Finanziare la filiale francese dalla casa madre italiana: conto corrente soci, interessi deducibili, ritenute e prezzi di trasferimento

Una società italiana può finanziare la propria controllata francese mediante un prestito o un’anticipazione in conto corrente soci. La possibilità di trasferire il denaro, tuttavia, non garantisce né la deduzione degli interessi in Francia né la neutralità dell’operazione in Italia. Il contratto deve essere coerente con il fabbisogno della controllata, il tasso deve poter essere difeso e il trattamento fiscale deve essere verificato nei due Paesi, senza presumere che le rispettive regole coincidano.
Tre equivoci sono particolarmente costosi. Il tasso francese dell’articolo 39, comma 1, n. 3, del Code général des impôts non è sempre un limite invalicabile: per i finanziamenti interessati dall’articolo 212 può essere dimostrato un tasso di mercato superiore. Il limite ATAD francese non coincide semplicemente con il 30% dell’EBITDA: nel regime ordinario si considera il maggiore tra tale importo e 3 milioni di euro. Infine, il 10% previsto dalla convenzione Francia–Italia per gli interessi è un tetto all’eventuale imposizione alla fonte, non un prelievo che la Francia debba sempre applicare. [1–5]
Il problema emerge spesso durante la preparazione del budget. La controllata deve finanziare scorte, assumere personale, aprire una sede o attendere il pagamento dei clienti. La capogruppo dispone di liquidità e propone un bonifico, magari accompagnato da una semplice scrittura «finanziamento soci». A fine esercizio, il commercialista francese deve però rispondere a domande che il bonifico non risolve: quale capitale è stato effettivamente liberato? Quando scade il prestito? Come è stato determinato il tasso? La società può rimborsarlo? Quanti altri oneri finanziari sostiene? Quale reddito deve dichiarare la casa madre italiana?
Questo articolo riguarda principalmente una società di capitali italiana che finanzia una società francese soggetta all’impôt sur les sociétés, nell’ambito di un gruppo industriale o commerciale. Una stabile organizzazione, una società fiscalmente trasparente, una banca o uno strumento ibrido richiedono adattamenti specifici. Gli esempi sono ipotetici e servono a separare questioni che, nella gestione quotidiana, tendono a essere confuse.
I. La deducibilità francese comincia dalla struttura del finanziamento, non dal solo tasso d’interesse
A. Conto corrente soci, capitale e tesoreria accentrata rispondono a esigenze diverse
Il «compte courant d’associé» è un credito del socio, non una parte del capitale sociale.
Nel linguaggio societario francese, il compte courant d’associé indica normalmente somme che il socio lascia o mette a disposizione della società oltre il proprio conferimento al capitale. Può trattarsi di un versamento, ma anche di somme già dovute al socio e temporaneamente lasciate nella società. Il socio assume la posizione di creditore; la società registra un debito. L’espressione francese apport en compte courant non deve quindi essere tradotta come se identificasse necessariamente un conferimento patrimoniale. [6]
Per il lettore italiano, il termine più utile è spesso «finanziamento soci». La parola «conto corrente» descrive una modalità di registrazione e gestione dei rapporti, ma non basta a stabilire il contenuto giuridico dell’operazione. Non è un conto bancario della capogruppo aperto presso la controllata, né un autonomo regime fiscale che renda deducibile qualsiasi remunerazione.
Un versamento di 800.000 euro può rappresentare un finanziamento rimborsabile, un aumento di capitale o l’esecuzione di un accordo più ampio di ricapitalizzazione. Il suo nome nella causale del bonifico non sostituisce la decisione societaria e il contratto. Per questo è preferibile decidere la qualificazione prima del trasferimento, evitando che le due contabilità attribuiscano al medesimo pagamento significati diversi.
La distinzione è rilevante anche quando la partecipazione è totalitaria. La società madre e la figlia restano soggetti distinti: il denaro ricevuto dalla controllata entra nel suo patrimonio e deve essere utilizzato nel suo interesse. Il socio non conserva un diritto di prelievo indistinto sui conti della società soltanto perché possiede il 100% delle azioni.
Il capitale finanzia il rischio permanente; il prestito richiede una prospettiva di restituzione.
Il capitale è destinato ad assorbire il rischio dell’attività. La sua restituzione non segue le regole ordinarie del rimborso di un prestito e richiede le operazioni societarie pertinenti. La remunerazione del socio avviene eventualmente attraverso dividendi o valorizzazione della partecipazione, senza generare per la controllata una deduzione di interessi sul capitale conferito.
Il finanziamento soci conserva invece una scadenza, una disciplina di rimborso e, se prevista, una remunerazione. Questa flessibilità può essere adatta a un fabbisogno stagionale o a un investimento il cui ritorno è sufficientemente prevedibile. Diventa meno convincente quando il debito finanzia perdite strutturali e viene prorogato ogni anno senza un percorso realistico di rientro.
Non esiste una proporzione universale tra capitale e debito valida per tutte le controllate. Un distributore con incassi regolari, un’impresa edile esposta a lunghi tempi di pagamento e una società appena costituita presentano esigenze diverse. L’analisi deve collegare la durata del finanziamento ai flussi di cassa disponibili dopo salari, fornitori, imposte, investimenti e servizio del debito bancario.
Un esempio chiarisce il punto. Una società francese necessita di 1,2 milioni di euro: 300.000 per un picco di scorte destinato a riassorbirsi entro sei mesi e 900.000 per sostenere l’apertura di un’attività che non produrrà cassa per tre anni. Un unico conto corrente rimborsabile a richiesta non descrive bene le due esigenze. Una combinazione di capitale, prestito a termine e linea stagionale può rendere più leggibili sia il rischio sia la remunerazione.
La scelta non dipende soltanto dalle imposte. Una banca può richiedere il blocco del conto corrente soci o la sua subordinazione al credito bancario. Un investitore può pretendere che una parte del finanziamento sia convertita in capitale prima del suo ingresso. Un contratto di acquisizione può vietare rimborsi alla capogruppo durante un determinato periodo. Questi vincoli devono essere considerati prima di presentare il debito come liberamente rimborsabile.
Un conto corrente bloccato non diventa automaticamente patrimonio netto.
Una convenzione può impedire il rimborso per un certo periodo, oppure subordinare il credito del socio a quello di altri finanziatori. Ciò modifica il rischio economico, la disponibilità della liquidità e la comparabilità del prestito. Non basta però, da solo, a trasformare una passività in capitale sociale o in fondi propri per ogni disposizione tributaria.
È quindi necessario distinguere almeno tre qualificazioni: quella contrattuale, quella contabile e quella richiesta dalla singola norma fiscale. Un finanziamento presentato alla banca come «quasi equity» può restare debito ai fini del test francese di sottocapitalizzazione. La qualificazione deve essere verificata sullo strumento concreto, non ricavata da una formula commerciale.
Anche il tasso deve seguire questa distinzione. Un credito subordinato e non rimborsabile per cinque anni non è comparabile senza adattamenti con una linea bancaria garantita, revocabile e a breve termine. Se il gruppo modifica il rango o la durata del prestito, deve verificare se la remunerazione prevista continua a essere coerente.
Il finanziamento deve rientrare nelle operazioni consentite e rispettare la governance di ciascuna società.
In Francia, l’articolo L. 511-7, I, 3°, del Code monétaire et financier consente operazioni di tesoreria tra società collegate da rapporti di capitale che attribuiscono a una delle imprese un potere di controllo effettivo sulle altre. È una deroga rilevante al monopolio bancario. Non autorizza indistintamente prestiti professionali a qualsiasi impresa conosciuta dal gruppo. [7]
Per una casa madre italiana che controlla la figlia francese, la relazione di gruppo deve essere documentata con un organigramma aggiornato e con i dati delle partecipazioni. La verifica francese deve essere coordinata con quella italiana sulla legittimità dell’attività svolta dal finanziatore e con l’eventuale presenza di soggetti regolamentati. La circostanza che il denaro attraversi una frontiera europea non elimina queste verifiche.
Occorre inoltre individuare chi può sottoscrivere il contratto e quale procedura societaria applicare. In una SAS, una SARL o una SA francese non operano le stesse regole sulle convenzioni concluse con soci e amministratori. La presenza di condizioni normali o di un socio unico può modificare gli adempimenti; non consente di ignorare lo statuto e la disciplina della forma sociale interessata.
Nella pratica, il verbale dovrebbe spiegare almeno il bisogno finanziato, l’importo massimo, la durata e le ragioni delle condizioni scelte. Se la stessa persona rappresenta entrambe le società, il tema dei poteri e degli eventuali conflitti deve essere affrontato espressamente. Una firma identica sui due lati non dimostra, da sola, che ciascuna società abbia validamente autorizzato l’operazione.
Il contratto deve permettere a un terzo di ricostruire il debito.
Un contratto utile non è necessariamente lungo. Deve però identificare il capitale finanziato, le modalità di utilizzo, la valuta, la decorrenza degli interessi, la scadenza, l’eventuale ammortamento, il rimborso anticipato e le conseguenze del mancato pagamento. Se esiste un plafond, bisogna distinguere l’importo autorizzato da quello effettivamente utilizzato.
Per un tasso variabile, la sola formula «Euribor più margine» è incompleta. Vanno precisati il parametro, la durata del parametro, la frequenza di revisione, la data di rilevazione e l’eventuale soglia minima. Anche la convenzione di calcolo dei giorni deve essere condivisa dalle due contabilità. Una differenza tra base 360 e base 365 può produrre riconciliazioni inutilmente difficili su finanziamenti importanti.
Il contratto deve disciplinare separatamente gli interessi maturati e quelli pagati. Se gli interessi sono capitalizzati, la capitalizzazione deve avere una base contrattuale e rispettare la legge applicabile. La registrazione contabile a fine anno non può creare retroattivamente una clausola assente, né giustificare una remunerazione che le parti non avevano concordato.
È opportuno precisare la legge applicabile e il foro competente, ma senza attribuire a queste clausole un effetto che non hanno. La scelta della legge italiana per il contratto non sostituisce le regole francesi sulla deduzione degli interessi. La scelta della legge francese non elimina gli obblighi tributari della casa madre italiana. Contratto, diritto societario e imposizione seguono criteri di collegamento differenti.
Per una linea utilizzata in più tranche, la prova del capitale deve essere analitica. Un prospetto mensile può indicare saldo iniziale, versamenti, rimborsi, interessi maturati e saldo finale. Il prospetto dovrebbe riconciliarsi con la banca, il conto del creditore e quello del debitore. Questa riconciliazione è spesso più utile di una clausola fiscale generica ripetuta in ogni contratto.
La tesoreria accentrata non assorbe tutti i problemi del prestito.
Un cash pooling può permettere al gruppo di compensare disponibilità e fabbisogni. Occorre distinguere l’accentramento con effettivi trasferimenti di denaro da strutture nelle quali la banca opera compensazioni senza trasferire nello stesso modo la titolarità dei saldi. Da questa differenza dipendono i creditori, i debitori e i rischi effettivamente assunti.
La società che coordina la tesoreria non ha automaticamente diritto all’intero margine tra tassi debitori e creditori. La sua remunerazione dipende dalle funzioni svolte, dai rischi controllati e dalle risorse impiegate. Le indicazioni OCSE sulle transazioni finanziarie richiedono un’analisi del ruolo del gestore e dei vantaggi per i partecipanti; non forniscono un margine standard applicabile a ogni gruppo. [8]
Un saldo debitore che resta costante per anni può richiedere una valutazione come finanziamento strutturale, anziché come semplice oscillazione di liquidità. Il nome «cash pool» non rende automaticamente di breve durata una posizione che, nei fatti, finanzia un investimento permanente. L’analisi della durata economica deve accompagnare quella del contratto.
Per una PMI, questa verifica può partire da una domanda semplice: nei dodici mesi precedenti la controllata è mai tornata in posizione creditoria o ha almeno ridotto significativamente il saldo? Se la risposta è negativa, la direzione finanziaria dovrebbe spiegare perché continua a trattare il fabbisogno come temporaneo. Non è una presunzione legale, ma un controllo gestionale utile per individuare incoerenze prima della verifica fiscale.
Le formalità informative sono autonome rispetto alla deducibilità.
La dichiarazione francese dei contratti di prestito, mediante il modello n. 2062 quando dovuta, deve essere inserita nel calendario di chiusura. La disciplina prevede una soglia di 5.000 euro e regole per la pluralità di prestiti; l’intervento di un intermediario può incidere sull’individuazione del soggetto obbligato. Non bisogna dedurre dall’esistenza di un contratto infragruppo che il finanziamento sia escluso dagli adempimenti informativi. [9]
Questo obbligo non sostituisce la documentazione dei prezzi di trasferimento e non approva il tasso. Allo stesso modo, l’assenza di una ritenuta sugli interessi non significa assenza di dichiarazioni. Prima del pagamento e della dichiarazione annuale devono essere verificati gli obblighi applicabili al prestito, ai redditi corrisposti e alla specifica posizione del beneficiario estero.
La gestione migliore consiste nell’attribuire le responsabilità fin dall’inizio: chi conserva il contratto, chi produce il calcolo degli interessi, chi verifica le dichiarazioni francesi e chi comunica gli importi al consulente italiano. Il rischio di omissione cresce quando ogni professionista presume che l’adempimento sia già stato eseguito nell’altro Paese.
B. Tasso, EBITDA e sottocapitalizzazione sono filtri successivi, con effetti diversi
Il capitale deve essere interamente liberato quando gli interessi remunerano anticipazioni del socio.
L’articolo 39, comma 1, n. 3, del CGI subordina la deduzione degli interessi sulle somme lasciate o messe a disposizione dai soci alla liberazione integrale del capitale. La verifica riguarda il capitale sottoscritto della società debitrice, non soltanto il fatto che la casa madre abbia eseguito il bonifico relativo al finanziamento. [1–2]
Una società può essere regolarmente costituita e avere ancora capitale da versare. La validità societaria di tale situazione non risolve il problema fiscale degli interessi. Prima di calcolare il tasso massimo, occorre quindi leggere la situazione del capitale, controllare i versamenti e confrontare le relative date con quelle di maturazione degli interessi.
Questo punto ha una conseguenza operativa: destinare una parte della liquidità alla liberazione del capitale già sottoscritto può essere prioritario rispetto all’apertura di un nuovo conto corrente soci. Non si tratta di trasformare indistintamente ogni prestito in capitale, ma di evitare che un requisito preliminare renda inutile una sofisticata analisi dei tassi.
Il tasso di riferimento francese varia con la chiusura dell’esercizio.
Il riferimento dell’articolo 39 è costruito sulla media dei tassi effettivi praticati dagli istituti di credito per determinati prestiti alle imprese a tasso variabile e di durata iniziale superiore a due anni. L’amministrazione pubblica i dati necessari al calcolo. Non è il tasso legale francese, non è automaticamente l’Euribor e non è un tasso fissato una volta per tutte per l’intero anno civile. [1–2]
Per un esercizio di dodici mesi chiuso tra il 30 settembre e il 30 ottobre 2026, la tabella ufficiale consultata indica il 4,40%; per una chiusura tra il 31 ottobre e il 29 novembre 2026, il 4,43%. Queste percentuali non devono essere trasferite senza verifica a un esercizio di durata diversa o alla chiusura del 31 dicembre 2026. Alla data di questo articolo, il budget di fine anno deve ancora distinguere il tasso provvisorio di simulazione da quello definitivamente applicabile alla chiusura. [6]
Se la controllata riceve più versamenti durante l’anno, l’interesse non si calcola necessariamente sul saldo finale per dodici mesi. Occorre considerare gli importi e i periodi di effettiva disponibilità. Lo stesso vale per rimborsi parziali e modifiche contrattuali: la corretta percentuale non corregge una base di calcolo sbagliata.
Un tasso superiore può essere deducibile, ma occorre dimostrare il mercato della controllata.
L’articolo 212, I, a, del CGI permette, nel proprio ambito di applicazione, di giustificare un tasso superiore a quello dell’articolo 39 dimostrando il tasso che la società finanziata avrebbe potuto ottenere da un organismo finanziario indipendente in condizioni analoghe. Il punto di osservazione è quindi il debitore francese e l’operazione concreta, non soltanto il costo della raccolta della casa madre. [2]
La legge finanziaria francese per il 2026 ha esteso questa possibilità anche alle imprese socie che non siano «legate» secondo il criterio dell’articolo 39, comma 12, per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2025. Nel rapporto ordinario tra una capogruppo italiana e la sua controllata francese, il collegamento esiste normalmente già; la novità è però rilevante per partecipazioni minoritarie e investimenti congiunti. [10]
Supponiamo che la capogruppo si finanzi al 3,8% e presti alla figlia al 5,4%. Il margine non è automaticamente eccessivo: la figlia potrebbe presentare un rischio maggiore e non offrire le medesime garanzie. Ma non è neppure automaticamente giustificato. Se la figlia dispone di liquidità, di contratti solidi e di garanzie migliori, il differenziale deve essere spiegato su basi diverse dalla semplice appartenenza al gruppo.
Il costo della raccolta della madre può essere un elemento del dossier. Diventa insufficiente se usato come unica prova, perché risponde alla domanda «quanto costa finanziarsi al prestatore?» e non necessariamente alla domanda richiesta dal CGI: «a quali condizioni si sarebbe finanziato questo debitore presso un soggetto indipendente?».
Anche l’appartenenza al gruppo deve essere trattata con misura. Un sostegno economicamente prevedibile può influire sul rischio; non equivale sempre a una garanzia giuridica illimitata. Al contrario, ignorare completamente una garanzia effettivamente prestata può gonfiare artificialmente il premio per il rischio. Il dossier deve descrivere il sostegno esistente e le sue conseguenze, senza inventare obblighi della capogruppo.
La prova può essere costruita con più elementi, purché realmente comparabili.
Nell’avis del 10 luglio 2019, n. 429426, Wheelabrator Group, il Conseil d’État ha riconosciuto che la prova del tasso può essere fornita con qualsiasi mezzo. I rendimenti obbligazionari di imprese comparabili possono concorrere all’analisi quando l’emissione obbligazionaria rappresenti un’alternativa realistica al prestito infragruppo. Non ne deriva che qualunque rendimento reperito in una banca dati sia un confronto utilizzabile. [11]
Per un finanziamento significativo, il dossier può associare offerte bancarie, dati su debiti comparabili, analisi del rischio di credito e spiegazione degli aggiustamenti. Le offerte devono riguardare condizioni comparabili: una proposta garantita da immobili non dimostra necessariamente il prezzo di un prestito privo di garanzie. Una proposta di durata annuale non giustifica automaticamente una remunerazione per sette anni.
La data conta quanto il contenuto. Un finanziamento concluso in un periodo di tensione dei mercati deve essere analizzato sulla base delle condizioni allora disponibili. Una ricerca successiva può documentare il passato, ma deve ricostruirlo; non può sostituire i tassi del momento della stipula con quelli più favorevoli del momento del controllo.
Per un tasso fisso, non è normalmente coerente rideterminare retroattivamente il prezzo ogni anno perché il mercato è cambiato. Per un tasso variabile, bisogna verificare che l’indice sia stato aggiornato secondo il contratto. Per una proroga o una rinegoziazione, occorre valutare se siano cambiate le condizioni rilevanti e se serva una nuova analisi.
La documentazione deve restare proporzionata. Un finanziamento modesto non richiede necessariamente la stessa complessità di un’acquisizione finanziata per decine di milioni. La proporzione riguarda l’estensione del lavoro, non l’esistenza della prova: anche una PMI deve poter spiegare il tasso, la durata e la funzione del prestito.
Il tasso eccessivo e il limite quantitativo non producono la stessa indeducibilità.
Gli interessi esclusi perché superano il tasso fiscalmente ammesso non entrano, come se fossero normali interessi deducibili, nel meccanismo di riporto del plafond ATAD. La frazione definitivamente esclusa per il tasso deve essere separata dagli oneri temporaneamente non dedotti per il limite quantitativo. La disciplina francese applica i filtri secondo un ordine preciso. [2, 12]
Immaginiamo un capitale costante di 2 milioni di euro per un anno, un tasso pattuito del 6% e, per il solo esempio, un tasso fiscalmente ammissibile del 4,5%, senza prova di un maggiore tasso di mercato. Gli interessi contabilizzati ammontano a 120.000 euro; 30.000 risultano eccedenti rispetto al limite assunto. Il successivo calcolo delle limitazioni quantitative parte dagli interessi ammessi dopo questo primo controllo, non da un credito fiscale di 120.000 euro da recuperare nel futuro.
Se invece il 6% è dimostrato come tasso di mercato applicabile, il problema del tasso può essere superato. Resta da verificare il limite agli oneri finanziari netti e ogni altra regola pertinente. La prova economica della remunerazione non costituisce una deroga generale all’articolo 212 bis.
La regola ordinaria considera il maggiore tra 3 milioni e il 30% dell’EBITDA fiscale.
Per una società non appartenente a un gruppo fiscale francese, l’articolo 212 bis prevede, nel regime ordinario, un plafond pari al maggiore tra 3 milioni di euro e il 30% del risultato determinato secondo la norma, comunemente chiamato EBITDA fiscale. L’importo fisso è riferito a un esercizio di dodici mesi e viene adattato alla durata dell’esercizio. [3, 13]
Questo significa che una società con EBITDA fiscale di 4 milioni di euro ha, in linea di principio, un plafond ordinario di 3 milioni, poiché il 30% dell’EBITDA è soltanto 1,2 milioni. Una società con EBITDA fiscale di 20 milioni ha invece un plafond ordinario di 6 milioni. Non bisogna applicare il minore dei due importi, né sommarli ottenendo un plafond di 9 milioni nel secondo esempio.
Il limite riguarda gli oneri finanziari netti, determinati secondo il perimetro fiscale, e non il solo interesse pagato alla capogruppo. La società deve ricostruire gli oneri e i proventi rilevanti per tutte le operazioni comprese nella norma. Il fatto che il finanziamento infragruppo produca soltanto 200.000 euro di interessi non basta a escludere il problema se esistono importanti debiti bancari o altri costi assimilati.
L’EBITDA del reporting gestionale non può essere utilizzato senza riconciliazione. La base fiscale considera rettifiche proprie e non coincide necessariamente con il margine operativo comunicato al consiglio di amministrazione o alla banca. Un’impresa può quindi rispettare un covenant bancario e incontrare comunque una limitazione fiscale, oppure presentare l’effetto opposto.
Per il budget, è utile creare un ponte tra risultato contabile, risultato fiscale e EBITDA fiscale. Ogni aggiustamento dovrebbe essere identificabile e aggiornabile. Se il modello finanziario tratta l’EBITDA come una semplice cella importata dal conto economico, il rischio non è solo un errore di aliquota: è costruire l’intero beneficio del debito su una base non pertinente.
Gli oneri non dedotti e la capacità inutilizzata seguono calendari diversi.
Nel regime ordinario, gli oneri finanziari netti non dedotti possono essere riportati agli esercizi successivi secondo le condizioni previste dalla legge. La capacità di deduzione inutilizzata ha invece un orizzonte di cinque esercizi e una funzione propria: non è un credito liberamente utilizzabile per qualsiasi interesse pregresso. Il modello deve tenere registri distinti. [3, 14]
Una società che ha oggi un’elevata capacità inutilizzata non deve presumere che essa neutralizzerà indistintamente tutte le future limitazioni. Occorre verificare l’ordine di utilizzo, il tipo di onere e l’anno di formazione della capacità. La previsione del beneficio fiscale deve considerare la possibilità concreta di recupero, non soltanto l’esistenza astratta di un riporto.
Questa distinzione incide sulle scelte di finanziamento pluriennali. Se il piano prevede perdite o margini bassi per più anni, una deduzione rinviata può avere un valore economico sensibilmente inferiore a una deduzione immediata. Una simulazione che attribuisce automaticamente lo stesso valore a entrambe tende a sovrastimare il vantaggio del debito.
La sottocapitalizzazione può rendere inapplicabile la rassicurazione dei 3 milioni.
Quando il debito medio verso imprese legate supera una volta e mezza i fondi propri rilevanti, si deve esaminare il regime francese di sottocapitalizzazione. Il test considera il debito medio dell’esercizio e i fondi propri secondo le regole previste; non è un confronto generico tra il saldo di conto corrente dell’ultimo giorno e il solo capitale nominale. [15]
Il meccanismo divide gli oneri finanziari netti in due frazioni. A quella ordinaria si applica il plafond ordinario proporzionato; alla frazione riferibile all’eccesso di indebitamento si applica un limite più severo costruito sul maggiore tra 1 milione di euro e il 10% dell’EBITDA fiscale, anch’esso proporzionato. Non si tratta di due franchigie piene che l’impresa possa cumulare.
Consideriamo un esempio semplificato, senza proventi finanziari, riporti o clausole di salvaguardia. Una controllata presenta 10 milioni di fondi propri, 50 milioni di debito medio verso la madre, nessun altro debito finanziario, 2 milioni di oneri finanziari netti e 2 milioni di EBITDA fiscale. La soglia di debito legato è 15 milioni; l’eccesso è 35 milioni.
La frazione ordinaria rappresenta il 30% del debito totale: 15 milioni diviso 50 milioni. Gli oneri attribuiti a tale frazione sono 600.000 euro e il plafond ordinario proporzionato è 900.000 euro, ossia 3 milioni moltiplicati per il 30%. Questa prima frazione è quindi deducibile nell’esempio.
La frazione eccedente rappresenta il 70%. Gli oneri corrispondenti ammontano a 1,4 milioni. Il plafond ridotto è 700.000 euro: il maggiore tra 1 milione e il 10% di 2 milioni, moltiplicato per il 70%. La deduzione complessiva è pertanto 1,3 milioni, non 2 milioni. L’esempio mostra perché oneri inferiori a 3 milioni non garantiscano, da soli, l’integrale deduzione.
Il riporto della quota esclusa dalla frazione più severa è inoltre limitato a un terzo del relativo ammontare, secondo il meccanismo applicabile. La differenza rispetto al riporto ordinario può trasformare una scelta di struttura patrimoniale in un costo fiscale durevole. Non è sufficiente annotare tutto come «interessi da recuperare in futuro». [15]
Le clausole di salvaguardia richiedono dati del gruppo e non operano automaticamente.
Il sistema prevede verifiche basate sui rapporti patrimoniali del gruppo consolidato. Occorre distinguere la possibilità di superare il test di sottocapitalizzazione mediante il confronto dell’indebitamento dalla deduzione complementare prevista, in determinate condizioni, per imprese appartenenti a un gruppo consolidato. I due meccanismi hanno presupposti e calcoli diversi. [3, 15]
Per utilizzarli, non basta dichiarare che la controllata appartiene a un gruppo solido. Servono dati omogenei, il perimetro corretto, i conti consolidati e una ricostruzione dei rapporti prevista dalla legge. Se tali informazioni sono custodite in Italia, la figlia francese deve poterle ottenere in tempo utile e conservarne una versione comprensibile per il controllo francese.
L’eventuale beneficio dovrebbe essere simulato prima di deliberare il finanziamento. Far dipendere la deduzione da una clausola di salvaguardia senza avere accesso ai dati necessari equivale a basare il budget su una condizione che nessuno ha ancora verificato.
L’integrazione fiscale francese modifica il livello del calcolo, non cancella il finanziamento italiano.
Quando le società francesi appartengono a un gruppo fiscale, l’articolo 223 B bis disciplina il limite agli oneri finanziari netti a livello del risultato d’insieme. Il plafond di 3 milioni non si moltiplica semplicemente per il numero delle società integrate. Gli interessi pagati alla capogruppo italiana, esterna al perimetro fiscale francese, non scompaiono per effetto del consolidamento contabile mondiale. [16]
Una società italiana può, a determinate condizioni, essere l’entità madre non residente di una configurazione di integrazione orizzontale francese. Ciò non significa che i suoi interessi attivi italiani confluiscano nell’imponibile consolidato francese come se la madre fosse una società residente inclusa nel gruppo. Perimetro contabile e perimetro fiscale devono restare separati.
L’articolo dedicato al sistema dell’integrazione fiscale in Francia offre un primo orientamento sul regime. Per il finanziamento, la verifica deve essere completata con i limiti specifici agli oneri finanziari, la posizione di ciascuna società e le condizioni dell’opzione effettivamente esercitata.
II. Le due amministrazioni devono poter leggere la stessa operazione, anche quando la tassano diversamente
A. Ritenute e prezzi di trasferimento richiedono una verifica franco-italiana coordinata
Sugli interessi di un prestito ordinario verso l’Italia non si applica automaticamente una ritenuta francese del 10%.
Nel caso ordinario di interessi su un prestito o conto corrente soci pagati da una società francese a una società fiscalmente residente in Italia, senza elementi particolari, il diritto interno francese non prevede una ritenuta generalizzata per il solo fatto che il creditore sia non residente. Occorre partire dalla qualificazione del reddito e dal regime interno, prima di invocare la convenzione. [4]
L’articolo 125 A, III, del CGI conserva un prelievo specifico per determinati pagamenti verso Stati o territori non cooperativi, con una clausola di salvaguardia e un’aliquota maggiorata prevista dalla legge. Questa disciplina impone di considerare anche la destinazione del pagamento: non basta leggere l’indirizzo della casa madre sul contratto se il flusso viene indirizzato altrove. Non è però il regime di un ordinario pagamento a una società italiana sul proprio conto in Italia. [4, 17]
La conclusione deve restare circoscritta agli interessi ordinari correttamente qualificati. Titoli particolari, strumenti partecipativi, riqualificazioni in distribuzioni, rapporti con una stabile organizzazione o pagamenti attraverso strutture interposte possono richiedere un’analisi diversa. Dire «nessuna ritenuta ordinaria su questo prestito» è più preciso di affermare che tutti i redditi finanziari francesi destinati all’estero siano sempre esenti.
La convenzione limita un’imposta esistente; non la crea.
L’articolo 11 della convenzione franco-italiana del 5 ottobre 1989 attribuisce allo Stato di residenza il diritto di tassare gli interessi e consente, entro determinate condizioni, anche l’imposizione nello Stato della fonte. Quando il percettore è il beneficiario effettivo, il prelievo alla fonte previsto dal paragrafo 2 non può superare il 10% dell’importo lordo. [5]
Se la normativa interna francese non applica un prelievo al flusso considerato, la convenzione non introduce da sola il 10%. Un plafond convenzionale non è un’aliquota minima. Questo è il motivo per cui inserire automaticamente una ritenuta del 10% nel budget può sottostimare la liquidità che la casa madre riceverà e provocare versamenti non dovuti.
La convenzione contempla inoltre ipotesi specifiche di imposizione esclusiva nello Stato di residenza, tra cui, alle condizioni dell’articolo 11, interessi collegati a determinate vendite a credito. Un credito commerciale derivante da una fornitura non va quindi analizzato automaticamente come se fosse un semplice prestito di tesoreria. La causa del credito può incidere sul trattamento del relativo interesse.
Il protocollo precisa che la regola convenzionale sugli interessi può operare anche in assenza di pagamento effettivo. Per questo il calendario delle registrazioni e della maturazione deve essere esaminato senza limitarsi ai movimenti bancari. La convenzione non trasforma, comunque, un interesse capitalizzato in un reddito definitivamente non tassabile. [5]
Per evitare errori, il fascicolo di pagamento dovrebbe distinguere quattro informazioni: natura del reddito, residenza del beneficiario, destinazione del pagamento e base dell’eventuale agevolazione richiesta. Il certificato di residenza è utile, ma non risponde da solo a tutte e quattro le domande.
La direttiva interessi e canoni non deve essere confusa con la direttiva madre-figlia.
La direttiva 2003/49/CE disciplina, a determinate condizioni, interessi e canoni tra società associate di Stati membri diversi. La direttiva madre-figlia riguarda invece le distribuzioni di utili. La presenza di una partecipazione non rende intercambiabili i due regimi. [18]
Per la direttiva sugli interessi occorre verificare, tra l’altro, la qualità delle società, l’assoggettamento a imposta, il collegamento partecipativo e il beneficiario effettivo, oltre alle disposizioni nazionali di attuazione. Non è sufficiente affermare che entrambe le società sono europee. Nel flusso ordinario Francia–Italia qui descritto, tuttavia, l’assenza di una ritenuta può già discendere dal diritto interno francese: non occorre inventare una domanda di esenzione europea quale condizione universale del pagamento.
La distinzione torna utile se il finanziamento viene riorganizzato o se il flusso si inverte. Gli interessi pagati da una società italiana a un creditore francese richiedono una verifica delle ritenute italiane e delle relative esenzioni. La risposta ottenuta per un pagamento dalla Francia non può essere copiata automaticamente per il pagamento dall’Italia.
Per i dividendi e il controllo antiabuso, si può approfondire il diverso tema nell’articolo Holding operativa e abuso fiscale: la sentenza NEO GROUP e i dividendi tra Francia, Italia e Svizzera. Qui il problema è la remunerazione di un credito: qualifica, deduzione e imposizione degli interessi richiedono una propria analisi.
Una clausola di gross-up non è una verifica della ritenuta.
Il contratto può prevedere che il debitore sostenga il costo di un’eventuale ritenuta in modo che il creditore riceva un importo netto determinato. Questa clausola distribuisce un rischio economico tra le parti; non stabilisce se il prelievo sia dovuto. Se applicata senza controllo, può aumentare inutilmente il costo della filiale.
Supponiamo, soltanto per illustrare il meccanismo contrattuale, che siano dovuti 100.000 euro netti e che un prelievo del 10% trovi effettivamente applicazione. Il lordo necessario non sarebbe 110.000 euro, ma circa 111.111 euro, perché il 10% si calcola sul lordo. Prima di utilizzare questo calcolo, però, occorre avere dimostrato l’esistenza del prelievo: nel prestito ordinario verso l’Italia non va assunto come automatismo.
Una clausola ben costruita può subordinare il gross-up alla collaborazione del creditore per ottenere i benefici disponibili e disciplinare il caso in cui il maggior prelievo dipenda da un suo cambiamento di residenza o di conto di pagamento. Anche tali clausole devono essere coerenti con le condizioni di mercato e con il costo complessivo del finanziamento.
Il controllo dei prezzi di trasferimento riguarda l’operazione, non soltanto la percentuale.
In Francia, l’articolo 57 del CGI consente la rettifica dei benefici indirettamente trasferiti a imprese estere legate. In Italia, l’articolo 110, comma 7, del TUIR applicabile nel 2026 impone il riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili. La prospettiva bilaterale è decisiva: un prezzo troppo alto può erodere l’imponibile francese, mentre un prezzo troppo basso può sottrarre reddito al finanziatore italiano. [19–20]
L’analisi deve quindi considerare l’importo prestabile, la durata, le garanzie, la valuta, la subordinazione, il diritto di rimborso e il rischio di credito. Una remunerazione apparentemente moderata può risultare incoerente se applicata a un debito che il debitore non avrebbe realisticamente assunto a quelle condizioni. Al contrario, un tasso superiore alla media può essere giustificato da caratteristiche effettive, se documentate.
Questo controllo non deve essere confuso con la regola francese del tasso di riferimento. Utilizzare il tasso dell’articolo 39 può risolvere uno specifico problema francese di limite alla deduzione, ma non dimostra necessariamente che il reddito della madre italiana sia stato determinato secondo il mercato. Il tasso fiscalmente accettabile da un lato non è automaticamente il prezzo corretto dall’altro.
Se, per esempio, il gruppo sceglie il 4,4% esclusivamente perché compare in una tabella francese, deve ancora domandarsi se tale remunerazione sia adeguata al prestito concreto dal punto di vista italiano. La risposta può essere positiva, ma deve risultare dall’analisi. Il richiamo a un limite amministrativo estero non sostituisce la comparabilità.
Il prestito infruttifero non elimina il problema fiscale; lo sposta.
L’assenza di interessi evita alla controllata francese di chiedere la deduzione di un costo che non sostiene. Non garantisce però l’assenza di una rettifica in Italia sul reddito della società finanziatrice. La gratuità deve essere valutata nel quadro del rapporto infragruppo, della sua funzione e delle regole sui prezzi di trasferimento. [20]
È possibile che una società intenda sostenere la partecipata in qualità di socio. In tal caso, la domanda preliminare è se lo strumento scelto descriva correttamente tale sostegno. Chiamare «prestito» un finanziamento senza remunerazione, privo di scadenza e senza prospettive di restituzione non equivale a dimostrare che un finanziatore indipendente avrebbe accettato le stesse condizioni.
La soluzione non consiste nell’aggiungere un tasso simbolico per salvare la forma. Bisogna scegliere tra un vero debito, un intervento patrimoniale o una struttura mista e spiegare le condizioni adottate. Il costo fiscale della scelta deve essere calcolato dopo avere qualificato l’operazione, non utilizzato per occultarne la natura.
Una piccola controllata può essere soggetta alla documentazione francese per le dimensioni della madre.
L’articolo L. 13 AA del Livre des procédures fiscales impone la documentazione dei prezzi di trasferimento alle imprese che rientrano nei suoi criteri, con una soglia di 150 milioni di euro di fatturato annuo al netto delle imposte o di attivo lordo. La disciplina contempla anche rapporti di controllo con entità che raggiungono la soglia e l’appartenenza a determinati gruppi fiscali. [21]
Il responsabile di una filiale con 8 milioni di fatturato non può quindi concludere che l’obbligo sia escluso osservando soltanto i propri conti. Se la società è controllata dalla madre italiana che soddisfa i criteri, la verifica va effettuata sull’intera catena rilevante. Un gruppo familiare può essere coinvolto senza essere percepito internamente come una grande multinazionale.
La documentazione comprende un file principale relativo al gruppo e un file locale riferito alla società verificata. Per i finanziamenti, devono emergere la struttura del finanziamento del gruppo, le funzioni di tesoreria, i contratti, i flussi e la ragione della remunerazione. Il fascicolo non sostituisce i giustificativi delle singole operazioni.
Separatamente, l’articolo 223 quinquies B del CGI prevede una dichiarazione annuale dei prezzi di trasferimento con una soglia di 50 milioni di euro e propri criteri di collegamento. Il termine è collegato alla scadenza della dichiarazione dei risultati; la dichiarazione n. 2257 non deve essere confusa con il dossier completo dell’articolo L. 13 AA. [22]
Sotto le soglie non scompare il principio di libera concorrenza. Cambia il livello dell’obbligo documentale formalizzato, non la necessità di giustificare il debito e gli interessi. Per una PMI, un fascicolo più snello può essere adeguato; l’assenza totale di prova resta una debolezza.
Un dossier scritto e non applicato può diventare un problema autonomo.
L’articolo 57 contiene una regola specifica per lo scostamento dalla metodologia indicata nella documentazione messa a disposizione dell’amministrazione: la differenza può essere presunta come trasferimento indiretto di utili, salvo dimostrazione contraria. Non basta quindi conservare una politica di gruppo formalmente corretta se la tesoreria applica tassi diversi senza spiegazione. [19]
Un esempio frequente è una policy che prevede Euribor a tre mesi più un margine, mentre la contabilità usa un tasso fisso mantenuto per anni. Un altro è la previsione di una commissione per linee inutilizzate mai applicata, o applicata solo ad alcune società senza criterio. La verifica deve riconciliare contratto, policy e registrazioni, non trattarli come documenti indipendenti.
L’articolo 1735 ter del CGI prevede, in caso di mancata o incompleta risposta alla messa in mora relativa alla documentazione, un’ammenda con un minimo di 50.000 euro e criteri proporzionali che possono condurre a importi maggiori. La sanzione non scatta per qualsiasi imperfezione redazionale: è collegata alla fattispecie prevista dalla norma. Resta però una ragione concreta per verificare la disponibilità del dossier prima del controllo. [23]
La documentazione italiana deve essere coerente con quella francese, senza essere necessariamente identica.
Il sistema italiano di documentazione idonea, chiarito in particolare dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021, attribuisce rilievo a Masterfile e Documentazione Nazionale e al rispetto delle condizioni formali e sostanziali previste. L’eventuale protezione sanzionatoria non equivale a un’approvazione preventiva del prezzo o a un’immunità dalla rettifica. [24]
Per il gruppo, l’obiettivo pratico è una base fattuale comune: stesso capitale, stessa durata, stesso contratto, stesso rischio descritto e stessi flussi riconciliati. Le analisi possono adattarsi alle norme nazionali, ma non dovrebbero presentare la madre come semplice coordinatrice in Italia e come finanziatore che assume tutti i rischi in Francia senza spiegare la differenza.
Anche un intervallo di mercato deve essere utilizzato con rigore. La circolare italiana n. 16/E del 24 maggio 2022 distingue l’utilizzo dell’intero intervallo da quello di strumenti statistici quando vi siano difetti di comparabilità. Non autorizza a scegliere il punto più conveniente senza motivazione. Per un finanziamento, la scelta deve restare coerente con le caratteristiche del debitore e con la qualità dei comparabili. [25]
La doppia imposizione non si corregge con una semplice scrittura speculare.
Se la Francia nega una parte degli interessi perché eccedono il prezzo di libera concorrenza, la società italiana può aver già assoggettato a imposta l’intero ricavo. Il gruppo deve allora valutare i rimedi per la doppia imposizione, inclusi gli aggiustamenti corrispondenti e le procedure amichevoli pertinenti. Il riconoscimento dall’altro Stato non è automatico e richiede che ne ricorrano le condizioni. [5, 25]
È diverso il caso in cui gli interessi siano conformi al mercato ma la Francia ne rinvii la deduzione per il limite dell’articolo 212 bis. Tale limitazione non dimostra, da sola, che il reddito italiano sia eccessivo. Non può essere trasformata in una riduzione del ricavo della madre soltanto per ottenere una simmetria contabile o fiscale.
Occorre quindi identificare il fondamento preciso della rettifica: tasso, qualificazione del debito, limite quantitativo, documentazione o altra disposizione. La strategia di risposta cambia con il fondamento. Una contestazione francese non dovrebbe essere chiusa senza valutarne gli effetti sulla dichiarazione italiana e sui termini delle procedure internazionali disponibili.
B. La tassazione italiana e l’uscita dal debito devono essere previste prima che la filiale entri in difficoltà
Gli interessi attivi della casa madre italiana non sono dividendi.
Per una società di capitali italiana soggetta al regime ordinario, gli interessi del finanziamento concorrono al reddito d’impresa secondo le regole applicabili. L’aliquota ordinaria IRES è il 24%, ferma la verifica di regimi speciali e della posizione concreta del contribuente. Non si applica agli interessi, soltanto perché provengono da una partecipata, l’esclusione prevista per determinati dividendi. [26–27]
Questa distinzione cambia il confronto tra debito e capitale. Il debito può produrre una deduzione francese, ma genera un ricavo finanziario italiano. Il capitale non produce la medesima deduzione e può dare luogo, successivamente, a dividendi soggetti a un regime diverso. Non è corretto confrontare il solo risparmio francese del prestito con l’assenza di un costo deducibile sul capitale.
La valutazione deve inoltre considerare se la madre impiega liquidità propria o risorse prese a prestito. Nel primo caso riceve un interesse senza un corrispondente costo di raccolta direttamente collegato. Nel secondo caso occorre analizzare anche la deducibilità dei suoi interessi passivi e l’eventuale margine residuo.
La maturazione può precedere l’incasso.
Nel reddito d’impresa, la tassazione non è generalmente subordinata al semplice incasso materiale secondo un criterio di cassa. Le regole di competenza, il contratto e i principi contabili applicabili devono essere coordinati. L’articolo 89 del TUIR contiene disposizioni sugli interessi e considera anche interessi compensati nei rapporti contemplati dalla norma. [27]
La casa madre può quindi dover riconoscere un ricavo mentre la controllata non ha ancora versato denaro. La capitalizzazione degli interessi aumenta il credito, ma non equivale a un’esenzione fiscale. Un piano di tesoreria che rinvia tutti i pagamenti deve prevedere anche l’imposta eventualmente dovuta dal finanziatore prima dell’incasso.
Immaginiamo un prestito quinquennale che preveda interessi annuali capitalizzati fino alla scadenza. Le due società devono riconciliare non soltanto il capitale originario, ma anche gli interessi maturati e le condizioni della loro capitalizzazione. Se il contratto prevede il pagamento annuale e la società semplicemente non paga, la situazione non è identica a una capitalizzazione concordata: possono emergere arretrati, inadempimenti e decisioni di rinegoziazione.
La distinzione interessa anche la prova del tasso. Un interesse del 5% pagato ogni anno e uno del 5% interamente differito per cinque anni non presentano necessariamente lo stesso profilo economico. Per il creditore, il tempo dell’incasso e l’esposizione aggiuntiva fanno parte della remunerazione e del rischio.
L’articolo 96 italiano non riproduce il plafond francese di 3 milioni.
Per le imprese soggette alla disciplina ordinaria, l’articolo 96 del TUIR consente anzitutto la deduzione degli interessi passivi nei limiti degli interessi attivi e proventi assimilati rilevanti, compresi gli eventuali riporti ammessi. L’eccedenza incontra il limite collegato al 30% del ROL fiscale, con regole proprie di riporto. Non vi è una franchigia generale di 3 milioni equivalente a quella francese. [28]
Se la casa madre sostiene 500.000 euro di interessi passivi e registra 350.000 euro di interessi attivi rilevanti verso la controllata, il differenziale di 150.000 euro deve essere esaminato rispetto alla capacità ROL e agli altri elementi previsti dalla disciplina. L’esempio non dimostra che i 350.000 siano sempre utilizzabili: bisogna prima verificarne qualificazione, imponibilità e inclusione nel perimetro dell’articolo 96.
L’impiego di fondi propri per finanziare la figlia non crea, da solo, un interesse passivo figurativo deducibile in Italia. Analogamente, il fatto che il gruppo presenti un costo finanziario consolidato non attribuisce a ciascuna società il diritto di dedurre una quota di quel costo senza una propria base giuridica e fiscale.
Il ROL italiano e l’EBITDA fiscale francese devono essere calcolati separatamente. Entrambi richiamano grandezze operative, ma derivano da disposizioni nazionali diverse. Trasferire nel file italiano il valore calcolato in Francia, o viceversa, può produrre errori anche quando il gruppo adotta un unico modello di reporting.
Le regole speciali delle imprese finanziarie non vanno estese alle holding senza verificarne lo status.
La natura fiscale della società finanziatrice conta. Intermediari finanziari, imprese assicurative e determinate capogruppo seguono discipline particolari. La legge di bilancio italiana per il 2026 ha previsto, per gli intermediari finanziari interessati, percentuali temporanee di deducibilità degli interessi passivi. Queste misure non devono essere presentate come una limitazione generalizzata di tutti i finanziamenti soci. [29]
Una società che si definisce «holding» nei documenti commerciali non è per questo automaticamente un intermediario finanziario. Occorre verificare la classificazione rilevante per ciascuna imposta. Anche l’IRAP richiede un esame autonomo: il trattamento degli interessi non può essere dedotto dalla sola conclusione raggiunta ai fini IRES.
Per questo la simulazione franco-italiana dovrebbe indicare espressamente il tipo di società cui si riferisce. Un risultato valido per una capogruppo industriale ordinaria non è necessariamente trasferibile a una holding di partecipazioni finanziarie o a un soggetto vigilato.
Un’imposta francese non dovuta non diventa automaticamente un credito italiano.
Quando un reddito estero concorre all’imponibile italiano e su di esso è stata pagata all’estero un’imposta definitiva, l’articolo 165 del TUIR disciplina il credito entro i propri limiti. La convenzione deve essere considerata insieme alla norma interna. Non basta che una banca o una società abbia materialmente trattenuto una somma per rendere il prelievo definitivamente accreditabile. [30]
Se è stata applicata per errore una ritenuta francese del 10% a interessi che non la richiedevano, il primo problema è la correzione o il rimborso in Francia. Il gruppo non dovrebbe trattare il credito d’imposta italiano come una scorciatoia per consolidare un pagamento non dovuto. Il carattere definitivo e convenzionalmente legittimo dell’imposta deve essere verificato.
L’assenza di prelievo francese significa, nel caso ordinario, che la società italiana riceve l’interesse lordo e applica la propria tassazione senza inventare un credito estero. Il bilancio del finanziamento deve mostrare separatamente ricavo, eventuale imposta estera effettiva e imposta italiana: un’unica riga «tassazione convenzionale 10%» nasconde informazioni decisive.
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti del testo unico italiano.
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato il 3 luglio 2026, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le disposizioni del testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027, secondo la disciplina di decorrenza. Per il 2026 resta quindi necessario utilizzare correttamente il DPR n. 917/1986. [31]
Nel nuovo testo, la disciplina degli interessi passivi già contenuta nell’articolo 96 è collocata nell’articolo 105; le norme generali sulle valutazioni, comprendenti il riferimento ai prezzi di trasferimento già presente nell’articolo 110, sono ricollocate nell’articolo 119. Questi rinvii aiutano ad aggiornare contratti, memorandum e procedure per il 2027. Non autorizzano a leggere il riordino come un azzeramento dei vincoli alla deduzione. [32–33]
Per un finanziamento concluso nel 2026 e destinato a durare più anni, il contratto non deve necessariamente essere riscritto a ogni rinumerazione. È però opportuno evitare clausole che cristallizzino erroneamente il contenuto della legge o subordinino una condizione economica a un numero di articolo senza considerare le norme sostitutive. Il memorandum fiscale deve distinguere il periodo di applicazione delle diverse fonti.
Quando il credito diventa difficile da recuperare, rinuncia, svalutazione e conversione non sono sinonimi.
Una svalutazione riduce il valore contabile del credito secondo i criteri applicabili, ma non estingue necessariamente il diritto alla restituzione. Una rinuncia estingue o riduce il credito nei termini dell’atto. Una conversione in capitale utilizza il credito nell’ambito di un’operazione societaria e attribuisce o rafforza una posizione partecipativa. Ogni scelta richiede un’analisi distinta.
La distinzione impedisce un errore frequente: ritenere che una perdita iscritta in Italia cancelli anche il debito francese. Finché il credito non è estinto o convertito secondo gli atti necessari, la controllata può restare debitrice. Viceversa, un atto di rinuncia può produrre un effetto fiscale nella controllata anche se la madre aveva già svalutato il credito negli esercizi precedenti.
È quindi utile ricostruire tre valori: valore nominale, valore contabile e valore fiscale del credito. Possono divergere. Un credito acquistato a sconto, svalutato o composto da capitale e interessi non deve essere trattato come se tutti questi importi avessero identica storia fiscale.
L’abbandono di credito ricevuto dalla controllata francese è, in principio, un provento imponibile.
La rinuncia della casa madre libera la controllata da una passività. In Francia, l’abandon de créance ricevuto concorre normalmente alla determinazione del risultato imponibile, salvo una disposizione di esenzione applicabile. La non deducibilità dell’onere presso il socio non rende, da sola, esente il beneficio della figlia. [34]
Supponiamo che la madre rinunci a 600.000 euro di finanziamento per riequilibrare il patrimonio della controllata. La società francese vede diminuire il proprio debito, ma deve verificare l’effetto fiscale del provento. Non è corretto assumere che l’operazione sia neutrale perché «resta tutto nel gruppo» o perché la rinuncia mira a evitare l’insolvenza.
L’esistenza di perdite fiscali può attenuare l’imposizione, ma va verificata concretamente: importo utilizzabile, limitazioni, cambiamenti di attività, operazioni straordinarie e altri elementi possono influire. La semplice presenza di perdite contabili accumulate non dimostra che il provento sia interamente assorbibile senza imposta.
Una rinuncia concepita per salvare liquidità può dunque generare un bisogno fiscale non previsto. Prima della firma, il piano deve mostrare il risultato imponibile dopo la rinuncia e l’effetto sui fondi propri, oltre alla posizione della madre italiana.
L’articolo 216 A offre una strada condizionata, anche in presenza di una madre estera.
L’articolo 216 A del CGI prevede un regime per determinati abbandoni non deducibili presso la società creditrice, quando sussistono le condizioni della partecipazione e la debitrice assume l’impegno di aumentare il capitale a favore della creditrice per un importo almeno pari all’abbandono interessato. L’impegno deve accompagnare la dichiarazione dei risultati e l’aumento deve intervenire, in denaro o mediante conversione di credito, prima della chiusura del secondo esercizio successivo. [35]
La dottrina amministrativa francese ammette l’esame del regime anche quando la creditrice è una società madre estera. La verifica procede mediante trasposizione dei criteri francesi relativi alla qualificazione dell’abbandono, alla società madre e alle condizioni di esenzione. Non basta esibire il trattamento contabile italiano o una dichiarazione generica di indeducibilità in Italia. [34]
Questo passaggio è particolarmente utile nei gruppi franco-italiani: il regime non deve essere escluso soltanto perché la madre è italiana, ma neppure promesso senza analisi. Occorre documentare i requisiti e assicurarsi che l’impegno di ricapitalizzazione sia economicamente realizzabile.
L’ordine degli atti conta. Un credito definitivamente rinunciato non è più, per definizione, disponibile per essere convertito in capitale. Se l’aumento successivo deve avvenire mediante conversione, occorre individuare un credito ancora esistente e idoneo, oppure organizzare diversamente l’operazione. Scrivere «rinuncia oggi, conversione dello stesso credito domani» senza ricostruire i diritti può rendere il piano incoerente.
Se l’impegno non viene rispettato, il vantaggio deve essere rimesso in discussione secondo la disciplina applicabile. Il calendario non può essere lasciato a una promessa verbale della direzione finanziaria. È opportuno assegnare un responsabile dell’aumento, delle decisioni societarie e della prova del completamento entro il termine.
L’origine commerciale o finanziaria dell’aiuto deve essere dimostrata, non scelta per convenienza.
Un gruppo può avere contemporaneamente crediti per forniture e crediti da finanziamento. Una rinuncia diretta a preservare un cliente o un canale distributivo può presentare una dimensione commerciale; una rinuncia destinata a sostenere il valore della partecipazione presenta normalmente una dimensione finanziaria. La qualificazione dipende dai fatti e dall’interesse perseguito.
Nel diritto francese, l’articolo 39, comma 13, distingue gli aiuti commerciali da quelli di altra natura e prevede eccezioni per determinate situazioni di difficoltà e procedure. È una disciplina rilevante per il creditore soggetto alle regole francesi e per le verifiche richieste da altri regimi; non sostituisce la norma italiana applicabile alla casa madre residente in Italia. [36]
Un credito da finanziamento non diventa commerciale perché la controllata vende prodotti del gruppo. Allo stesso modo, un credito nato da fatture non mantiene necessariamente ogni caratteristica originaria se è stato trasformato e lasciato a disposizione a lungo termine. Il fascicolo deve ricostruire origine, evoluzione, motivo dell’aiuto e alternative disponibili.
Per il direttore finanziario, la distinzione suggerisce di non aggregare tutti i saldi infragruppo in un’unica voce. Separare capitale del prestito, interessi, forniture e servizi permette di valutare una ristrutturazione con maggiore precisione. Può anche evitare che un accordo di rinuncia ambiguo coinvolga somme che il gruppo intendeva conservare.
In Italia, la rinuncia del socio non produce normalmente una perdita immediatamente deducibile.
Gli articoli 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR disciplinano il trattamento della rinuncia ai crediti del socio, collegandola al costo fiscale della partecipazione entro il valore fiscale del credito. Il principio impedisce di considerare automaticamente la rinuncia come un costo deducibile dell’esercizio. Occorre verificare la posizione del credito e della partecipazione interessata. [37–38]
Questo effetto è diverso dalla tassazione francese del debitore. La madre italiana può incrementare il costo fiscale della partecipazione senza ottenere una deduzione immediata, mentre la figlia francese può registrare un provento imponibile in assenza di un regime di esenzione. La simmetria economica del gruppo non garantisce una simmetria fiscale tra i due Stati.
L’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, relativo alla sopravvenienza del debitore in caso di rinuncia del socio, non deve essere esportato alla controllata francese come se governasse il suo imponibile. La debitrice francese segue le regole francesi. La disposizione italiana è utile per comprendere il sistema italiano e per altre configurazioni, ma non è una norma di esenzione francese. [38]
Bisogna poi distinguere la rinuncia volontaria del socio da una perdita su credito esaminata secondo altre disposizioni e presupposti. L’insolvenza della partecipata non rende qualsiasi atto del socio fiscalmente deducibile. La ricostruzione del credito, delle precedenti rettifiche e della causa dell’operazione precede la scelta della voce di dichiarazione.
La conversione del credito in capitale può essere più coerente di una rinuncia, ma richiede un vero procedimento.
Se l’obiettivo è stabilizzare il finanziamento e assorbire perdite, una conversione può permettere di ridurre il debito e rafforzare il capitale secondo le forme societarie applicabili. Non deve essere eseguita con una mera riclassificazione contabile. Vanno verificati l’esistenza del credito, la sua idoneità alla compensazione, le deliberazioni e le certificazioni eventualmente richieste.
L’operazione deve essere analizzata anche in Italia: quale valore fiscale della partecipazione deriva dalla conversione? Come vengono trattati eventuali interessi inclusi nel credito? Esistono svalutazioni pregresse o differenze tra nominale e costo fiscale? La risposta non si ricava soltanto dall’importo indicato nella delibera francese.
Il confronto corretto comprende almeno tre scenari: mantenimento del prestito con condizioni sostenibili, conversione totale o parziale, rinuncia accompagnata o meno da una ricapitalizzazione. Per ciascuno vanno indicati cassa, debito residuo, fondi propri, imposte immediate e conseguenze future. Scegliere soltanto l’operazione con meno formalità può spostare il costo dalla consulenza all’imposizione.
Un miglioramento delle condizioni può essere preferibile a una cancellazione, se il debito resta sostenibile.
Prima di rinunciare, il gruppo può valutare un allungamento della scadenza, un periodo di differimento, una modifica del piano di rimborso o una combinazione con capitale nuovo. Queste soluzioni devono essere realistiche e documentate; non possono essere utilizzate per mantenere indefinitamente un credito privo di valore economico.
Una rinegoziazione può cambiare il prezzo di mercato. Se il debitore ottiene un differimento importante senza contropartita, bisogna spiegare perché un creditore indipendente avrebbe accettato condizioni analoghe, tenendo conto delle alternative effettive. In una situazione di difficoltà, recuperare meno ma con maggiori probabilità può essere razionale; occorre però dimostrarlo con un piano e con dati attendibili.
L’accordo deve precisare da quando operano le nuove condizioni e quali diritti pregressi restano dovuti. La modifica del tasso futuro non cancella automaticamente gli interessi già maturati. Un verbale che confonda queste due operazioni rende difficile coordinare le dichiarazioni dei due Paesi.
Il budget deve rappresentare anche ciò che succede se il piano non viene rispettato.
Una simulazione utile non si limita al caso centrale. Deve considerare almeno un ritardo degli incassi, un calo del margine e un rinvio del rimborso. Questi scenari mostrano quando la filiale oltrepassa il rapporto di indebitamento, quando la deduzione viene rinviata e quando la madre deve pagare imposte su ricavi non ancora incassati.
Il gruppo può così distinguere un problema temporaneo di cassa da una struttura di finanziamento divenuta inadeguata. Se ogni scenario moderatamente sfavorevole richiede una nuova rinuncia al credito, il prestito iniziale merita una revisione. Se invece il rientro resta plausibile e la difficoltà è limitata nel tempo, una rinegoziazione ben documentata può essere più coerente.
Un esempio complessivo può servire da traccia. Una madre industriale italiana finanzia la figlia francese con 1,5 milioni di euro per tre anni. Il tasso del 5% è soltanto un’ipotesi da validare; con capitale utilizzato per l’intero anno gli interessi sono 75.000 euro. La prima verifica francese riguarda la liberazione del capitale e la giustificazione dell’eventuale superamento del tasso di riferimento. La seconda riguarda tutti gli oneri finanziari netti e la struttura patrimoniale della figlia.
Sul pagamento ordinario verso l’Italia, il budget non inserisce automaticamente il 10% convenzionale. In Italia, i 75.000 euro entrano nell’analisi del reddito della madre secondo le regole applicabili; i suoi eventuali interessi passivi sono esaminati separatamente. Se al secondo anno la figlia non può rimborsare, il gruppo riapre il confronto tra proroga, conversione e rinuncia, senza considerare già acquisita una deduzione italiana della perdita.
Questo esempio non porta a una scelta universale. Mostra invece che la stessa somma deve attraversare verifiche diverse: esistenza del credito, congruità del prezzo, limiti alla deduzione, imposizione del ricavo e trattamento della futura uscita. Un modello che salta uno di questi passaggi può produrre un risultato aritmeticamente corretto ma giuridicamente sbagliato.
Prima del prossimo bonifico, il dossier dovrebbe contenere una risposta condivisa a sette domande.
1. Quale bisogno viene finanziato e in quanto tempo la controllata può realisticamente restituire il denaro?
2. Quale parte del fabbisogno deve essere sostenuta con capitale e quale può essere trattata come debito?
3. Quali elementi giustificano tasso, durata, garanzie e modalità di pagamento dal punto di vista di entrambe le società?
4. Quanto interesse sarà deducibile in Francia dopo tutti i filtri, distinguendo esclusioni definitive e riporti?
5. Quali ricavi e costi devono essere riconosciuti in Italia, in quale periodo e con quale impatto sulla cassa?
6. Quali dichiarazioni e documenti sono dovuti, chi li prepara e come vengono riconciliati con i conti?
7. Quale soluzione è prevista se il rimborso non avviene: rinegoziazione, conversione o rinuncia, con quali effetti nei due Paesi?
La decisione finale dovrebbe essere leggibile in un memorandum breve, accompagnato dai calcoli e dalle prove. Il memorandum non sostituisce il contratto e il contratto non sostituisce l’analisi fiscale: ciascun documento deve svolgere la propria funzione.
Finanziare bene la filiale significa prevedere anche come il finanziamento finirà.
Il conto corrente soci è uno strumento utile quando il debito è reale, sostenibile e documentato. Il capitale può essere più adatto a un fabbisogno permanente. L’abbandono di credito è una possibile misura di risanamento, ma non una neutralizzazione fiscale automatica delle perdite. La scelta deve tenere insieme il lato francese della deduzione e il lato italiano del reddito, fino alla restituzione o alla ristrutturazione del credito.
Per un gruppo italiano presente in Francia, il lavoro decisivo precede il pagamento: definire lo strumento, raccogliere le prove, simulare le limitazioni e attribuire gli adempimenti. È in questa fase che il coordinamento tra consulenti francesi e italiani consente di evitare un interesse deducibile solo sulla carta, una ritenuta applicata senza motivo o una rinuncia al credito che genera un’imposta inattesa.
Fonti pubbliche
[10] BOFiP, aggiornamento 15 luglio 2026: estensione della prova del tasso di mercato ai soci non legati
[31] D.Lgs. n. 117/2026 e decorrenza del nuovo TUIR, riepilogo ufficiale della Presidenza del Consiglio




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