Holding operativa e abuso fiscale: la sentenza NEO GROUP e i dividendi tra Francia, Italia e Svizzera

Una capogruppo può avere dipendenti, uffici, clienti e responsabilità industriali effettive e, tuttavia, partecipare a un’operazione che fa perdere l’esenzione sui dividendi ricevuti dall’estero. È il punto centrale della sentenza NEO GROUP, pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 15 ottobre 2026, causa C-203/25. L’esistenza economica della società che incassa il dividendo non esaurisce il controllo antiabuso: occorre comprendere le operazioni alle quali quel dividendo è collegato. [1]
Per un imprenditore italiano che controlla una società francese, la questione riguarda la ritenuta che può essere applicata in Francia prima che gli utili arrivino in Italia. Per una società italiana appartenente a un gruppo francese, riguarda invece le condizioni alle quali distribuire senza ritenuta alla propria controllante. Per un gruppo con sede in Ticino, occorre distinguere l’investimento diretto in Francia dal percorso che comprende una holding italiana o un’altra società dell’Unione: i benefici fiscali hanno basi normative diverse.
Il caso deciso dalla Corte non riguarda né la Francia, né l’Italia, né la Svizzera. Nasce da distribuzioni lituane a una controllante cipriota e da una sequenza di operazioni contestata dall’amministrazione lituana. La sua rilevanza per questi tre Paesi deriva dall’interpretazione di una regola europea comune, oppure, per i rapporti con la Svizzera, dall’esigenza di delimitare esattamente dove quella regola opera. Confondere questi due piani porterebbe a conclusioni sbagliate.
L’analisi che segue parte dai fatti descritti nella sentenza e dalle quattro risposte del suo dispositivo. Le applicazioni a gruppi italiani e svizzeri sono sviluppate separatamente, con esempi ipotetici. Il suo apporto pratico consiste nel collegare la verifica dell’esenzione alla storia del finanziamento, alle decisioni societarie e all’impiego dei fondi: informazioni che un certificato di residenza e un organigramma, da soli, non possono fornire.
I. NEO GROUP impone di esaminare le operazioni senza trasformare la sostanza economica in una presunzione assoluta
A. I fatti e le quattro risposte della Corte chiariscono quale abuso può essere contestato
Il caso nasce da una cessione di partecipazioni e da un credito verso il socio finale
NEO GROUP è una società lituana interamente posseduta da Retal Industries, società registrata a Cipro. Secondo la ricostruzione riportata ai punti 18-20 della sentenza, Retal deteneva il capitale di NEO dal 10 agosto 2008 e possedeva anche un’altra società lituana, Retal Lithuania. Nel 2016 e nel 2017, NEO aveva distribuito alla controllante 15 milioni di euro; l’altra partecipata aveva distribuito 13.485.032 euro. Il totale dei dividendi ricevuti da Retal dalle due società era quindi di 28.485.032 euro. [1]
Questi importi devono essere tenuti distinti. Il contenzioso esaminato nella causa C-203/25 riguarda NEO e il trattamento dei suoi dividendi. Il richiamo alle distribuzioni dell’altra partecipata serve a comprendere la ricostruzione complessiva dei flussi. Non autorizza ad attribuire automaticamente a NEO tutte le operazioni del gruppo, né a confondere la sua posizione fiscale con quella delle altre società.
L’amministrazione lituana contestava un insieme di atti che andava oltre il semplice pagamento alla controllante. Clendon Holdings, registrata in Belize e proprietaria di Retal, aveva ceduto l’intera partecipazione a PPH Polymer Products Holding, società cipriota costituita da meno di tre mesi. Il prezzo indicato nella sentenza era di 310,4 milioni di euro. Il pagamento era stato differito al 2027 e il relativo credito era stato ceduto a PG, persona fisica che già controllava economicamente le società interessate. [1, punti 29-30]
Secondo l’amministrazione, questa sequenza aveva creato un debito di PPH verso PG. Attraverso prestiti e cessioni di diritti, somme provenienti dai dividendi lituani sarebbero poi giunte alla persona fisica e avrebbero contribuito all’estinzione di quel debito. Il sospetto non dipendeva quindi soltanto dalla presenza di società in Stati diversi. Riguardava la funzione della cessione, la formazione del credito e la trasformazione economica del percorso seguito dagli utili.
La distinzione tra descrizione del contenzioso e accertamento definitivo è decisiva. La Corte riferisce la ricostruzione dell’autorità fiscale e le questioni formulate dal giudice del rinvio. Non certifica autonomamente il valore delle partecipazioni, non ricostruisce tutti i rapporti contabili e non decide in ultima istanza se ogni operazione sia abusiva. Ai punti 57 e 58 ricorda che la verifica dei fatti e dei presupposti dell’abuso compete al giudice nazionale.
Il 30 ottobre 2024 l’amministrazione aveva adottato un accertamento a carico di NEO per 2,25 milioni di euro d’imposta, oltre a interessi e a una sanzione. La società lo aveva impugnato davanti alla commissione lituana competente per le controversie fiscali. Il rinvio pregiudiziale chiedeva come applicare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva madre-figlia a una catena nella quale l’attività reale della madre non risultava contestata. È questa difficoltà, e non un generico giudizio sulle holding, che determina la portata della risposta europea.
Per chi organizza un gruppo industriale italiano, il fatto rilevante è facilmente riconoscibile: un finanziamento non nasce sempre da denaro prestato da una banca. Può derivare da un prezzo dilazionato, da una cessione del credito, da una compensazione o da una riorganizzazione tra soggetti collegati. La documentazione fiscale deve allora spiegare anche l’origine del debito. Provare che le rate sono state pagate non dimostra, da solo, perché quel debito sia stato creato.
La direttiva tutela una circolazione degli utili che rispetti la propria finalità
La direttiva 2011/96/UE disciplina il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Tra i suoi obiettivi figurano l’eliminazione della ritenuta sui dividendi distribuiti dalla figlia alla madre e il superamento della doppia imposizione economica degli utili nel rapporto societario europeo. Questi due obiettivi corrispondono a due passaggi fiscali distinti: il pagamento nello Stato della fonte e il trattamento del reddito nello Stato della società ricevente. [2]
L’articolo 5 riguarda l’esenzione dalla ritenuta alla fonte. L’articolo 4 disciplina invece, secondo le modalità che prevede, il trattamento degli utili ricevuti dalla madre. Una distribuzione può richiedere di applicare entrambi, ma non per questo ogni condizione o formalità è identica. L’espressione corrente «regime madre-figlia» non identifica, da sola, quale società adempia a quale obbligo e in quale Stato.
La direttiva (UE) 2015/121 ha introdotto una clausola antiabuso comune. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, richiede di negare i benefici a una costruzione, o a una serie di costruzioni, posta in essere principalmente o anche principalmente per ottenere un vantaggio fiscale contrario all’oggetto o alla finalità della direttiva e non genuina alla luce di tutti i fatti pertinenti. La genuinità si valuta rispetto a valide ragioni commerciali che riflettano la realtà economica. [2]
Non basta pertanto rilevare che il gruppo risparmia un’imposta. Una ritenuta azzerata può essere esattamente il risultato voluto dal legislatore europeo. Occorre individuare il vantaggio contestato, spiegare perché esso contraddica la funzione del regime e verificare la non genuinità delle operazioni rilevanti. Il ragionamento deve tenere insieme questi elementi, senza sostituirli con un giudizio generale sull’opportunità della pianificazione fiscale.
Il riferimento a uno degli obiettivi principali impedisce, per converso, di considerare sufficiente qualunque motivazione commerciale accessoria. La presenza di una funzione effettiva in una parte del gruppo non giustifica necessariamente ogni passaggio della sequenza. Il considerando 8 della direttiva modificativa contempla proprio la possibilità che una costruzione sia genuina in alcune parti e non in altre. L’analisi può quindi essere circoscritta a uno specifico segmento senza negare l’esistenza economica dell’intera organizzazione.
La terminologia va usata con precisione. «Holding operativa», in questo articolo, descrive una società che svolge funzioni economiche reali. Non pretende di individuare una categoria fiscale italiana uniforme, né coincide automaticamente con la nozione francese di holding animatrice impiegata in altri contesti. Un riconoscimento ottenuto per un’agevolazione patrimoniale, per un adempimento regolamentare o per un altro tributo non risolve la verifica sull’esenzione di un dividendo transfrontaliero.
Prima risposta: l’attività reale della madre non chiude il controllo sulle operazioni
La prima risposta del dispositivo consente, in linea di principio, di negare l’esenzione quando la madre partecipa a una catena contenente operazioni non genuine, al termine della quale i dividendi sono trasferiti alla persona che controlla direttamente o indirettamente le società coinvolte. Ciò vale anche se la madre esercita un’attività economica reale e non è una società meramente interposta. [1, punti 61-70 e dispositivo, punto 1]
La Corte non afferma che la sostanza sia irrilevante. Afferma che la sua presenza non permette di interrompere l’esame. Ai punti 62 e 63 collega espressamente questa conclusione alla necessità di considerare gli altri fatti pertinenti, tra i quali la vendita delle azioni, i contratti di prestito e la cessione dei crediti. È un’indicazione precisa su ciò che il giudice deve ricostruire, non un invito a presumere l’abuso di qualunque distribuzione verso una controllante.
Si immagini una holding milanese che coordini realmente un gruppo, abbia personale finanziario e negozi le condizioni bancarie delle controllate. Tutti questi elementi spiegano la sua funzione. Se una controllata francese distribuisce utili che vengono impiegati per rimborsare un debito creato da una recente cessione infragruppo, rimane però da spiegare quella cessione: il bene trasferito, la valutazione, l’interesse dell’acquirente, la causa del pagamento differito e la posizione del creditore.
Il contratto di lavoro del direttore finanziario prova un rapporto di lavoro. Non prova il valore di un pacchetto azionario. Il contratto di locazione prova la disponibilità degli uffici. Non spiega perché un credito sia stato trasferito al socio. Una difesa efficace collega ogni documento alla questione che è in grado di chiarire. L’errore pratico consiste nell’accumulare prove della sostanza della società per rispondere a una contestazione che riguarda la sostanza di un’operazione.
Lo stesso metodo può essere favorevole al contribuente. Se l’operazione ha trasferito un’attività effettiva, modificato i rischi, consentito un’acquisizione o dato attuazione a un finanziamento realmente negoziato, questi fatti devono entrare nell’analisi. La decisione non autorizza l’amministrazione a ignorarli perché il gruppo avrebbe potuto scegliere un’altra forma giuridica. L’esame globale deve comprendere anche gli elementi che smentiscono la ricostruzione abusiva.
Seconda risposta: contano le corrispondenze dei flussi anche quando i pagamenti sono diluiti
La seconda risposta riguarda gli indizi. La somiglianza, o identità, tra le somme trasferite nella catena e i dividendi distribuiti può essere rilevante. Può esserlo anche una serie di trasferimenti continuativi nel tempo, senza un riversamento immediato dopo ogni distribuzione. La Corte mantiene però l’obbligo di una valutazione oggettiva di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti. [1, punti 73-79 e dispositivo, punto 2]
Da ciò non deriva una regola secondo la quale una corrispondenza numerica dimostri automaticamente l’abuso. Il debito di acquisizione di una holding può essere rimborsato proprio con i dividendi delle partecipate. Un piano finanziario può prevedere che le distribuzioni alimentino il servizio del debito. La questione rimane la realtà dell’operazione finanziata e dei diritti che ne derivano, non la sola coincidenza tra un’entrata e un’uscita.
La decisione rende invece fragile una difesa fondata soltanto sul decorso del tempo. Lasciare i fondi sul conto per alcuni mesi, spezzare un trasferimento in più rate o utilizzare disponibilità già esistenti non crea un periodo di sicurezza riconosciuto dalla Corte. Se gli atti sono collegati e perseguono un risultato non genuino, il loro significato può emergere anche da una sequenza lunga. Il calendario è una prova da interpretare, non una tecnica di neutralizzazione dell’abuso.
Per il gruppo ciò suggerisce una riconciliazione economica, oltre che bancaria. Le somme possono essere utilizzate tramite compensazioni, rapporti di conto corrente o cessioni di crediti. Non sempre il valore segue un unico bonifico identificabile. Occorre quindi spiegare come un diritto viene acquisito, trasferito o estinto, evitando sia di ignorare i movimenti non monetari sia di attribuire a ogni euro una destinazione artificiosamente certa.
Una differenza di importi richiede a sua volta una spiegazione. Può dipendere da interessi, cambi, costi, altri incassi o pagamenti. Non costituisce necessariamente una smentita della catena ipotizzata dall’amministrazione. Una nota finanziaria ben costruita identifica il saldo iniziale, le fonti di liquidità, gli impieghi e gli scostamenti, allegando i documenti che permettono il controllo. Il suo valore sta nella verificabilità, non nella complessità del prospetto.
Terza risposta: i confini nazionali non delimitano i fatti da esaminare
La terza risposta consente di prendere in considerazione operazioni non genuine realizzate fuori dallo Stato della figlia, anche da persone che non vi risiedono, e indipendentemente dallo stadio nel quale emerge il vantaggio fiscale. Al punto 84 la Corte precisa che l’esame può comprendere operazioni anteriori o successive alla distribuzione. [1, punti 80-89 e dispositivo, punto 3]
Una società francese non può quindi considerare irrilevante, per definizione, un contratto concluso in Italia che determini l’impiego dei suoi dividendi. Il fatto che la decisione sia stata presa a Milano, che il credito sia regolato dal diritto italiano o che i documenti siano conservati in Svizzera non impedisce di valutarli per verificare l’esenzione francese. Resta necessario dimostrare il loro collegamento con il beneficio contestato.
Questo non equivale a conferire all’amministrazione francese un potere generale di tassare tutte le operazioni estere del gruppo. Una cosa è individuare il tributo e il reddito sui quali lo Stato esercita la propria potestà; altra cosa è delimitare i fatti utili a qualificare quel reddito. La Corte amplia la prospettiva dell’analisi fattuale, non cancella i confini delle competenze impositive stabilite dalle norme applicabili.
Il principio di proporzionalità non impone di fermare l’indagine alla frontiera. La Corte osserva che alcune costruzioni possono essere comprese soltanto includendo le operazioni estere. Rimane però necessario un legame con il possibile abuso: una controversia su un dividendo non giustifica, per il solo fatto dell’appartenenza a un gruppo, conclusioni indistinte su ogni finanziamento e su ogni società controllata.
Per il difensore, il punto consiste quindi nel discutere la pertinenza del fatto e la correttezza dell’inferenza. Un contratto italiano può essere rilevante, ma letto in modo incompleto. Un pagamento svizzero può essere collegato al gruppo, ma avere una causa autonoma. Opporre soltanto la localizzazione estera è debole; dimostrare che l’operazione risponde a un’altra finalità, con documenti coerenti, affronta il problema effettivo.
Quarta risposta: l’ignoranza della figlia non garantisce il mantenimento dell’esenzione
La quarta risposta riguarda l’elemento soggettivo. L’amministrazione non deve necessariamente dimostrare che la figlia distributrice conoscesse, o potesse conoscere, la catena non genuina. La prova richiesta può riguardare almeno una società del gruppo che vi partecipa oppure la persona fisica che, al termine della sequenza, beneficia del vantaggio. Il punto 98 richiama la volontà di ottenere artificiosamente il beneficio; il punto 99 e il dispositivo precisano il criterio della conoscenza effettiva o possibile della catena. [1]
Non si tratta di eliminare l’elemento soggettivo, ma di non confinarlo presso il soggetto che materialmente distribuisce. In un gruppo, la politica di finanziamento e le riorganizzazioni possono essere decise a un livello diverso dalla figlia. Se la direzione locale esegue una distribuzione senza conoscere tutte le operazioni, questo fatto non rende necessariamente inattaccabile il beneficio fiscale richiesto in relazione al pagamento.
Per una controllata francese di una holding italiana, la conseguenza organizzativa è concreta. Prima di una distribuzione straordinaria collegata a una riorganizzazione, la direzione francese dovrebbe ricevere informazioni sufficienti sul progetto e sui documenti che giustificano il regime applicato. Non deve necessariamente conoscere ogni rapporto del gruppo; deve poter valutare il trattamento del proprio pagamento e individuare chi possiede le informazioni mancanti.
La decisione non stabilisce una responsabilità penale automatica degli amministratori e non rende solidalmente debitrici tutte le società dell’organigramma. Il diniego di un’esenzione, l’obbligo di operare una ritenuta, l’applicazione di una sanzione e la responsabilità personale dipendono da presupposti distinti. Confonderli trasformerebbe una sentenza sull’interpretazione di una clausola fiscale in un’affermazione che essa non contiene.
Il ruolo di ciascun soggetto deve perciò essere ricostruito. Chi ha proposto la cessione? Chi ha approvato il prezzo? Chi disponeva del credito? Chi ha stabilito il piano dei rimborsi? Queste domande permettono di collegare le decisioni alle persone e alle società effettivamente coinvolte. L’unità economica del gruppo non sostituisce la prova dei fatti pertinenti, e la mera presenza in un organigramma non prova la partecipazione alla costruzione contestata.
B. I precedenti europei e l’onere della prova impediscono una lettura automatica dell’abuso
Eqiom protegge dall’equazione tra controllo extraeuropeo e abuso
La sentenza Eqiom e Enka del 7 settembre 2017, C-6/16, riguardava una precedente disposizione francese che sottoponeva l’esenzione a una particolare giustificazione quando la madre europea era controllata da residenti di Stati terzi. La Corte ha censurato una presunzione generale di frode o abuso che faceva ricadere sul contribuente l’onere di giustificare l’operazione senza richiedere all’amministrazione un principio di prova o indizi. [3]
L’interesse per un lettore ticinese è diretto. La presenza di un azionista svizzero sopra una holding italiana non consente, da sola, di negare il regime europeo a una distribuzione dalla Francia all’Italia. La residenza dell’azionista può essere un elemento del contesto, ma non sostituisce la dimostrazione dell’uso abusivo del regime. Il diritto dell’Unione non riserva i gruppi europei ai soli investitori finali residenti nell’Unione.
Eqiom e NEO GROUP affrontano quindi due errori diversi. La prima impedisce di concludere troppo rapidamente per l’abuso a causa dell’origine del controllo; la seconda impedisce di escluderlo troppo rapidamente per la realtà dell’attività della madre. Il punto comune è l’esame individuale delle operazioni. Non c’è contraddizione tra tutelare l’investimento extraeuropeo e ammettere il controllo di una sequenza concretamente non genuina.
Un investitore di Lugano può acquistare un gruppo italiano con una partecipata francese e mantenere la holding italiana perché vi sono concentrate funzioni industriali e finanziarie. Questa scelta deve essere valutata nei suoi fatti. Non diventa abusiva per la nazionalità o la residenza dell’investitore. Se in seguito vengono create nuove pretese creditorie e i dividendi servono a soddisfarle, quelle operazioni possono tuttavia richiedere un esame distinto. Il controllo svizzero non prova l’abuso e non lo esclude.
Deister e Juhler richiedono di rapportare i mezzi alle funzioni effettive
Nelle cause riunite Deister Holding e Juhler Holding, C-504/16 e C-613/16, decise il 20 dicembre 2017, la Corte ha rifiutato criteri troppo generali per negare l’esenzione alle madri non residenti. La gestione di partecipazioni e la percezione dei relativi redditi non dimostrano, di per sé, una costruzione puramente artificiosa. L’analisi deve poter considerare le specificità del gruppo e le sue caratteristiche organizzative, economiche e strategiche. [4]
È un limite importante alla pratica di contare uffici e dipendenti come se esistesse un minimo europeo valido per ogni holding. Una società che amministra poche partecipazioni non svolge le stesse funzioni di una centrale industriale o di un centro di ricerca. Può ricorrere a servizi esterni senza perdere automaticamente la propria realtà economica. Resta da verificare chi prende le decisioni, con quali informazioni e assumendo quali responsabilità.
Una piccola holding familiare può deliberare investimenti reali attraverso i propri amministratori, pur non avendo una struttura amministrativa interna estesa. Una holding molto più grande può invece eseguire, per una determinata operazione, una sequenza integralmente predisposta altrove. Il primo dato non dimostra l’artificialità; il secondo non è superato dalla dimensione dell’organico. La valutazione funzionale consente di evitare entrambe le semplificazioni.
Ciò non significa che qualsiasi organizzazione minima sia adeguata. Se una società dichiara di negoziare finanziamenti complessi, valutare acquisizioni e gestire rischi di tesoreria, occorre comprendere come eserciti concretamente queste funzioni. Il ricorso a consulenti può spiegarlo, purché sia effettivo e coerente con i poteri decisionali. Una relazione redatta a posteriori non può attribuire alla holding attività che, nei fatti, erano svolte da altri senza il suo coinvolgimento.
Le cause danesi spiegano il valore degli indizi relativi alla disponibilità dei fondi
La sentenza della Grande Sezione del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, cause riunite C-116/16 e C-117/16, costituisce un passaggio centrale della giurisprudenza sui dividendi. La Corte vi esamina il principio di divieto delle pratiche abusive e il significato di una struttura nella quale i fondi ricevuti da una società europea vengono trasferiti, in tutto o quasi, ad altri soggetti. [5]
Il riversamento, la ristrettezza della funzione economica dell’intermediario e gli obblighi relativi all’impiego del denaro possono contribuire alla prova. Tuttavia, una holding non deve essere considerata abusiva semplicemente perché distribuisce i propri utili: la distribuzione è una funzione ordinaria delle società. Occorre comprendere se l’entità abbia un ruolo economico e quali vincoli giuridici o fattuali determinino il percorso delle somme.
NEO GROUP si collega a questi precedenti precisando che la società di transito rappresenta un esempio, non l’unica configurazione dell’abuso. Il passaggio è importante per i gruppi che avevano concentrato l’analisi sulla domanda se la madre fosse un mero conduit. Provare che non lo è elimina un possibile argomento dell’amministrazione, ma non esclude la verifica di una diversa costruzione non genuina alla quale essa partecipa.
Un vincolo bancario all’impiego dei dividendi può essere economicamente spiegabile. Il finanziatore che ha sostenuto un’acquisizione può pretendere il rimborso secondo un piano fondato sui risultati delle partecipate. Un vincolo creato tra società collegate richiede un’analisi altrettanto concreta, senza presumere che sia falso. Il confronto utile riguarda la causa del finanziamento, il valore trasferito, le condizioni e l’esecuzione, non soltanto l’identità formale del creditore.
Nordcurrent obbliga a considerare la storia della società e la finalità del beneficio
Il precedente più vicino è Nordcurrent group, 3 aprile 2025, C-228/24. Il contenzioso riguardava il trattamento, presso una madre lituana, di dividendi provenienti da una figlia estera. La Corte ha chiarito che la clausola antiabuso non è limitata alle società di transito e che la valutazione non può essere automaticamente confinata alla situazione esistente nel solo giorno della distribuzione. [6]
Una figlia può avere svolto un’attività effettiva per anni, averla successivamente cessata e distribuire riserve formate durante quella attività. La mancanza di personale al momento del pagamento non consente di cancellare la storia economica che ha prodotto gli utili. Il fascicolo deve documentare il mercato servito, le funzioni esercitate, i rischi sopportati e le ragioni della cessazione, non soltanto fotografare il saldo finale del conto bancario.
La prospettiva temporale opera anche in senso opposto. Una costruzione giustificata alla nascita può perdere la propria funzione dopo una cessione, un trasferimento di attività o una modifica dei finanziamenti. Il suo mantenimento e le nuove operazioni richiedono allora di essere valutati alla luce delle circostanze mutate. NEO GROUP riprende questo ragionamento ai punti 82 e 83, collegandolo alle singole fasi della catena.
Nordcurrent mantiene inoltre distinta la non genuinità della costruzione dalla verifica del vantaggio contrario alla finalità della direttiva. Qualificare una struttura come artificiosa non dispensa dal chiarire quale beneficio sia stato indebitamente ottenuto. Per il contribuente, questa distinzione permette di contestare una motivazione che si arresti alla descrizione della scarsità dei mezzi senza dimostrare il nesso con il vantaggio fiscale negato.
Queste pronunce non sono intercambiabili. Eqiom riguardava una presunzione fondata sul controllo extraeuropeo; Deister e Juhler criteri generali riferiti alle madri estere; le cause danesi i circuiti di distribuzione e il divieto delle pratiche abusive; Nordcurrent il trattamento di dividendi ricevuti e la valutazione nel tempo. NEO GROUP applica e precisa questa elaborazione in relazione a una ritenuta e a una catena comprendente una madre realmente attiva. Il confronto è utile se conserva tali differenze.
Beneficiario effettivo, titolare effettivo e società attiva non sono sinonimi
Il lettore italiano incontra spesso la locuzione «titolare effettivo» negli obblighi di trasparenza e antiriciclaggio. In materia di convenzioni fiscali e ritenute si parla invece di beneficiario effettivo del reddito. Il socio finale persona fisica, il destinatario del bonifico e il soggetto cui spetta fiscalmente il reddito non devono essere sovrapposti senza esaminare il testo applicabile.
Una società può ricevere formalmente un dividendo ma avere obblighi che incidono sulla sua disponibilità economica. Una persona fisica può controllare il gruppo senza essere il destinatario di quel dividendo. Una holding può essere il beneficiario effettivo e, tuttavia, partecipare a una diversa operazione abusiva. Quest’ultima eventualità spiega perché NEO GROUP non accetta che una singola qualificazione chiuda l’esame dell’intera sequenza.
Ai punti 64-69 la Corte affronta l’argomento fondato sulla convenzione tra Lituania e Cipro. Tiene conto dell’interpretazione presentata dal giudice del rinvio e ricorda che la qualità di beneficiario effettivo non rende automaticamente dovuto il beneficio in presenza di un uso abusivo. Aggiunge che una convenzione tra Stati membri non può essere invocata per ottenere un risultato contrario al diritto dell’Unione. [1]
Il punto va letto nel suo perimetro. La Corte non interpreta in via generale tutte le convenzioni fiscali e non dichiara irrilevanti quelle stipulate con Stati terzi. In particolare, la convenzione franco-svizzera richiede una lettura autonoma. Il contribuente che invoca un beneficio alternativo deve dimostrarne le condizioni; l’amministrazione che lo contesta deve identificare il fondamento del diniego. Nessuna delle due analisi può essere sostituita da una formula generica sulla prevalenza del diritto europeo.
Provare l’abuso è cosa diversa dal documentare i requisiti ordinari dell’esenzione
Il punto 59 di NEO GROUP attribuisce all’autorità fiscale l’onere di provare gli elementi costitutivi della pratica abusiva, senza esigerne prove impossibili. Questo limite si accompagna al dovere della società di giustificare le condizioni del regime che richiede. Non vi è contraddizione: la residenza, la forma giuridica, l’assoggettamento al tributo e la partecipazione sono requisiti ordinari; la costruzione abusiva è un diverso fondamento per negare il beneficio. [1]
Se il certificato di residenza manca, occorre affrontare il problema documentale secondo la procedura applicabile. Se l’amministrazione sostiene che una cessione infragruppo sia non genuina, produrre il certificato non risponde alla contestazione. Allo stesso modo, fornire spiegazioni sulla cessione non sana automaticamente una durata di detenzione insufficiente. Una buona analisi separa i motivi di possibile diniego e associa a ciascuno una risposta pertinente.
In Italia, l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 disciplina l’abuso del diritto o elusione fiscale. Il testo considera le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, tutela le valide ragioni extrafiscali non marginali e conserva la libertà di scegliere tra regimi e operazioni con carichi fiscali diversi. Prevede inoltre una distribuzione specifica dell’onere probatorio tra amministrazione e contribuente. [7]
La disposizione italiana non va riassunta dicendo che qualunque motivo extrafiscale è sufficiente. La non marginalità e il collegamento con l’operazione richiedono una spiegazione concreta. «Razionalizzazione del gruppo» non chiarisce quali funzioni siano state accentrate. «Miglioramento finanziario» non identifica il finanziamento ottenuto. La relazione deve descrivere il problema iniziale, le alternative considerate, il risultato atteso e quello realizzato.
La clausola europea e l’articolo 10-bis devono essere coordinati nel loro ambito. Le rispettive formule non sono identiche e le garanzie procedurali italiane non si trasferiscono automaticamente in un controllo francese. Un commercialista che prepara il dossier della madre italiana può contribuire in modo decisivo alla ricostruzione dei fatti; la difesa della ritenuta francese deve però utilizzare anche il diritto e la procedura francesi pertinenti.
Il contribuente non deve attendere passivamente che l’amministrazione produca tutti gli elementi. Fornire documenti che smentiscono un’inferenza non significa accettare un indebito rovesciamento dell’onere della prova. Significa rendere verificabile una diversa ricostruzione. Occorre tuttavia mantenere chiara la distinzione tra ciò che è documentato, ciò che è inferito e ciò che resta incerto: una spiegazione plausibile non diventa un fatto solo perché è fiscalmente conveniente.
II. Nei gruppi italiani e svizzeri la verifica deve partire dal singolo dividendo e risalire alle operazioni che lo spiegano
A. Nei rapporti tra Francia e Italia occorre coordinare due ordinamenti e un dossier economico comune
Una madre italiana che riceve dalla Francia deve documentare il regime francese
Una S.r.l. italiana che possiede una SAS francese si trova in una situazione diversa da quella di un investitore persona fisica che incassa dividendi francesi. La direttiva riguarda determinate società e rapporti di partecipazione qualificati. Prima di discutere l’abuso, occorre verificare che la società italiana soddisfi le condizioni richieste e che il pagamento rientri nel regime invocato. La lingua del contratto, la nazionalità degli amministratori o l’esistenza di un conto in Italia non bastano a definirne il trattamento.
Per una distribuzione dalla Francia, il riferimento interno è l’articolo 119 ter del Code général des impôts. La disposizione richiede, tra l’altro, di giustificare la qualità di beneficiario effettivo, la sede di direzione effettiva nel territorio ammesso, la forma societaria e l’assoggettamento al tributo richiesto. La soglia ordinaria è una partecipazione diretta almeno del 10%, con una detenzione di almeno due anni o l’impegno a conservarla alle condizioni previste. Il testo contempla situazioni specifiche che richiedono una verifica ulteriore. [8]
La soglia non deve essere usata come un lasciapassare isolato. Una partecipazione del 100% non risolve una questione di residenza o di beneficiario effettivo. Un certificato italiano non chiarisce necessariamente se una convenzione con uno Stato terzo induca a considerare la società residente fuori dal territorio rilevante. Un impegno di conservazione deve rispettare la disciplina francese applicabile alla distribuzione; non può essere sostituito da una semplice intenzione interna di non vendere.
La società italiana deve quindi dialogare con il soggetto francese che paga o assicura il pagamento. Le attestazioni devono riferirsi al beneficiario corretto e al periodo pertinente. L’organigramma deve distinguere partecipazioni dirette e indirette, cambiamenti intervenuti prima del pagamento e diritti eventualmente frazionati. Una raccolta di documenti riferita all’acquisizione di alcuni anni prima può essere incompleta per una distribuzione successiva.
Il primo controllo riguarda l’accesso ordinario all’esenzione. Il secondo riguarda la clausola antiabuso dello stesso articolo, letta nel quadro europeo. NEO GROUP incide soprattutto su questo secondo livello: l’attività industriale o finanziaria della madre italiana non rende irrilevante la sequenza alla quale partecipa. La filiale francese deve poter spiegare il proprio pagamento e il gruppo deve poter ricostruire le operazioni connesse.
Il terzo controllo riguarda l’imposizione del reddito in Italia. Il mancato prelievo in Francia non significa che il dividendo sia fiscalmente inesistente presso la madre. Il trattamento italiano degli utili ricevuti, le condizioni del regime applicabile e gli eventuali limiti devono essere esaminati separatamente. La sentenza non determina la base imponibile italiana e non giustifica l’uso di un’aliquota complessiva standard per qualunque gruppo franco-italiano.
Un’acquisizione esterna finanziata con dividendi richiede una prova diversa da una cessione interna
Si consideri un esempio ipotetico. Una holding italiana acquista da un venditore indipendente un’impresa francese per sviluppare una rete commerciale. Ottiene un prestito bancario, effettua un’integrazione operativa e utilizza successivamente i dividendi francesi per rimborsare il finanziamento. Il collegamento tra dividendi e rimborso non dimostra di per sé un abuso. È il funzionamento atteso di molti investimenti societari.
La documentazione utile comprende il contratto d’acquisto, il piano industriale, la valutazione, le condizioni del prestito e gli atti che mostrano l’integrazione. Non tutti questi documenti costituiscono formalità legali necessarie per l’esenzione; contribuiscono però a spiegare l’operazione se il suo significato viene contestato. Il piano originario deve essere confrontato con ciò che è realmente avvenuto, comprese eventuali difficoltà commerciali.
Un investimento non diventa non genuino soltanto perché rende meno del previsto. Un mercato può contrarsi, una sinergia può non realizzarsi e un finanziamento può essere rinegoziato. Occorre poter distinguere un progetto commerciale effettivo, anche non riuscito, da una motivazione costruita dopo il pagamento per giustificare una sequenza che perseguiva un altro risultato. Le comunicazioni e gli studi contemporanei all’operazione possono essere più probanti di una relazione generale redatta anni dopo.
Si immagini ora una diversa sequenza. Le stesse partecipazioni sono cedute a una società del gruppo con prezzo differito, il credito viene trasferito al socio che controlla venditore e acquirente e le distribuzioni francesi finanziano il suo rimborso. La somiglianza con alcuni elementi descritti in NEO GROUP impone un approfondimento, ma non autorizza a dichiarare automaticamente abusiva la nuova operazione. Bisogna comprendere che cosa sia cambiato sul piano economico.
La valutazione delle partecipazioni risponde a una domanda sul prezzo. La spiegazione della riorganizzazione risponde alla domanda sul perché della cessione. La documentazione del credito chiarisce chi abbia diritto al pagamento. Nessuno di questi elementi sostituisce gli altri. Una perizia accurata può sostenere il valore senza dimostrare la finalità del passaggio; una motivazione organizzativa reale non rende irrilevanti condizioni finanziarie incoerenti.
Se l’obiettivo è separare due rami familiari, coinvolgere un investitore o attribuire rischi a società differenti, il dossier deve mostrarne gli effetti effettivi. Quali diritti di voto sono mutati? Quali soggetti hanno assunto un rischio nuovo? Quali vincoli di governance sono stati introdotti? Una cessione tra parti correlate può avere un contenuto economico significativo; la sua difendibilità dipende dalla coerenza tra gli effetti dichiarati e quelli prodotti.
Nel flusso dall’Italia alla Francia il riferimento del 2026 resta l’articolo 27-bis
Quando una società italiana distribuisce alla propria madre francese, l’esenzione nello Stato della fonte deve essere verificata secondo la disciplina italiana. Al 22 ottobre 2026, il riferimento è l’articolo 27-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, coordinato con le disposizioni che hanno ridotto al 10% la soglia di partecipazione per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2009. È richiesta, in particolare, una detenzione diretta e ininterrotta per almeno un anno, oltre ai requisiti relativi alla forma, alla residenza e all’imposizione della madre. [9]
Il testo prevede il rimborso della ritenuta e, quando ricorrono i presupposti e sono acquisiti i documenti necessari, la sua non applicazione al pagamento. Il dossier deve comprendere le certificazioni e dichiarazioni previste dalla disciplina e la richiesta della beneficiaria. Il soggetto italiano che distribuisce non dovrebbe considerare sufficiente una generica comunicazione della capogruppo secondo cui «si applica la direttiva».
Occorre prestare attenzione al riordino normativo. L’articolo 56 del testo unico allegato al decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025 riprende la disciplina delle distribuzioni a madri non residenti. Tuttavia, l’applicazione del nuovo testo unico è stata differita al 1° gennaio 2027. Non è quindi corretto presentare il suo articolo 56 come se avesse già sostituito l’articolo 27-bis per una distribuzione effettuata nell’ottobre 2026. [9, 10]
La questione non è meramente redazionale. Le richieste, le attestazioni e le note che accompagnano il pagamento devono individuare il testo applicabile nel tempo. Per una distribuzione prevista nel 2027 occorrerà verificare il nuovo coordinamento normativo; per una distribuzione del 2026 occorre utilizzare quello ancora pertinente. Una banca dati può mostrare un testo già pubblicato la cui applicazione è differita: la data di pubblicazione non risolve la decorrenza.
Il confronto tra Francia e Italia mostra anche perché non si deve applicare un unico formulario europeo. Il diritto francese prevede ordinariamente il requisito biennale, con il meccanismo dell’impegno alle condizioni di legge; il regime italiano richiede una detenzione almeno annuale. Le forme delle certificazioni e le modalità di accesso al beneficio devono essere trattate nel rispettivo ordinamento. L’armonizzazione europea non elimina ogni differenza di attuazione.
Sul versante antiabuso, l’ordinamento italiano rinvia alla disciplina dell’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. La società italiana che versa alla Francia deve quindi poter giustificare sia i requisiti ordinari sia le operazioni pertinenti quando l’amministrazione solleva una contestazione. La società francese dovrà, a sua volta, valutare il trattamento degli utili ricevuti secondo il proprio regime interno. Lo stesso flusso richiede due analisi coordinate, senza sovrapporne le regole.
La centralizzazione della tesoreria non deve cancellare la causa dei pagamenti
I gruppi organizzano spesso la liquidità tramite un sistema di tesoreria accentrata. Questo può ridurre il costo del credito, utilizzare le eccedenze temporanee e consentire un controllo dei rischi. NEO GROUP non vieta queste funzioni e non impone che ogni società conservi indefinitamente sul proprio conto gli utili ricevuti. Richiede però di poter comprendere gli atti che determinano il percorso economico delle somme.
Se il dividendo francese viene incassato dalla madre italiana e impiegato in un rapporto di tesoreria, occorre distinguere la distribuzione dal successivo finanziamento. Il contratto deve consentire di capire chi sia creditore, chi sia debitore, quali limiti operino e come siano regolati i rimborsi. Le scritture devono essere coerenti con questi diritti. Il semplice uso della parola cash pooling non dimostra l’esistenza di una funzione finanziaria effettiva.
Un saldo che cresce senza un controllo del rischio, una remunerazione non spiegata o rimborsi incompatibili con i termini pattuiti possono far sorgere questioni diverse. Alcune riguarderanno la realtà del finanziamento, altre la congruità della remunerazione o la qualificazione del reddito. Non ogni problema di prezzo di trasferimento è un abuso della direttiva; non ogni finanziamento reale è correttamente remunerato. L’analisi deve evitare di usare un’unica etichetta per controversie differenti.
La capacità di decidere sull’impiego dei fondi va valutata in un’organizzazione di gruppo reale. Una controllante esercita normalmente un’influenza sulle partecipate e una banca può imporre covenant. Non sarebbe credibile rappresentare ciascuna società come totalmente indipendente. Occorre mostrare quali decisioni competano alla madre, quali alla figlia, quali siano vincolate contrattualmente e perché quei vincoli siano stati assunti.
Lo stesso vale per i servizi infragruppo. Una holding può fornire prestazioni effettive e ricevere compensi, ma ciò non prova la genuinità di una distinta cessione di titoli. Viceversa, una contestazione sul prezzo dei servizi non consente automaticamente di negare l’esenzione su tutti i dividendi. I fatti possono essere collegati, ma i fondamenti giuridici e gli importi contestati devono restare identificabili.
Il costo della contestazione va distinto dal bisogno immediato di liquidità
La rilevanza di NEO GROUP si misura anche nella tesoreria. Se un dividendo è stato pagato senza ritenuta e il regime viene successivamente negato, il gruppo deve verificare chi sia tenuto al versamento, quali somme siano recuperate e se i fondi siano ancora disponibili. L’assenza di liquidità presso la distributrice può trasformare una controversia tecnica in un problema finanziario operativo.
Si prenda un dividendo ipotetico di due milioni di euro. Una ritenuta del 5% equivarrebbe a 100.000 euro; una del 15% a 300.000 euro; una del 25% a 500.000 euro. Queste percentuali sono esclusivamente ipotesi aritmetiche per misurare l’ordine di grandezza, non l’indicazione dell’aliquota applicabile a un determinato circuito. Il tasso giuridicamente corretto va determinato dopo aver esaminato diritto interno, strumenti internazionali e condizioni del beneficiario.
Anche il riferimento a un importo netto garantito cambia il problema economico. Se un accordo impone che il beneficiario riceva una somma netta, l’onere del pagatore può non coincidere con una semplice percentuale sottratta dal dividendo deliberato. Occorre esaminare la clausola, la natura dell’obbligo e il suo trattamento fiscale. Il calcolo non può essere ricavato soltanto dal valore indicato nella delibera di distribuzione.
Un credito d’imposta nello Stato di residenza non va dato per scontato. La sua esistenza e utilizzabilità dipendono dal regime del reddito e dalle condizioni applicabili. Un’esenzione o esclusione presso la madre può incidere sulla possibilità di assorbire una ritenuta estera. Anche quando un rimborso è possibile, il gruppo può dover anticipare somme per un periodo significativo. Il costo definitivo e il fabbisogno temporaneo sono due dati diversi.
La convenzione bilaterale può essere rilevante in via alternativa o subordinata, ma non è una garanzia automatica contro una contestazione antiabuso. Bisogna individuare quale beneficio sia richiesto, per quale soggetto e con quali condizioni. Il diniego della direttiva non dimostra necessariamente che ogni altro regime sia precluso; non dimostra neppure che il beneficio convenzionale sia dovuto. Una richiesta subordinata va motivata, non semplicemente menzionata.
Il lavoro va ripartito prima che la filiale esegua il pagamento
L’imprenditore italiano, il commercialista e il consulente francese non devono produrre tre ricostruzioni concorrenti della stessa operazione. Il gruppo può costruire una base fattuale comune, lasciando a ciascun professionista l’analisi del proprio ordinamento. La cronologia, i contratti e la riconciliazione dei flussi devono essere coerenti; i riferimenti normativi e le procedure resteranno distinti.
Il fascicolo della distributrice dovrebbe identificare il dividendo, la beneficiaria, la partecipazione, il regime richiesto e i documenti acquisiti. Se il pagamento è collegato a un’acquisizione o a un rifinanziamento, occorre indicare dove siano conservati i contratti pertinenti e chi possa spiegarli. Un contatto preciso in capogruppo è più utile di una generica attestazione secondo cui «tutte le condizioni sono rispettate».
Le informazioni devono essere proporzionate alla situazione. Una distribuzione ordinaria in un gruppo stabile non richiede necessariamente la stessa ricostruzione di una distribuzione straordinaria successiva alla creazione di un debito verso il socio. Il criterio di selezione è la presenza di operazioni che possono modificare il significato economico del flusso, non il desiderio di aumentare il volume della documentazione.
Un esempio di distribuzione da sospendere per approfondimento è quello in cui il beneficiario indicato nel progetto non coincide con quello dei certificati, oppure il credito finanziato non risulta dai contratti disponibili. La sospensione non deriva da una regola generale introdotta da NEO GROUP; è una scelta di gestione del rischio fino al chiarimento della discordanza. Individuare il problema prima del bonifico consente ancora di correggere le formalità o di comprendere l’operazione.
B. Per i gruppi ticinesi il percorso diretto e quello attraverso l’Italia richiedono fondamenti distinti
Una società svizzera che riceve direttamente dalla Francia non invoca la direttiva
Una SA con sede in Ticino che detiene direttamente una società francese non è, per questo rapporto, una madre residente in un altro Stato membro. La Svizzera non appartiene all’Unione europea. La direttiva 2011/96 non costituisce quindi il fondamento diretto dell’esenzione di un dividendo pagato dalla Francia a quella società svizzera. La lingua italiana utilizzata nei rapporti commerciali non modifica il collegamento fiscale.
Questo non significa che il pagamento debba necessariamente sopportare la ritenuta interna piena. Occorre esaminare la convenzione franco-svizzera, in particolare l’articolo 11 sui dividendi, e, quando ne ricorrono i presupposti, l’accordo tra Unione europea e Svizzera. I due strumenti hanno requisiti propri. Un beneficio deve essere richiesto sulla base di un testo identificato, senza costruire una combinazione delle condizioni più favorevoli tratte da strumenti diversi. [11, 12]
La convenzione distingue le situazioni dei beneficiari e delle partecipazioni, con condizioni e riserve che devono essere lette insieme. Non è sufficiente affermare che esiste una società svizzera nella catena. Bisogna verificare il soggetto residente che richiede il beneficio, la titolarità e la consistenza della partecipazione, la qualità di beneficiario effettivo e le clausole che possono limitarne l’accesso.
L’accordo UE-Svizzera contiene una specifica disciplina per dividendi tra società. L’articolo 9 prevede, tra le condizioni, una partecipazione diretta minima del 25% per almeno due anni, oltre ai requisiti di residenza, forma e imposizione; mantiene una riserva per le disposizioni dirette a prevenire frodi o abusi. Si tratta di un fondamento internazionale distinto dalla direttiva madre-figlia, non dell’adesione svizzera al suo ambito soggettivo. [12]
La distinzione ha conseguenze immediate quando la partecipazione è indiretta, recente o inferiore alla soglia di un determinato strumento. La risposta può cambiare secondo il testo invocato. Il rispetto di una condizione prevista dalla convenzione non dimostra il rispetto di quelle dell’accordo; la maggiore severità di un requisito dell’accordo non esclude necessariamente un diverso beneficio convenzionale. Occorre completare ciascuna analisi prima di confrontarne i risultati.
La modalità di ottenimento del beneficio costituisce un ulteriore livello. Il diritto a una riduzione o a un rimborso non equivale sempre alla possibilità di eseguire immediatamente il pagamento senza ritenuta. Per un dividendo francese si devono controllare i modelli, le certificazioni, la procedura applicabile e le disposizioni vigenti alla data del pagamento. La sola lettura di NEO GROUP non risolve questi adempimenti e non autorizza a ignorare un prelievo provvisorio eventualmente previsto.
Una holding italiana intermedia rende europeo il primo passaggio ma non l’intera catena
Si immagini una società operativa francese detenuta da una S.r.l. italiana, a sua volta controllata da una SA ticinese. La distribuzione dalla Francia all’Italia può rientrare nel regime europeo, se ne ricorrono i requisiti. L’eventuale distribuzione successiva dall’Italia alla Svizzera ha un diverso fondamento. È necessario analizzare entrambi i passaggi e, successivamente, verificare se gli atti li colleghino in una costruzione rilevante ai fini antiabuso.
NEO GROUP riguarda direttamente il metodo da utilizzare per il primo passaggio. Se la Francia contesta l’esenzione del dividendo alla madre italiana, la presenza di personale e funzioni italiane non impedisce di esaminare atti che determinano il trasferimento finale del valore. La conclusione non consiste nell’applicare la direttiva al pagamento italiano verso la Svizzera. Consiste nel valutare i fatti pertinenti per il beneficio richiesto sul dividendo francese.
Per il passaggio Italia-Svizzera occorrerà esaminare il diritto italiano e gli strumenti internazionali pertinenti a quel rapporto, compreso, se applicabile, l’accordo UE-Svizzera. La convenzione franco-svizzera non disciplina automaticamente una distribuzione effettuata da una società italiana. L’errore sarebbe scegliere il trattato in base alla residenza del socio finale e alla provenienza economica remota degli utili, ignorando chi distribuisce il reddito giuridicamente considerato.
La nozione di catena non elimina quindi la qualificazione dei singoli atti. Una distribuzione francese, un finanziamento italiano e un rimborso a un creditore svizzero possono essere esaminati insieme per comprenderne il risultato, pur mantenendo ciascuno la propria disciplina. L’analisi antiabuso collega; non consente di attribuire a tutti i pagamenti lo stesso nome e lo stesso regime.
Un gruppo ticinese che utilizzi Milano come centro regionale può avere valide ragioni organizzative. La holding italiana può negoziare finanziamenti, coordinare acquisizioni e gestire partecipazioni in più Stati. Il dossier dovrebbe mostrare quali funzioni siano effettivamente svolte in Italia, ma anche perché una specifica riorganizzazione sia stata realizzata e come i diritti economici siano cambiati. La prova delle attività quotidiane e quella dell’operazione straordinaria sono complementari.
La stessa logica vale se la holding intermedia è francese, tedesca o situata in un altro Stato membro. Non esiste una risposta determinata dalla reputazione astratta del Paese. L’analisi deve identificare il rapporto che beneficia della direttiva, i requisiti della società ricevente e le operazioni che possono rendere indebito quel vantaggio. Gli esempi con una S.r.l. italiana sono applicazioni al pubblico di questo articolo, non fattispecie giudicate dalla Corte.
Confrontare la detenzione diretta può chiarire il progetto senza legittimarlo automaticamente
Prima di inserire una società europea tra una capogruppo svizzera e una partecipata francese, è utile verificare quali diritti esistano già nella relazione diretta. Talvolta la struttura aggiuntiva non offre il vantaggio fiscale immaginato, oppure introduce costi e obblighi superiori al beneficio. In altri casi risponde a un’esigenza reale di finanziamento, governo societario o condivisione degli investimenti.
Il confronto deve comprendere il trattamento del pagamento, le formalità, l’imposizione presso chi riceve e gli eventuali successivi trasferimenti. Deve includere anche ragioni non fiscali verificabili: l’ingresso di investitori, i vincoli dei finanziatori, la separazione di rischi o la gestione di un mercato regionale. Non basta confrontare due percentuali di ritenuta e concludere che la struttura meno onerosa sia automaticamente abusiva oppure automaticamente corretta.
L’ipotetica esenzione di una distribuzione diretta al socio finale può essere un elemento dell’analisi del vantaggio, ma richiede di dimostrare che le condizioni di quel percorso sarebbero effettivamente soddisfatte. Non convalida da sola gli atti realmente compiuti. Un regime alternativo astratto non sana una cessione non genuina; un percorso fiscalmente più favorevole non prova, da solo, l’assenza di ragioni commerciali.
L’analisi deve inoltre riferirsi al momento dell’operazione. Una partecipazione può acquisire i requisiti di durata solo in seguito; una società può cambiare residenza o assetto di controllo; un accordo può essere modificato. Utilizzare le condizioni attuali per giustificare retroattivamente un pagamento precedente può produrre una ricostruzione errata. La cronologia serve anche a individuare il diritto applicabile, non soltanto a seguire i bonifici.
La scelta finale può essere mantenere una holding utile, semplificare una struttura ormai priva di funzione oppure modificare un’operazione non ancora realizzata. NEO GROUP non impone in generale alcuna di queste soluzioni. Invita a verificare se i motivi invocati corrispondano agli atti e alle circostanze. Una riorganizzazione precipitosa, effettuata solo per reagire al titolo di una sentenza, può creare ulteriori fatti da spiegare.
Nel percorso dalla Svizzera alla Francia cambiano lo Stato della fonte e il regime di ricezione
Il dividendo pagato da una filiale svizzera a una madre francese richiede una verifica del prelievo svizzero e delle procedure di sgravio o rimborso applicabili. Presso la madre, occorre poi esaminare le norme francesi sui prodotti delle partecipazioni, in particolare il regime interno degli articoli 145 e 216 del CGI quando invocato. Il fatto che la beneficiaria sia francese non rende europea la filiale svizzera. [8, 11, 12]
Un regime nazionale può avere un ambito più ampio di quello minimo coperto dalla direttiva. Se un dividendo da uno Stato terzo beneficia di una disciplina interna francese, il fondamento deve essere identificato come tale. Non si può dedurre dall’esenzione nazionale che la direttiva si applichi direttamente a ogni distribuzione internazionale. Anche le clausole antiabuso devono essere collegate al regime effettivamente utilizzato.
Per l’imposta sulle società francese occorre, ove pertinente, considerare l’articolo 205 A del CGI. Non va confuso con la clausola dell’articolo 119 ter relativa alle distribuzioni in uscita, né con ogni procedura francese denominata abus de droit. La distinzione incide sull’oggetto del recupero e sulle garanzie procedurali. L’utilità comparativa di NEO GROUP non elimina questa necessità di qualificazione. [8]
Il gruppo può dunque trovarsi davanti a più questioni nello stesso esercizio: il pagamento svizzero, il trattamento in Francia e una successiva distribuzione dalla Francia all’Italia. Ogni beneficio ha una propria base. Un controllo sulla prima operazione non determina automaticamente il risultato delle altre; informazioni comuni possono però essere rilevanti per più analisi. Il dossier deve rendere leggibile questa articolazione senza moltiplicare narrazioni incompatibili.
Un fascicolo efficace collega fatti, ragioni economiche e documenti
Il primo elemento è un organigramma datato, che identifichi società, residenze e partecipazioni pertinenti. Per una riorganizzazione occorre conservare la situazione precedente e quella successiva. Un disegno che mostra soltanto il gruppo alla data del controllo può nascondere il passaggio dal quale è nato un credito o la società che possedeva una partecipazione quando il dividendo è stato deliberato.
Il secondo elemento è una cronologia giuridica ed economica. La data della decisione, quella della firma, il trasferimento della proprietà, la scadenza del prezzo e il pagamento possono essere diversi. Devono essere distinti anche i progetti non realizzati. Un’acquisizione abbandonata può spiegare perché una holding abbia conservato liquidità; non deve essere rappresentata come un investimento concluso. La sincerità della ricostruzione conta più della sua apparente linearità.
Il terzo elemento è la riconciliazione dei flussi. Ogni movimento deve essere qualificato: dividendo, prestito, prezzo, interesse, rimborso o compensazione. Occorre collegare il pagamento alla delibera o al contratto, identificare le variazioni del creditore e ricostruire il debito residuo. Un bonifico dimostra un trasferimento di denaro; il contratto e la sua esecuzione ne spiegano la causa.
Il quarto elemento riguarda le ragioni dell’operazione. La relazione deve spiegare quale difficoltà si intendeva affrontare, quali scelte fossero disponibili e quali effetti economici giustificassero quella adottata. Può menzionare apertamente l’effetto fiscale, senza occultarlo dietro espressioni vaghe. Il problema non è ammettere che le imposte influenzano una decisione, ma verificare se il beneficio sia coerente con la funzione della norma e se la costruzione sia genuina.
Il quinto elemento è la corrispondenza tra affermazioni e prove. Se si invoca un finanziamento richiesto dalla banca, bisogna identificare la richiesta o i documenti negoziali. Se si invoca un nuovo investitore, occorre mostrarne i diritti e l’apporto. Se si invoca una separazione dei rischi, bisogna spiegare quali obbligazioni siano effettivamente passate a un altro soggetto. Una cartella di centinaia di pagine non compensa l’assenza di questa relazione.
Questa organizzazione non è una formalità imposta dalla sentenza. È una proposta di metodo per rendere verificabile il ragionamento. Il suo interesse emerge soprattutto quando i contratti sono conservati in Stati diversi e le persone che hanno seguito l’operazione non sono più presenti. Preparare il fascicolo in tempo evita di dipendere, anni dopo, dalla memoria di un amministratore o da una spiegazione priva di riscontri.
Non si devono creare retroattivamente verbali, scambi o motivazioni presentandoli come contemporanei. Una relazione successiva può ricostruire i fatti sulla base di documenti esistenti, dichiarando la propria data e natura. Una lacuna va identificata e, se possibile, spiegata. Mascherarla rischia di compromettere anche le prove che erano solide. La distinzione tra documento originario e analisi preparata per il controllo deve rimanere visibile.
In caso di contestazione bisogna identificare il beneficio negato e l’inferenza discussa
La prima lettura dell’atto fiscale dovrebbe separare i motivi: mancanza di un requisito ordinario, dubbio sulla residenza, contestazione del beneficiario effettivo oppure applicazione di una clausola antiabuso. Possono coesistere, ma richiedono risposte diverse. Una memoria centrata sull’attività della holding può essere inefficace se il rilievo riguarda una detenzione insufficiente o un documento non acquisito entro il momento richiesto.
Quando il rilievo riguarda l’abuso, occorre chiedere quale atto sia considerato non genuino, quale vantaggio sia contrario alla finalità della norma e quali elementi dimostrino l’obiettivo richiesto. Occorre poi individuare il partecipante al quale viene riferito l’elemento soggettivo. NEO GROUP consente di guardare oltre la figlia distributrice, ma non dispensa dal costruire questa dimostrazione.
La risposta deve confrontarsi con gli indizi utilizzati. Se l’amministrazione associa due importi, occorre verificare saldo, origine e destinazione delle somme. Se attribuisce un ruolo decisivo a un contratto, bisogna esaminarne tutte le clausole e l’esecuzione. Se ricostruisce una sequenza temporale, occorre controllare che distingua progetto, impegno e pagamento. La contestazione puntuale è più utile di una dichiarazione generale di buona fede del gruppo.
Va inoltre circoscritto il quantum. L’esistenza di un’operazione contestata non autorizza a trattare senza spiegazione tutte le distribuzioni di tutti gli esercizi come se fossero identiche. Il periodo, il reddito, le società e il collegamento con la costruzione devono essere identificati. Una variazione successiva delle funzioni può incidere sull’analisi senza riscrivere automaticamente la storia precedente.
Le sanzioni devono essere analizzate separatamente dal recupero dell’imposta. Il fatto che una clausola antiabuso sia applicata non prova da solo ogni presupposto di una maggiorazione o di una responsabilità personale. Analogamente, le possibilità di rimborso, credito d’imposta o procedura internazionale vanno valutate sui loro requisiti. Non è corretto promettere una neutralizzazione automatica della doppia imposizione dopo il diniego del beneficio.
Prima di un’operazione importante, una richiesta preventiva all’amministrazione può essere opportuna quando l’ordinamento e la procedura pertinente lo consentono. Il suo valore dipende dalla completezza dei fatti rappresentati e dal rispetto del perimetro della risposta. Un interpello italiano non vincola automaticamente il fisco francese; una presa di posizione francese non risolve ogni conseguenza svizzera. La sicurezza deve essere costruita per gli Stati e per i benefici effettivamente coinvolti.
La decisione utile prima della prossima distribuzione
Per l’imprenditore italiano, la verifica prioritaria è collegare il dividendo francese al regime richiesto e alle operazioni che ne determinano l’impiego. Per il gruppo ticinese, viene prima ancora la distinzione tra detenzione diretta e struttura con madre europea. In entrambi i casi, la società deve poter spiegare la causa dei crediti e dei pagamenti, non soltanto la presenza di uffici e dipendenti.
NEO GROUP non richiede di moltiplicare i mezzi della holding per renderla più convincente sulla carta. Richiede di affrontare la questione giuridica corretta: la genuinità della sequenza e la coerenza del beneficio con la funzione della norma. Preparare questa analisi prima del pagamento permette di correggere una formalità, chiarire un contratto o riconsiderare un’operazione. Dopo il controllo, le stesse domande rimangono, ma le scelte possibili sono più limitate.
Fonti e riferimenti
[1] Corte di giustizia dell’Unione europea, quarta sezione, 15 ottobre 2026, NEO GROUP, C-203/25, ECLI:EU:C:2026:863. Fatti e argomenti delle parti: punti 18-32; onere della prova: punto 59; attività della madre e convenzione: punti 61-70; indizi: punti 73-79; operazioni estere: punti 80-89; elemento soggettivo: punti 91-99; quattro punti del dispositivo. Scheda EUR-Lex — Dossier InfoCuria — Riproduzione integrale consultata.
[2] Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, 30 novembre 2011, in particolare articoli 1-5, e direttiva (UE) 2015/121, 27 gennaio 2015, in particolare i considerando sulla valutazione globale e sulle singole fasi non genuine. Direttiva madre-figlia — Modifica del 2015.
[3] CGUE, sesta sezione, 7 settembre 2017, Eqiom e Enka, C-6/16, ECLI:EU:C:2017:641. Controllo da Stati terzi e presunzioni generali di abuso, in particolare punti 26-32. EUR-Lex.
[4] CGUE, sesta sezione, 20 dicembre 2017, Deister Holding e Juhler Holding, cause riunite C-504/16 e C-613/16, ECLI:EU:C:2017:1009. Esame individualizzato delle strutture e dell’attività delle holding, in particolare punti 60-74. EUR-Lex.
[5] CGUE, Grande Sezione, 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, cause riunite C-116/16 e C-117/16, ECLI:EU:C:2019:135. Divieto delle pratiche abusive, indizi e prova, in particolare punti 97-118. EUR-Lex.
[6] CGUE, sesta sezione, 3 aprile 2025, Nordcurrent group, C-228/24, ECLI:EU:C:2025:239. Valutazione nel tempo e distinzione tra non genuinità e vantaggio contrario alla finalità della direttiva; dispositivo e punti 34-41. EUR-Lex.
[7] Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis, Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. Banca dati del Ministero delle finanze — Approfondimento istituzionale della Camera sulla disciplina introdotta nel 2015.
[8] Francia, Code général des impôts: articolo 119 ter per il regime di determinate distribuzioni in uscita; articoli 145 e 216 per il regime dei prodotti di partecipazione; articolo 205 A per la clausola generale antiabuso in materia di imposta sulle società. Codice su Légifrance — Articolo 119 ter. Utilizzare per ciascun pagamento la versione temporalmente applicabile.
[9] DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 27-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49, articolo 2, comma 2, per la riduzione della soglia al 10% dal 2009. Articolo 27-bis nella banca dati tributaria pubblica.
[10] Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, testo unico allegato, articoli 56, 241 e 243. Differimento al 1° gennaio 2027 disposto dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 200/2025, convertito nella legge n. 26/2026. Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale — Aggiornamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione — Dossier del Senato che precisa la successione all’articolo 27-bis nel 2027.
[11] Convenzione tra Francia e Svizzera del 9 settembre 1966, come modificata, articolo 11 sui dividendi. Testo consolidato Fedlex — Dossier ufficiale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, comprensivo degli accordi modificativi.
[12] Accordo tra Unione europea e Svizzera, articolo 9 sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società, con le relative condizioni e riserve antiabuso. Versione consolidata su EUR-Lex al 1° gennaio 2026.




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