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Vendere online in Francia dall’Italia: soglia di 10.000 euro, sportello unico OSS, rappresentante fiscale e nuove regole per piattaforme e dropshipping

25 ago
Tempo di lettura: 36 min



Un’impresa italiana può vendere online a clienti francesi senza costituire una società in Francia. Può però dover applicare l’IVA francese, ottenere un numero IVA francese e presentare dichiarazioni in Francia. L’iscrizione all’OSS non elimina tutte queste possibilità: semplifica soltanto le operazioni comprese nel regime.


Tre equivoci ricorrono nel commercio elettronico transfrontaliero. La soglia di 10.000 euro non è una franchigia francese e non si calcola separatamente per ciascun Paese. Un magazzino Amazon in Francia può generare obblighi prima della prima vendita al consumatore. E un’impresa effettivamente stabilita in Italia non è obbligata a nominare in Francia un rappresentante fiscale: può identificarsi direttamente e incaricare, se lo desidera, un mandatario. 1, 2, 3


Per scegliere il trattamento corretto bisogna seguire la merce e il contratto: chi vende al cliente, da dove parte il bene, dove viene consegnato, chi interviene nel trasporto, chi importa e chi è debitore dell’imposta. Il dominio «.it», il conto bancario italiano e la lingua della fattura non sostituiscono questa analisi.


L’articolo riguarda soprattutto le vendite di beni materiali a consumatori della Francia metropolitana. I servizi digitali, i beni soggetti ad accisa, i mezzi di trasporto nuovi, i beni installati o montati e determinati territori francesi richiedono verifiche specifiche. Gli esempi sono ipotetici e, salvo indicazione contraria, riguardano operatori in regime IVA ordinario.


I. L’OSS semplifica le vendite a distanza, ma la soglia di 10.000 euro e il percorso delle merci ne delimitano l’utilità


A. La soglia è europea, riguarda operazioni determinate e non esonera dall’IVA


La domanda iniziale è se l’operazione sia davvero una vendita a distanza intracomunitaria


Una vendita online non è necessariamente una vendita a distanza intracomunitaria ai fini IVA. Nello schema ordinario, il bene deve essere spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro dal venditore, per suo conto o con il suo intervento indiretto, verso un consumatore o un acquirente assimilato. Un ordine effettuato su internet per una merce già in Francia e consegnata in Francia resta, sotto questo profilo, un’operazione interna francese. 4


Immaginiamo un negozio italiano di articoli per la casa. Una lampada parte dal deposito di Torino e raggiunge un privato a Lione: il movimento può integrare una vendita a distanza intracomunitaria. La stessa lampada, venduta sul medesimo sito, parte invece da un deposito vicino a Lione e viene consegnata a Grenoble: manca il movimento tra Stati membri che caratterizza quella categoria.


Dal punto di vista del cliente, le due operazioni sembrano identiche. Dal punto di vista fiscale, cambiano il circuito dichiarativo e la possibile necessità di identificazione locale. Per questo il software non dovrebbe attribuire il regime soltanto in base al Paese del cliente: deve conoscere anche il luogo effettivo di partenza.


La provenienza commerciale del prodotto non coincide con la partenza dell’ultima spedizione. Un oggetto fabbricato in Cina, importato in Italia e immesso in libera pratica prima della vendita, può successivamente essere oggetto di una vendita a distanza intracomunitaria Italia–Francia. Un oggetto spedito direttamente dalla Cina al compratore francese pone invece un problema di vendita a distanza di beni importati.


Questa distinzione deve comparire nella documentazione del fornitore. L’indicazione generica «spedizione europea» non dimostra che i beni fossero già in libera pratica nell’Unione. Occorre identificare il magazzino, il momento dell’importazione e il soggetto che ne ha assunto gli obblighi.


Il trasporto organizzato indirettamente può essere sufficiente


Il venditore non deve necessariamente possedere il camion o stipulare personalmente ogni contratto di trasporto. Le regole europee comprendono anche forme di intervento indiretto. Il regolamento di esecuzione n. 282/2011, articolo 5 bis, considera diverse modalità di partecipazione del fornitore alla consegna: il processo effettivo va esaminato oltre la formulazione delle condizioni generali. 4


La Corte di giustizia, nella sentenza 18 giugno 2020, KrakVet Marek Batko, C‑276/18, ha attribuito rilievo al ruolo predominante del fornitore nell’iniziativa e nell’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione. La decisione riguarda il sistema anteriore alla riforma del 2021: non deve essere presentata come una pronuncia sull’OSS attuale. Conserva però un interesse concreto contro le ricostruzioni puramente formali del trasporto. 5


Un sito che propone un vettore, ne integra il prezzo e organizza il flusso operativo non può confidare soltanto in una clausola secondo cui «il cliente incarica autonomamente il corriere». Al contrario, un vero ritiro autonomo organizzato dall’acquirente impone una qualificazione distinta. La prova si trova nel percorso d’ordine, nelle istruzioni logistiche e negli accordi con il vettore.


Per un audit è quindi utile conservare una versione datata delle schermate del checkout. Dopo un aggiornamento del sito, può diventare difficile dimostrare come il trasporto fosse proposto quando sono state effettuate le vendite contestate.


I 10.000 euro non sono un plafond per la sola Francia


Il principio delle vendite a distanza intracomunitarie è l’imposizione nello Stato di arrivo. La deroga dei piccoli operatori consente, a determinate condizioni, di mantenere l’imposizione nello Stato di partenza. Il limite è 10.000 euro al netto dell’IVA, complessivi per le operazioni rilevanti verso gli altri Stati membri, non 10.000 euro per ciascun mercato. 1


Nel calcolo confluiscono le vendite a distanza intracomunitarie interessate e le prestazioni transfrontaliere B2C di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici. Non si aggiunge automaticamente qualsiasi servizio venduto su internet. Una consulenza individuale prenotata online non diventa, per questa sola ragione, un servizio elettronico.


Supponiamo che, nello stesso anno, l’impresa abbia effettuato vendite rilevanti per 4.800 euro in Francia, 3.700 euro in Germania e 2.100 euro in Belgio. Il totale è 10.600 euro. Il fatto che nessun mercato nazionale raggiunga singolarmente 10.000 euro non evita il superamento.


Un controllo basato esclusivamente sulle vendite francesi può quindi attivare l’IVA di destinazione troppo tardi. L’informazione deve essere aggregata per il soggetto passivo, considerando i canali utilizzati: sito proprio, marketplace e altri negozi online riconducibili alla stessa impresa. Le vendite vanno prima qualificate; non basta sommare ogni accredito bancario estero.


Due marchi commerciali appartenenti alla stessa società non generano due soglie. Analogamente, aprire un secondo account su una piattaforma non crea un nuovo soggetto IVA. Se operano società diverse, occorre invece verificare la realtà dei rapporti, chi vende effettivamente e se la struttura rispecchi attività economicamente autonome.


La deroga richiede un insediamento in un solo Stato membro e spedizioni coerenti


Il meccanismo dei piccoli operatori presuppone, in particolare, che il venditore sia stabilito in un solo Stato membro e che i beni interessati siano spediti da quello Stato verso un altro Stato membro. Il limite deve essere rispettato sia nell’anno civile in corso sia nell’anno precedente. Il fondamento europeo si trova nell’articolo 59 quater della direttiva IVA; la Commissione ne espone espressamente queste condizioni. 6


Per il venditore stabilito soltanto in Italia, le spedizioni Italia–Francia costituiscono lo schema tipico. Le spedizioni da un deposito francese verso consumatori tedeschi non possono essere trattate come se partissero dall’Italia solo perché l’ordine viene gestito a Milano. Una partita IVA francese, da sola, non equivale invece a una stabile organizzazione francese: sono questioni distinte.


Nell’analisi pratica conviene separare tre livelli: gli insediamenti dell’impresa, i Paesi nei quali possiede identificazioni IVA e i Paesi dai quali vengono fisicamente spedite le merci. Se queste tre informazioni sono conservate in un unico campo del gestionale, l’errore è quasi inevitabile.


Un’impresa può avere sede in Italia, un’identificazione in Francia e merce in Francia senza che tutti i suoi rapporti assumano lo stesso trattamento. Il possesso del numero francese non autorizza a utilizzarlo indistintamente sulle operazioni italiane; l’assenza di una filiale non autorizza a ignorare i movimenti del deposito francese.


Il superamento opera durante l’anno, non soltanto dall’anno successivo


Quando il limite viene superato durante l’anno, il criterio di destinazione si applica a partire dal superamento. L’operazione che determina il passaggio deve essere trattata secondo le regole applicabili: non si tassa a destinazione soltanto la frazione del suo prezzo che eccede 10.000 euro. L’anno precedente resta inoltre determinante per verificare se la deroga sia utilizzabile fin dall’inizio dell’anno corrente. 1, 6


Esempio: il totale rilevante è 9.850 euro; segue una vendita di 400 euro a un cliente francese. La gestione non deve separare artificialmente 150 euro «italiani» e 250 euro «francesi». Deve riconoscere il cambiamento di regime dell’operazione e delle successive vendite interessate.


Il problema si presenta spesso durante una promozione. Il negozio supera la soglia in poche ore, mentre l’aggiornamento del gestionale è previsto alla fine del mese. Ricostruire il giorno e la sequenza delle operazioni diventa allora un lavoro sui dati originali, non un semplice calcolo annuale.


Occorre anche distinguere il monitoraggio commerciale dalla qualificazione fiscale. Ordini annullati, pagamenti rifiutati, resi e riduzioni di prezzo non vanno trattati tutti allo stesso modo. Un indicatore di vendite lorde può essere utile per un allarme prudenziale, ma il dato utilizzato per applicare la norma deve essere riconciliato con le operazioni effettive.


Optare per la destinazione può essere razionale prima di superare il limite


Il venditore che soddisfa le condizioni della deroga può scegliere l’imposizione nello Stato di destinazione. L’opzione vincola per almeno due anni secondo il quadro europeo e le modalità nazionali applicabili. L’adesione all’OSS per le vendite interessate presuppone la corretta applicazione di tale territorialità. 7


La scelta può avere senso per un’impresa che prevede di superare rapidamente il limite o che vuole stabilizzare il funzionamento del checkout. Va però valutata con il commercialista: aliquote, prezzi finali, sistemi informatici e adempimenti non sono neutri.


Si consideri un prodotto venduto a prezzo finale costante di 120 euro. Con un’aliquota del 20%, il ricavo al netto dell’imposta è 100 euro; con un’aliquota del 22%, è circa 98,36 euro. L’esempio non suggerisce una scelta libera dell’aliquota: mostra perché il Paese d’imposizione incide sul margine quando il prezzo al consumatore non cambia.


Se il catalogo conserva prezzi netti costanti, sarà invece il prezzo finale a cambiare secondo l’aliquota applicabile. La decisione commerciale deve essere esplicita. Un modulo fiscale che aggiorna soltanto il tributo senza rispettare la politica dei prezzi può produrre differenze inattese tra pagina prodotto, carrello e conferma d’ordine.


Il regime forfettario italiano non si trasferisce automaticamente in Francia


La soglia di 10.000 euro risolve un problema di territorialità, non quello delle esenzioni per le piccole imprese. Il regime forfettario italiano non basta, da solo, a rendere esenti vendite territorialmente imponibili in Francia. Dal 2025 esiste però un regime europeo di franchigia transfrontaliera per piccole imprese, che deve essere considerato separatamente. 8


L’accesso richiede il rispetto del limite unionale di 100.000 euro, dei limiti e delle condizioni dello Stato di esenzione, una comunicazione preventiva nello Stato di stabilimento e l’identificazione prevista dal regime, con suffisso «EX». Per l’impresa stabilita in Italia, l’interlocutore iniziale è l’Agenzia delle Entrate. L’ammissione non può essere semplicemente presunta dal venditore. 8, 9


Per le attività commerciali, le fonti amministrative francesi indicano per il 2026 il limite ordinario di 85.000 euro e quello maggiorato di 93.500 euro, con i rispettivi effetti temporali. Il rispetto del limite unionale resta una condizione distinta: non si sommano i plafonds nazionali per ottenere un’esenzione europea più ampia. 10


Un’impresa con 18.000 euro di vendite rilevanti può avere superato il limite di territorialità di 10.000 euro senza essere necessariamente esclusa da un regime di franchigia transfrontaliera validamente ottenuto. All’inverso, un’impresa con modeste vendite francesi ma un volume d’affari unionale elevato può non accedere a quella franchigia.


La decisione va accompagnata da un’analisi della detrazione. Vendere in esenzione non significa sempre sostenere un costo fiscale inferiore: l’IVA sugli acquisti collegati alle operazioni esenti può restare a carico dell’impresa. Per un venditore che sostiene investimenti, pubblicità e costi logistici significativi, la comparazione deve essere economica oltre che amministrativa.


B2B, beni particolari e territori francesi: i confini del ragionamento


Se il cliente è un’impresa che acquista come soggetto passivo, occorre uscire dall’automatismo B2C e verificare il regime intracomunitario ordinario, la validità dell’identificazione e la prova del trasporto. L’indicazione di una denominazione sociale nel carrello non dimostra, da sola, che siano soddisfatte le condizioni di un’operazione B2B esente alla partenza.


Anche le esclusioni merceologiche contano: mezzi di trasporto nuovi, beni forniti con installazione o montaggio e operazioni soggette a regimi speciali non vanno riversati senza verifica nel motore fiscale delle vendite ordinarie. Per i beni usati, la possibile applicazione del regime del margine richiede un esame specifico, diverso dall’acquisto e rivendita ordinari. 4, 7


L’articolo utilizza «Francia» principalmente nel senso della Francia metropolitana. Le spedizioni verso territori francesi ultramarini non devono essere configurate soltanto attraverso la nazionalità del destinatario: il territorio IVA dell’Unione non coincide integralmente con il territorio politico degli Stati membri. Anche all’interno della metropoli possono rilevare discipline territoriali o aliquote particolari, come in Corsica.


Il controllo utile consiste nel verificare l’indirizzo reale di consegna, non soltanto la scelta «France» in un menu. Un codice postale, un territorio o un indirizzo di transito possono modificare la soluzione. In caso di spedizione a un intermediario logistico, occorre capire se quel soggetto sia il destinatario finale o una tappa di un trasporto già organizzato verso un’altra destinazione.


B. Lo sportello OSS accentra dichiarazione e pagamento, senza assorbire la contabilità IVA dell’impresa


Per un’impresa italiana, l’OSS UE si gestisce normalmente in Italia


L’OSS UE consente di dichiarare e pagare, attraverso lo Stato membro di identificazione, l’IVA dovuta per le operazioni ammesse nei diversi Stati di consumo. Per un’impresa con sede dell’attività economica in Italia, lo Stato di identificazione è normalmente l’Italia. Non si sceglie la Francia soltanto perché costituisce il mercato principale. 11


L’Italia ha recepito il pacchetto e-commerce con il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83. Nel DPR n. 633/1972, l’articolo 74-sexies riguarda l’OSS UE e l’articolo 74-sexies.1 l’IOSS. L’operatore deve utilizzare il regime corrispondente al proprio modello di vendita: la presenza della parola «import» nel nome di un servizio commerciale non determina l’applicabilità dell’IOSS. 12


Nello schema Italia–Francia, l’IVA francese viene dunque dichiarata attraverso il portale italiano e trasferita allo Stato di consumo. L’aliquota rimane francese: lo sportello non trasforma l’imposta in IVA italiana e non applica un’aliquota europea uniforme.


Il vantaggio amministrativo è concreto quando il venditore spedisce da un unico deposito italiano a consumatori di molti Stati membri. Può evitare identificazioni in ciascun Paese dovute esclusivamente a quelle vendite. Ma questa conclusione deve essere rivalutata se in seguito apre depositi, importa direttamente o realizza vendite locali fuori dal regime.


L’opzione non si utilizza «a scelta» soltanto per alcuni mercati


L’OSS è facoltativo, ma una volta scelto deve coprire tutte le operazioni che rientrano nel regime adottato. Non è corretto dichiarare attraverso l’OSS le vendite francesi e gestire liberamente fuori dall’OSS altre vendite della stessa categoria soltanto perché il software dispone di integrazioni diverse. 2


Ciò non significa che ogni operazione dell’impresa debba entrarvi. Una vendita interna italiana, un trasferimento di beni propri o una vendita interna francese dell’ordinario venditore italiano possono seguire altri circuiti. La regola di completezza riguarda il perimetro dello sportello, non il fatturato complessivo.


Operativamente, il registro delle transazioni dovrebbe attribuire a ogni riga un motivo di inclusione o esclusione. Un campo generico «OSS: sì/no» è utile solo se la decisione è ricostruibile: cliente B2B, vendita interna, importazione, operazione esente o altra qualificazione. Diversamente, la dichiarazione diventa il risultato di un filtro informatico non verificato.


L’adesione deve avere una decorrenza valida


La data di registrazione conta. Per l’OSS UE, il regime si applica in via ordinaria dall’inizio del trimestre successivo alla comunicazione; è previsto un meccanismo che consente di farlo decorrere dalla prima operazione, comunicandola entro il decimo giorno del mese successivo. Se le condizioni non sono rispettate, non si può presumere una copertura retroattiva delle vendite precedenti. 11


Immaginiamo che la prima operazione interessata avvenga il 18 novembre. Prima di includerla nello sportello, occorre verificare la comunicazione necessaria e la sua tempestività. Un messaggio inviato al consulente il 9 dicembre non prova, da solo, che l’adempimento sia stato validamente completato entro il termine.


Per gli arretrati, occorre prima ricostruire i periodi e solo dopo scegliere il canale di regolarizzazione. Iscriversi oggi non risolve automaticamente un’omissione di due anni prima. La gestione del passato può richiedere interlocuzioni con gli Stati di consumo e adempimenti locali.


Dichiarazioni trimestrali, anche senza vendite, e pagamenti identificabili


L’OSS UE segue il trimestre civile. Dichiarazione e pagamento sono dovuti entro la fine del mese successivo: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio per i quattro trimestri. Se non vi sono operazioni, resta normalmente necessaria la dichiarazione a zero. L’IOSS, invece, ha periodicità mensile. 13


Il versamento deve essere correttamente associato alla dichiarazione. La Commissione precisa che il riferimento attribuito alla dichiarazione serve a identificare il pagamento e che le scadenze dello sportello non si spostano automaticamente perché cadono in un giorno festivo. Le modalità italiane vanno seguite sul servizio dell’Agenzia delle Entrate. 14


Le commissioni del marketplace non riducono automaticamente il prezzo imponibile della vendita


Supponiamo che il cliente paghi 120 euro per un prodotto soggetto, nell’esempio, al 20%. La piattaforma trattiene 18 euro di commissioni e accredita 102 euro al venditore. Se quest’ultimo è il fornitore ai fini IVA, il punto di partenza dell’analisi è la vendita al cliente, non il solo importo ricevuto sul conto.


Il ricavo e la commissione sono due componenti da ricostruire separatamente. Considerare 102 euro come prezzo comprensivo dell’imposta soltanto perché è l’accredito visibile sottostima la vendita. La commissione può avere il proprio trattamento IVA, da determinare in funzione del prestatore, del committente e della natura del servizio.


Lo stesso problema riguarda i contributi promozionali. Un buono finanziato dal venditore non si analizza necessariamente come un incentivo finanziato dalla piattaforma. Bisogna identificare chi sopporta la riduzione e quale corrispettivo il venditore ha diritto a ricevere.


L’aliquota francese si verifica sul prodotto, non sul nome della categoria italiana


L’aliquota normale francese è il 20%, ma esistono aliquote ridotte e particolari il cui campo dipende dalla qualificazione del bene. Non si deve replicare automaticamente l’aliquota applicata in Italia. L’amministrazione francese pubblica le principali categorie, che devono poi essere confrontate con le disposizioni specifiche. 15


Un catalogo con alimenti, integratori, libri e accessori non può essere gestito soltanto con quattro etichette commerciali. Composizione, presentazione, impiego e condizioni della vendita possono contare. Il fascicolo prodotto dovrebbe conservare gli elementi utilizzati per scegliere il codice fiscale e la data della verifica.


Quando un articolo viene venduto insieme ad altri in un kit, bisogna valutare se si tratti di componenti autonome oppure di una prestazione complessa con un trattamento unitario. Assegnare l’aliquota più bassa dell’assortimento all’intero pacco non costituisce un criterio giuridico.


L’OSS non permette di detrarre direttamente l’IVA sugli acquisti


La dichiarazione OSS non consente di compensare l’IVA sulle vendite con quella sostenuta per gli acquisti. L’eventuale recupero passa dalla dichiarazione nazionale applicabile o dalla procedura di rimborso prevista per le imprese stabilite in un altro Stato membro, sempre alle condizioni del diritto a detrazione. 14


Se un venditore deve versare 3.000 euro di IVA francese tramite OSS e dispone di una fattura francese con 400 euro di imposta potenzialmente recuperabile, non può limitarsi a versare 2.600 euro allo sportello. Credito e debito devono seguire i rispettivi percorsi.


Va anche accertato che l’imposta sugli acquisti sia stata correttamente fatturata. Il servizio di un operatore logistico francese reso a una società italiana non comporta necessariamente IVA francese: occorre verificare la natura del servizio e la sua localizzazione. Un’imposta erroneamente esposta non diventa detraibile per il solo fatto di essere stata pagata.


Il fascicolo dovrebbe perciò distinguere magazzinaggio, preparazione degli ordini, trasporto, pubblicità e commissioni. Chiedere il rimborso senza verificare la correttezza delle fatture può rinviare il problema invece di risolverlo.


Resi e rimborsi devono restare collegati alla vendita originaria


Per le dichiarazioni OSS relative ai periodi qui considerati, le rettifiche si effettuano in linea di principio attraverso una dichiarazione successiva, indicando Paese e periodo interessati. Il sistema ammette correzioni entro tre anni dall’originaria scadenza; oltre tale termine occorre esaminare le possibilità offerte direttamente dallo Stato di consumo. 14


Il problema pratico è collegare vendita, rimborso, documento rettificativo e dichiarazione. Un rimborso parziale accordato per un difetto non coincide con l’annullamento completo dell’acquisto. La sola uscita di denaro dal conto non descrive necessariamente la variazione della base imponibile.


Per una vendita di dicembre rimborsata in febbraio, il sistema deve ritrovare Paese e aliquota originari. Applicare al rimborso l’aliquota corrente del catalogo può produrre un errore se nel frattempo il trattamento del prodotto è cambiato.


Anche il percorso materiale del reso conta. Un bene spedito dall’Italia può essere restituito a un deposito francese e poi rivenduto dalla Francia. La prima vendita può essere stata dichiarata tramite OSS; la seconda può essere una vendita interna francese.


Un punto di raccolta temporaneo non equivale automaticamente a un magazzino stabile. Bisogna tuttavia sapere se l’operatore restituisce i prodotti in Italia oppure può ricondizionarli e rimetterli in vendita localmente. Il contratto di gestione dei resi deve essere coerente con l’organizzazione fiscale adottata.


Il registro deve permettere di ricostruire le singole operazioni


OSS e IOSS richiedono la conservazione dei registri per dieci anni, con informazioni sufficienti per consentire il controllo dell’imposta. Conservare soltanto i totali dichiarati non permette di spiegare come siano stati determinati. 16


Un prospetto operativo può collegare identificativo dell’ordine, canale, venditore giuridico, tipo di cliente, partenza, destinazione, data rilevante, base, aliquota, imposta, rimborso e circuito dichiarativo. È una raccomandazione di lavoro da adattare ai dati obbligatori del regime e all’attività concreta.


L’archivio deve restare utilizzabile anche dopo la chiusura o la sospensione dell’account del marketplace. Il fatto che un rapporto sia oggi visibile nel pannello non garantisce che sarà recuperabile fra anni. Conviene conservare gli esportati originari e documentare separatamente le correzioni.


Il mandato al consulente dovrebbe infine chiarire chi riceve i movimenti di magazzino. Se il prestatore OSS vede soltanto le vendite e il commercialista soltanto gli accrediti, un trasferimento di beni propri può restare fuori da entrambi i controlli pur essendo fiscalmente rilevante.


II. Stock, importazioni e piattaforme possono mantenere obblighi francesi che l’OSS non sostituisce


A. Un magazzino in Francia può richiedere l’identificazione locale, senza rappresentante fiscale obbligatorio per l’impresa italiana


Spostare i propri beni in Francia è già un’operazione da esaminare


Se l’impresa trasferisce beni propri dall’Italia a un deposito francese, l’assenza di una vendita a terzi non rende il movimento fiscalmente irrilevante. Nel regime ordinario, il trasferimento può essere assimilato a una cessione intracomunitaria alla partenza e a un acquisto intracomunitario all’arrivo, ferme le eccezioni previste. 17, 18


Aspettare il primo cliente francese per verificare l’identificazione può quindi essere troppo tardi. La data rilevante può essere quella del primo lotto arrivato nel magazzino. L’OSS attuale per le vendite a distanza non assorbe questo trasferimento di beni propri.


Una società di Torino invia, per esempio, 500 apparecchi in un deposito vicino a Lione prima di ricevere ordini francesi. Occorre documentare proprietà, quantità, data, valore e trasporto. Il fatturato francese ancora pari a zero non consente di escludere gli adempimenti.


Se invece il commerciante acquista direttamente i beni da un fornitore francese, la formazione del magazzino segue un’altra sequenza. Non esiste necessariamente un trasferimento Italia–Francia effettuato dal venditore italiano. L’analisi deve partire dall’acquisto effettivo e non soltanto dalla vendita finale.


Amazon FBA descrive un servizio logistico, non un regime IVA unico


La formula «Amazon FBA» non rivela da sola dove siano conservati i beni, chi li abbia acquistati e quale funzione fiscale assuma la piattaforma. Occorre leggere il contratto e confrontarlo con i rapporti effettivi di magazzino.


Un’impresa italiana può vendere tramite marketplace spedendo dall’Italia, collocare beni in Francia oppure autorizzarne la distribuzione in diversi Stati. Il nome del programma commerciale non determina l’IVA di tutte queste situazioni.


Nei programmi con depositi in più Paesi, i movimenti possono avvenire sulla base delle autorizzazioni già conferite, senza un nuovo ordine del dirigente per ciascun trasferimento. Il controllo fiscale deve quindi precedere l’attivazione dell’opzione logistica.


Prima di aderire, conviene identificare i Paesi autorizzati, le modalità di segnalazione di nuovi depositi e i rapporti disponibili. Successivamente, il confronto con gli stock reali deve confermare che l’attività resti nel perimetro studiato.


Se la piattaforma chiede un numero IVA francese, rispondere soltanto «siamo iscritti all’OSS» può essere insufficiente. Bisogna capire quale operazione giustifichi la richiesta. Anche la distinzione inversa conta: una condizione contrattuale del marketplace non sostituisce l’analisi dell’obbligo legale.


Le consegne Francia–Francia e Francia–Germania seguono percorsi dichiarativi diversi


Per l’ordinario venditore italiano, una merce spedita dal deposito francese a un privato francese dà luogo a una vendita interna. La sede italiana non la trasforma in vendita a distanza intracomunitaria. Salvo un’esenzione applicabile, l’operazione segue il circuito IVA francese ordinario. 19


Se la stessa merce parte dal deposito francese verso un consumatore tedesco, la vendita può invece essere intracomunitaria a distanza, imponibile in Germania e dichiarabile attraverso l’OSS italiano. Le obbligazioni collegate allo stock francese non vengono meno.


La stessa società può dunque dichiarare tramite OSS le vendite Italia–Francia e Francia–Germania, e tramite il circuito francese le vendite Francia–Francia. Per le operazioni OSS va indicato correttamente anche il Paese di partenza.


Il controllo deve prevenire omissioni e duplicazioni. Una vendita Francia–Germania non va assoggettata una seconda volta all’IVA francese soltanto perché parte da quel magazzino; al tempo stesso, la sua uscita deve restare riconciliabile con i registri logistici.


È utile distinguere la contabilità fisica del bene dalla destinazione dell’imposta sulla vendita. Il Paese di deposito può essere rilevante per l’identificazione e per il controllo dei movimenti senza essere lo Stato cui spetta l’IVA sul consumatore finale.


Un magazzino per consumatori futuri non è automaticamente un «call-off stock»


Il regime degli stock in deposito a disposizione di un cliente, o «call-off stock», semplifica determinati movimenti se ricorrono le condizioni europee, tra cui l’individuazione preventiva del cliente soggetto passivo. Non coincide con un magazzino destinato a futuri acquirenti privati ancora sconosciuti. 17, 18


Mille prodotti disponibili per ordini indistinti di un sito non presentano le stesse caratteristiche di un lotto riservato a un cliente professionale determinato. L’espressione commerciale «stock estero» non permette di applicare un trattamento identico.


Vanno esaminati contratto e registri: destinatario dei beni, momento in cui può disporne come proprietario, possibilità di sostituzione del cliente e gestione delle merci non acquistate. Una breve descrizione del servizio di stoccaggio non risolve questi punti.


Le semplificazioni ViDA per i trasferimenti di beni propri dovranno essere applicate alle rispettive date e condizioni. Non consentono di anticipare nel 2026 la soppressione di obblighi tuttora esistenti.


Un numero IVA francese non equivale alla costituzione di una filiale


L’identificazione fiscale non crea una persona giuridica francese. Una filiale, una succursale e una stabile organizzazione sono nozioni diverse, da valutare secondo le rispettive regole.


La società italiana può restare il venditore pur utilizzando, per le operazioni pertinenti, il numero francese. I documenti devono conservare la sua identità reale. Il deposito non diventa sede sociale e non bisogna presentare al cliente una società francese inesistente.


Se un cliente chiede «una fattura francese», occorre capire se intenda una fattura con IVA francese, un documento in lingua francese o una vendita effettuata da una società locale. Sono richieste differenti e non tutte possono essere soddisfatte modificando un modello informatico.


La questione generale dell’accesso al mercato senza filiale è approfondita nell’articolo dello studio sulla vendita in Francia da parte di un’impresa straniera senza società francese, disponibile in inglese. Qui interessa soprattutto la ripartizione degli obblighi IVA nei diversi flussi e-commerce.


Un’impresa stabilita in Italia non deve nominare un rappresentante fiscale francese


Le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione non hanno l’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Francia. Possono identificarsi direttamente e affidare le formalità a un mandatario, sotto la propria responsabilità. La DGFiP distingue espressamente queste situazioni. 3, 20


Il rappresentante fiscale riguarda essenzialmente operatori stabiliti fuori dall’Unione, con eccezioni legate agli strumenti di assistenza reciproca. Non basta che un’impresa sia «straniera» rispetto alla Francia per applicarle questo regime.


Conta l’effettivo stabilimento del venditore, non la cittadinanza del dirigente. Un imprenditore italiano che vende attraverso una società stabilita in un Paese terzo non si trova necessariamente nella posizione di una società stabilita in Italia.


Il contratto di assistenza dovrebbe chiarire la funzione del professionista. Un servizio commercializzato come «rappresentanza IVA» può essere giuridicamente un mandato. L’impresa deve sapere chi presenta gli atti, chi riceve le notifiche e quali responsabilità assume l’incaricato.


L’assistenza può essere opportuna per iscrizioni, dichiarazioni, importazioni, crediti e controlli. Il suo costo deve però essere giustificato dal servizio effettivo, senza presentare come obbligatoria una rappresentanza che la legge non impone al venditore italiano.


L’ufficio competente e le dichiarazioni vanno individuati per il caso concreto


La DGFiP descrive le competenze del Service des impôts des entreprises étrangères per gli operatori stranieri senza stabile organizzazione. La procedura corretta dipende dal luogo di stabilimento e dagli obblighi da adempiere; l’identificazione IVA va distinta da eventuali formalità commerciali. 3


Quando è dovuta una dichiarazione francese, il modello CA3 riporta le operazioni e la detrazione secondo le regole applicabili. Periodicità e scadenze devono essere confermate per il dossier: non coincidono necessariamente con il trimestre OSS. 20


Il numero francese dovrebbe essere disponibile prima delle operazioni che lo richiedono. Se la domanda è tardiva, bisogna indicare la data reale d’inizio dei flussi e verificare i periodi da regolarizzare, senza sostituirla con la data più recente della richiesta.


Quando cambia il consulente, il passaggio delle consegne deve comprendere accessi, abilitazioni, dichiarazioni, pagamenti e corrispondenza. Comunicare soltanto il numero IVA non permette al nuovo incaricato di conoscere lo stato effettivo della posizione.


L’importazione in Francia prima della vendita è distinta dalla vendita IOSS


Una società italiana può acquistare fuori dall’Unione, importare un lotto in Francia e venderlo successivamente dal deposito francese. Non è la stessa situazione di un pacco spedito direttamente dal Paese terzo al consumatore nell’ambito dell’IOSS.


Per le importazioni soggette al dispositivo francese applicabile ai soggetti identificati, l’IVA all’importazione viene dichiarata attraverso l’autoliquidazione. La detrazione resta subordinata alle condizioni ordinarie. Occorre controllare il debitore, il numero indicato in dogana e la corrispondenza con la dichiarazione fiscale. 21


Un numero errato può produrre un precompilato incoerente e complicare la giustificazione del credito. Il dichiarante doganale deve ricevere istruzioni precise prima della prima spedizione. EORI e identificazione IVA rispondono a funzioni differenti.


Fattura del fornitore, dichiarazione doganale e registrazione del magazzino devono riferirsi a una sequenza coerente. Se i documenti designano società diverse del gruppo oppure l’operatore logistico al posto dell’acquirente, va chiarito il motivo prima di esercitare la detrazione.


Il deposito non dimostra, da solo, l’esistenza di una stabile organizzazione


La stabile organizzazione IVA richiede un’analisi della permanenza e dei mezzi umani e tecnici disponibili. Il mero numero IVA non basta. Un contratto logistico esternalizzato non consente né di affermare sempre, né di escludere sempre, un insediamento fiscalmente rilevante. 6


Nella sentenza 7 aprile 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C‑333/20, la Corte di giustizia ha esaminato i requisiti della struttura e la disponibilità dei mezzi nel contesto delle prestazioni di servizi. La decisione non è un’esenzione generale per i magazzini e-commerce: il suo interesse consiste nei criteri concreti richiesti per qualificare lo stabilimento. 22


Bisogna verificare chi dirige le operazioni, quali mezzi l’impresa può utilizzare, con quale autonomia e per quali servizi. La stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi richiede inoltre un’analisi distinta, anche alla luce della convenzione fiscale applicabile.


Può quindi essere necessario identificarsi ai fini IVA in Francia anche mentre resta aperta la valutazione sull’esistenza di una stabile organizzazione. Non bisogna sospendere un adempimento IVA certo in attesa di risolvere una questione diversa.


B. IOSS, piattaforme e dropshipping richiedono di separare vendita, importazione e fatturazione


L’IOSS riguarda gli invii importati ammissibili, non ogni prodotto di origine extraeuropea


L’IOSS copre le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, escluse quelle di beni soggetti ad accisa. Il venditore riscuote l’IVA di destinazione e la dichiara mensilmente; l’importazione è esente alle condizioni previste, compresa l’indicazione valida del numero IOSS. 23


Il limite riguarda la spedizione, non il fatturato annuo del commerciante. Un’impresa con ricavi elevati può utilizzare il regime per invii ammissibili; un invio di 300 euro non vi rientra soltanto perché il venditore è al primo ordine.


Il valore intrinseco va distinto dal totale pagato, che può includere imposta e costi ulteriori. Trasporto e assicurazione indicati separatamente seguono le regole della nozione doganale. I dati del documento commerciale devono consentire il calcolo corretto; un frazionamento artificiale non è una soluzione affidabile.


Il modello tipico è il prodotto spedito direttamente dal fornitore extraeuropeo al cliente francese dopo l’ordine. Lo stesso prodotto importato in precedenza e già disponibile a Lione non diventa una vendita IOSS per il solo fatto di essere stato fabbricato fuori dall’Unione. 6


L’impresa italiana non è obbligata a nominare un intermediario IOSS


Un operatore stabilito nell’Unione può utilizzare l’IOSS senza l’intermediario imposto, in principio, agli operatori non stabiliti nell’Unione. Questo intermediario va distinto dal rappresentante fiscale francese e dal rappresentante doganale: incarichi e condizioni non sono equivalenti. 6, 11


In un’operazione possono intervenire professionisti diversi per dichiarazione IOSS, sdoganamento e adempimenti francesi residui. Il mandato deve indicare chi trasmette i dati e chi verifica il risultato, soprattutto quando un ordine cambia percorso.


Il numero IOSS va comunicato in modo sicuro ai soggetti che ne hanno bisogno per il flusso doganale, non diffuso come una normale informazione pubblicitaria. Il suo utilizzo deve corrispondere alle vendite effettivamente coperte dal titolare.


Un numero mancante o errato può determinare una riscossione all’arrivo nonostante l’imposta già addebitata nel checkout. Il servizio clienti deve poter ricostruire la spedizione e coordinare rimborso e rettifica, evitando correzioni duplicate.


Il dropshipping è un’organizzazione commerciale, non un’esenzione


Nel dropshipping un altro operatore spedisce direttamente al cliente il prodotto venduto dal commerciante. L’assenza di manipolazione fisica non stabilisce se il commerciante sia rivenditore o intermediario, né dove sia imponibile la sua attività.


Occorre individuare chi vende, fissa il prezzo, risponde di consegna e conformità e ha diritto al corrispettivo. Una vendita per conto proprio non diventa una commissione perché il fornitore prepara materialmente il pacco.


La fattura di acquisto non è la fattura al consumatore. L’eventuale differenza può essere una normale marginalità di rivendita. Il percorso Italia–Francia, Germania–Francia o Cina–Francia deve poi essere ricostruito secondo i suoi fatti, senza attribuire lo stesso regime a tutto ciò che il gestionale definisce «dropshipping».


Nelle catene intracomunitarie va individuata la cessione cui si attribuisce il trasporto


Quando esistono due vendite e un solo trasporto diretto dal primo fornitore al cliente finale, non si possono considerare automaticamente entrambe le cessioni come vendite a distanza intracomunitarie. Occorre attribuire il trasporto secondo le regole delle operazioni in catena. 19


Si pensi a un commerciante italiano che acquista da un grossista tedesco, il quale consegna direttamente al consumatore francese. Contratti, organizzazione del trasporto e identificazioni utilizzate devono essere esaminati prima di includere la rivendita nell’OSS.


La Commissione descrive un caso in cui l’intermediario acquista in un terzo Stato membro, senza esservi stabilito o identificato, e incarica il fornitore di spedire al cliente: in quell’esempio la sua rivendita è una cessione senza trasporto e non può essere qualificata come vendita a distanza intracomunitaria. 19


Non ne deriva che ogni dropshipping europeo sia escluso dall’OSS. Ne deriva che l’iscrizione allo sportello non risolve da sola la qualificazione. I contratti di acquisto e le istruzioni al grossista sono necessari quanto le condizioni rivolte al consumatore.


Senza IOSS, la Francia guarda anche alla base dichiarata all’importazione


Il rescrit BOI-RES-TVA-000184 del 4 marzo 2026 affronta espressamente il dropshipping senza IOSS. Per i beni importati e consegnati in Francia, fuori dalla specifica ipotesi di piattaforma facilitatrice, il cliente può restare debitore dell’IVA all’importazione se sono soddisfatte le condizioni previste, tra cui l’uguaglianza fra la base dell’importazione e quella che avrebbe la vendita a distanza se localizzata in Francia. 24


Se le basi sono diverse, il venditore può diventare debitore dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulla vendita localizzata in Francia. Il rescrit richiama allora la necessità dell’identificazione francese, della corretta indicazione in dogana e della dichiarazione della vendita; la detrazione dell’IVA all’importazione resta subordinata alle condizioni ordinarie. La disciplina si comprende attraverso gli articoli 258, V, e 293 A del CGI. 24, 25, 26


L’errore da evitare è ritenere sufficiente che «il corriere incassi qualcosa alla consegna». Occorre sapere quale imposta è stata riscossa, su quale base, per conto di quale soggetto e con quale dichiarazione. La riscossione sul valore della fattura del produttore non dimostra che il trattamento della vendita al consumatore sia corretto.


Esempio, limitato al confronto dei prezzi: il fornitore vende un prodotto al commerciante per 24 euro; il commerciante lo rivende per 75 euro prima degli eventuali elementi aggiuntivi da includere nella base. Se la dichiarazione d’importazione utilizza il primo importo, mentre la base pertinente alla vendita al cliente è diversa, non si può chiudere il dossier osservando soltanto che una tassa è stata pagata dal destinatario.


Non è questo esempio a determinare da solo l’importo finale della base imponibile: trasporto, dazi e altri elementi devono essere esaminati secondo le rispettive norme. Il suo scopo è evidenziare il rischio di utilizzare la fattura sbagliata all’interno di una catena di rivendita.


La verifica deve precedere la spedizione. Chiedere al fornitore di inserire una fattura dal valore più basso per rendere il pacco «più conveniente» può alterare l’intero trattamento. L’impresa italiana deve impartire istruzioni documentate al fornitore e al dichiarante, invece di lasciare che il dato doganale venga scelto senza confronto con la vendita finale.


IVA all’importazione e IVA sulla vendita non sono due imposte da sommare meccanicamente


Quando l’operatore è debitore sia all’importazione sia sulla vendita, bisogna esaminare il diritto a detrazione e il circuito dichiarativo. Non si deve né promettere una neutralità automatica, né descrivere sempre il risultato come una doppia imposizione definitiva. La recuperabilità dipende dai presupposti sostanziali e documentali. 21, 25


Un documento intestato a un altro soggetto, un’IVA non legalmente dovuta o un’attività che non dà diritto a detrazione possono impedire il risultato atteso. Il costo effettivo va dunque calcolato dopo aver identificato chi importa e in quale veste.


Se il cliente ha già pagato un importo al corriere, il venditore non può semplicemente sottrarlo dalla propria dichiarazione. Occorre ricostruire la riscossione, stabilire se sia dovuto un rimborso o una rettifica e seguire la procedura pertinente. Il rescrit del 2026 distingue inoltre la compensazione utilizzabile nell’ambito di un controllo dalla normale compilazione delle dichiarazioni. 24


Dal lato del servizio clienti, il rimborso commerciale e la correzione fiscale devono essere coordinati. Rimborsare il cliente per tutelare la relazione può essere opportuno, ma non dimostra che il debito verso l’amministrazione sia stato estinto. Le due operazioni devono avere giustificativi distinti.


La piattaforma diventa fornitore ai fini IVA soltanto nei casi previsti


Il regime del «fornitore presunto» o, più precisamente, del soggetto considerato acquirente e rivenditore ai fini IVA, non riguarda indistintamente ogni vendita effettuata su una marketplace. Il quadro europeo comprende, in particolare, due ipotesi: vendite a distanza di beni importati in invii fino a 150 euro facilitate dall’interfaccia; vendite di beni già nell’Unione a consumatori facilitate per un fornitore sottostante non stabilito nell’Unione. 4, 6


Nella seconda ipotesi la condizione relativa all’insediamento del fornitore è decisiva. Un venditore stabilito in Italia che vende merce già nell’Unione non è automaticamente sostituito dalla piattaforma come debitore IVA soltanto perché utilizza Amazon o un’altra marketplace.


Nella prima ipotesi, invece, può rilevare la vendita di un bene spedito direttamente da un Paese terzo in un invio ammissibile, anche quando il commerciante sottostante è italiano. Il luogo in cui si trova la merce e il tipo di operazione devono quindi essere verificati insieme all’identità del venditore.


La piattaforma che compra effettivamente i prodotti per rivenderli in proprio pone ancora un problema diverso: non si tratta soltanto della finzione fiscale applicabile a un’interfaccia facilitatrice. Il contratto di acquisto e rivendita reale deve essere distinto dal contratto di marketplace.


Il rendiconto dovrebbe permettere di riconoscere i casi in cui la piattaforma ha effettivamente assunto la funzione fiscale prevista. Un campo «IVA calcolata» non prova che la stessa sia stata dichiarata dalla piattaforma come proprio debito: il servizio potrebbe limitarsi al calcolo o alla fatturazione per conto del venditore.


«Facilitare» non equivale a fornire qualunque servizio digitale


La nozione di facilitazione ha un contenuto giuridico. Il semplice trattamento del pagamento, la mera pubblicità o il rinvio verso un altro sito possono essere esclusi nei casi previsti; occorre esaminare l’intervento nelle condizioni della vendita, nel pagamento e nell’ordine o nella consegna. Le disposizioni europee sono illustrate nel BOFiP dedicato alle operazioni di commercio elettronico. 4


Un fornitore di software che ospita il sito dell’impresa non diventa quindi automaticamente il venditore fiscalmente rilevante. Allo stesso modo, l’uso di un servizio di pagamento noto non consente di concludere che quel prestatore abbia assunto il debito IVA della vendita.


L’analisi deve partire dal contratto e dal funzionamento reale dell’interfaccia. Se il ruolo cambia tra canali o tra Paesi, il catalogo dei regimi deve rispecchiarlo. Non è raro che una stessa impresa utilizzi contemporaneamente un sito proprio, una marketplace e un canale nel quale vende all’operatore stesso.


Per ogni canale conviene redigere una breve scheda: controparte contrattuale, soggetto indicato al cliente, origine dei beni, funzione della piattaforma, soggetto che emette il documento e soggetto che dichiara l’imposta. Il confronto tra le schede rivela le differenze che un unico totale mensile nasconde.


In Francia, oltre 150 euro, la responsabilità all’importazione va verificata separatamente


Il fatto che un invio superi 150 euro esclude l’IOSS attuale, ma non significa che una piattaforma non abbia più obblighi fiscali. Il diritto francese può renderla debitrice dell’IVA all’importazione per vendite facilitate con importazione e destinazione in Francia, anche oltre 150 euro, secondo l’articolo 293 A del CGI e le condizioni illustrate dall’amministrazione. 27


Questa responsabilità non va confusa con la finzione di acquisto-rivendita prevista per determinate operazioni. La qualificazione della vendita e la designazione del debitore all’importazione sono due analisi distinte.


La distinzione spiega perché un rapporto della piattaforma possa indicare un trattamento doganale particolare senza che tutta la vendita del commerciante sia scomparsa dal suo perimetro fiscale. Occorre leggere quale ruolo il dato descrive e quale tributo riguarda.


Per le importazioni in uno Stato membro seguite da consegna in un altro, bisogna inoltre verificare il regime del percorso completo. Il semplice ingresso fisico in Francia non dimostra che vi sia avvenuta un’importazione definitiva: le merci possono trovarsi in transito. Il documento doganale, non l’aeroporto indicato nel tracking, è il riferimento da controllare.


Le novità doganali del 2026 non cancellano il limite IOSS di 150 euro


Dal 1° luglio 2026, il quadro doganale dei piccoli invii è cambiato: il regolamento (UE) 2026/382 ha eliminato la precedente franchigia doganale e introdotto il dazio forfettario temporaneo di 3 euro per articolo nel relativo perimetro. La classificazione dell’articolo e le eventuali condizioni o preferenze devono essere verificate nel regime concretamente utilizzato. Non è corretto tradurre la misura in un indistinto «3 euro per ogni pacco». 28


La documentazione doganale aggiornata indica inoltre i diritti di trattamento europei di 2 euro per articolo, collegati al nuovo codice doganale dell’Unione e applicabili dal 1° novembre 2026. Si tratta di un prelievo distinto dall’IVA e dal dazio forfettario. Le istruzioni operative e i dati da trasmettere al dichiarante devono essere aggiornati al nuovo quadro. 29, 30


Queste misure non autorizzano, da sole, a utilizzare l’IOSS per una spedizione di valore superiore a 150 euro. Il limite IVA dello sportello e la precedente franchigia doganale avevano funzioni diverse, anche quando utilizzavano lo stesso numero.


Per un venditore italiano che fa spedire direttamente da un Paese terzo, l’effetto commerciale si misura sul costo completo della consegna. La sede italiana non fa scomparire l’importazione. Un’offerta «IVA inclusa» non significa necessariamente «tutti gli oneri doganali e di trattamento inclusi».


Il preventivo del vettore dovrebbe separare IVA, dazi, prelievi pubblici e compensi privati per le formalità. Se tutto compare sotto la voce «customs fees», l’impresa non può controllare correttamente il costo né spiegare al cliente quali somme siano comprese nel prezzo.


Prima di una promozione su prodotti di basso valore, il venditore dovrebbe simulare il costo di uno, due e più articoli per spedizione sulla base della classificazione applicabile. Un costo unitario fisso può incidere sul margine molto più di una variazione percentuale del prezzo. La simulazione deve essere validata con il rappresentante in dogana, senza confondere «articolo» tariffario e numero di pezzi commerciali.


Le riforme del 2028 vanno preparate, senza applicarle prima del tempo


Il pacchetto ViDA, adottato nel 2025, prevede un ampliamento delle semplificazioni e un regime per i trasferimenti di beni propri nell’ambito della registrazione IVA unica. La Commissione distingue i chiarimenti applicabili dal 2027 dagli elementi principali della Single VAT Registration previsti dal 1° luglio 2028. 31


Questa evoluzione interessa direttamente chi usa stock in più Stati. Non consente però di concludere che nel novembre 2026 tutte le vendite interne francesi di un ordinario venditore italiano siano già dichiarabili nell’OSS. Né permette di cancellare identificazioni locali senza verificare le operazioni residue.


La direttiva (UE) 2025/1539 del 18 luglio 2025, applicabile dal 1° luglio 2028, interviene inoltre sulla responsabilità IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei fornitori e incentivare l’IOSS. La data di entrata in vigore del testo europeo non deve essere confusa con quella di applicazione delle nuove regole. 32, 33


Le misure ViDA sulle piattaforme di alloggio a breve termine e trasporto di passeggeri appartengono a settori specifici. Non costituiscono una regola generale secondo cui, da quella data, ogni piattaforma pagherebbe l’IVA per qualsiasi venditore di beni.


Per prepararsi, conviene conservare una cartografia dei flussi indipendente dal modulo dichiarativo attuale. Quando cambia il regime, si potrà modificare il circuito fiscale senza dover ricostruire da zero l’identità delle operazioni. Una migrazione utile parte dalle categorie corrette, non da un semplice cambio di nome del software.


La fatturazione segue il regime dell’operazione, non soltanto il Paese del cliente


Per le vendite a distanza intracomunitarie localizzate in Francia, la regola francese prevede in principio una fattura. Il BOFiP precisa però la deroga per gli operatori che dichiarano e pagano attraverso l’OSS UE, anche quando sono identificati a tale regime in un altro Stato membro. Non esiste quindi un obbligo generale di emettere una fattura IVA francese per ogni vendita OSS a un consumatore francese. 34


Nell’uso del regime speciale rilevano le regole di fatturazione dello Stato di identificazione previste dal quadro europeo. Per l’impresa iscritta in Italia, gli obblighi italiani e le eventuali fatture volontariamente emesse vanno gestiti coerentemente con il regime, senza creare una seconda IVA italiana sulla stessa vendita. 12


La dispensa IVA non elimina gli altri documenti dovuti o necessari: conferma contrattuale, prova del pagamento, informazioni sulla vendita, documenti di garanzia e tracciabilità. Un consumatore deve poter identificare il venditore e l’acquisto anche quando non riceve una fattura fiscale nel senso tecnico del termine.


Se il venditore emette comunque una fattura, il contenuto deve corrispondere alla realtà. Una dicitura «IVA non imponibile» utilizzata per abitudine sulle vendite intracomunitarie B2B non è una formula valida per spiegare una vendita B2C con IVA francese dichiarata tramite OSS.


Le vendite locali richiedono un controllo diverso dei documenti


Per le vendite interne francesi a consumatori, il BOFiP distingue l’assenza di un obbligo IVA generale di fattura dalle altre obbligazioni documentali. Questa indicazione non deve essere trasformata in una regola secondo cui il venditore non avrebbe mai documenti da consegnare. Vendite professionali, richieste del cliente e discipline settoriali richiedono verifiche proprie. 34


Il modello di fattura deve identificare correttamente il venditore e, quando necessario, la sua identificazione francese, la descrizione, la base, l’aliquota e l’imposta. Le menzioni obbligatorie vanno controllate sul regime applicabile, comprese quelle relative a eventuali esenzioni o all’autoliquidazione.


Per esempio, la vendita interna di beni da parte di un soggetto non stabilito a un cliente che agisce come soggetto passivo identificato ai fini IVA in Francia può porre una questione di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 283, 1, del CGI. 41 Non va trattata come la vendita al privato solo perché entrambe partono dal medesimo deposito.


È opportuno mantenere modelli distinti e regole di attivazione controllabili. La scelta del modello deve seguire la qualificazione dell’operazione, non il desiderio del cliente di visualizzare un numero o una dicitura. Una fattura tecnicamente accettata dal sistema del cliente non dimostra che il trattamento fiscale sia corretto.


Fattura elettronica ed e-reporting francese sono obblighi diversi


La riforma francese distingue la fatturazione elettronica strutturata e la trasmissione dei dati di operazione, detta e-reporting. Le imprese straniere senza stabile organizzazione in Francia non entrano automaticamente nel circuito domestico di fatturazione elettronica per il solo possesso di un numero IVA francese. Possono però essere tenute all’e-reporting per operazioni localizzate in Francia delle quali sono debitrici d’imposta. 35


La DGFiP indica il 1° settembre 2026 per grandi imprese ed entreprises de taille intermédiaire, e il 1° settembre 2027 per microimprese, TPE e PME. Occorre verificare la categoria dell’impresa interessata: non si guarda soltanto al valore delle sue vendite francesi. Gli operatori soggetti devono organizzare la trasmissione tramite una piattaforma accreditata. 35, 36


Le vendite correttamente comprese in uno sportello unico europeo beneficiano delle esclusioni previste dall’e-reporting per gli operatori non stabiliti. Questa esclusione non va estesa alle vendite interne francesi che non possono essere dichiarate nell’OSS dell’ordinario venditore italiano. L’iscrizione al regime non costituisce una dispensa generale per tutte le operazioni dell’impresa. 37


Un negozio italiano con stock in Francia può dunque avere contemporaneamente un circuito OSS per le vendite transfrontaliere e un progetto di e-reporting per determinate vendite locali. Gli adempimenti richiedono dati in parte comuni, ma non sono intercambiabili.


Un PDF inviato per e-mail non dimostra, da solo, l’adempimento della trasmissione strutturata richiesta. Analogamente, l’uso dello SdI italiano non deve essere presunto sufficiente per un’obbligazione francese distinta. Il fornitore del software deve chiarire quali messaggi invia, a chi e con quali ricevute.


Le piattaforme che segnalano le vendite non pagano necessariamente l’imposta


I flussi informativi fiscali vanno separati dalla liquidazione dell’IVA. Il sistema DAC7 impone a determinati operatori di piattaforma di comunicare informazioni sui venditori e sulle operazioni. Il sistema CESOP riguarda i prestatori di servizi di pagamento e determinati pagamenti transfrontalieri. Nessuno dei due equivale, in quanto tale, a una dichiarazione IVA presentata per conto del commerciante. 38, 39


Per CESOP, la Commissione descrive la comunicazione dei beneficiari che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri per trimestre, secondo le condizioni del dispositivo. Si tratta di una soglia informativa, non di un limite sotto il quale il commercio sarebbe esente da IVA. 39


La conseguenza operativa è che l’amministrazione può disporre di dati provenienti da canali diversi. Un accredito netto, un totale di vendite e una dichiarazione IVA possono legittimamente differire; bisogna però saperne spiegare le ragioni, con commissioni, resi, periodi e ruoli delle piattaforme.


Se il venditore riceve una richiesta di informazioni, dovrebbe anzitutto identificare il perimetro del dato citato. Rispondere confrontando grandezze non omogenee può creare apparenti incongruenze. La riconciliazione deve collegare ordine, pagamento, consegna e dichiarazione, senza supporre che tutti gli estratti misurino la stessa cosa.


Regolarizzare significa correggere il passato per operazione e per periodo


Quando emerge un errore, la prima attività utile è ricostruire i flussi: quali vendite, quali Paesi, quali periodi, chi avrebbe dovuto dichiarare e quanto è già stato versato. Un’inscrizione OSS attuale o un nuovo numero francese non chiudono automaticamente la posizione precedente.


Occorre distinguere almeno l’IVA dichiarata nello Stato sbagliato, quella non dichiarata, quella fatturata impropriamente e l’IVA all’importazione eventualmente pagata da un altro soggetto. Le procedure di correzione e recupero possono essere diverse. Non esiste un diritto generale a compensare liberamente importi appartenenti a contribuenti o amministrazioni differenti.


Il dossier dovrebbe contenere una cronologia verificabile e un prospetto per periodo. Prima di inviare spiegazioni, è prudente accertare la corrispondenza tra il prospetto e i dati originali. Una risposta rapida ma inesatta può complicare la successiva ricostruzione.


L’assistenza del consulente italiano e di un professionista del diritto fiscale francese va coordinata quando l’errore interessa entrambi gli ordinamenti. L’obiettivo è evitare che una correzione in Italia sia eseguita senza considerare la dichiarazione francese necessaria, oppure che l’impresa versi una seconda volta somme delle quali andava prima ricostruita la destinazione.


Se è già iniziato un controllo, termini e strumenti difensivi devono essere individuati dal documento effettivamente ricevuto. Una richiesta di chiarimenti, una messa in mora e una proposta di rettifica non sono lo stesso atto. Il titolo del messaggio e la sua traduzione informale non bastano a determinarne gli effetti.


Un fascicolo prima del lancio evita di dover ricostruire il commercio dopo il controllo


Prima di aprire o ampliare le vendite francesi, il dossier dovrebbe consentire di rispondere a sei domande: chi vende; dove si trova il bene prima dell’ordine; chi organizza il trasporto; dove avviene l’importazione; chi è debitore dell’imposta; dove l’operazione viene dichiarata.


Le risposte devono essere collegate a documenti concreti: contratti di piattaforma e logistica, condizioni del sito, elenco dei depositi autorizzati, procedure doganali, iscrizioni fiscali e campioni delle fatture. Un’organizzazione descritta soltanto a voce è difficile da controllare e ancora più difficile da difendere a distanza di anni.


Per il lancio commerciale è utile testare almeno quattro operazioni: una vendita ordinaria, una vendita con più prodotti e aliquote differenti, un annullamento e un reso. Se esistono stock in più Stati, il test deve includere partenze diverse. Se vi sono importazioni, occorre verificare il dato effettivamente trasmesso in dogana.


Il controllo non si conclude quando il pagamento riesce. Bisogna confrontare ciò che il cliente vede, ciò che il magazzino esegue e ciò che il sistema fiscale dichiara. Una divergenza tra questi tre livelli può restare invisibile nei soli totali di fatturato.


Una nota sulle citazioni francesi e sulla recodificazione del 2027


Le citazioni del CGI utilizzate in questo articolo corrispondono al quadro applicabile alla data dell’analisi. Il trasferimento delle disposizioni legislative IVA nel Code des impositions sur les biens et services, inizialmente previsto per settembre 2026, è stato rinviato al 1° gennaio 2027. Il BOFiP del 7 ottobre 2026 precisa il regime transitorio e la continuità della dottrina amministrativa. 40


Per una vendita del 2026 e una del 2027, occorre quindi verificare la versione applicabile e le corrispondenze. Il mutamento di numerazione non deve essere scambiato per una soppressione dell’obbligo fiscale. Una procedura aziendale ben costruita conserva il contenuto della regola e aggiorna i riferimenti, invece di basarsi esclusivamente su un numero di articolo.


Prima di attivare una nuova consegna, verificare il nuovo flusso


Per l’impresa italiana, la scelta corretta non si riduce a «OSS oppure partita IVA francese». Le due soluzioni possono coesistere; l’IOSS può aggiungersi per importazioni ammissibili; alcune operazioni possono seguire un regime di franchigia validamente ottenuto. La risposta dipende dai flussi reali e dalla posizione del venditore.


Il passaggio che merita una verifica preventiva è spesso operativo: un primo deposito francese, un nuovo grossista che spedisce direttamente, un programma di distribuzione paneuropea o un servizio di resi che rimette la merce in vendita localmente. Quando cambia il percorso del bene, va riesaminato anche il percorso dell’IVA.


Lo studio Rodolphe ROUS può assistere le imprese italiane nell’analisi dei loro obblighi francesi, nella revisione dei rapporti con piattaforme e operatori logistici e nella gestione delle difficoltà fiscali transfrontaliere, in coordinamento con il commercialista italiano.


Fonti e riferimenti


Fonti consultate per la redazione del 4 novembre 2026. I numeri corrispondono ai richiami inseriti nel testo. Le pagine amministrative vanno lette con la rispettiva data di aggiornamento; per la recodificazione francese fa riferimento il chiarimento aggiornato del 7 ottobre 2026, riportato al n. 40.










































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