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Dal 1° settembre 2026 la fattura elettronica è obbligatoria anche in Francia: cosa cambia per le imprese italiane

8 set
Tempo di lettura: 35 min

Dal 1° settembre 2026, le imprese stabilite in Francia che rientrano nella riforma devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche attraverso una piattaforma accreditata dall’amministrazione fiscale. L’obbligo di emissione riguarda già le grandi imprese e le entreprises de taille intermédiaire, le cosiddette ETI; per le piccole e medie imprese e le microimprese decorrerà dal 1° settembre 2027. La distinzione fra ricezione ed emissione è quindi già operativa: una piccola società francese non può aspettare il 2027 per organizzare la ricezione delle fatture dei propri fornitori. [1]


Per un imprenditore italiano, però, la prima domanda è un’altra: la sua impresa è stabilita in Francia ai fini IVA, oppure possiede soltanto un numero IVA francese? Una controllata francese, una succursale operativa e una società italiana che conserva merci in un deposito francese non si trovano necessariamente nella stessa situazione. La semplice identificazione IVA non fa scattare, da sola, l’obbligo di fatturazione elettronica domestica. Può invece accompagnarsi a obblighi di trasmissione dei dati, il cosiddetto e-reporting. [2]


L’esperienza italiana con il Sistema di Interscambio aiuta a comprendere l’importanza dei dati strutturati e delle ricevute, ma non consente di trasferire automaticamente in Francia procedure e configurazioni italiane. Il modello francese si fonda su piattaforme private accreditate, distingue fattura e comunicazione fiscale e conserva un’infrastruttura pubblica con funzioni diverse da quelle del SdI.


La questione riguarda dunque tanto la direzione amministrativa di un gruppo quanto il commercialista italiano che segue una vendita, un magazzino, un cantiere o una filiale oltreconfine. Prima di scegliere il software occorre individuare chi realizza l’operazione, dove essa è territorialmente rilevante, chi deve versare l’IVA e quale flusso informativo ne deriva.


I. La riforma francese impone di distinguere il soggetto, l’operazione e il circuito di trasmissione


A. Il calendario 2026–2027 dipende dall’obbligo considerato e dall’effettivo stabilimento in Francia


1. Ricevere dal 2026 non significa dover emettere dal 2026


Il calendario comprende due scadenze principali, ma non due categorie di imprese completamente separate. Dal 1° settembre 2026, la ricezione riguarda le imprese stabilite in Francia comprese nel dispositivo, indipendentemente dalle loro dimensioni. Dalla stessa data, grandi imprese ed ETI sono tenute anche all’emissione. Le PMI e le microimprese entrano nell’obbligo di emissione il 1° settembre 2027. Il calendario generale dell’e-reporting segue quello dell’emissione, con le particolarità esaminate più avanti. [1]


Una SAS francese con tre dipendenti, controllata da una società torinese, può quindi ricevere una fattura elettronica dal proprio fornitore di energia nel novembre 2026 e continuare, fino alla propria scadenza, a emettere le fatture di vendita secondo le modalità ancora consentite. Non vi è contraddizione: la legge differenzia i due lati del rapporto commerciale.


Per quella SAS, il lavoro immediato consiste nel rendere effettiva la ricezione. Occorre che l’indirizzamento sia corretto, che qualcuno acceda alle fatture, che i documenti arrivino alla contabilità e che le anomalie siano gestite. Un contratto sottoscritto con un fornitore informatico, lasciato senza configurazione e senza utilizzatori abilitati, non risolve questi problemi.


L’anticipazione volontaria dell’emissione può essere sensata se la società appartiene a un gruppo già pronto. Deve però essere accompagnata da una decisione organizzativa: quali clienti e quali fatture vengono trasferiti sul nuovo circuito, chi controlla gli esiti e come si evita di registrare due volte lo stesso documento. Un’attivazione parziale e non documentata rischia di rendere il periodo transitorio meno leggibile.


2. La categoria francese non si deduce dall’etichetta utilizzata in Italia


Il rinvio normativo è alle categorie definite dalla legge francese di modernizzazione dell’economia e dal decreto n. 2008-1354 del 18 dicembre 2008. In sintesi, una microimpresa occupa meno di dieci persone e presenta un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a due milioni di euro. La categoria PMI richiede meno di 250 persone e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni.


Le ETI sono imprese che non appartengono alla categoria delle PMI, occupano meno di 5.000 persone e rispettano il limite di 1,5 miliardi di euro di fatturato annuo oppure di due miliardi di euro di totale di bilancio. Le grandi imprese sono quelle che non rientrano nelle categorie precedenti. Per questa riforma, la dimensione si apprezza al 1° gennaio 2025, sulla base dell’ultimo esercizio chiuso prima di quella data o, in mancanza, del primo esercizio chiuso successivamente. [3]


La congiunzione «oppure» fra i due criteri finanziari conta. Non è prudente assegnare una scadenza sulla sola base del fatturato, ignorando gli addetti e il totale di bilancio. Allo stesso modo, il termine italiano «media impresa» non corrisponde automaticamente alla categoria francese ETI.


L’amministrazione prende come riferimento l’unità legale identificata dal SIREN. Una società francese giuridicamente distinta dalla capogruppo non diventa pertanto una grande impresa per il solo fatto di appartenere a un gruppo internazionale. Esistono tuttavia regole specifiche per gli assujettis uniques, i gruppi IVA francesi, che rientrano nella prima fase. Un gruppo IVA non va confuso con il semplice consolidamento dei conti o con un gruppo di società. [3][4]


Per l’impresa italiana non stabilita in Francia, la dimensione si valuta invece considerando l’intera persona giuridica estera, non soltanto il volume d’affari francese. Una società di dimensioni rilevanti non diventa una microimpresa perché effettua poche operazioni soggette a IVA francese. Questo punto può anticipare di un anno la data alla quale occorre predisporre l’e-reporting. [4]


Il documento utile da conservare non è una generica dichiarazione «siamo una PMI», ma una breve scheda che identifichi la persona giuridica, l’esercizio di riferimento, i tre parametri e la scadenza conclusiva. Per le strutture con più società, questa scheda evita che una decisione presa per la capogruppo venga applicata senza verifica a tutte le controllate.


3. Essere soggetto passivo non significa necessariamente addebitare IVA


L’obbligo non riguarda soltanto le imprese che espongono regolarmente IVA sulle fatture. La franchise en base, che consente a determinate imprese di non riscuotere l’imposta, non elimina di per sé la qualità di soggetto passivo. Anche una piccola attività in franchigia può quindi rientrare nella riforma. [5]


Occorre distinguere questa situazione dalle operazioni esenti previste dagli articoli 261–261 E del Code général des impôts e dispensate da fatturazione. L’esclusione opera alle condizioni stabilite per quelle operazioni; non autorizza a trattare come estranea al sistema qualsiasi attività sanitaria, finanziaria, immobiliare o associativa senza esaminarne il regime concreto. [6]


Una società che svolge attività di natura diversa deve quindi ragionare per flussi. L’esistenza di ricavi esenti non consente di dedurre che tutte le sue fatture siano fuori dal dispositivo. Viceversa, la qualità commerciale del soggetto non rende imponibile una prestazione che beneficia legittimamente di un’esenzione.


Per un commercialista italiano, una traduzione troppo rapida può creare problemi: assujetti, redevable e soggetto «identifié à la TVA» non esprimono la stessa cosa. Il primo termine descrive la qualità di soggetto passivo, il secondo individua il debitore dell’imposta, il terzo riguarda l’identificazione amministrativa. La riforma utilizza queste nozioni per stabilire obblighi diversi.


È utile che le anagrafiche contabili mantengano distinti almeno lo Stato di stabilimento, il numero IVA e il trattamento dell’operazione. Una sola casella «cliente francese» contiene informazioni troppo povere per decidere quale documento emettere e quale comunicazione inviare.


4. Il numero IVA francese non crea una stabile organizzazione IVA


L’articolo 11 del regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 stabilisce espressamente che il possesso di un numero di identificazione IVA non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’esistenza di una stabile organizzazione. Per le fattispecie disciplinate dal regolamento, rilevano la permanenza e una struttura adeguata di mezzi umani e tecnici, rapportata alle funzioni considerate. [7]


La nozione da utilizzare per la riforma francese è quella di stabilimento ai fini IVA. Non va sovrapposta automaticamente alla stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, né alla mera iscrizione di una succursale nel registro delle imprese. Le verifiche possono utilizzare alcuni fatti comuni, ma rispondono a domande giuridiche differenti.


Una presenza locale organizzata per svolgere stabilmente prestazioni non è assimilabile, senza analisi, a un recapito commerciale. All’opposto, l’assenza di una società francese autonoma non dimostra che manchi qualsiasi stabilimento IVA. Contratti, personale, disponibilità delle risorse e ruolo effettivo della struttura devono essere esaminati insieme.


Il deposito di merci presso un operatore logistico francese richiede particolare attenzione. Può comportare obblighi IVA in Francia, ma non basta, considerato isolatamente, a risolvere la questione dello stabilimento. Occorre comprendere quali risorse l’impresa utilizza effettivamente, quali poteri possiede e come vengono realizzate le operazioni. Non esiste una conclusione universale valida per ogni contratto di logistica.


La conseguenza pratica è precisa: l’identificazione IVA deve essere censita, mentre lo stabilimento IVA deve essere qualificato. Se il progetto informatico assume che i due concetti coincidano, potrà instradare sistematicamente le operazioni nel circuito sbagliato pur utilizzando numeri fiscalmente validi.


5. Filiale, controllata e succursale: le parole devono descrivere la struttura reale


Nel linguaggio aziendale italiano, «filiale» può designare tanto una società controllata quanto una sede secondaria. In francese, filiale indica normalmente una società distinta, mentre succursale designa una struttura della stessa persona giuridica. Per impostare la fatturazione, questa differenza non è terminologica: identifica il soggetto che vende, acquista e contabilizza.


Una SARL o SAS francese controllata da soci italiani è una persona giuridica autonoma. Se svolge un’attività economica imponibile, opera come soggetto francese secondo il proprio regime. Le fatture non diventano italiane perché la tesoreria, il software o il responsabile amministrativo si trovano a Milano.


La succursale, invece, non acquista una personalità giuridica separata dalla società italiana. La sua posizione ai fini IVA richiede l’analisi dell’organizzazione e delle operazioni. Se costituisce uno stabilimento IVA in Francia, gli obblighi francesi devono essere esaminati su quella base; non è sufficiente richiamare la sede statutaria italiana per escluderli. [2][7]


Anche il rapporto fra sede italiana e succursale merita una verifica autonoma. Non ogni addebito interno è una prestazione fra due soggetti distinti. I movimenti di beni, le allocazioni di costi e l’eventuale appartenenza a un gruppo IVA possono porre questioni differenti. Trattarli tutti come normali fatture infragruppo è una scorciatoia che può produrre comunicazioni prive di fondamento.


Nel fascicolo di avvio conviene quindi inserire un organigramma giuridico essenziale, distinto da quello commerciale: persone giuridiche, sedi, stabilimenti, identificazioni IVA e rapporti contrattuali. È spesso il documento più semplice del progetto, ma anche quello che impedisce gli errori più costosi.


6. Il perimetro domestico richiede di guardare anche all’operazione


L’articolo 289 bis del CGI disciplina il circuito obbligatorio quando l’emittente e il destinatario sono soggetti passivi stabiliti, domiciliati o abitualmente residenti in Francia, per le operazioni e gli acconti richiamati dalla norma. Devono inoltre essere considerate le regole francesi sulla competenza in materia di fatturazione. [8]


La formula «B2B domestico» è utile per orientarsi, ma non sostituisce l’analisi. Una cessione fra una controllata francese e un cliente francese, con consegna in Francia, offre il caso più immediato. Un servizio con collegamenti internazionali, una merce consegnata all’estero o un’operazione soggetta alle regole di fatturazione di un altro Stato richiedono invece verifiche ulteriori.


Non basta perciò cercare il prefisso «FR» nel numero IVA del cliente. Un’impresa italiana può essersi identificata in Francia senza esservi stabilita; una stessa impresa può avere più identificazioni e operare attraverso più sedi. Il destinatario giuridico, lo stabilimento pertinente e la destinazione materiale della merce possono essere tre dati diversi.


La matrice dei flussi dovrebbe partire dal contratto e dal percorso economico dell’operazione: chi vende a chi, da dove parte il bene, dove arriva, quale struttura rende o riceve il servizio. Solo dopo si attribuiscono il codice IVA e il canale di fatturazione. Questo ordine riduce il rischio di adattare artificiosamente i fatti alle impostazioni predefinite del software.


B. Piattaforme accreditate, e-reporting e dati di pagamento formano tre livelli distinti


1. Il sistema francese non è una semplice replica del SdI


In Italia, il Sistema di Interscambio occupa una posizione centrale nell’invio e nella consegna delle fatture elettroniche comprese nel relativo obbligo. L’Agenzia delle Entrate descrive il SdI come un sistema che controlla determinati dati e recapita la fattura al destinatario, restituendo gli esiti della trasmissione. [9]


In Francia, il passaggio obbligatorio avviene attraverso una plateforme agréée, ossia una piattaforma privata accreditata e immatricolata dall’amministrazione fiscale. Le vecchie documentazioni utilizzano spesso l’espressione plateforme de dématérialisation partenaire, abbreviata PDP. Per operare correttamente occorre verificare lo stato attuale del prestatore nell’elenco ufficiale, non soltanto la presenza di una sigla nella presentazione commerciale. [10]


Il fornitore e il cliente possono scegliere piattaforme diverse. Il sistema è costruito per consentire lo scambio fra operatori, mentre l’indirizzamento permette di raggiungere il destinatario attraverso la piattaforma competente. Una società non deve dunque cambiare automaticamente fornitore informatico perché il suo cliente più importante utilizza un’altra soluzione.


Per il gruppo italiano, il criterio di scelta non dovrebbe essere «quale operatore somiglia maggiormente al nostro portale SdI», ma «quale operatore gestisce correttamente i nostri flussi francesi e si integra con i nostri strumenti». L’interfaccia familiare è utile; la copertura giuridica e funzionale è decisiva.


2. L’assenza di uno sportello pubblico generalista non significa assenza dello Stato


Il Portail public de facturation, o PPF, conserva funzioni infrastrutturali. La documentazione ufficiale descrive in particolare i servizi di annuario e di raccolta dei dati regolamentari trasmessi dalle piattaforme. Il progetto non va quindi presentato come un circuito nel quale l’amministrazione pubblica sia scomparsa. [11]


Ciò che manca, nel modello operativo generalizzato del B2B privato, è l’alternativa consistente nell’utilizzare il PPF come un portale pubblico universale per emettere e ricevere direttamente tutte le fatture al posto di una piattaforma accreditata. Le procedure devono essere organizzate attorno all’operatore scelto e ai servizi che esso fornisce.


Chorus Pro mantiene una funzione specifica per la fatturazione del settore pubblico. Un’impresa che lavora per una pubblica amministrazione francese non deve dedurre dalla riforma del B2B privato che il circuito degli appalti sia stato semplicemente assorbito nel normale portale dei clienti commerciali. Le interfacce e i casi d’uso vanno verificati in relazione alla committenza pubblica. [11]


Nel piano di progetto, «pubblico» può dunque indicare due cose diverse: l’infrastruttura amministrativa che raccoglie dati oppure il cliente appartenente al settore pubblico. Separare questi significati evita di attribuire al PPF funzioni di sportello commerciale che il modello attuale non gli assegna.


3. La piattaforma accreditata e il software gestionale non svolgono necessariamente lo stesso ruolo


Un programma può essere ottimo per predisporre fatture, registrare acquisti o gestire commesse senza essere esso stesso una piattaforma accreditata. Può collegarsi a una piattaforma e lasciarle la trasmissione regolamentare. Questa architettura è compatibile con il progetto, purché responsabilità e collegamenti siano effettivi. [12]


La domanda da porre al fornitore informatico deve essere concreta: quale soggetto accreditato interviene, per quale entità del gruppo, su quali flussi, attraverso quale collegamento e con quali ricevute? «Siamo pronti per la fattura elettronica» non descrive un servizio verificabile.


Un altro punto riguarda il numero di sistemi coinvolti. Se vendite, acquisti e tesoreria utilizzano applicativi diversi, la piattaforma può ricevere la fattura senza ricevere l’incasso. L’impresa potrebbe risultare organizzata per l’e-invoicing ma non per l’e-reporting dei pagamenti. Il problema non emerge da una dimostrazione limitata all’invio di un singolo documento.


Per verificare il servizio, è preferibile seguire una fattura lungo tutto il suo percorso: predisposizione, validazione, invio, esito, contabilizzazione, incasso o contestazione, conservazione. Il test deve riguardare un caso rappresentativo dell’attività, non soltanto una fattura dimostrativa priva di particolarità.


4. Un PDF ordinario inviato per e-mail non soddisfa il nuovo obbligo


La riforma richiede dati strutturati e una trasmissione conforme. I formati di riferimento comprendono UBL, CII e il formato misto Factur-X. Quest’ultimo combina una rappresentazione leggibile con dati strutturati; non va confuso con un normale PDF generato da un elaboratore di testi. [5][13]


Un documento può quindi apparire perfettamente ordinato sullo schermo e risultare inutilizzabile per il circuito regolamentare. Viceversa, un file strutturato può essere corretto anche quando la sua visualizzazione grafica è molto semplice. La conformità non dipende dalla qualità estetica del modello.


Il fatto che il gestionale italiano produca un XML non dimostra la compatibilità con i formati e i profili francesi. XML è un linguaggio di strutturazione, non una garanzia di equivalenza fra schemi fiscali. Occorre verificare quali dati vengono convertiti, quali codici assumono significati differenti e quali campi non trovano corrispondenza automatica.


Si pensi a un campo che nel gestionale indica genericamente «esente». Esportarlo senza distinguere esenzione, non territorialità e autoliquidazione può produrre una fattura tecnicamente trasmissibile ma fiscalmente errata. La conversione deve conservare il significato giuridico del dato, non soltanto il suo valore testuale.


Una copia di cortesia può essere utile per i rapporti commerciali, ma va riconoscibile come tale. Se la stessa fattura arriva dalla piattaforma e per e-mail, il cliente deve poter ricondurre entrambe le rappresentazioni a un’unica obbligazione di pagamento. Altrimenti il cambiamento di canale può favorire duplicazioni contabili e richieste di chiarimento.


5. L’e-reporting delle transazioni copre flussi che non passano necessariamente come fatture domestiche


La fatturazione elettronica trasmette un documento fra operatori. L’e-reporting, disciplinato dall’articolo 290 del CGI, comunica invece all’amministrazione dati relativi a determinate operazioni. Per i soggetti stabiliti in Francia, il perimetro comprende operazioni con non soggetti passivi e varie operazioni internazionali, secondo l’elencazione normativa. [14]


Una società francese può pertanto avere contemporaneamente fatture elettroniche domestiche verso imprese francesi, fatture commerciali verso clienti esteri con comunicazione dei relativi dati, vendite al dettaglio da aggregare e operazioni escluse. La riforma non impone di trasformare ogni rapporto commerciale nel medesimo flusso.


L’e-reporting può riguardare anche acquisti. L’immagine di un sistema limitato a «comunicare ciò che vendo» è dunque incompleta. Nel rapporto fra casa madre italiana e controllata francese, l’operazione può assumere rilevanza sul lato francese anche quando la fattura è stata emessa in Italia e non è transitata nel circuito domestico francese.


Per l’operatore francese, esportazioni e cessioni intracomunitarie possono rientrare nella comunicazione pur non generando IVA francese a debito. Per l’operatore non stabilito, il perimetro segue invece la regola specifica dell’articolo 290, II, incentrata sulle operazioni francesi per le quali è debitore dell’imposta, con le relative eccezioni. Non si deve copiare il perimetro della controllata francese sulla posizione IVA della capogruppo italiana. [15]


La trasmissione dei dati non sostituisce la qualificazione dell’operazione né, da sola, la dichiarazione IVA. Una contabilità che comunica il codice sbagliato con puntualità rimane una contabilità da correggere. L’obiettivo del progetto deve essere la coerenza fra contratto, fattura, registrazioni, comunicazioni e liquidazione dell’imposta.


6. I dati di pagamento dipendono dall’esigibilità dell’IVA


L’e-reporting dei pagamenti, previsto dall’articolo 290 A del CGI, riguarda le operazioni comprese nel dispositivo per le quali l’IVA diviene esigibile all’incasso. Sono escluse le operazioni nelle quali l’imposta è dovuta dal cliente mediante autoliquidazione. Il criterio è dunque il momento di esigibilità dell’imposta, non la semplice circostanza che una fattura sia stata pagata. [16]


Le prestazioni di servizi costituiscono il caso più frequente, ma non esauriscono il problema: anche l’incasso anticipato di acconti può richiedere una comunicazione. Per un produttore italiano con una società francese che vende macchinari, limitare il progetto ai pagamenti delle fatture di consulenza potrebbe lasciare scoperti gli anticipi ricevuti sugli ordini di beni. [17]


L’opzione per l’IVA sui debiti, TVA sur les débits, richiede a sua volta precisione. Essa non può ritardare un’esigibilità già determinata dall’incasso. Il BOFiP del 30 settembre 2026 prevede tuttavia una tolleranza sanzionatoria per la mancata trasmissione dei dati di pagamento da parte di chi abbia esercitato tale opzione, anche quando l’imposta resta esigibile all’incasso. Questa tolleranza non modifica il momento in cui l’IVA deve essere dichiarata. [17]


In concreto, bisogna collegare la configurazione della fatturazione alla posizione IVA effettiva dell’impresa. Un campo standard «pagamento ricevuto» non permette, da solo, di distinguere un anticipo, il saldo di una prestazione, un rimborso o un trasferimento interno di tesoreria. Il movimento bancario deve essere riconciliato con l’operazione che lo giustifica.


Una fattura può inoltre essere incassata in più soluzioni. Se il sistema attende il saldo finale per registrare qualsiasi pagamento, può omettere gli incassi intermedi rilevanti. La procedura dovrebbe permettere di seguire le somme effettivamente riscosse e di attribuirle correttamente alle fatture e alle aliquote applicabili.


7. La periodicità dell’e-reporting non coincide sempre con quella della dichiarazione IVA


La trasmissione dei dati di transazione avviene secondo il regime IVA applicabile al soggetto. Nel regime reale normale mensile, sono previste tre trasmissioni al mese, relative ai periodi dal 1° al 10, dall’11 al 20 e dal 21 alla fine del mese. Nel regime reale normale trimestrale e nel regime semplificato, la trasmissione delle transazioni è mensile. Per la franchigia di base, è bimestrale. [18]


Per il regime reale normale, i dati devono pervenire entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento. Per il regime semplificato e la franchigia, la finestra prevista si colloca tra il 25 e la fine del mese successivo al periodo pertinente. I dati di pagamento seguono una periodicità propria: in particolare, sono mensili nei regimi reale normale e semplificato. [18][19]


Una società che presenta una dichiarazione IVA trimestrale non deve quindi dedurne che ogni adempimento digitale sia trimestrale. L’impresa deve distinguere il calendario delle transazioni, quello degli incassi e quello della liquidazione o dichiarazione dell’imposta.


La conseguenza organizzativa è rilevante per gli studi italiani che ricevono i documenti francesi soltanto alla chiusura del mese o del trimestre. Il flusso documentale deve essere rivisto prima della scadenza applicabile: se i dati arrivano al professionista quando il termine di comunicazione è già decorso, la qualità della revisione contabile successiva non risolve il ritardo.


Non occorre necessariamente anticipare ogni attività di chiusura contabile. Occorre però individuare quali dati possono essere raccolti e controllati in tempo utile, chi li trasmette e come vengono trattate le rettifiche. Una procedura proporzionata distingue la comunicazione tempestiva dei fatti dall’elaborazione successiva delle analisi gestionali.


8. La trasmissione italiana non libera automaticamente dall’adempimento francese


Quando una società italiana emette o registra un documento secondo le regole italiane, l’eventuale utilizzo del SdI risponde a quel sistema. Non esiste un principio secondo cui la trasmissione all’Agenzia delle Entrate equivalga, per ciò solo, all’adempimento dovuto alla DGFiP francese.


Lo stesso gestionale può servire entrambi i Paesi, ma deve trattare separatamente i rispettivi obblighi. È possibile che un’unica operazione richieda un documento commerciale e alimenti adempimenti distinti in Italia e in Francia. Questo non significa che debbano essere create due vendite o due crediti verso il cliente.


La progettazione dovrebbe partire da un’unica identificazione dell’operazione e conservare i collegamenti fra i documenti e gli invii nazionali. Si evita così che una ritrasmissione correttiva venga contabilizzata come nuova fattura oppure che un documento italiano sia erroneamente utilizzato come ricevuta dell’adempimento francese.


La distinzione serve anche nella relazione con il cliente. Una società francese può chiedere al fornitore italiano di caricare la fattura nel proprio portale acquisti. Questa richiesta può avere una base organizzativa o contrattuale, ma non dimostra che l’operazione sia soggetta all’e-invoicing domestico francese. La conformità fiscale e l’accettazione nel portale del cliente devono essere controllate separatamente.


II. Per le imprese italiane, la soluzione dipende dalla struttura francese e dai flussi effettivi


A. Controllata, succursale e identificazione IVA producono obblighi diversi


1. La controllata francese che compra in Italia e rivende in Francia


Si consideri una SAS francese, controllata da una S.r.l. italiana, che acquista prodotti dalla casa madre e li rivende a imprese stabilite in Francia. Supponiamo che i beni siano trasportati dall’Italia alla Francia e che ricorrano le condizioni ordinarie della cessione e dell’acquisto intracomunitari.


La fattura emessa dalla casa madre non diventa una fattura domestica francese perché il cliente è la controllata. Sul lato francese, l’acquisto intracomunitario deve essere esaminato nell’ambito dell’e-reporting; la successiva rivendita domestica a un’impresa francese appartiene invece al circuito della fatturazione elettronica, alla scadenza di emissione applicabile alla SAS. [14]


Se la SAS è una PMI, dal settembre 2026 deve già ricevere le fatture elettroniche dei fornitori francesi soggetti all’obbligo. La sua emissione e il suo e-reporting seguono, in linea generale, la fase del settembre 2027. Il fatto che la casa madre sia un grande gruppo italiano non modifica automaticamente la categoria della società francese distinta.


L’impresa deve perciò predisporre almeno due trattamenti negli acquisti: fornitori domestici francesi e fornitori esteri. Un unico processo di importazione automatica può essere utilizzato per ragioni gestionali, ma deve conservare la differenza fra fattura elettronica domestica ricevuta e documento estero che genera dati da comunicare.


Un buon test consiste nel seguire lo stesso articolo lungo il ciclo completo: acquisto dalla casa madre, ricevimento della merce, rivendita, eventuale reso e nota di credito. Se il gestionale tratta correttamente la sola vendita finale ma perde l’origine intracomunitaria o non collega il reso alla fattura iniziale, il progetto è incompleto.


Il commercialista italiano e il professionista francese dovrebbero condividere una descrizione breve del flusso. È preferibile concordare in anticipo il trattamento di cinque operazioni ricorrenti piuttosto che scambiarsi, a chiusura del periodo, un elenco di codici contabili non spiegati.


2. La controllata francese che presta servizi alla casa madre italiana


Una società francese può fatturare alla casa madre italiana servizi amministrativi, tecnici o commerciali. Occorre prima verificare che si tratti di prestazioni effettive, correttamente documentate e territorialmente qualificate. L’appartenenza al gruppo non elimina né il contratto né la necessità di individuare il destinatario della prestazione.


Se ricorrono le condizioni ordinarie di un servizio B2B reso a un soggetto stabilito in Italia, l’operazione non coincide con una prestazione domestica fra due soggetti francesi. Il flusso deve essere esaminato sul piano dell’e-reporting della società francese, insieme alle regole di fatturazione e di autoliquidazione applicabili al rapporto transfrontaliero. [14][15]


L’errore informatico tipico sarebbe associare tutti i clienti appartenenti al gruppo a un canale unico, senza considerare il Paese e lo stabilimento destinatario. Un servizio destinato alla sede italiana e uno effettivamente destinato a una struttura francese non devono essere assimilati per il solo fatto che il codice cliente riporta il medesimo nome commerciale.


Conviene quindi documentare il destinatario contrattuale e la struttura che utilizza il servizio. Il dato non può essere inventato dal programma di fatturazione sulla base dell’indirizzo della persona che ha approvato la spesa. Il responsabile acquisti può trovarsi in un Paese diverso da quello della struttura fiscalmente pertinente.


Il passaggio alla fattura elettronica può rendere più visibili incoerenze preesistenti nei servizi infragruppo. Un contratto intestato alla capogruppo, una fattura emessa a una società sorella e una registrazione imputata alla succursale francese sono tre elementi che richiedono riconciliazione, anche se il file supera tutti i controlli tecnici.


3. La succursale operativa in Francia: verificare le risorse e il ruolo nelle operazioni


Immaginiamo una società italiana di manutenzione industriale con locali, tecnici e mezzi stabilmente impiegati in Francia. La presenza francese non può essere trattata come una semplice identificazione IVA soltanto perché non è stata costituita una SAS. Occorre verificare se essa costituisca uno stabilimento ai fini IVA e come intervenga nelle prestazioni. [7]


L’analisi deve collegare i fatti al contratto: chi organizza gli interventi, quali risorse sono disponibili localmente, chi riceve e utilizza i servizi acquistati, quale struttura realizza la prestazione al cliente. L’indicazione dell’indirizzo italiano in fattura non sostituisce questa ricostruzione.


Se la struttura costituisce uno stabilimento IVA francese, il progetto deve integrare gli obblighi applicabili ai soggetti stabiliti, tenendo conto delle operazioni interessate. Il criterio dimensionale non deve essere ricavato automaticamente dal solo personale della sede locale: la succursale non è una persona giuridica autonoma, come lo sarebbe una controllata. La classificazione va verificata sulla struttura giuridica pertinente.


Un punto delicato è la distribuzione del lavoro fra sede e succursale. Una fattura materialmente predisposta in Italia può riguardare l’attività francese. L’ubicazione del personale amministrativo non determina, da sola, il Paese di stabilimento rilevante o il circuito da utilizzare.


Prima della configurazione, è utile predisporre una nota che esponga la qualificazione adottata e i fatti su cui si fonda. Se l’organizzazione cambia — assunzione di personale locale, apertura di un’officina, diversa disponibilità di mezzi — la conclusione deve essere riesaminata. Il progetto di fatturazione non può restare ancorato indefinitamente a una fotografia superata dell’attività.


4. La società italiana semplicemente identificata in Francia: niente automatismo nell’e-invoicing


Una S.r.l. italiana può avere un numero IVA francese senza uno stabilimento IVA in Francia. In questa ipotesi, non rientra nell’obbligo domestico francese di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per il solo fatto dell’identificazione. La DGFiP lo chiarisce espressamente nella documentazione dedicata alle imprese estere. [2]


Questa conclusione non significa che l’impresa sia estranea alla riforma. L’articolo 290, II, richiede la trasmissione dei dati relativi a determinate operazioni territorialmente rilevanti in Francia, effettuate o ricevute dal soggetto non stabilito e per le quali esso è debitore dell’IVA, fatte salve le esclusioni previste dalla norma. [14]


L’analisi deve quindi procedere operazione per operazione. Un numero IVA francese può servire per acquisti intracomunitari, trasferimenti di beni o vendite locali con trattamenti differenti. L’esistenza del numero non dice quali di queste operazioni vengano realmente effettuate.


Anche l’assenza di emissione domestica obbligatoria non esclude la necessità di scegliere una piattaforma accreditata: se l’impresa deve effettuare e-reporting, le comunicazioni francesi passano attraverso quel circuito. Il servizio contrattualizzato potrà quindi essere orientato alla trasmissione dei dati, anziché a un ciclo completo di fatture domestiche.


Per il commercialista, la domanda iniziale utile è: «Quali operazioni hanno reso necessaria l’identificazione francese?». La risposta dovrebbe essere accompagnata da esempi di fatture e documenti di trasporto. Una descrizione generica come «vendite in Francia» non permette di distinguere il commercio intracomunitario dalle vendite di merce già presente nel territorio.


5. Il magazzino in Francia: la merce va seguita prima e dopo la vendita


Una società italiana deposita prodotti presso un operatore logistico a Lione e li vende successivamente. Supponiamo, per questo esempio, che il deposito non costituisca una stabile organizzazione IVA dell’impresa. Occorre distinguere almeno l’arrivo dei beni, le vendite a operatori identificati in Francia, le vendite a consumatori e le eventuali spedizioni verso altri Paesi.


L’arrivo della merce può porre un problema di trasferimento intracomunitario e di acquisto assimilato. La vendita successiva non ha necessariamente lo stesso trattamento: una consegna a un consumatore francese, una vendita a un’impresa e una spedizione in Germania sono operazioni diverse. Un’unica etichetta «stock francese» non basta a governarle.


Per le vendite locali B2B, va verificata l’eventuale autoliquidazione da parte dell’acquirente identificato alla TVA in Francia. Se l’imposta è dovuta dal cliente secondo il meccanismo applicabile, non si può attribuire al venditore non stabilito l’e-reporting sul presupposto che sia debitore dell’imposta. L’obbligo del cliente deve a sua volta essere esaminato secondo la sua situazione. [20]


Per le vendite locali a privati, nelle quali il venditore è debitore dell’IVA francese, l’e-reporting può invece riguardare la società italiana. Se la stessa impresa vende anche dall’Italia utilizzando l’OSS, i due canali non vanno confusi. Il trattamento delle operazioni dichiarate tramite uno sportello unico non si estende indiscriminatamente a tutte le vendite del medesimo operatore.


Il rischio pratico aumenta quando il marketplace o il logistico fornisce un unico rendiconto netto. Quel documento può mescolare vendite, resi, commissioni, compensazioni e movimenti di magazzino. Prima di alimentare il sistema francese, occorre separare i dati delle operazioni da quelli del regolamento finanziario.


Per un approfondimento sul rapporto fra deposito, identificazione e OSS, si può leggere l’articolo Vendere online in Francia dall’Italia: soglia di 10.000 euro, sportello unico OSS, rappresentante fiscale e nuove regole per piattaforme e dropshipping.


6. L’autoliquidazione non equivale a un’esclusione generale dalla riforma


Il termine autoliquidation indica che l’IVA è dovuta dal destinatario o committente secondo il meccanismo previsto. Non consente, da solo, di concludere che non esista alcun obbligo di fatturazione elettronica o di comunicazione. Bisogna distinguere l’e-invoicing, l’e-reporting delle transazioni e quello dei pagamenti.


Nel rapporto fra un fornitore italiano non stabilito e un acquirente francese, l’autoliquidazione può spostare il debito d’imposta sul cliente e incidere sul soggetto tenuto a comunicare i dati. In un rapporto domestico fra due soggetti stabiliti in Francia, la presenza di un’autoliquidazione non fa invece sparire automaticamente il circuito della fattura elettronica. [8][14]


Quanto ai dati di pagamento, la norma esclude le operazioni per le quali l’IVA è dovuta dal cliente. La ragione pratica è comprensibile: l’incasso del fornitore non svolge, per quelle operazioni, la medesima funzione nella determinazione dell’imposta da esso dovuta. [16]


È quindi pericoloso attribuire a un codice «reverse charge» un’unica conseguenza informatica, ad esempio «nessun invio». Lo stesso codice può intervenire in situazioni territoriali e soggettive diverse. La matrice deve stabilire a quale adempimento si riferisce l’esclusione e per quale soggetto.


Per controllare la configurazione, si possono confrontare due casi: un acquisto di servizi dalla sede italiana e una prestazione domestica francese soggetta a un meccanismo di autoliquidazione. Se il programma li tratta in modo identico su tutti i canali, occorre verificare che non stia cancellando una distinzione giuridicamente necessaria.


7. L’OSS evita alcune comunicazioni francesi, ma non è una copertura universale


L’articolo 290, II, esclude le operazioni per le quali il soggetto non stabilito si avvale dei regimi speciali europei richiamati dalla norma, fra cui OSS e IOSS. È l’operazione rientrante nel regime pertinente che beneficia del trattamento previsto: la semplice iscrizione allo sportello unico non neutralizza ogni altro flusso dell’impresa. [14]


Un venditore italiano che spedisce beni dall’Italia a consumatori francesi e dichiara correttamente quelle vendite tramite OSS non deve duplicare automaticamente le medesime operazioni nell’e-reporting francese. Occorre però verificare che il regime sia effettivamente utilizzato per quelle vendite e che la situazione non sia cambiata.


Se lo stesso venditore conserva merce in Francia ed effettua vendite domestiche dal deposito, l’analisi è diversa. Quelle operazioni non diventano vendite a distanza intracomunitarie per il solo fatto che il sito è italiano o che il cliente paga su un conto italiano. Le particolarità delle interfacce elettroniche considerate fornitori ai fini IVA devono essere verificate separatamente.


La scelta operativa più robusta è assegnare alle transazioni il canale dichiarativo appropriato prima dell’aggregazione dei dati. Se si aggregano prima tutte le vendite ai consumatori francesi e si cerca solo dopo di distinguere OSS e posizione IVA locale, mancheranno spesso le informazioni necessarie.


Il commercialista dovrebbe poter riconciliare, per un periodo campione, le vendite dichiarate in OSS, quelle trattate nella posizione IVA francese e quelle escluse per altra ragione. L’obiettivo non è rendere identici tre totali che hanno perimetri diversi, ma spiegare le differenze senza lasciare operazioni prive di trattamento o duplicate.


8. Per alcuni acquisti dei non stabiliti, la data decisiva è il 1° settembre 2027


La documentazione della DGFiP distingue il calendario generale delle imprese estere venditrici o prestatrici da quello delle operazioni nelle quali l’impresa non stabilita è acquirente o destinataria e debitrice dell’IVA. Per queste ultime, l’e-reporting decorre dal 1° settembre 2027, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. [21]


La precisazione interessa, per esempio, gli acquisti intracomunitari territorialmente rilevanti in Francia, quando sussistono le condizioni previste. Una grande società italiana può quindi dover distinguere i propri flussi attivi già interessati dalla prima fase e determinati flussi passivi la cui comunicazione obbligatoria decorre successivamente.


Il calendario va scritto accanto a ogni categoria di operazione. Una decisione unica del tipo «la posizione francese entra nel 2026» può essere troppo ampia; la decisione opposta, «siamo esteri, quindi entriamo nel 2027», può essere troppo restrittiva. Entrambe trascurano il ruolo assunto nella singola operazione.


Il periodo di preparazione consente di verificare la disponibilità dei dati sugli acquisti. Questi possono trovarsi in sistemi diversi da quelli delle vendite: approvvigionamenti, logistica, registri IVA, importazioni contabili. Un progetto affidato esclusivamente al responsabile della fatturazione attiva rischia di scoprirli troppo tardi.


9. Il cantiere francese non si qualifica dalla sola durata del contratto


Una società italiana interviene su un immobile in Francia. Prima di decidere il circuito, occorre qualificare la prestazione, la territorialità, il debitore dell’IVA e l’eventuale stabilimento locale. La presenza di un cantiere non consente, da sola, di applicare meccanicamente una regola unica sulla fatturazione elettronica.


Il contratto può comprendere forniture, installazione, manutenzione, subappalto e anticipi. Questi elementi devono essere letti prima di trasferire nel gestionale il trattamento concordato per un’altra commessa. Un incarico svolto presso un immobile e una vendita di beni con servizi accessori non vanno confusi senza verificarne la natura.


Se il fornitore rimane non stabilito e l’IVA è dovuta dal cliente in autoliquidazione, la posizione del venditore differisce da quella di una società francese che fattura la medesima attività. Se invece il fornitore è debitore dell’IVA francese, occorre valutare il suo e-reporting e, quando pertinente, i dati sugli incassi. [20]


Sul piano documentale, la prova della natura della prestazione non si esaurisce nella fattura. Il contratto, il preventivo, gli stati di avanzamento e i documenti di consegna aiutano a giustificare il trattamento. La piattaforma può trasmettere una qualificazione; non può ricostruire ciò che le parti hanno effettivamente convenuto e realizzato.


Per le commesse pagate per avanzamenti, conviene testare un anticipo, una fattura intermedia, una ritenuta e il saldo. Anche quando la soluzione fiscale è chiara, la tesoreria può utilizzare descrizioni bancarie che non permettono di attribuire immediatamente l’incasso. È un problema da risolvere prima dell’automazione, non da nascondere con un codice generico.


10. Il cliente pubblico conserva un circuito da trattare separatamente


Un’impresa italiana che esegue un contratto per una pubblica amministrazione francese deve verificare gli obblighi applicabili al settore pubblico e le modalità di utilizzo di Chorus Pro. La riforma del B2B privato non autorizza a ignorare il destinatario pubblico o i dati necessari al trattamento della fattura. [11]


Il numero di impegno, il servizio destinatario o i riferimenti richiesti dal contratto possono essere determinanti per la lavorazione amministrativa. Non basta che il documento contenga il corretto importo dell’IVA. Allo stesso modo, una difficoltà di instradamento non dimostra necessariamente che il credito sia inesistente.


Per chi lavora sia con imprese private sia con enti pubblici, la procedura deve indicare quale canale utilizzare e chi controlla gli esiti. La preparazione fiscale del documento può essere comune; il percorso di invio e di gestione delle anomalie può essere diverso.


Questa distinzione ha un effetto immediato sulla tesoreria. Prima di considerare una fattura «inviata», è utile sapere se è stata semplicemente caricata nel gestionale, trasmessa alla piattaforma, accettata dal circuito pertinente o indirizzata al servizio competente. Sono passaggi diversi, che richiedono evidenze diverse.


B. La conformità richiede una procedura verificabile, oltre al contratto con la piattaforma


1. Preparare una mappa dei flussi prima di acquistare il servizio


Il primo documento operativo dovrebbe descrivere le operazioni dell’impresa in modo comprensibile anche a chi non conosce il suo gestionale. Per ciascun flusso occorre individuare il venditore, l’acquirente, gli stabilimenti pertinenti, la natura dell’operazione, il luogo fiscalmente rilevante, il debitore dell’IVA e il canale dichiarativo utilizzato.


A questi dati si associano poi l’obbligo applicabile, la data di decorrenza e la fonte dell’informazione. La descrizione «vendita B2B Francia» va sostituita, quando necessario, da una formula più precisa: «vendita di beni già presenti in Francia da società italiana non stabilita ad acquirente identificato alla TVA francese». È questa precisione che rende verificabile il trattamento.


La mappa non deve essere un inventario astratto di tutte le operazioni possibili. Deve coprire quelle effettivamente realizzate e i cambiamenti già programmati: apertura di un deposito, nuova attività B2C, trasferimento di una funzione alla controllata, ingresso in un gruppo IVA. Per i casi rari, si può prevedere una validazione manuale prima della trasmissione.


Un criterio utile è attribuire a ogni flusso un responsabile della qualificazione e uno dell’esecuzione. Il primo decide il trattamento fiscale; il secondo assicura che il dato venga prodotto e inviato. Se entrambi pensano che se ne occupi l’altro, l’automazione può funzionare perfettamente su una regola mai approvata.


La mappa serve anche a confrontare le offerte dei prestatori. Una piattaforma può soddisfare le esigenze di una piccola società domestica e non quelle di un gruppo con acquisti esteri, depositi, autofatturazione e incassi frazionati. Il confronto deve avvenire sul perimetro reale, non sul numero di funzionalità elencate nella brochure.


2. Verificare l’accreditamento e leggere il contratto oltre la pagina dei prezzi


L’elenco ufficiale delle piattaforme consente di verificare l’identità dell’operatore e lo stato della sua immatricolazione. La DGFiP indica che il percorso comprende verifiche fiscali, di sicurezza e di interoperabilità. Questo controllo preliminare è necessario, ma non sostituisce l’esame delle prestazioni effettivamente acquistate. [10]


Il contratto dovrebbe chiarire quali entità del gruppo sono coperte, quali flussi sono inclusi e chi gestisce gli aggiornamenti. Un abbonamento riferito alla controllata francese non copre necessariamente la posizione IVA francese della capogruppo italiana. Allo stesso modo, la sola ricezione non equivale a un servizio completo di emissione ed e-reporting.


Occorre verificare anche i costi delle funzionalità che l’impresa utilizzerà realmente: volumi, collegamenti al gestionale, conservazione, esportazione degli archivi, assistenza e gestione delle anomalie. Un prezzo apparentemente contenuto può cambiare significato se le prestazioni necessarie sono opzionali.


Le clausole di responsabilità meritano una lettura giuridica. Devono essere comprensibili gli obblighi del cliente nella preparazione dei dati, quelli della piattaforma nella trasmissione e quelli degli altri intermediari. È opportuno sapere come viene documentato un incidente e in quali tempi l’operatore deve avvertire l’impresa.


La reversibilità è altrettanto concreta. Prima di aderire, conviene verificare come recuperare fatture, dati strutturati, ricevute e storici, e come passare a un altro prestatore. L’accessibilità dei documenti alla cessazione del rapporto non dovrebbe dipendere da una trattativa avviata quando il contratto è già terminato.


3. Ripulire le anagrafiche e distinguere indirizzo legale, consegna e indirizzamento elettronico


Il passaggio al sistema strutturato rende visibili errori prima corretti informalmente dal personale amministrativo. Una ragione sociale abbreviata, un numero IVA storico, un indirizzo di consegna usato come sede del cliente o un SIREN attribuito alla società sbagliata possono ostacolare il trattamento.


Le verifiche devono riguardare la persona giuridica, non soltanto il nome commerciale. Due società del gruppo possono utilizzare il medesimo marchio; un unico stabilimento operativo può ricevere beni per soggetti differenti. Il codice cliente deve permettere di sapere chi è il debitore contrattuale e chi compare in fattura.


L’indirizzo elettronico di ricezione non va confuso con la casella e-mail della contabilità. Nel circuito francese, l’annuario centrale contiene le informazioni necessarie a indirizzare le fatture alle piattaforme dei destinatari. La corrispondenza fra identità del cliente e canale di ricezione deve essere correttamente stabilita. [8]


Per il gruppo italiano, è utile mantenere una scheda anagrafica di riferimento condivisa fra amministrazione, vendite e acquisti. Ogni modifica significativa dovrebbe essere tracciata: chi l’ha richiesta, su quale documento e da quale data produce effetti. Questo controllo è particolarmente utile nelle fusioni, nei cambiamenti di denominazione e nei trasferimenti di attività.


La pulizia delle anagrafiche non richiede necessariamente un progetto enorme. Si può partire dai principali clienti e fornitori e dalle operazioni con maggiore frequenza. Le eccezioni devono però avere un percorso identificato: una fattura bloccata non dovrebbe restare in una casella personale senza essere assegnata a chi può correggerla.


4. Formalizzare il ruolo del commercialista e del mandatario


Il commercialista italiano può coordinare il progetto e il professionista francese può intervenire sulla qualificazione locale, sulle dichiarazioni e sulla gestione degli adempimenti. La ripartizione dipende dagli incarichi effettivi. Non va presunto che il contratto di tenuta della contabilità includa automaticamente qualsiasi nuova trasmissione.


L’incarico dovrebbe precisare chi riceve i dati, chi controlla il perimetro, chi effettua l’invio, chi tratta gli scarti e chi verifica gli incassi. Deve inoltre stabilire quando l’impresa mette a disposizione le informazioni. Un obbligo assunto dal professionista non è eseguibile se la documentazione arriva dopo la scadenza senza un sistema di raccolta alternativo.


La possibilità di affidare attività a un terzo non deve essere confusa con il trasferimento automatico della responsabilità fiscale del soggetto obbligato. Il mandato organizza l’esecuzione e i rapporti contrattuali; la piattaforma e il professionista non sostituiscono l’impresa in ogni dovere di verifica.


Per un’impresa stabilita in Italia, occorre inoltre evitare di utilizzare indistintamente le espressioni «rappresentante fiscale» e «mandatario». L’intervento volontario di un professionista per assistere negli adempimenti francesi non dimostra, da solo, l’esistenza di un obbligo di rappresentanza fiscale. La natura dell’incarico deve corrispondere al regime applicabile.


Una buona organizzazione prevede un interlocutore dell’impresa capace di decidere sulle anomalie commerciali. Il professionista può identificare una discordanza, ma non può sapere da solo se il cliente abbia effettivamente restituito la merce, accettato una riduzione del prezzo o contestato la prestazione.


5. Trattare gli scarti tecnici separatamente dalle contestazioni del cliente


Una fattura può incontrare un problema tecnico di trasmissione oppure una contestazione commerciale. Il primo riguarda, ad esempio, dati mancanti o incoerenti; la seconda può riguardare la prestazione, il prezzo, la consegna o l’identità del debitore. Confondere i due problemi impedisce di adottare la risposta corretta.


Il sistema francese prevede stati del ciclo di vita della fattura, fra cui deposito, rigetto, rifiuto e incasso. Per le operazioni interessate, l’aggiornamento dello stato di incasso partecipa alla trasmissione dei dati di pagamento. Questi stati devono essere letti nel contesto delle regole tecniche e dell’operazione. [17]


Il reparto amministrativo dovrebbe sapere quando correggere un dato, quando chiedere l’intervento del commerciale e quando sottoporre il caso al consulente. Non ogni fattura rifiutata deve essere annullata; non ogni anomalia tecnica autorizza a creare un nuovo numero senza ricostruire il documento iniziale.


Si consideri una fattura indirizzata alla società del gruppo sbagliata. La correzione richiede di identificare il vero contraente e valutare i documenti da emettere. Se si cambia soltanto l’indirizzo elettronico per ottenere un esito positivo, si può lasciare intatta un’errata intestazione giuridica.


È utile adottare un registro delle anomalie con causa, responsabile e soluzione. Dopo qualche settimana, i problemi ricorrenti permettono di capire se occorre correggere l’anagrafica, il contratto, la procedura commerciale o la trasformazione informatica dei dati. Ritrasmettere manualmente ogni volta risolve il singolo episodio, ma non elimina la causa.


6. Gli acconti, le note di credito e le fatture a cavallo della transizione devono essere testati


Una prova limitata alla fattura ordinaria pagata in un’unica soluzione copre soltanto il caso più semplice. Le imprese che ricevono anticipi, applicano sconti successivi, accettano resi o fatturano per avanzamenti devono includere queste situazioni nel collaudo.


Per ogni rettifica, deve essere possibile risalire all’operazione originaria. La nota di credito non dovrebbe apparire come una vendita negativa priva di legame con la fattura corretta. Allo stesso modo, l’anticipo e la fattura finale devono essere coordinati per evitare di duplicare importi o imposta.


Il periodo di transizione richiede un’attenzione specifica ai documenti riferiti a operazioni precedenti e alle rettifiche emesse successivamente. Il trattamento va verificato secondo le disposizioni transitorie e i casi d’uso pertinenti. Non è affidabile una regola informatica basata soltanto sulla data del contratto, ignorando quella della fattura e gli altri fatti rilevanti.


Per un’impresa italiana con un magazzino francese, il collaudo dovrebbe includere anche un reso che comporti un movimento di merce. La rettifica economica e il percorso fisico del bene possono produrre dati differenti. Una nota di credito non prova, da sola, che la merce sia tornata nello stesso Paese dal quale era partita.


Un verbale di collaudo sintetico è utile: caso provato, risultato atteso, documento prodotto, esito ricevuto ed eventuale correzione. Non serve trasformare il progetto in un esercizio burocratico. Serve conservare la prova che le situazioni caratteristiche dell’impresa sono state effettivamente verificate.


7. Conservare il documento strutturato e la documentazione che spiega l’operazione


La disponibilità di una fattura nel portale del prestatore non deve essere confusa con una politica completa di conservazione. Il BOFiP ricorda la conservazione fiscale dei documenti elettronici sul supporto informatico e nel formato originale, con le garanzie richieste di autenticità, integrità e leggibilità. Il termine fiscale generale è di sei anni, mentre per le scritture e i documenti contabili commerciali opera il termine di dieci anni previsto dal Code de commerce. [24][25]


La procedura deve quindi individuare il documento da conservare, il formato, il soggetto che assicura l’archiviazione e le modalità di recupero. Una semplice stampa o una conversione in PDF non dovrebbe essere utilizzata per eliminare il file strutturato originario.


Conviene conservare anche gli elementi che permettono di spiegare la fattura: ordine, contratto, consegna, eventuale accettazione della prestazione, correzioni e ricevute. La necessità di ciascun documento dipende dall’operazione, ma il principio è pratico: il file fiscale non racconta sempre l’intera storia commerciale.


Nel rapporto transfrontaliero, la conservazione deve restare accessibile alle persone incaricate del controllo e della difesa dell’impresa. Se soltanto la sede italiana può recuperare i dati, occorre organizzare il modo in cui essi saranno forniti per gli adempimenti e i controlli francesi. Se soltanto il prestatore conserva gli archivi, occorre sapere che cosa accade alla cessazione del contratto.


Un test semplice consiste nel recuperare una fattura e i suoi allegati senza utilizzare l’account della persona che l’ha trattata inizialmente. Se il recupero dipende da quella persona o da una casella e-mail individuale, la continuità organizzativa è insufficiente.


8. Le sanzioni del 2026 rendono obsolete molte schede precedenti


L’articolo 1737, III, del CGI prevede, per la violazione dell’obbligo di emissione elettronica, una sanzione di 50 euro per fattura, entro il limite di 15.000 euro per anno civile. Non bisogna quindi utilizzare senza verifica le presentazioni che indicano ancora 15 euro per questo specifico inadempimento. [22]


L’articolo 1788 D distingue gli obblighi relativi ai dati di transazione da quelli relativi ai dati di pagamento: la sanzione è di 500 euro per trasmissione, con un limite annuo di 15.000 euro per ciascuna delle due categorie di obbligo. Non si tratta, in questo caso, di una sanzione calcolata automaticamente su ogni singola fattura contenuta nel flusso. [23]


Per la mancata adesione al circuito di ricezione mediante una piattaforma, l’articolo 1737, IV bis, prevede una procedura distinta: diffida a conformarsi entro tre mesi, sanzione di 500 euro se l’inadempimento persiste, nuova diffida e successiva sanzione di 1.000 euro; ulteriori sanzioni di 1.000 euro possono seguire alle condizioni previste per la persistente inottemperanza. [22]


I testi prevedono inoltre, per determinate sanzioni, un meccanismo di non applicazione in caso di prima infrazione nel periodo considerato, riparata spontaneamente oppure entro trenta giorni dalla prima richiesta dell’amministrazione. Le condizioni devono essere verificate: non si tratta di un’esenzione generale dalle nuove regole durante il primo anno. [22][23]


Per una piccola società, il rischio economico immediato non si limita comunque alla sanzione. Una fattura mal indirizzata può ritardare l’incasso; un errore di duplicazione può produrre un pagamento indebito; una comunicazione incoerente può richiedere riconciliazioni e spiegazioni. La conformità va quindi progettata come parte del funzionamento amministrativo dell’impresa.


9. In caso di errore, correggere con una cronologia documentata


Se l’impresa scopre di non aver attivato un flusso obbligatorio, la prima attività consiste nel circoscrivere il problema: soggetti interessati, periodo, operazioni, obbligo omesso e dati disponibili. Non è utile inviare indiscriminatamente tutti i documenti senza sapere quali manchino e quali siano già stati trasmessi.


La seconda attività è distinguere il difetto di comunicazione dall’eventuale errore fiscale sottostante. Se il regime IVA della fattura è corretto ma il flusso non è stato inviato, la correzione non coincide con quella necessaria quando è stata applicata un’aliquota sbagliata o individuato il debitore errato dell’imposta.


È opportuno conservare le date di rilevazione, le comunicazioni al prestatore, gli esiti tecnici e le misure adottate. Questi elementi permettono di ricostruire l’accaduto e di verificare le condizioni di regolarizzazione o di contestazione di una sanzione. Una dichiarazione generica del fornitore informatico, priva di riferimenti alle trasmissioni interessate, può risultare poco utile.


La soluzione deve infine correggere la causa. Se il problema deriva da un codice IVA attribuito a tutti i clienti esteri, una rettifica manuale del primo documento non protegge le fatture successive. Se dipende da un accesso scaduto, occorre organizzare il rinnovo e una persona sostitutiva. Se deriva dalla qualificazione dello stabilimento, serve un riesame giuridico.


L’impresa dovrebbe poter descrivere, dopo la correzione, che cosa è cambiato e perché il problema non dovrebbe ripetersi. È un risultato più concreto della semplice affermazione «la piattaforma è stata aggiornata».


10. Una procedura di gruppo deve attribuire le decisioni a chi possiede le informazioni


Il gruppo italiano può centralizzare i sistemi, ma alcune informazioni restano locali: prestazione realmente eseguita, contestazione del cliente, data di un incasso, destinazione della merce o modifica del contratto. Il progetto deve collegare la centralizzazione tecnica a queste fonti operative.


Una ripartizione ragionevole assegna alla funzione fiscale la qualificazione delle operazioni, all’amministrazione la qualità dei dati e la riconciliazione, alla tesoreria gli incassi, all’informatica la continuità dei collegamenti e ai responsabili commerciali la soluzione delle contestazioni. Nelle imprese piccole, una stessa persona può svolgere più ruoli; devono però restare riconoscibili le decisioni da prendere.


Per il commercialista, il valore aggiunto consiste soprattutto nel rendere coerenti i diversi livelli. Una volta qualificati il soggetto e l’operazione, egli può aiutare l’impresa a verificare se il flusso informatico rappresenti correttamente la soluzione fiscale e se la periodicità dei dati sia compatibile con le scadenze.


Il controllo successivo può essere proporzionato. È utile campionare periodicamente una fattura domestica, una fattura estera, un’operazione B2C, una rettifica e un incasso, quando presenti nell’attività. L’obiettivo è verificare la continuità fra documenti, contabilità e trasmissioni, non accumulare controlli duplicati senza una domanda precisa.


Le modifiche rilevanti dell’attività dovrebbero riaprire la verifica: nuovo deposito, cliente pubblico, nuovo Paese di consegna, opzione IVA, diversa struttura del gruppo. La mappa iniziale diventa così uno strumento di lavoro aggiornabile, invece di un allegato archiviato dopo l’avvio.


Prima di configurare il software, fissare il perimetro giuridico


La riforma francese impone alle imprese italiane una decisione preliminare: individuare la persona giuridica e lo stabilimento coinvolti, poi qualificare ciascun flusso. Solo a quel punto è possibile stabilire quali fatture debbano transitare nel circuito domestico, quali dati debbano essere comunicati e da quale data.


Per una controllata francese, la priorità è rendere effettiva la ricezione già obbligatoria e preparare emissione ed e-reporting secondo la propria categoria. Per una succursale, occorre qualificare lo stabilimento IVA e il ruolo della struttura. Per una società italiana soltanto identificata in Francia, il lavoro riguarda soprattutto il perimetro dell’e-reporting, l’autoliquidazione e l’eventuale utilizzo dell’OSS.


Il confronto fra commercialista italiano, consulente francese e responsabile dei sistemi deve quindi partire dalle operazioni reali. Una mappa corretta, pochi casi di prova rappresentativi e responsabilità chiaramente attribuite permettono di scegliere e utilizzare la piattaforma su basi giuridiche solide.


Rodolphe ROUS Avocat — Avvocato del foro di Lione. Diritto tributario, diritto commerciale e questioni franco-italiane.


Fonti ufficiali e riferimenti


Fonti consultate per la versione aggiornata al 6 novembre 2026. I richiami numerici nell’articolo rinviano ai documenti seguenti. Le norme e la dottrina amministrativa vanno lette nella versione applicabile al periodo interessato.




[3] DGFiP — FAQ approfondita, versione del 20 aprile 2026, in particolare criteri dimensionali e stabilimento IVA : J’approfondis la facturation électronique


[4] BOFiP — BOI-TVA-DECLA-20-30-50, 30 settembre 2026, calendario, gruppi IVA e dimensioni delle imprese estere : Obligation de transmission des données de transaction


[5] DGFiP — Presentazione generale, franchigia e formati : Je découvre la facturation électronique


[6] DGFiP — Perimetro domestico ed esclusioni per determinate operazioni esenti : E-invoicing : la facturation électronique. Per l’architettura operativa e il calendario, utilizzare le fonti più recenti richiamate ai numeri 1, 10, 11 e 12.


[7] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articolo 11, nozione di stabile organizzazione ai fini IVA e insufficienza della sola identificazione : EUR-Lex


[8] Code général des impôts, articolo 289 bis, versione applicabile nel 2026 : Légifrance


[9] Agenzia delle Entrate — Funzione del Sistema di Interscambio : Agenzia informa — Fatturazione elettronica. Utilizzato per la descrizione del ruolo del SdI, non per estendere automaticamente alla Francia regole o eccezioni italiane.


[10] DGFiP — Piattaforme accreditate : Funzioni delle plateformes agréées e elenco ufficiale.


[11] DGFiP — Specifiche tecniche, annuario, raccolta dei dati e Chorus Pro : Spécifications externes et normes pour la facturation électronique


[12] DGFiP — Ricorso alla piattaforma per emissione, ricezione e dati : Comment devrais-je émettre et recevoir mes factures et transmettre mes données ?


[13] DGFiP — Documentazione sui formati compatibili : Fiche 1-f e norma sui formati di fattura pubblicata sul sito DGFiP.


[14] Code général des impôts, articolo 290, e-reporting dei soggetti stabiliti e non stabiliti, esclusioni OSS/IOSS : Légifrance


[15] BOFiP — BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, 30 settembre 2026, perimetro delle transazioni : Champ d’application


[16] Code général des impôts, articolo 290 A, dati di pagamento : Légifrance


[17] BOFiP — BOI-TVA-DECLA-20-30-60, 30 settembre 2026, acconti, opzione sui debiti, tolleranza sanzionatoria e stati della fattura : Obligation de transmission des données de paiement


[18] BOFiP — BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30, 30 settembre 2026, periodicità e termini : Modalités de transmission des données de transaction


[19] DGFiP — Quadro riepilogativo delle frequenze e dei termini : Fréquences et délais de transmission des données de transaction et de paiement. Da leggere con la dottrina amministrativa del 30 settembre 2026 richiamata ai numeri 17 e 18.


[20] DGFiP — Non stabiliti, debitore dell’IVA e autoliquidazione : L’e-reporting pour les entreprises étrangères sans établissement stable, sezioni dedicate alle operazioni B2B e B2C.


[21] DGFiP — Decorrenza particolare per gli acquisti dei non stabiliti : FAQ approfondita, punto 3.2 e pagina dedicata alle imprese estere citata al numero 2.


[22] Code général des impôts, articolo 1737, sanzioni per emissione e ricezione : Légifrance, versione in vigore dal 21 febbraio 2026 al 1° gennaio 2027


[23] Legge n. 2026-103 del 19 febbraio 2026, articolo 123, nuova formulazione dell’articolo 1788 D del CGI, sanzioni di e-reporting e regolarizzazione : Légifrance


[24] BOFiP — BOI-CF-COM-10-10-30, 3 settembre 2025, conservazione dei documenti, formato informatico originale e termine fiscale : Conservation des documents


[25] Service Public Entreprendre — Conservazione contabile e fatturazione : Tout savoir sur la facturation, riferimenti all’articolo L. 123-22 del Code de commerce e all’articolo L. 102 B del Livre des procédures fiscales.

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