimensione del gruppo, i soggetti coinvolti e il meccanismo invocato devono essere identificati prima del calcolo.
Trasferire un'attività esistente richiede di valutare ciò che lascia l'Italia
Costituire una nuova società andorrana e trasferirle un'attività italiana già organizzata sono operazioni differenti. Nel secondo caso possono essere trasferiti contratti, clientela, personale, marchi, software, attrezzature o funzioni economiche. L'assenza di un prezzo esplicito non dimostra che nessun valore sia stato trasferito.
Quando l'operazione interessa soggetti collegati, la disciplina italiana dei prezzi di trasferimento e l'articolo 16 della legge andorrana sulle società richiedono di confrontare le condizioni dell'operazione con quelle che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti. Non basta che le fatture siano formalmente corrette: occorre giustificare la prestazione, il criterio di remunerazione e il rapporto con le funzioni e i rischi assunti. [6][21]
Un addebito di «management fee» da Andorra a una società italiana deve quindi corrispondere a servizi individuabili e a un vantaggio per il destinatario, nel quadro delle regole applicabili. La presenza di una società collegata non consente di svuotare automaticamente l'utile italiano mediante una fattura estera. Simmetricamente, una struttura andorrana che svolge funzioni reali deve ricevere una remunerazione coerente con tali funzioni.
Il trasferimento della residenza di un soggetto che esercita un'impresa commerciale, o lo spostamento di attività fuori dalla potestà impositiva italiana nelle fattispecie previste, può richiamare l'articolo 166 del TUIR. La valutazione dei beni e dell'eventuale avviamento diventa allora centrale. Si tratta di un problema di imposizione in uscita dell'impresa, da non presentare come un'automatica tassa italiana su tutto il patrimonio privato di chi trasloca. [21]
Anche le modalità di pagamento di un'eventuale imposta in uscita dipendono dalla destinazione e dalle condizioni normative. Non si possono estendere ad Andorra facilitazioni riservate ad altri ambiti territoriali senza verificare il testo applicabile. Il costo del trasferimento deve entrare nel confronto economico iniziale, insieme al trattamento dei redditi futuri.
Il punto operativo è semplice: prima di spostare la fatturazione, occorre capire quali persone, beni, funzioni e rapporti contrattuali vengono effettivamente trasferiti. Se l'attività produttiva resta in Italia e cambia soltanto l'intestazione delle fatture, l'analisi fiscale non può fermarsi alla nuova ragione sociale.
Una prestazione eseguita in Italia può subire una ritenuta ad Andorra
Un problema particolarmente concreto riguarda i professionisti e le imprese italiane che prestano servizi a clienti andorrani. La legge andorrana sull'imposta dei non residenti, Llei 94/2010, utilizza criteri di fonte che possono attribuire rilievo all'utilizzazione della prestazione in Andorra, oltre che al luogo in cui l'attività è materialmente eseguita. Alcune prestazioni effettuate dall'Italia possono quindi rientrare nel campo dell'imposta andorrana. [13]
La legge considera, tra le fattispecie rilevanti, servizi utilizzati nel territorio, come studi, progetti, assistenza tecnica e supporto alla gestione, secondo la qualificazione e le condizioni previste. La regola va coordinata con le esclusioni per attività integralmente contrattate, eseguite e utilizzate all'estero e con le disposizioni sulle operazioni commerciali internazionali. Non ogni pagamento da un cliente andorrano genera la stessa imposta.
In assenza di stabile organizzazione e quando opera la disciplina ordinaria pertinente, l'aliquota generale dell'IRNR è del 10%, normalmente applicata alla base lorda prevista dalla legge. Esistono aliquote e regole specifiche per altre categorie, tra cui le royalties. La qualificazione del contratto come servizio, concessione di diritti o vendita di beni può quindi incidere direttamente sull'importo trattenuto.
Il committente andorrano può essere tenuto a effettuare la ritenuta e a documentarla. Per il fornitore italiano, conoscere questo obbligo soltanto dopo il pagamento significa scoprire a posteriori che il prezzo concordato non coincide con l'incasso. L'analisi della ritenuta deve essere svolta prima della firma del contratto o dell'accettazione del preventivo.
Il punto più delicato è il credito italiano. L'articolo 165 del TUIR non riconosce un credito per qualunque imposta pagata all'estero: richiede, tra l'altro, un reddito prodotto all'estero secondo la verifica di fonte prevista dalla norma. In assenza di convenzione, non si può utilizzare una diversa attribuzione convenzionale della fonte per correggere automaticamente il disallineamento. [10][11]
Se una prestazione professionale viene svolta interamente in Italia, il fatto che Andorra la tassi perché utilizzata nel Principato non la rende necessariamente un reddito estero ai fini del credito italiano. Per il reddito d'impresa, l'esame deve tenere conto del collegamento con una stabile organizzazione estera richiesto dalla regola di fonte pertinente. Il Paese del cliente e quello della banca ricevente non bastano.
Esempio. Un consulente residente in Italia svolge interamente dal proprio studio italiano una prestazione utilizzata da un'impresa andorrana. Si assume che il compenso lordo di 10.000 euro sia assoggettato legittimamente all'IRNR andorrano del 10%: il cliente trattiene 1.000 euro e versa 9.000 euro. Se, per la situazione concreta e la qualificazione del reddito, manca il requisito di produzione all'estero richiesto dall'articolo 165, quei 1.000 euro non possono essere considerati automaticamente un credito da sottrarre all'imposta italiana.
Questa conclusione è un'applicazione al caso ipotetico del confronto tra le due regole di fonte. Non significa che ogni ritenuta andorrana sia sempre indetraibile. Un'attività svolta anche all'estero, una diversa qualificazione del reddito o un prelievo non dovuto richiedono un'analisi differente. Quando l'imposta andorrana non era dovuta, il problema da affrontare può essere il rimborso nello Stato che l'ha applicata, anziché un credito italiano.
Le clausole economiche del contratto devono chiarire se il prezzo è lordo delle ritenute o se è garantito un importo netto al fornitore. Nel secondo caso, con una ritenuta del 10% calcolata sull'intero compenso lordo e senza altre componenti, garantire un incasso di 10.000 euro richiede un lordo di circa 11.111,11 euro e una ritenuta di circa 1.111,11 euro. Aggiungere semplicemente il 10% a 10.000 euro non produce lo stesso risultato.
Una clausola di maggiorazione del corrispettivo ripartisce il costo economico tra le parti; non modifica la qualificazione tributaria della prestazione e non crea il credito d'imposta. Vanno inoltre disciplinati consegna del certificato di ritenuta, documenti necessari, eventuali errori e collaborazione per i rimborsi. L'accordo commerciale deve consentire di ricostruire il trattamento effettivamente applicato.
Il credito andorrano delle società può lasciare un'imposta residua
La regola andorrana sul credito estero delle società non va confusa con quella delle persone fisiche. L'articolo 43-bis della Llei 95/2010 determina il credito per il reddito estero imponibile, mentre l'articolo 43 disciplina la liquidazione e introduce il limite che mantiene, nei casi previsti, un'imposta almeno pari al 30% della quota corrispondente alla base positiva prima della compensazione delle perdite pregresse. [6]
Questo limite può impedire che una deduzione per doppia imposizione azzeri integralmente l'imposta andorrana del periodo. Non significa che ogni società paghi sempre il 3% del proprio fatturato: il riferimento è alla quota d'imposta calcolata sulla base individuata dalla legge, non ai ricavi. Devono essere esaminate prima le eventuali esenzioni, perché un reddito esente non è trattato nello stesso modo di un reddito imponibile con credito.
Esempio. Si assuma, soltanto per illustrare il limite, che una società andorrana abbia una base positiva imponibile di 100.000 euro, integralmente composta da reddito estero, senza esenzioni o perdite, e un'imposta estera definitiva riconoscibile di 24.000 euro. La quota andorrana ordinaria sarebbe 10.000 euro e il credito teorico, prima del limite, non potrebbe superare tale importo. Il limite del 30% mantiene nell'esempio una liquidazione di 3.000 euro: il credito utilizzato nell'anno è quindi limitato a 7.000 euro.
L'esempio presuppone un reddito imponibile e un credito ammissibile; non descrive automaticamente ogni utile prodotto in Italia da una società andorrana. In particolare, la legge andorrana contiene esenzioni per determinate partecipazioni e stabili organizzazioni estere, soggette a condizioni. L'ordine delle verifiche è quindi decisivo: esenzione, base imponibile, credito teorico, limite di utilizzo e possibile riporto.
Gli importi non dedotti per insufficienza di quota o per effetto del limite possono essere riportati nei sei periodi successivi secondo la disciplina prevista. Il riporto conserva un'utilità potenziale, ma non equivale a un rimborso immediato e non garantisce l'assorbimento futuro. Un'impresa che continui ad avere la stessa composizione di reddito deve simulare anche la capienza degli anni seguenti.
IVA e IGI seguono la territorialità delle operazioni, non quella del solo conto bancario
L'IGI andorrano, disciplinato dalla Llei 11/2012, ha un'aliquota ordinaria del 4,5% e prevede aliquote particolari per determinate operazioni. Il confronto con l'IVA italiana è utile soltanto dopo aver individuato dove l'operazione è imponibile e chi deve assolvere l'imposta. Non è sufficiente scegliere un fornitore andorrano per applicare il 4,5% a una prestazione consumata o territorialmente rilevante in Italia. [19]
Andorra non fa parte del territorio IVA dell'Unione europea. L'unione doganale con l'Unione riguarda specifiche categorie di merci, in particolare i prodotti dei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato; non trasforma Andorra in uno Stato membro ai fini IVA. Per le merci occorre distinguere dazi, formalità doganali e imposte all'importazione, evitando di qualificare ogni scambio come cessione o acquisto intracomunitario. [20]
Per una prestazione generica tra soggetti passivi, resa da un professionista italiano a un'impresa stabilita ad Andorra che agisce come tale, la regola generale italiana dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 può collocare la prestazione fuori dal territorio IVA italiano. Si devono però verificare status del cliente, stabile organizzazione destinataria ed eventuali deroghe, come quelle relative a immobili o a particolari servizi. Il documento emesso deve riflettere la qualificazione corretta. [22]
La mancata applicazione dell'IVA italiana non significa necessariamente assenza di imposizione indiretta: va verificato il trattamento IGI andorrano, compresi gli eventuali obblighi del destinatario per una prestazione ricevuta da un soggetto non stabilito. Nel percorso inverso, per un servizio territorialmente rilevante in Italia acquistato da un soggetto passivo italiano presso un fornitore andorrano, possono operare gli obblighi italiani del committente secondo la disciplina dell'inversione contabile.
Le vendite a consumatori, i servizi elettronici e le forniture miste richiedono regole ulteriori. Non si può applicare a un privato la soluzione costruita per un cliente imprenditore soltanto perché il contratto è concluso online. Allo stesso modo, un contratto che comprende software, licenza, assistenza e installazione va qualificato in base al contenuto effettivo, senza suddivisioni artificiali.
IVA o IGI e ritenuta sul reddito possono riguardare contemporaneamente la stessa operazione, con basi giuridiche diverse. Una fattura fuori campo IVA italiana non dimostra l'esenzione dall'IRNR andorrano. Questo è uno dei motivi per cui il controllo della fattura deve comprendere sia le imposte indirette sia quelle dirette.
La pianificazione va verificata nel funzionamento ordinario dell'impresa
Una struttura coerente al momento della costituzione può cambiare nel tempo. Il rientro in Italia dell'amministratore, l'assunzione di personale italiano, l'apertura di un ufficio o la concentrazione delle decisioni in un'altra sede possono modificare il risultato fiscale. La posizione va quindi riesaminata quando cambiano i fatti, non soltanto quando viene modificato lo statuto.
La documentazione utile comprende contratti, deleghe effettivamente esercitate, organigrammi, bilanci, criteri di prezzo e prove dell'attività svolta. I verbali devono descrivere decisioni reali. Predisporre documenti che raccontano una gestione diversa da quella effettiva non mette in sicurezza la società; rende più difficile una ricostruzione attendibile.
Per un'impresa nuova, realmente organizzata e diretta ad Andorra, l'aliquota locale può avere un interesse economico concreto. La presenza di clienti italiani non impedisce, da sola, un'attività andorrana autentica. Occorre però verificare se e in quale misura rimangano collegamenti imponibili in Italia e come gli utili arrivino ai soci, secondo la loro effettiva residenza.
Per un'impresa italiana già operativa, con personale, locali e direzione in Italia, l'inserimento di una holding andorrana produce un problema diverso. Il reddito dell'attività italiana non cambia necessariamente Stato; i dividendi e gli altri flussi infragruppo possono incontrare ritenute, regole sui prezzi di trasferimento e limiti ai crediti. Il modello deve essere valutato nel suo complesso, senza attribuire alla sola holding la capacità di trasferire l'attività sottostante.
Una simulazione utile dovrebbe infine distinguere ciò che è certo da ciò che dipende da un fatto ancora da realizzare. L'aliquota prevista dalla legge è un dato; il trasferimento effettivo della direzione è un fatto organizzativo; l'accesso a un'esenzione dipende da condizioni; il recupero di un credito può dipendere dalla capienza futura. Presentare tutte queste voci come un unico risparmio garantito impedisce una decisione informata.
Valutare un progetto Italia–Andorra significa seguire persone, redditi e decisioni
Un'analisi fiscale tra Italia e Andorra parte dalla residenza delle persone e delle società, prosegue con la qualificazione e la fonte di ogni reddito e si conclude con il calcolo delle imposte e dei rimedi realmente disponibili. Nessuno di questi passaggi può essere sostituito dall'indicazione dell'aliquota andorrana del 10%.
L'assenza di una convenzione generale sui redditi rende particolarmente importanti le norme interne. Il credito può eliminare una parte della sovrapposizione, ma non corregge ogni differenza tra i due sistemi. Le pensioni, i dividendi, le prestazioni utilizzate ad Andorra e le partecipazioni in società a bassa imposizione mostrano quanto possa variare il risultato a parità di destinazione geografica.
Il quadro franco-andorrano, esaminato separatamente nell'analisi della convenzione fiscale tra Francia e Andorra, non può essere trasposto ai rapporti italo-andorrani. La presenza di un terzo Paese nella storia personale o societaria richiede di stabilire quale rapporto giuridico sia effettivamente coinvolto e quale convenzione, se esistente, sia applicabile al soggetto e al reddito considerati.
Per decidere occorre dunque una ricostruzione verificabile: dove si vive, dove si lavora, chi prende le decisioni, quali attività restano in Italia, da dove provengono gli utili e quali imposte vengono effettivamente pagate. Su questa base è possibile misurare la convenienza di un trasferimento o di un investimento, individuare gli adempimenti e correggere le incoerenze prima che diventino una controversia.
Per l'esame di una situazione che coinvolga Italia e Andorra, è possibile contattare lo studio di Rodolphe ROUS, Avocat a Lione. L'analisi va costruita sulle annualità, sui documenti e sulle operazioni concrete, coordinando, quando necessario, le verifiche locali nei due ordinamenti.
Rodolphe ROUS Avocat
Articolo informativo aggiornato al 29 ottobre 2026. Le conclusioni dipendono dai fatti e dalla normativa applicabile al periodo d'imposta interessato. Gli esempi sono ipotetici e semplificati.
Fonti normative e istituzionali
Fonti consultate il 29 ottobre 2026. I richiami al D.P.R. n. 917/1986 e agli altri testi italiani devono essere letti nella versione applicabile all'annualità esaminata. Il Portale giuridico andorrano qualifica espressamente le proprie versioni consolidate come testi senza carattere ufficiale e identifica nelle note le disposizioni modificative.
[1] Accordi internazionali fiscali di Andorra. Governo di Andorra, elenco dei trattati contro le doppie imposizioni, degli accordi di scambio di informazioni e degli strumenti multilaterali. Fonte utilizzata per distinguere il trattato sui redditi dall'accordo di scambio di informazioni con l'Italia e verificarne lo stato.
[2] Accordo Italia–Andorra sullo scambio di informazioni fiscali. Legge 3 ottobre 2016, n. 190, di ratifica dell'accordo firmato a Madrid il 22 settembre 2015. Entrata in vigore internazionale indicata nell'elenco governativo andorrano: 8 giugno 2017.
[3] Nuovo testo unico italiano delle imposte sui redditi. Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in particolare articoli 376 e 377. Si veda anche la scheda della Presidenza del Consiglio sulla riforma e sull'applicazione dal 1° gennaio 2027.
[4] Residenza fiscale italiana delle persone fisiche. Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, articolo 1; Agenzia delle Entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E. Per l'annualità 2026, articolo 2 del TUIR.
[5] Imposta andorrana sul reddito delle persone fisiche. Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, in particolare articoli 5, 8, 27-bis, 43 e 48: esenzioni, residenza, redditi e plusvalenze, aliquota e deduzione per doppia imposizione internazionale.
[6] Imposta andorrana sulle società. Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, in particolare articoli 7, 9, 16, 20, 21, 41, 43 e 43-bis: residenza, base imponibile, operazioni collegate, esenzioni, aliquota e limiti alle deduzioni.
[7] Elenco italiano rilevante per la presunzione di residenza e per l'IVAFE maggiorata. Decreto ministeriale 4 maggio 1999, da coordinare con articolo 2, comma 2-bis, TUIR e disciplina transitoria della legge n. 244/2007; decreto ministeriale 20 luglio 2023, relativo all'eliminazione della Svizzera dall'elenco.
[8] Comunicazioni sui negoziati, distinte dall'entrata in vigore di un trattato. Ministero degli Affari esteri italiano, annuncio del 20 ottobre 2016; Governo di Andorra, incontro tra Maria Ubach e Luigi Di Maio del 13 luglio 2021.
[9] Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. Decreto italiano pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, con aggiornamento degli elenchi delle giurisdizioni e delle decorrenze degli scambi; per gli strumenti applicabili ad Andorra, elenco governativo di cui alla fonte [1].
[10] Credito italiano per imposte estere. TUIR, articolo 165; Agenzia delle Entrate, istruzioni del quadro CE.
[11] Fonte italiana dei redditi dei non residenti. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, articolo 23 e relativo indice normativo.
[12] Ritenute italiane sui dividendi. D.P.R. n. 600/1973, articolo 27, da coordinare con l'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si veda inoltre la circolare dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014, n. 19/E.
[13] Imposta andorrana dei non residenti. Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals, in particolare articoli 9, 13, 14, 15, 25, 29, 34 e 35; scheda del Governo di Andorra sull'IRNR.
[14] Utili provenienti da regimi fiscali privilegiati. TUIR, articolo 47-bis, da coordinare con l'articolo 47, comma 4; decreto legislativo n. 142/2018, articolo 5, relativo alla disciplina degli utili e dei regimi privilegiati, nelle disposizioni successivamente modificate e applicabili al 2026.
[15] Monitoraggio, IVIE e IVAFE. Agenzia delle Entrate, istruzioni del quadro RW per Redditi PF 2026; decreto-legge n. 201/2011, articolo 19, in particolare commi 13 e seguenti e comma 20-bis. Le istruzioni dichiarative 2026 riguardano l'annualità cui si riferisce quel modello; le aliquote discusse nel testo sono verificate anche sul dato legislativo.
[16] Residenza italiana delle società. Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, articolo 2, modificativo dell'articolo 73 TUIR; circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, richiamata alla fonte [4].
[17] Stabile organizzazione. TUIR, articolo 162.
[18] Società estere controllate. TUIR, articolo 167, versione modificata dal decreto-legge n. 84/2025; documentazione della Camera dei deputati sul decreto-legge n. 84/2025.
[19] IGI andorrano. Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte; Governo di Andorra, aliquote IGI.
[20] Andorra e territorio doganale/IVA dell'Unione. Commissione europea: ambito territoriale dell'IVA e unione doganale e accordi preferenziali con Andorra.
[21] Prezzi di trasferimento e imposizione in uscita. TUIR: articolo 110, in particolare comma 7, e articolo 166.
[22] Territorialità IVA dei servizi. D.P.R. n. 633/1972, articolo 7-ter, da coordinare, per gli obblighi del committente, con l'articolo 17 del medesimo decreto e con le specifiche deroghe territoriali. Riferimenti alla disciplina applicabile nel 2026, prima dell'applicazione del nuovo testo unico IVA dal 2027.




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