Donare denaro a un figlio residente in Francia: imposte, dichiarazioni e rischi

Un semplice bonifico dall’Italia basta? Il bonifico trasferisce il denaro, ma non risolve da solo le questioni giuridiche e fiscali. Occorre stabilire se si tratta di una donazione, di un prestito da restituire oppure del pagamento di un acquisto per conto del figlio. Bisogna poi verificare la validità dell’operazione, individuare quale Stato possa tassarla e adempiere alle formalità effettivamente dovute.
La residenza francese del figlio non comporta sempre un’imposta francese, ma neppure la provenienza italiana del denaro garantisce l’esenzione in Francia. La convenzione franco-italiana del 20 dicembre 1990 riguarda espressamente anche le donazioni. La sua applicazione dipende, fra l’altro, dal domicilio del donante e dalla natura del bene trasferito. Un credito verso una banca non si analizza necessariamente come denaro contante, e le regole convenzionali sulle attività finanziarie richiedono particolare attenzione. [1]
Per una famiglia che vuole finanziare un appartamento a Lione, l’avvio di un’attività a Parigi o l’installazione di un figlio a Bordeaux, la questione pratica è dunque precisa: quale operazione permette di raggiungere l’obiettivo familiare, con quale costo complessivo e con quali documenti? L’analisi che segue considera genitori effettivamente residenti in Italia e un figlio residente in Francia. Gli esempi sono interamente fittizi; le regole e le procedure sono verificate al 12 ottobre 2026.
I. La qualificazione del trasferimento e la convenzione determinano quali imposte possono applicarsi
A. Donazione, prestito e pagamento diretto producono conseguenze diverse anche quando il bonifico è identico
La prima domanda riguarda ciò che le parti hanno realmente deciso
Un padre trasferisce 120.000 euro alla figlia. La ricevuta bancaria dimostra l’addebito e l’accredito; non chiarisce, da sola, se il denaro debba essere restituito. La stessa operazione materiale può eseguire una donazione, un prestito, il rimborso di un debito precedente o una semplice movimentazione di somme già appartenenti alla beneficiaria.
Quando il genitore intende arricchire definitivamente il figlio senza ricevere una controprestazione, si entra nel campo delle liberalità. Quando conserva un effettivo diritto alla restituzione, l’operazione può essere un prestito. Se paga il venditore di un immobile acquistato dal figlio, occorre invece ricostruire il collegamento fra pagamento, acquisto e intenzione liberale: il denaro non passa sul conto del figlio, ma il vantaggio patrimoniale può essere altrettanto reale.
Questa distinzione precede il calcolo fiscale. Scrivere «prestito» nella causale non crea un obbligo di rimborso che nessuno ha voluto. Scrivere «aiuto familiare» non identifica una categoria esente. Né una dichiarazione predisposta diversi anni dopo può essere trattata automaticamente come prova dell’accordo originario, soprattutto quando contraddice il comportamento successivo delle parti.
Il documento utile è quello che rende comprensibile la vicenda a chi non conosce la famiglia. Deve spiegare chi dispone del denaro, chi lo riceve, per quale importo, a quale titolo e in quale momento. Quando vi sono condizioni, scadenze o un impiego concordato, anche questi elementi devono risultare con chiarezza. Un testo breve ma coerente con i movimenti bancari vale più di una formula solenne che descrive un’operazione diversa da quella eseguita.
Il don manuel francese non elimina ogni formalità
Il diritto francese conosce il don manuel, che può realizzarsi anche mediante un trasferimento da conto a conto. L’amministrazione fiscale francese lo indica espressamente nelle proprie istruzioni. La consegna non richiede necessariamente un passaggio fisico di banconote: il bonifico può costituire il mezzo con cui il donante si spoglia effettivamente delle somme in favore del donatario. [2]
Perché vi sia una donazione, tuttavia, devono esistere un’intenzione liberale e un’attribuzione patrimoniale effettiva, accettata dal beneficiario. La mera possibilità per un figlio di operare sul conto del genitore, tramite una procura, non equivale di per sé a ricevere in proprietà l’intero saldo. Anche la cointestazione di un conto richiede di verificare l’origine delle somme e gli accordi fra gli intestatari.
La relativa semplicità civilistica del don manuel non significa assenza di conseguenze fiscali. Quando l’operazione rientra negli obblighi dichiarativi francesi, il beneficiario deve occuparsene anche se un abbattimento o un’esenzione azzera l’imposta. Inoltre, la dichiarazione fiscale non sostituisce ogni documento civilistico e non risolve eventuali contestazioni sulla proprietà del denaro.
È quindi improprio considerare il modulo francese come una certificazione universale di validità. L’amministrazione riceve una dichiarazione ai fini tributari. Non per questo accerta definitivamente la capacità del donante, la legge applicabile, i diritti del coniuge o la compatibilità dell’operazione con una futura successione.
In diritto italiano, il bonifico può eseguire una donazione soggetta ad atto pubblico
Il confronto con il diritto italiano è necessario. L’articolo 782 del codice civile richiede, per la donazione, l’atto pubblico a pena di nullità; l’articolo 783 prevede una deroga per la donazione di modico valore avente a oggetto beni mobili, purché vi sia stata la consegna. La modicità si valuta anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Non esiste una soglia civilistica generale di 10.000, 50.000 o un milione di euro. [3]
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 27 luglio 2017, n. 18725, hanno affrontato un trasferimento di strumenti finanziari attuato attraverso la banca. Hanno distinto la donazione indiretta dalla donazione diretta eseguita tramite un intermediario: l’intervento materiale della banca non trasforma, da solo, la natura dell’attribuzione. La decisione, richiamata nella rassegna ufficiale della Corte, impone di guardare alla struttura dell’operazione e non soltanto al percorso tecnico dei valori. [4]
Per una donazione importante di denaro alla quale si applichi il diritto italiano, sarebbe dunque imprudente concludere che «il bonifico rende inutile il notaio». La franchigia fiscale di un milione di euro non sana il difetto della forma richiesta dal diritto civile. Una liberalità può non generare imposta proporzionale e, nondimeno, presentare un problema di validità.
Il rischio emerge spesso quando il clima familiare cambia. Un altro erede può contestare l’attribuzione; il genitore può diventare incapace; un creditore può interessarsi alla fuoriuscita di denaro. In quel momento, una causale bancaria molto generica non sostituisce l’atto che avrebbe dovuto essere ricevuto nella forma prescritta.
Non ne consegue che qualsiasi trasferimento fra un italiano e un figlio residente in Francia sia automaticamente soggetto alla forma italiana. Il passaggio ulteriore consiste proprio nell’individuare la legge applicabile all’operazione internazionale.
La legge civile applicabile non si sceglie compilando la dichiarazione fiscale
Per le donazioni contrattuali tra vivi comprese nel suo ambito, il regolamento Roma I, n. 593/2008, costituisce un riferimento centrale in materia di legge applicabile. Esso disciplina, tra l’altro, la scelta della legge e la validità formale dei contratti internazionali. Le sue disposizioni non risolvono però indistintamente capacità personale, regimi matrimoniali, effetti reali e successioni; le materie escluse devono essere esaminate separatamente. [5]
L’articolo 11 prevede criteri alternativi di validità formale, che possono diventare particolarmente rilevanti quando le parti si trovano in Stati diversi. Per questo non basta affermare che il genitore è italiano, oppure che il figlio possiede un conto francese. Occorre ricostruire l’accordo, il luogo in cui si trovavano le parti e gli elementi di collegamento pertinenti.
Questa verifica ha una conseguenza operativa: il documento destinato a coordinare l’operazione deve essere preparato prima dell’esecuzione, soprattutto per somme rilevanti. Si può così individuare una forma che sia adeguata rispetto alle leggi effettivamente interessate e che resti utilizzabile in entrambi i Paesi. Non è opportuno affidarsi all’idea che un modulo fiscale francese neutralizzi automaticamente un’eventuale nullità civilistica italiana.
Anche la scelta di una legge applicabile va trattata per ciò che è. Può incidere sul rapporto contrattuale nei limiti consentiti dalle norme di conflitto; non permette alle parti di scegliere liberamente il Paese cui versare l’imposta. Il domicilio fiscale e le regole convenzionali mantengono una propria funzione.
Il prestito familiare richiede una restituzione realmente voluta
Il prestito è coerente quando i genitori vogliono sostenere temporaneamente il figlio e recuperare le somme. Può essere infruttifero, ma questa caratteristica deve risultare chiaramente nell’accordo. L’assenza di interessi non elimina l’obbligo di restituire il capitale; al contrario, la mancanza di una reale restituzione prevista e attuata può alimentare una contestazione sulla qualificazione dell’operazione.
Un contratto utile indica l’importo, la data di erogazione, la valuta, l’eventuale gratuità, le scadenze e le condizioni di rimborso anticipato. Dovrebbe inoltre affrontare ciò che accade in caso di vendita dell’immobile finanziato, morte del genitore creditore o difficoltà economiche del debitore. Non perché ogni vicenda debba essere prevista nei dettagli, ma perché questi eventi cambiano concretamente gli interessi della famiglia.
Una durata lunga non rende automaticamente fittizio un prestito. Tuttavia, un piano privo di qualsiasi coerenza con le risorse del figlio, un’assenza totale di rimborsi e corrispondenze nelle quali il genitore dichiara di non volere indietro nulla indeboliscono la ricostruzione come mutuo. La valutazione riguarda l’insieme dei fatti, non una singola clausola isolata.
Si immagini una madre che anticipi 80.000 euro al figlio per integrare il prezzo di un appartamento. Il contratto prevede il rimborso in dieci anni e il figlio esegue le rate tramite bonifici identificabili. Se, dopo tre anni, perde il lavoro, un accordo scritto di sospensione delle rate conserva traccia della ragione del cambiamento. Lasciare semplicemente cessare i pagamenti, senza alcuna spiegazione, rende invece il dossier meno leggibile.
Il prestito deve essere descritto correttamente anche alla banca che finanzia l’acquisto. Un debito familiare può incidere sulla capacità di rimborso del mutuatario. Dichiarare alla banca che il denaro è un regalo e al fisco che è un prestito crea due versioni incompatibili della stessa operazione.
Pagare direttamente il notaio o il venditore non rende invisibile la liberalità
Un genitore può preferire versare il denaro direttamente al notaio francese incaricato dell’acquisto. Questa soluzione facilita talvolta la tracciabilità e garantisce l’impiego delle somme. Non basta, però, a escludere una donazione o una liberalità indiretta.
Occorre sapere chi è l’acquirente, chi sopporta definitivamente il prezzo e se il soggetto che paga conserva un credito. Se il figlio acquista l’immobile e il genitore paga senza diritto alla restituzione, il figlio riceve un vantaggio patrimoniale. Se il genitore deve essere rimborsato, il versamento può invece eseguire un prestito. Se acquista una quota dell’immobile, diventa comproprietario nei limiti risultanti dall’atto: non si tratta più semplicemente di finanziare il patrimonio del figlio.
La qualificazione come liberalità indiretta può incidere sulla forma, sull’oggetto da considerare e sulla disciplina successoria. Non autorizza a spostare automaticamente nell’una o nell’altra categoria convenzionale qualsiasi pagamento collegato a una casa. Il contenuto dell’atto di acquisto, il rapporto con il venditore e la sequenza degli impegni devono essere esaminati insieme.
Un esempio chiarisce la differenza. Se la figlia riceve liberamente 150.000 euro e, mesi dopo, decide di acquistare un immobile, l’impiego successivo non trasforma necessariamente la donazione originaria in donazione di un immobile. Se invece il padre interviene sin dall’inizio in un acquisto identificato e ne sostiene direttamente il prezzo per arricchire la figlia, il collegamento negoziale è diverso. L’analisi deve seguire i fatti, senza attribuire alla causale del pagamento un valore decisivo che non possiede.
Finanziare l’impresa del figlio richiede di identificare il vero beneficiario
Anche l’espressione «dare soldi all’impresa di mio figlio» può nascondere operazioni molto diverse. Il genitore può donare denaro al figlio, che lo conferisce successivamente alla propria società. Può sottoscrivere direttamente un aumento di capitale e diventare socio. Può concedere un prestito alla società. Oppure può pagare una spesa sociale, facendo sorgere una questione di credito o di attribuzione gratuita alla persona giuridica.
Queste alternative non hanno lo stesso beneficiario e non trasferiscono lo stesso bene. La franchigia prevista per una donazione da genitore a figlio non si applica automaticamente a una somma ricevuta dalla società del figlio. Il legame familiare con il socio non permette di trattare la società come se fosse il suo conto personale.
Se il genitore intende sostenere il progetto imprenditoriale senza partecipare al rischio come socio, un prestito può essere coerente; devono però risultare debitore, condizioni e possibili garanzie. Se intende investire, la documentazione societaria deve attribuirgli i diritti corrispondenti. Se vuole arricchire il figlio, bisogna analizzare prima la liberalità a favore di quest’ultimo e poi l’operazione societaria distinta.
La differenza interessa anche la convenzione. Una successiva donazione di partecipazioni o di un credito verso una società francese non si studia come il precedente trasferimento di denaro da un conto italiano. Cambiare lo strumento patrimoniale può modificare il criterio di localizzazione fiscale.
Conto congiunto, figlio sposato e acquisto in coppia possono cambiare la lettura dell’operazione
Quando i genitori trasferiscono denaro su un conto intestato al figlio e al suo partner, devono essere chiari circa il destinatario dell’attribuzione. Il versamento sul conto comune non risolve da solo la questione di chi sia stato arricchito. La risposta dipende dall’accordo, dal regime patrimoniale e dall’impiego delle somme.
Per esempio, i genitori possono intendere aiutare soltanto la figlia a finanziare la propria quota di un acquisto in comproprietà. Se il denaro viene invece utilizzato per pagare anche la quota del compagno, senza alcun credito o altra sistemazione, la situazione patrimoniale effettiva può divergere da quella voluta. Il trattamento fiscale di una liberalità a favore di un figlio non è necessariamente quello applicabile al suo partner.
È opportuno che il notaio incaricato dell’acquisto conosca l’origine familiare dei fondi e il destinatario della liberalità. La documentazione dell’impiego e, quando pertinenti, le clausole di impiego o reimpiego aiutano a coordinare il finanziamento con il regime matrimoniale. Non attribuiscono però da sole una validità o un’esenzione che manchino per altre ragioni.
La stessa attenzione vale per la provenienza del denaro. Due genitori non diventano entrambi donanti soltanto perché il bonifico parte da un conto cointestato. Occorre verificare la proprietà delle somme e il loro regime patrimoniale. Quando si vogliono effettuare due donazioni distinte, l’atto e i movimenti devono rendere riconoscibili l’importo attribuito da ciascun genitore e il titolo della sua disponibilità.
Il sostegno ordinario e i regali d’occasione non vanno confusi con un trasferimento di capitale
Il pagamento di spese di mantenimento o di istruzione può rispondere a obblighi o a logiche diverse da una donazione patrimoniale. Analogamente, il diritto francese conosce i présents d’usage, regali collegati a un’occasione e proporzionati alle condizioni economiche di chi li effettua. La valutazione è concreta: non esiste una percentuale ufficiale universale che trasformi qualsiasi pagamento in regalo esente. [6]
Un contributo per il compleanno e il finanziamento di una parte sostanziale del prezzo di un appartamento non si qualificano soltanto sulla base delle parole utilizzate dalla famiglia. Contano l’importo, l’occasione, il patrimonio del genitore e la funzione economica del pagamento. Suddividere un trasferimento importante in più bonifici non crea, per questo solo fatto, una serie di regali d’uso.
Per i genitori italiani il confronto fra modico valore, sostegno familiare e présents d’usage deve inoltre rispettare le differenze fra gli ordinamenti. Concetti vicini nella vita quotidiana possono avere condizioni e conseguenze giuridiche diverse. Una franchigia fiscale, una deroga alla forma notarile e l’esclusione di un regalo d’uso rispondono a domande distinte.
La qualificazione iniziale consente dunque di sapere che cosa si deve dichiarare e documentare. Resta da stabilire dove l’operazione possa essere tassata: è su questo secondo piano che la convenzione franco-italiana diventa determinante.
B. La convenzione del 1990 va applicata al bene trasferito e non consente di promettere un’esenzione generale in Francia
La Francia dispone di una regola interna ampia per i beneficiari stabilmente residenti
L’articolo 750 ter del Code général des impôts, normalmente indicato come CGI, individua i collegamenti territoriali che consentono alla Francia di assoggettare una trasmissione gratuita alla propria imposta. Se il donante è fiscalmente domiciliato in Francia, la regola interna riguarda il patrimonio trasferito anche quando si trova all’estero. Se il donante è domiciliato fuori dalla Francia, restano rilevanti i beni situati in Francia. [7]
A questi criteri si aggiunge il n. 3 dell’articolo 750 ter. Esso può attrarre nell’imposizione francese anche beni situati all’estero quando il beneficiario è fiscalmente domiciliato in Francia e vi è stato domiciliato per almeno sei anni nel corso dei dieci anni precedenti quello della ricezione. È questa disposizione che rende particolarmente delicata la situazione del figlio ormai stabilito in Francia.
I sei anni non devono necessariamente essere consecutivi. Inoltre, il periodo di osservazione non coincide semplicemente con i dieci anni mobili che terminano il giorno del bonifico: la formulazione legislativa richiama gli anni precedenti l’anno della trasmissione. La storia delle residenze deve essere ricostruita con precisione, soprattutto se il figlio ha alternato periodi in Francia e in altri Paesi. [8]
Per una donazione ricevuta nel 2026, un figlio fiscalmente domiciliato in Francia senza interruzioni dal 1° gennaio 2020 ha sei anni completi di residenza nel periodo 2016-2025. Se la prima installazione fiscale risale al 1° gennaio 2021, i cinque anni 2021-2025 non diventano sei aggiungendo automaticamente il 2026. Eventuali precedenti periodi francesi compresi nel decennio possono, tuttavia, cambiare il risultato.
Questi esempi presuppongono residenze fiscali non controverse. La data di iscrizione presso un’amministrazione o l’apertura di un conto non coincide necessariamente con l’inizio del domicilio fiscale. Occorre guardare alle condizioni effettive di vita, di lavoro e di localizzazione degli interessi pertinenti.
La regola dei sei anni non è una franchigia per chi è appena arrivato
Un figlio residente in Francia da meno di sei anni non può dedurre che qualsiasi donazione sia sottratta al fisco francese. Il criterio relativo ai beni francesi può operare indipendentemente dalla durata della sua residenza. Lo stesso vale, su un altro piano, se il genitore donante risulta in realtà fiscalmente domiciliato in Francia.
Si pensi a un padre residente in Italia che doni un credito verso una banca fiscalmente domiciliata in Francia. L’analisi non si esaurisce nella data di arrivo del figlio. La localizzazione del credito può già fornire un collegamento francese. Viceversa, per un bene effettivamente situato fuori dalla Francia e un beneficiario che non soddisfa il requisito temporale, l’assenza di un fondamento interno di imposizione può essere decisiva.
La convenzione non crea di per sé un’imposta che la legge interna non prevede. Il ragionamento consiste prima nell’individuare il possibile fondamento nazionale e poi nel verificare se il trattato ne consenta o ne limiti l’applicazione. Questa sequenza evita di trasformare un articolo convenzionale in una disposizione che inventerebbe un nuovo tributo.
In Italia rileva anzitutto la residenza del donante
L’articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, collega l’estensione territoriale dell’imposta italiana alla residenza del donante. Quando il donante è residente in Italia, l’ambito della disciplina può comprendere anche beni e diritti situati all’estero; se il donante non è residente, il criterio è circoscritto ai beni e diritti esistenti in Italia, secondo le regole del testo unico. [9]
Il trasferimento a un figlio residente in Francia non esce quindi dal campo italiano soltanto perché il beneficiario vive all’estero. Restano da considerare la natura dell’operazione, le modalità di assoggettamento, le franchigie, le esclusioni e la convenzione. Il carattere internazionale non equivale né a esenzione né a doppia tassazione inevitabile.
Per il genitore, questo significa che spostare prima il denaro su un proprio conto francese non modifica automaticamente il collegamento personale italiano. Può invece modificare la localizzazione dell’attività successivamente donata. Il percorso dei fondi va pertanto valutato prima dell’esecuzione, non ricostruito a posteriori sulla sola base dell’ultimo accredito.
La convenzione pertinente è quella del 20 dicembre 1990
Francia e Italia hanno concluso una convenzione specifica per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni. È stata firmata a Roma il 20 dicembre 1990 ed è entrata in vigore il 1° aprile 1995; si applica alle donazioni effettuate da tale data, secondo le disposizioni di entrata in vigore. Il BOFiP le dedica la scheda BOI-INT-CVB-ITA-20. [10]
Non bisogna confonderla con la convenzione del 5 ottobre 1989 relativa alle imposte sul reddito e sul patrimonio. Gli interessi prodotti dopo la donazione, i dividendi di una società finanziata dal figlio e un’eventuale plusvalenza successiva appartengono a un altro piano fiscale. Il trasferimento gratuito iniziale deve essere studiato con il trattato che riguarda proprio successioni e donazioni.
La convenzione del 1990 si riferisce, per le donazioni, a persone domiciliate in uno o in entrambi gli Stati al momento dell’operazione. Il criterio di ingresso non è la cittadinanza italiana del genitore. Un cittadino italiano residente in un Paese terzo non beneficia automaticamente della stessa analisi convenzionale solo perché invia denaro a un figlio in Francia.
Il domicilio convenzionale del genitore deve essere dimostrabile
L’articolo 4 della convenzione definisce il domicilio per i propri fini e prevede criteri di soluzione quando una persona è considerata domiciliata in entrambi gli Stati. Fra questi figurano l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e, nei passaggi successivi, la nazionalità e l’accordo fra autorità competenti. Il solo possesso di una casa non risolve ogni conflitto. [1]
Una coppia di pensionati può conservare una casa a Torino e trascorrere gran parte dell’anno con i figli in Francia. Un imprenditore può risultare residente anagraficamente in Italia mentre continua a gestire da Lione attività e interessi personali rilevanti. In questi casi, la frase «i genitori vivono in Italia» deve essere verificata, non semplicemente trascritta nell’atto.
Il fascicolo può contenere attestazioni di residenza fiscale, dichiarazioni tributarie, elementi sull’abitazione e una cronologia ragionata della situazione personale. L’utilità di questi documenti dipende dalla questione concreta: non esiste una raccolta standard che renda irrilevanti fatti contrari.
Va inoltre evitato un errore di lettura del protocollo alla convenzione. La regola speciale collegata alla nazionalità e a una presenza di meno di cinque anni nel periodo di sette anni precedente riguarda il decesso, alle condizioni previste dal protocollo. Non è una regola generale che permetta di trattare ogni donazione come italiana durante i primi anni di residenza francese del genitore.
Gli articoli 5, 8 e 9 non utilizzano la stessa formula
La convenzione distingue le categorie di beni. L’articolo 5 riguarda i beni immobili, con le particolarità previste dal testo. L’articolo 8 riguarda i valori mobiliari e i diritti di credito: la loro localizzazione dipende, in particolare, dall’emittente o dal debitore. L’articolo 9 riguarda invece i beni non ricompresi nelle categorie precedenti e riserva la loro imposizione allo Stato del domicilio del donante. [1]
La differenza di formulazione è sostanziale. L’articolo 9 stabilisce una competenza esclusiva per la categoria residuale. L’articolo 8 attribuisce un diritto di imposizione allo Stato di localizzazione dei titoli o dei crediti senza usare la medesima clausola di esclusività. Non è corretto leggere l’intera convenzione come se tutti i beni fossero soggetti alla sola regola dell’articolo 9.
Il rapporto parlamentare francese relativo alla ratifica sottolineava già l’importanza della disposizione sulle attività finanziarie e la sua funzione rispetto ai criteri del modello convenzionale. Questo conferma che la distinzione non costituisce un dettaglio redazionale da ignorare quando si parla di denaro depositato in banca. [11]
Di conseguenza, prima di concludere che la Francia non possa tassare, bisogna indicare quale articolo si applica al bene effettivamente donato e perché. L’affermazione «si tratta di soldi, dunque vale l’articolo 9» non costituisce un’analisi sufficiente.
Il saldo bancario è un credito e la banca va identificata giuridicamente
Un saldo disponibile su un conto rappresenta normalmente un credito del correntista verso la banca. Questo dato rende necessario esaminare l’articolo 8. Occorre identificare il debitore del credito, il suo domicilio ai fini convenzionali e l’oggetto dell’attribuzione nel momento giuridicamente rilevante.
Il nome commerciale del gruppo bancario non basta. Una banca italiana può operare attraverso entità o strutture estere; un marchio francese può identificare rapporti intrattenuti con soggetti giuridici diversi. Anche l’IBAN è un indizio pratico, non una norma convenzionale autonoma sulla localizzazione del credito.
Per i trasferimenti fra due conti, va poi distinta la donazione del credito bancario dall’esecuzione di un’obbligazione di consegnare una somma. Il momento in cui il beneficiario acquisisce il diritto e il modo in cui l’operazione è stata costruita possono assumere rilievo. Non è prudente presentare il conto di partenza, o quello di arrivo, come un criterio universale applicabile a qualsiasi bonifico internazionale.
La raccomandazione pratica è circoscritta: per importi importanti, l’atto o l’analisi che precede il trasferimento deve descrivere il bene, il debitore e la sequenza di esecuzione. Una generica dichiarazione secondo cui i fondi «provengono dall’Italia» dimostra un’origine geografica, ma non risponde necessariamente alla domanda fiscale posta dall’articolo 8.
La posizione francese del 2011 impedisce di promettere un’imposizione esclusivamente italiana
Una fonte ufficiale merita di essere citata espressamente. Nella risposta ministeriale alla domanda scritta n. 92034, pubblicata l’8 febbraio 2011, il Governo francese ha esaminato la donazione, da parte di un residente italiano, di immobili o valori mobiliari italiani a figli stabilmente domiciliati in Francia. Ha ammesso l’applicazione della tassazione francese fondata sul beneficiario, con imputazione dell’imposta estera nei limiti previsti dall’articolo 784 A del CGI. [12]
Si tratta di una posizione amministrativa, non di una sentenza. Essa non giudica qualsiasi bonifico e non dispensa dall’analisi del testo convenzionale. Tuttavia, riguarda proprio l’interazione fra la convenzione franco-italiana e l’estensione territoriale dell’imposta francese. Un articolo destinato alle famiglie non può ometterla per promettere che la franchigia italiana assorba ogni problema.
La dottrina generale del BOFiP va letta insieme alla categoria di beni interessata
La dottrina amministrativa francese sulla territorialità spiega, al paragrafo 420 del BOI-ENR-DMTG-10-10-30, che le convenzioni si oppongono generalmente all’applicazione del n. 3 dell’articolo 750 ter, salvo casi particolari. Questa formulazione generale deve essere confrontata con il singolo trattato e con la natura dei beni. [8]
Il rapporto fra questa indicazione generale, la risposta ministeriale specifica e la formulazione degli articoli convenzionali richiede una lettura argomentata. La presenza di una clausola di imposizione esclusiva è diversa dalla semplice attribuzione a uno Stato del potere di tassare. La riserva dei casi particolari nel BOFiP impedisce, a sua volta, di trasformare il suo principio generale in una certezza valida per ogni attività finanziaria italiana.
La nostra analisi pratica è quindi la seguente: quando un figlio soddisfa il requisito francese dei sei anni e la donazione riguarda un’attività riconducibile all’articolo 8, non si dovrebbe eseguire l’operazione sulla sola promessa di un’esenzione francese. L’eventuale tesi che esclude l’imposta deve affrontare espressamente il testo convenzionale e la posizione amministrativa pertinente. Se il costo dipende da questa interpretazione, una presa di posizione preventiva dell’amministrazione può assumere un’utilità concreta.
Al contrario, quando il bene ricade realmente nell’articolo 9, la clausola di esclusività fornisce un fondamento diverso e più netto. Il lavoro consiste però nel dimostrare la qualificazione residuale, non nell’applicarla per comodità a qualunque somma espressa in euro.
Tre situazioni mostrano perché il risultato non dipende soltanto dall’importo
Prima situazione: il figlio vive in Francia dal 2024, il genitore è effettivamente domiciliato in Italia e l’operazione riguarda un bene la cui localizzazione estera è stabilita. In assenza di altri collegamenti francesi, il n. 3 dell’articolo 750 ter non trova applicazione per difetto del requisito temporale. Prima ancora di invocare una franchigia, occorre verificare se esista una base francese di imposizione. Questa conclusione presuppone che la struttura concreta dell’operazione non faccia emergere un bene francese.
Seconda situazione: il figlio è fiscalmente domiciliato in Francia dal 2015 e riceve dal padre residente in Italia un’attività finanziaria italiana riconducibile all’articolo 8. La durata della residenza rende pertinente il n. 3 dell’articolo 750 ter. La posizione francese illustrata sopra impedisce di fermarsi al milione di euro di franchigia italiana. Il costo francese deve entrare nell’analisi, salvo una diversa soluzione convenzionale specificamente fondata e resa sufficientemente sicura.
Terza situazione: il genitore residente in Italia dona un credito verso un debitore francese. Il collegamento francese può derivare dalla localizzazione del credito, indipendentemente dai sei anni di residenza del beneficiario. Se entrambi gli Stati tassano, il problema diventa anche quello dell’eliminazione della doppia imposizione e del relativo plafond.
Queste situazioni non costituiscono istruzioni per cambiare artificiosamente il percorso del denaro. Mostrano quali fatti devono essere verificati. La differenza fra due dossier può dipendere da un vero credito francese, dalla data di residenza o dalla natura del diritto trasferito; non dalla scelta di una causale più favorevole.
Evitare la doppia imposizione non significa applicare il minore dei due tributi
L’articolo 11 della convenzione organizza un meccanismo di credito nello Stato del domicilio del donante per le imposte corrispondenti ai beni che l’altro Stato può tassare secondo il trattato. Il credito incontra un limite legato all’imposta attribuibile a tali beni. Separatamente, l’articolo 784 A del CGI disciplina l’imputazione di diritti esteri in determinati casi di tassazione francese, per i beni situati fuori dalla Francia. [1] [13]
Il senso del credito deve essere individuato per ogni configurazione. Quando la Francia tassa un bene francese e l’Italia tassa in ragione della residenza del donante, si esamina anzitutto l’eliminazione della doppia imposizione in Italia. Quando la Francia tassa, secondo la propria posizione, un bene italiano ricevuto da un beneficiario qualificato, si esamina l’imputazione francese dell’imposta italiana. Le due situazioni non sono intercambiabili.
Il credito riguarda un’imposta effettivamente assolta e imputabile alla medesima attribuzione secondo le regole applicabili. Se la franchigia italiana azzera l’imposta italiana, non esiste un’imposta figurativa del 4% da sottrarre al tributo francese. La convenzione non converte la franchigia di un Paese in un assegno fiscale spendibile nell’altro.
Analogamente, un’imposta francese superiore a quella italiana non genera necessariamente un rimborso italiano della differenza. Per esempio, se il credito è da applicare in Italia e il tributo italiano riferibile al bene è pari a 8.000 euro, un’imposta francese di 30.000 euro non produce, per il solo meccanismo convenzionale, un credito rimborsabile di 22.000 euro. Il plafond va rispettato.
Un credito d’imposta non coincide neppure con la deduzione di una spesa dal valore donato. Non vi rientrano automaticamente onorari notarili, commissioni bancarie, costi di traduzione o imposte relative a un successivo acquisto. Occorre identificare il tributo che colpisce la trasmissione gratuita e conservare il documento che ne attesta la liquidazione e il pagamento.
Una donazione mista richiede un’analisi distinta delle singole componenti
Una famiglia può trasferire nello stesso contesto denaro, partecipazioni e un credito. Non si dovrebbe attribuire all’intero pacchetto il trattamento del bene più favorevole. Le categorie convenzionali, le localizzazioni, le basi imponibili e l’imputazione delle imposte vanno esaminate per ciascuna componente pertinente.
Anche il calcolo del tributo può richiedere di considerare regole di progressività o di aliquota effettiva. L’articolo 11, paragrafo 2, consente, nei termini da esso previsti, di tenere conto di beni che il diritto interno permette di considerare per determinare l’imposta sui beni che lo Stato è autorizzato a tassare. Esclusione di un bene dalla potestà impositiva e irrilevanza assoluta per ogni passaggio del calcolo non sono necessariamente sinonimi.
Questa questione interessa soprattutto i patrimoni composti da attività diverse. Per una sola somma di denaro, il primo lavoro resta più semplice: qualificare correttamente l’attribuzione, individuare il domicilio del donante e la situazione del figlio, poi stabilire se e a quale titolo la Francia possa tassare. Soltanto dopo ha senso confrontare franchigie ed esenzioni.
II. Il costo e la sicurezza dell’operazione dipendono dalle agevolazioni applicabili e dalla qualità della documentazione
A. Franchigie italiane, abbattimenti francesi ed esenzioni richiedono calcoli distinti
In Italia il 4% si applica alla parte che supera la franchigia disponibile
Per le donazioni al coniuge e ai parenti in linea retta, l’articolo 56 del decreto legislativo n. 346/1990 prevede un’aliquota del 4% sul valore netto eccedente un milione di euro per beneficiario. Il rapporto fra genitore e figlio rientra in questa categoria. L’applicazione concreta richiede di verificare la franchigia residua e le donazioni precedenti rilevanti. [14]
Se un padre dona 200.000 euro al figlio e la franchigia di un milione è interamente disponibile, il calcolo ordinario italiano non produce imposta proporzionale sulle donazioni. Questo dato non elimina l’eventuale costo dell’atto, le formalità o l’analisi francese. Se, alle medesime condizioni, la donazione ammonta a 1.200.000 euro, la base eccedente è di 200.000 euro e l’imposta ordinaria italiana è di 8.000 euro.
Il riferimento va inteso per ciascun rapporto fra donante e beneficiario, considerando le precedenti attribuzioni pertinenti. Due genitori possono avere posizioni distinte, ma devono essere realmente proprietari del denaro che donano. Due figli hanno, a loro volta, posizioni separate. Non esiste un unico «milione familiare» che si esaurirebbe indifferentemente con qualsiasi trasferimento fra tutti i componenti della famiglia.
L’età del genitore non condiziona questa franchigia nello stesso modo in cui condiziona la specifica esenzione francese per i doni familiari di denaro. Anche qui, trasferire una condizione da un ordinamento all’altro conduce a risultati inesatti.
Il coacervo italiano non coincide con il richiamo fiscale francese dei quindici anni
L’articolo 57 del testo unico italiano impone di considerare, ai fini delle franchigie, le donazioni anteriormente effettuate dallo stesso donante allo stesso beneficiario, secondo le condizioni e le esclusioni previste dalla disposizione. Si parla comunemente di coacervo donativo. Il meccanismo non deve essere sostituito con la regola francese dei quindici anni. [14]
Per esempio, se una precedente donazione rilevante di denaro ha utilizzato 700.000 euro della franchigia italiana e il medesimo padre dona ora altri 400.000 euro allo stesso figlio, la franchigia residua è di 300.000 euro. L’eccedenza di 100.000 euro conduce, nell’ipotesi ordinaria considerata, a 4.000 euro di imposta italiana. Sarebbe errato calcolare la seconda donazione come se la prima non fosse mai esistita.
La ricostruzione deve includere le attribuzioni che la legge rende rilevanti, senza sommare indiscriminatamente qualunque spesa sostenuta in favore del figlio. Alcune liberalità sono escluse, altre hanno un trattamento specifico; inoltre, per beni diversi dal denaro, il criterio legale di valorizzazione delle attribuzioni precedenti richiede attenzione. Il lavoro non consiste soltanto nel consultare l’ultimo estratto conto.
In un dossier transfrontaliero è utile tenere due prospetti coordinati: uno secondo le regole italiane e uno secondo quelle francesi. Devono descrivere gli stessi fatti, ma non è detto che il saldo delle franchigie sia identico. Un importo correttamente trattato in Italia non può essere trasferito automaticamente nel calcolo francese.
Le liberalità informali italiane non si riassumono con la formula «i bonifici non sono tassati»
La sentenza della Corte di cassazione, sezione tributaria, 20 marzo 2024, n. 7442, ha esaminato le liberalità non formalizzate e il regime dell’articolo 56-bis. La decisione distingue l’assenza di un generale obbligo di registrazione per tali liberalità dalla possibilità di accertarle quando emergano da dichiarazioni rese nell’ambito di procedimenti tributari. La dichiarazione rilevante può provenire anche dal donante. [15]
La pronuncia non autorizza a ignorare ogni bonifico familiare, né decide la sua validità civile. Il caso riguardava inoltre la disciplina applicabile alla vicenda esaminata: per una nuova operazione occorre leggere anche le modifiche normative successive.
Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha riformulato l’articolo 56-bis con effetti secondo la propria disciplina temporale. Nel regime applicabile alle nuove operazioni dal 2025, l’accertamento delle liberalità considerate dalla disposizione resta collegato alle dichiarazioni dell’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Il comma 2 prevede l’aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia, ove prevista. La registrazione volontaria segue invece le aliquote e le franchigie ordinarie richiamate dal testo. [14]
Il divario può essere concreto. In un’ipotesi che ricada effettivamente nell’articolo 56-bis, una liberalità di 1.200.000 euro da padre a figlio, con franchigia interamente disponibile, può condurre a 16.000 euro sulla parte eccedente quando si applica l’8%, invece degli 8.000 euro risultanti dall’aliquota ordinaria del 4%. Il confronto non sostituisce la verifica delle condizioni dell’accertamento e della registrazione; chiarisce perché non sia prudente aspettare un controllo per ricostruire l’operazione.
La cautela vale anche nella direzione opposta. Non si deve affermare che ogni bonifico non registrato sia automaticamente soggetto all’8%. Il campo dell’articolo 56-bis, le esclusioni espressamente richiamate e l’esistenza di un atto soggetto a registrazione devono essere esaminati. La scelta della forma richiede una lettura coordinata dei profili civili e fiscali.
La riforma italiana va letta nella versione applicabile alla data del trasferimento
Per le operazioni esaminate nel 2026, i riferimenti al decreto legislativo n. 346/1990 devono tenere conto delle modifiche già applicabili. Va inoltre distinta l’entrata in vigore formale del nuovo testo unico n. 123 del 1° agosto 2025 dalla decorrenza applicativa delle sue disposizioni: l’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 200/2025, nel testo coordinato con la legge n. 26/2026, ha spostato al 1° gennaio 2027 la data indicata dall’articolo 205, comma 1. [16]
Per una famiglia, questa precisazione evita soprattutto di utilizzare una tabella o una numerazione normativa senza verificarne la data. Un trasferimento progettato per il 2027 richiederà un aggiornamento del controllo, anche se i principi economici illustrati qui possono restare pertinenti. L’articolo non anticipa eventuali modifiche successive alla data di redazione.
In Francia l’abbattimento ordinario da genitore a figlio è di 100.000 euro
Quando la donazione è imponibile in Francia, il rapporto fra genitore e figlio beneficia, in via ordinaria, dell’abbattimento di 100.000 euro previsto dall’articolo 779 del CGI. Esso si coordina con il richiamo delle donazioni anteriori disciplinato dall’articolo 784 e con il periodo di quindici anni. Bisogna dunque verificare quanto sia ancora disponibile nel rapporto fra quel genitore e quel figlio. [17]
Questo abbattimento non è una soglia sotto la quale qualsiasi trasferimento dall’estero diventa irrilevante. Opera nel calcolo di una donazione compresa nell’imposizione francese. Se il trattato esclude il diritto della Francia di tassare, il ragionamento è diverso: non si tratta semplicemente di applicare un abbattimento francese a un’operazione imponibile.
Anche il termine di quindici anni richiede precisione. Non significa che basti dichiarare a distanza di quindici anni una donazione rimasta priva di data fiscale certa per ottenere automaticamente un nuovo abbattimento. La corretta formalizzazione e dichiarazione delle attribuzioni permettono di rendere verificabile la cronologia rilevante.
Se padre e madre effettuano due donazioni effettivamente distinte e le rispettive posizioni sono integre, l’analisi francese considera separatamente i due rapporti. Una ripartizione soltanto nominale di denaro appartenente a un unico genitore non produce lo stesso effetto. La documentazione patrimoniale evita di basare il calcolo su un’apparenza bancaria.
L’esenzione di 31.865 euro ha condizioni proprie
L’articolo 790 G del CGI prevede, per determinate donazioni di denaro in piena proprietà, un’esenzione di 31.865 euro rinnovabile ogni quindici anni fra lo stesso donante e lo stesso beneficiario. Per il caso genitore-figlio qui considerato, il donante deve avere meno di ottant’anni e il figlio deve essere maggiorenne o emancipato alla data del trasferimento. La disposizione consente il cumulo con l’abbattimento ordinario. [18]
Quando tutte le condizioni sono rispettate e i relativi importi sono disponibili, un genitore può quindi trasmettere 131.865 euro senza imposta francese sulla donazione, combinando 100.000 euro di abbattimento e 31.865 euro di esenzione. È un risultato condizionato, non una franchigia universale per ogni trasferimento internazionale.
Il compimento degli ottant’anni esclude questa specifica agevolazione per le nuove donazioni, ma non cancella automaticamente l’abbattimento ordinario di 100.000 euro. La distinzione interessa particolarmente le famiglie che iniziano a organizzare gli aiuti patrimoniali quando i genitori sono anziani.
L’articolo 790 G richiede inoltre la dichiarazione o registrazione nel termine di un mese dalla donazione, salve le disposizioni richiamate dal testo per gli atti interessati. Questo termine non deve essere confuso con quello previsto, per altri doni manuali, a partire dalla rivelazione all’amministrazione. Una scelta corretta del regime deve essere accompagnata dal rispetto delle sue formalità.
Il barème francese è progressivo e si applica alla base residua
In linea retta, l’articolo 777 del CGI prevede aliquote progressive dal 5% al 45%. I primi scaglioni della base imponibile sono tassati al 5% fino a 8.072 euro, al 10% tra 8.072 e 12.109 euro, al 15% tra 12.109 e 15.932 euro e al 20% tra 15.932 e 552.324 euro. Seguono il 30% fino a 902.838 euro, il 40% fino a 1.805.677 euro e il 45% oltre tale soglia. [17]
Le aliquote non si applicano tutte all’intera donazione e non si calcolano prima degli abbattimenti. Per stimare l’onere, si determina la base imponibile residua, si tiene conto delle donazioni anteriori rilevanti e si applicano gli scaglioni disponibili. Un semplice «20% del bonifico» può quindi fornire un risultato inesatto.
Gli esempi seguenti isolano deliberatamente il calcolo della donazione. Presuppongono l’assenza di altre attribuzioni rilevanti, salvo quando indicato, e non comprendono onorari, spese di atto, interessi o sanzioni. I risultati francesi sono esposti prima degli arrotondamenti praticati in sede di liquidazione.
Esempio 1 — Una donazione di 150.000 euro da un padre di 70 anni
Giorgio, residente in Italia, intende donare 150.000 euro a Elena, maggiorenne e residente in Francia. Nell’ipotesi in cui la Francia sia legittimata a tassare l’operazione e siano integralmente disponibili sia l’abbattimento ordinario sia l’esenzione dell’articolo 790 G, la base francese è di 18.135 euro: 150.000 meno 100.000 meno 31.865.
L’applicazione del barème conduce a 1.821,35 euro di imposta teorica francese, prima dell’arrotondamento. In Italia, con la franchigia di un milione interamente disponibile e nel regime ordinario ipotizzato, non vi è imposta proporzionale. L’assenza di imposta italiana non produce un credito da sottrarre ai diritti francesi.
Se l’articolo 790 G non è utilizzabile, la base francese sale a 50.000 euro e l’imposta teorica diventa 8.194,35 euro. La differenza mostra l’effetto concreto di una condizione di età, di una franchigia già consumata o di una formalità non rispettata. Non significa, però, che la famiglia possa scegliere liberamente il calcolo più favorevole senza soddisfarne i requisiti.
Esempio 2 — Un padre di 82 anni dona 200.000 euro
Luigi, fiscalmente domiciliato in Italia, dona 200.000 euro alla figlia residente da lungo tempo in Francia. Supponiamo che l’analisi della convenzione e dell’operazione conduca a una tassazione francese e che l’abbattimento ordinario sia interamente disponibile. L’esenzione dell’articolo 790 G non si applica, perché il padre ha già compiuto ottant’anni.
La base imponibile francese è pertanto di 100.000 euro e l’imposta teorica è pari a 18.194,35 euro. Se non risultano precedenti donazioni italiane rilevanti, l’imposta proporzionale italiana ordinaria è nulla. La frase «in Italia sono sotto il milione» non esaurisce dunque il costo dell’operazione.
Se, invece, una specifica e corretta analisi escludesse il diritto francese di tassare, il risultato sarebbe diverso già a monte. È per questo che il calcolo numerico deve essere presentato con la propria ipotesi di territorialità, anziché come una tariffa inevitabile per tutti i figli italiani residenti in Francia.
Esempio 3 — Una donazione superiore alla franchigia italiana
Maria dona al figlio 1.200.000 euro. Nel calcolo italiano ordinario, ipotizzando l’intera franchigia disponibile, l’eccedenza di 200.000 euro produce 8.000 euro di imposta. Il costo complessivo transfrontaliero non può però essere dedotto da questo solo importo.
Se vi è anche imposizione francese, devono essere individuati il bene e il meccanismo di imputazione applicabile. Se il bene è situato in Italia e la Francia tassa secondo il collegamento al beneficiario, si verifica l’imputazione francese dell’imposta italiana. Se il bene è francese, il ragionamento convenzionale sul credito può svolgersi nella direzione opposta. La stessa somma nominale non determina lo stesso circuito del credito d’imposta.
Il professionista che coordina il dossier deve pertanto disporre sia della liquidazione estera sia della prova del pagamento. Un prospetto che indichi soltanto «credito Italia 8.000 euro» senza verificare localizzazione, imposta corrispondente e limiti non è sufficiente.
Fino al 31 dicembre 2026 esiste un’esenzione francese specifica per alcuni progetti abitativi
L’articolo 790 A bis del CGI prevede un’esenzione temporanea per determinate donazioni di denaro effettuate dal 15 febbraio 2025 al 31 dicembre 2026. Per i discendenti, il limite è di 100.000 euro per ciascun rapporto donante-beneficiario e di 300.000 euro complessivi per beneficiario. Le somme devono essere impiegate entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo al versamento negli investimenti previsti dalla norma. [19]
Il dispositivo riguarda l’acquisto di un immobile nuovo o in stato futuro di ultimazione, la cosiddetta VEFA, oppure determinati lavori di rinnovamento energetico dell’abitazione principale di proprietà del beneficiario, individuati attraverso il rinvio legislativo alle spese agevolabili. Non riguarda indistintamente ogni acquisto immobiliare o ogni ristrutturazione.
La destinazione e la durata dell’impegno contano. Per l’acquisto, il bene deve essere mantenuto come abitazione principale del beneficiario o destinato alla locazione come abitazione principale secondo le condizioni e per i cinque anni previsti. La locazione a un componente del suo foyer fiscal non soddisfa la condizione richiesta dal testo. Per i lavori, si applicano le condizioni specifiche relative all’abitazione principale e al mantenimento della destinazione. [19]
La disciplina vieta inoltre determinati cumuli sulle medesime spese di rinnovamento energetico. Prima di attribuire tutto il costo dei lavori a questa esenzione, occorre confrontarlo con le agevolazioni già richieste o percepite. La documentazione deve permettere di distinguere chiaramente le spese finanziate con il denaro donato e quelle coperte da altri interventi.
Acquistare una casa vecchia, rimborsare un mutuo o investire in una SCI non equivale ad acquistare il nuovo previsto dalla norma
L’acquisto di un appartamento esistente non diventa agevolabile perché si tratta della prima casa del figlio. La nozione francese di bene acquisito nuovo o in VEFA risponde ai requisiti del dispositivo, non al fatto che l’acquirente non abbia mai posseduto un’abitazione. Allo stesso modo, la costruzione tramite acquisto del terreno e pagamento dei lavori non va automaticamente assimilata a un acquisto nuovo ammissibile. [20]
L’ordine delle operazioni deve essere verificato. Una donazione destinata a rimborsare un debito contratto per un acquisto già concluso non può essere trattata, senza esame, come la somma impiegata nell’acquisizione richiesta dal testo. La disponibilità dei fondi, l’atto di vendita, le chiamate di fondi in VEFA e i pagamenti devono comporre una cronologia coerente.
La risposta ministeriale francese alla domanda n. 07854, pubblicata al Sénat il 1° ottobre 2026, precisa inoltre che il conferimento del denaro donato a una SCI, o il prestito alla SCI anche mediante conto corrente di socio, non soddisfa la condizione di impiego nell’acquisto da parte del donatario. Neppure i lavori su un immobile appartenente alla società diventano ammissibili soltanto perché il beneficiario ne è socio. [21]
Questa precisazione interessa direttamente le famiglie italiane che conoscono la SCI come strumento di organizzazione patrimoniale francese. La società può avere una funzione utile, ma non trasferisce automaticamente ai soci tutte le agevolazioni riservate all’acquisto diretto. La scelta della struttura deve precedere il bonifico e il calcolo dell’esenzione.
Esempio 4 — Un aiuto di 200.000 euro per un appartamento nuovo
Paola vuole attribuire 200.000 euro al figlio Andrea, che acquista direttamente un appartamento nuovo in Francia. Supponiamo che la donazione sia imponibile in Francia, che l’abbattimento ordinario di 100.000 euro sia disponibile e che 100.000 euro della somma soddisfino integralmente l’articolo 790 A bis. L’esenzione temporanea, coordinata con l’abbattimento ordinario, può allora azzerare l’imposta francese nell’ipotesi considerata. [20]
Il risultato dipende dall’effettivo rispetto delle condizioni. Se Andrea conferisce tutto il denaro a una SCI che compra l’appartamento, il presupposto del calcolo cambia. Se acquista un’abitazione usata, il semplice impiego immobiliare non apre l’esenzione prevista per il nuovo. Se manca l’impiego tempestivo, occorre esaminare le conseguenze sull’agevolazione.
Un versamento effettuato il 20 ottobre 2026 può, secondo il termine legislativo, avere una scadenza di impiego al 30 aprile 2027. Il termine finale del 31 dicembre 2026 riguarda i versamenti ammessi, mentre il termine di impiego si calcola secondo la regola propria del dispositivo. Questo consente di programmare correttamente un acquisto, ma non autorizza a dichiarare una destinazione soltanto auspicata.
La liberalità collegata a un acquisto immobiliare italiano non offre una scorciatoia automatica per la Francia
L’articolo 1, comma 4-bis, del testo unico italiano prevede una disciplina di esclusione per determinate liberalità collegate ad atti concernenti diritti immobiliari o aziende, quando ricorrono le condizioni tributarie indicate dalla disposizione. Il collegamento deve essere reale e documentato. [9]
Non è corretto trasporre automaticamente questo trattamento al pagamento di un acquisto francese. Occorre verificare il campo della norma italiana, il tributo cui l’atto è soggetto e la qualificazione dell’operazione. Il pagamento di imposte sull’acquisto immobiliare in Francia non equivale, per mera somiglianza economica, a soddisfare ogni requisito dell’esclusione italiana.
Inoltre, un’eventuale esclusione italiana non decide da sola la posizione francese. I due calcoli restano distinti e vengono coordinati dalla convenzione nei limiti in cui essa opera. È proprio nei finanziamenti immobiliari che il confronto preventivo fra il notaio francese e il professionista italiano può evitare di costruire un’operazione su due presupposti incompatibili.
B. Dichiarare correttamente e conservare le prove protegge l’operazione nel tempo
La dichiarazione della donazione è distinta dalla dichiarazione dei redditi
Una somma effettivamente ricevuta a titolo di donazione non diventa, per questo solo fatto, uno stipendio o un reddito professionale del figlio. Ciò non significa che sia sottratta a ogni dichiarazione: occorre utilizzare il procedimento relativo alla donazione, quando dovuto, e non aggiungere indistintamente il capitale ai redditi annuali.
I redditi prodotti in seguito dal denaro seguono una disciplina diversa. Se il figlio investe la somma e percepisce interessi o dividendi, questi proventi devono essere trattati secondo le regole fiscali loro applicabili. La donazione iniziale non conferisce un’esenzione permanente ai futuri rendimenti.
La distinzione è utile anche durante un controllo. Un accredito importante sul conto può richiedere una spiegazione documentata. Dimostrare che si tratta di un capitale donato, e non di un reddito non dichiarato, non significa automaticamente aver assolto tutti gli obblighi relativi alla liberalità. Il fascicolo deve poter rispondere a entrambe le domande.
Per i doni manuali soggetti a dichiarazione francese, l’adempimento spetta al beneficiario
Il donatario è il soggetto che dichiara il dono manuale. L’amministrazione francese ricorda che la dichiarazione resta necessaria anche quando non vi sono diritti da versare grazie agli abbattimenti o alle esenzioni. Per il figlio residente in Francia, la residenza italiana del genitore non trasferisce automaticamente questa incombenza al notaio o al commercialista italiano. [2]
Dal 1° gennaio 2026, la dichiarazione dei doni manuali e delle somme di denaro interessate avviene obbligatoriamente online, salvo i casi di dispensa previsti. Il servizio è accessibile dallo spazio personale sul sito impots.gouv.fr, attraverso la funzione dedicata alla dichiarazione di un dono o di una cessione di diritti sociali. La modifica riguarda il canale dichiarativo; non ha creato una nuova imposta generale sui regali familiari. [22]
Prima di compilare, conviene disporre dell’identità e dell’indirizzo del donante, del rapporto di parentela, della data e dell’importo della donazione, nonché delle informazioni sulle precedenti attribuzioni. Se il dossier presenta una questione convenzionale, il ragionamento deve essere definito prima di scegliere le caselle che determinano il calcolo.
Una ricevuta di deposito dimostra che un adempimento è stato effettuato. Non equivale necessariamente a una presa di posizione vincolante dell’amministrazione su tutti i problemi giuridici sottostanti. Il silenzio successivo alla dichiarazione non deve essere presentato come una conferma universale della qualificazione adottata.
Il modulo cartaceo resta previsto in casi importanti per le famiglie franco-italiane
Le eccezioni all’obbligo telematico comprendono espressamente la dichiarazione che richiede l’imputazione di diritti pagati all’estero ai sensi dell’articolo 784 A e quella relativa all’esenzione dell’articolo 790 A bis per il progetto abitativo. In tali casi, le istruzioni dell’amministrazione prevedono il modulo n. 2735 in formato cartaceo. [23]
L’elenco comprende ulteriori ipotesi specifiche, fra cui determinate situazioni dei minori o dei maggiorenni protetti e l’impossibilità di utilizzare internet. Non sarebbe corretto affermare, invece, che qualsiasi donazione internazionale debba sempre essere dichiarata su carta.
Quando il dossier si fonda su un’esclusione convenzionale che il servizio online non permette di rappresentare correttamente, occorre chiarire con il servizio competente la modalità appropriata. Non si dovrebbe sostituire un’argomentazione basata sul trattato con un abbattimento diverso, solo perché quest’ultimo è disponibile nell’interfaccia. Una nota esplicativa può precisare domicilio, natura del bene, articolo convenzionale e trattamento richiesto.
Se l’operazione è effettivamente estranea al campo dell’imposizione francese, l’esistenza e l’estensione di un obbligo dichiarativo devono essere esaminate su questa base. Non vanno confuse con il caso ordinario di una donazione imponibile ma esentata. L’assenza di imposta non è, da sola, la risposta alla domanda sulle formalità.
Il termine di un mese non decorre sempre dallo stesso evento
Per il dono manuale rivelato all’amministrazione, l’articolo 635 A del CGI prevede, in via ordinaria, la dichiarazione entro un mese dalla rivelazione. L’articolo 790 G collega invece il termine necessario per l’esenzione specifica alla data del dono. Gli atti notarili o gli atti formati all’estero seguono, a loro volta, le disposizioni pertinenti alla loro forma. [18] [24]
Questa distinzione è giuridicamente necessaria. Non va però trasformata in un consiglio di rinviare indefinitamente ogni adempimento. Una dichiarazione tempestiva può rendere certa la cronologia fiscale, preservare un’esenzione soggetta a termine e ridurre le difficoltà probatorie. La scelta deve tenere conto del regime effettivamente applicabile.
Per doni manuali superiori a 15.000 euro, l’articolo 635 A contempla, a determinate condizioni, un’opzione di dichiarazione e pagamento differiti al mese successivo al decesso del donante. Si tratta di un meccanismo specifico, collegato alla rivelazione spontanea, che non si confonde con l’esenzione dei doni familiari di denaro. Il modulo n. 2734 è destinato a questa opzione secondo le istruzioni amministrative. [2] [24]
L’opzione è esclusa quando la rivelazione deriva da una risposta a una richiesta dell’amministrazione o da una procedura di controllo. Attendere che il fisco domandi l’origine del bonifico può quindi privare il beneficiario di una possibilità che esisteva soltanto in presenza di una rivelazione effettivamente spontanea.
La Cassazione francese ha confermato che il primo colloquio di controllo non equivale a una rivelazione spontanea
Nella sentenza della chambre commerciale del 25 gennaio 2023, n. 20-16.700, la Cour de cassation ha esaminato una rivelazione intervenuta durante il primo colloquio di un controllo della situazione fiscale personale. Ha negato che quella circostanza consentisse l’opzione di differimento riservata alla rivelazione spontanea fuori dalla procedura di controllo. [25]
La portata della decisione è concreta: non basta essere collaborativi al primo incontro per recuperare il regime di un’iniziativa realmente anteriore al controllo. Essa non afferma che ogni donazione debba, indistintamente, essere dichiarata entro un mese dal bonifico; riguarda la condizione che permette il differimento previsto dall’articolo 635 A.
Nel dossier franco-italiano, questa precisazione invita a trattare insieme calendario e strategia dichiarativa. Un dubbio sulla convenzione deve essere affrontato prima che il caso sia scoperto nel contesto di una verifica, quando i margini procedurali possono essere diversi.
Un atto ricevuto in Italia può richiedere una formalità anche in Francia
Se la donazione è formalizzata davanti a un notaio italiano, il figlio non dovrebbe presumere che ogni obbligo francese sia automaticamente assolto. Occorre sapere se l’atto riguarda beni imponibili in Francia, quale formalità sia richiesta, chi ne curi il deposito e quali documenti debbano accompagnarlo.
Il BOFiP relativo alle donazioni internazionali indica, per gli atti esteri che constatano donazioni imponibili secondo le regole interessate, un termine di diritto comune di un mese, portato a tre mesi dalla tolleranza amministrativa descritta nel documento. Prevede inoltre una traduzione francese certificata da un traduttore giurato quando l’atto è in lingua straniera. Le modalità di presentazione e il servizio attualmente competente devono essere verificati per il dossier. [26]
Questa disciplina non deve essere sovrapposta senza distinzione a quella del semplice dono manuale. Un atto estero, un dono manuale dichiarato e una donazione ricevuta da un notaio francese possono richiedere canali diversi. L’obiettivo è evitare tanto l’omissione quanto due dichiarazioni incoerenti della stessa operazione.
La traduzione deve rendere correttamente il contenuto giuridico. Una somma attribuita senza obbligo di restituzione non va tradotta come anticipo rimborsabile; una clausola di destinazione non va trasformata in un credito del genitore. Se le parti firmano versioni in due lingue, è utile stabilire con chiarezza il loro rapporto e verificare che descrivano gli stessi impegni.
Anche le formalità italiane dipendono dalla forma e dal collegamento territoriale
Per una donazione ricevuta da un notaio italiano, il professionista coordina le formalità proprie dell’atto e il relativo trattamento tributario. Per una liberalità non formalizzata, l’analisi deve invece affrontare il regime specifico già illustrato, senza inventare un equivalente italiano obbligatorio del modulo francese n. 2735 per ogni bonifico.
L’articolo 55, comma 1-bis, del testo unico italiano, come riformulato, riguarda anche atti formati all’estero relativi a donazioni dirette o indirette in favore di beneficiari residenti in Italia. Questa previsione non deve essere applicata meccanicamente come se il figlio residente in Francia fosse residente italiano. Ciò non esaurisce, tuttavia, tutte le questioni italiane di imposizione o registrazione: restano da considerare la residenza del donante, la natura dell’atto e il suo eventuale utilizzo. [14]
Il coordinamento pratico consiste nell’attribuire espressamente a ciascun professionista il compito che assume. Chi verifica il trattamento italiano? Chi presenta l’eventuale dichiarazione francese? Chi acquisisce il documento dell’imposta estera? Una frase generica secondo cui «se ne occupa il notaio» non chiarisce necessariamente quale notaio e per quale ordinamento.
Il prestito familiare comporta una dichiarazione diversa
In Francia, un prestito fra privati superiore a 5.000 euro deve essere dichiarato secondo le regole della dichiarazione n. 2062. Per il figlio residente in Francia che riceve il finanziamento dal genitore italiano, l’adempimento va normalmente organizzato con la dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno in cui il contratto è stato concluso. Si dichiara l’esistenza del prestito, non si tratta il capitale preso in prestito come un reddito. [27]
Le istruzioni tengono conto anche di più prestiti di importo singolarmente inferiore o pari alla soglia quando l’ammontare complessivo annuale supera il limite secondo le condizioni previste. Frazionare artificialmente un finanziamento in più contratti non permette quindi di dedurre automaticamente che nessuna dichiarazione sia dovuta. [28]
La dichiarazione fiscale del contratto non sostituisce il contratto stesso. Per il rapporto fra le parti servono l’accordo sul rimborso e la prova dell’erogazione; per i pagamenti successivi servono movimenti identificabili. L’amministrazione francese distingue inoltre la dichiarazione del prestito dalla sua registrazione volontaria, che può attribuire data certa nei confronti dei terzi e comporta il diritto fisso indicato nelle istruzioni, pari a 125 euro. [27]
Se il finanziamento produce interessi, bisogna trattare separatamente i relativi obblighi fiscali nei Paesi interessati. La convenzione sulle donazioni non disciplina automaticamente il reddito del genitore creditore. Il fatto che il prestito sia familiare non basta a sottrarre gli interessi alle regole loro proprie.
Rinunciare successivamente al rimborso può cambiare anche l’analisi convenzionale
Il genitore può decidere, anni dopo, di rinunciare al credito verso il figlio. Quando la remissione del debito è effettuata con intento liberale, occorre analizzarla come una nuova attribuzione gratuita. Non basta cancellare il saldo dal prospetto dei rimborsi. La stessa amministrazione francese richiama la possibilità che il prestito non rimborsato, in presenza di una rinuncia del creditore, dia luogo a una donazione. [29]
Sul piano franco-italiano, il passaggio presenta una difficoltà ulteriore. Il bene di cui il genitore si spoglia può essere ormai un credito verso un debitore residente in Francia. L’articolo 8 della convenzione impone allora di esaminare la localizzazione di quel credito. Questa è un’applicazione del criterio convenzionale alla struttura dell’operazione, non l’affermazione che una particolare sentenza abbia deciso ogni remissione di prestito familiare.
L’effetto pratico è rilevante: la famiglia non può presumere che il trattamento della donazione successiva coincida con quello che avrebbe avuto un trasferimento gratuito di denaro anni prima. Nel frattempo possono essere cambiati il bene, la residenza del figlio, la franchigia disponibile e la legge applicabile.
Un prestito seguito da una donazione non è quindi una sequenza neutra da proporre per rinviare ogni decisione fiscale. Può essere perfettamente coerente con l’evoluzione del progetto familiare, ma deve essere analizzato nuovamente quando il genitore decide di non essere rimborsato.
Un conto italiano intestato al figlio comporta un controllo dichiarativo autonomo
Se il figlio fiscalmente residente in Francia conserva un conto bancario in Italia, deve verificare l’obbligo francese di dichiarazione dei conti esteri aperti, detenuti, utilizzati o chiusi durante l’anno. Il modulo n. 3916-3916 bis accompagna la dichiarazione annuale nei casi previsti. L’obbligo riguarda il conto e non dipende soltanto dall’esistenza di redditi o da un saldo positivo a fine anno. [30]
Questo punto diventa importante quando il genitore trasferisce il denaro su un conto italiano già intestato al figlio e quest’ultimo lo sposta in seguito in Francia. Il secondo movimento può essere un trasferimento di fondi propri, non una nuova donazione. Occorre però aver individuato correttamente quando è avvenuta la prima attribuzione e aver esaminato gli obblighi relativi al conto estero.
Il mero fatto di ricevere un bonifico dal conto italiano del padre non rende invece il figlio titolare di quel conto. La situazione deve essere distinta da quella in cui il figlio è cointestatario o dispone di una procura, che richiede una verifica specifica alla luce delle regole sui conti esteri.
La tracciabilità completa evita di contare due volte la stessa donazione. Il fascicolo dovrebbe collegare il pagamento originario, l’eventuale permanenza dei fondi in Italia e il loro successivo trasferimento. Una semplice annotazione dell’ultimo accredito francese può attribuire all’operazione una data o una provenienza inesatte.
La banca e il notaio possono chiedere prove che non coincidono con la dichiarazione fiscale
Per un trasferimento importante, la banca o il notaio possono chiedere elementi sull’origine dei fondi e sulla finalità dell’operazione. Non si tratta necessariamente di una contestazione della donazione. L’istituto deve poter comprendere la movimentazione e svolgere le verifiche che gli competono.
Una ricevuta che mostri l’esistenza di 200.000 euro sul conto del genitore non chiarisce sempre come quella somma sia stata formata. A seconda del dossier, possono essere utili l’atto di vendita di un immobile, documenti relativi a un’eredità, estratti conto storici o attestazioni sul disinvestimento. La raccolta deve essere proporzionata e riguardare dati effettivamente pertinenti.
È consigliabile anticipare queste verifiche quando il denaro serve per un rogito con data già fissata. Il momento dell’ordine di bonifico, quello dell’accredito e quello della disponibilità richiesta dal notaio non sono necessariamente coincidenti. Un vincolo operativo della banca non modifica da solo la qualificazione fiscale, ma può compromettere il calendario dell’acquisto.
Non esiste una causale bancaria che sostituisca tutti gli altri documenti. Una descrizione corretta, collegata all’atto o all’accordo pertinente, migliora la leggibilità; non sana una forma invalida e non costituisce un’istanza di applicazione della convenzione.
Un fascicolo essenziale dovrebbe permettere di rispondere a sei domande
Chi dona o presta? Identità, residenza fiscale pertinente e disponibilità giuridica delle somme.
Chi riceve? Identità del beneficiario, residenza attuale e storia delle residenze utile al criterio francese dei sei anni.
Che cosa viene trasferito? Denaro, credito, titoli o vantaggio collegato a un acquisto, con identificazione dei soggetti e dei conti interessati.
A quale titolo? Atto di donazione, documentazione del dono manuale, contratto di prestito o atti che spiegano il pagamento diretto.
Come si calcolano le imposte? Donazioni precedenti, franchigie residue, articolo convenzionale invocato ed eventuale credito per imposta estera.
Quali adempimenti sono stati eseguiti? Dichiarazioni, ricevute, prova del pagamento, documentazione dell’impiego agevolato e calendario degli impegni successivi.
Questi elementi non devono necessariamente essere riuniti in un unico atto. Devono però risultare coerenti fra loro. La qualità del dossier si misura dalla possibilità di ricostruire l’operazione senza dipendere dalla memoria dei familiari, magari molti anni dopo il bonifico.
Le conseguenze successorie non si esauriscono con il pagamento dell’imposta
Una donazione correttamente dichiarata può continuare a rilevare nella futura successione del genitore. Secondo la legge successoria applicabile, possono sorgere questioni di collazione, imputazione, tutela dei legittimari o riduzione delle liberalità. L’assenza di imposta al momento del trasferimento non elimina i diritti che gli altri familiari possono far valere secondo quella legge.
Per una successione internazionale, il regolamento UE n. 650/2012 distingue il piano civile da quello fiscale. Le sue regole sulla legge successoria e sull’eventuale scelta della legge nazionale non sostituiscono la convenzione fiscale del 1990. Il regolamento considera, nell’ambito della legge successoria, anche questioni relative al computo o alla restituzione delle liberalità per determinare le quote dei beneficiari. [31]
Per esempio, due figli possono ricevere oggi lo stesso importo di denaro e impiegarlo in modi diversi. L’uguaglianza nominale delle somme non risolve necessariamente ogni futura questione di valutazione o di riequilibrio. Se l’obiettivo dei genitori è mantenere un equilibrio fra i figli, questo obiettivo deve essere affrontato nell’organizzazione civile della trasmissione, non affidato al solo confronto dei bonifici.
Lo stesso vale quando il genitore vuole che la somma torni al proprio patrimonio in determinate circostanze, oppure desidera limitarne temporaneamente l’impiego. Le clausole devono essere compatibili con la legge applicabile e con le condizioni fiscali eventualmente richieste, come l’attribuzione in piena proprietà. Una clausola protettiva e un’agevolazione non sono sempre cumulabili senza esame.
Una posizione convenzionale discussa va resa esplicita prima dell’operazione
Quando l’esito economico dipende dalla qualificazione del saldo bancario, dall’articolo 8 o dall’applicazione della regola francese sul beneficiario, è utile redigere una nota che esponga i fatti e la soluzione proposta. La nota deve distinguere ciò che risulta dai testi da ciò che costituisce interpretazione e indicare le fonti amministrative eventualmente sfavorevoli.
Se occorre ottenere una certezza opponibile, una semplice domanda informale allo sportello o un messaggio generico non offre necessariamente la stessa protezione di una presa di posizione formalmente richiesta nel procedimento appropriato. La domanda deve descrivere l’operazione reale in modo completo: residenze, bene, banca debitrice, passaggi previsti e precedenti donazioni. Una risposta ottenuta su fatti incompleti può essere inutilizzabile quando emergono quelli omessi.
La convenzione prevede inoltre, all’articolo 13, una procedura amichevole per chi ritenga di subire un’imposizione non conforme al trattato. Il testo contempla un termine di tre anni dalla prima notificazione della misura contestata. La procedura non garantisce un risultato favorevole e non dispensa dal verificare i termini e gli adempimenti dei rimedi interni. [1]
Nella gestione di un disaccordo occorre separare le questioni. Un errore aritmetico, la mancata imputazione di un’imposta italiana effettivamente pagata e un conflitto sull’interpretazione dell’articolo 8 non si trattano nello stesso modo. Il rimedio deve corrispondere al problema, con documenti e argomentazione adeguati.
Prima del bonifico, fissare l’operazione e il calendario
Per finanziare serenamente il progetto del figlio, il passaggio utile è una decisione documentata prima del trasferimento: donazione definitiva oppure prestito; beneficiario identificato; legge civile e forma verificate; costo nei due Paesi calcolato sotto la convenzione; dichiarazioni e scadenze assegnate a chi le deve curare. Quando è prevista un’esenzione legata all’impiego, il calendario deve proseguire oltre l’accredito, fino al rispetto delle condizioni successive.
Lo studio Rodolphe ROUS può esaminare il versante francese e l’articolazione convenzionale dell’operazione, in coordinamento con il notaio e il commercialista italiani e con il notaio francese incaricato dell’eventuale acquisto. Il momento più utile per questo lavoro è quello in cui la famiglia può ancora scegliere e documentare la struttura del trasferimento.
Fonti ufficiali e riferimenti
Testo integrale e protocollo; in particolare articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 13. Versione ufficiale francese.
Natura del dono manuale, dichiarazione, modalità online e opzione n. 2734; pagina aggiornata il 20 marzo 2026.
Donazione di modico valore. Per il rapporto con l’articolo 782, vedere anche la rassegna ufficiale della Cassazione citata al n. 4.
Capitolo XIII sulla sentenza delle Sezioni Unite 27 luglio 2017, n. 18725; donazione diretta eseguita mediante banca e donazione indiretta.
Ambito, scelta della legge, criteri applicabili e validità formale; articoli 1, 3, 4 e 11.
Présents d’usage e valutazione della proporzione rispetto alle condizioni del donante.
Territorialità francese; domicilio del donante, beni francesi e residenza del beneficiario per sei anni nel decennio rilevante.
Territorialità delle trasmissioni gratuite; in particolare paragrafi 420 e 430 sull’incidenza delle convenzioni.
Banca dati ufficiale MEF; articoli 1, comma 4-bis, e 2. La decorrenza del nuovo testo unico va coordinata con la fonte n. 16.
Scheda ufficiale della convenzione franco-italiana sulle successioni e donazioni; applicazione dal 1° aprile 1995.
Lavori di ratifica della convenzione; illustrazione della disposizione su valori mobiliari e crediti.
Posizione amministrativa francese sulle donazioni di beni italiani a beneficiari domiciliati in Francia; non è una decisione giurisdizionale.
Imputazione delle imposte estere nei casi previsti e limite riferito ai beni situati fuori dalla Francia.
Modifiche al testo unico: articoli 55, 56, 56-bis e 57; aliquote, franchigie, liberalità e coacervo.
Banca dati ufficiale MEF; liberalità informali, dichiarazioni rese in procedimenti tributari e articolo 56-bis.
Rinvio al 1° gennaio 2027 della data di applicazione indicata nell’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 123/2025.
In particolare articoli 777, 779 e 784: aliquote, abbattimento fra genitori e figli e richiamo delle donazioni precedenti.
Esenzione di 31.865 euro, condizioni di età, cumulo e dichiarazione entro un mese dal dono.
Esenzione temporanea per specifici impieghi abitativi; versamenti dal 15 febbraio 2025 al 31 dicembre 2026.
Commento delle esenzioni; in particolare disciplina dell’articolo 790 A bis, impiego dei fondi e condizioni immobiliari.
Esclusione dei conferimenti e dei prestiti alla SCI dal requisito di impiego previsto dall’articolo 790 A bis.
Obbligo telematico e assenza di una nuova imposta generale sui regali familiari.
Casi di deposito del modulo n. 2735 cartaceo, compresi credito per imposta estera e articolo 790 A bis.
Doni manuali, rivelazione e disciplina dichiarativa, in collegamento con gli articoli 757 e 635 A del CGI.
Rivelazione durante il controllo e mancato accesso all’opzione di dichiarazione differita dell’articolo 635 A.
Donazioni internazionali; paragrafo 10 su formalità degli atti esteri, termine e traduzione.
Prestiti fra privati oltre 5.000 euro, dichiarazione n. 2062 e registrazione volontaria; pagina aggiornata il 15 luglio 2026.
Dichiarazione dei contratti di prestito e cumulo dei prestiti nell’anno. Per il deposito utilizzare il modello relativo all’anno interessato.
Rinuncia al rimborso e qualificazione dell’attribuzione gratuita.
Dichiarazione dei conti esteri aperti, detenuti, utilizzati o chiusi e dei rapporti contemplati dal modulo.
In particolare articoli 1, 21, 22 e 23; piano successorio civile, esclusione della fiscalità e computo delle liberalità.



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