Trasferire la sede di una società tra Italia e Francia: trasformazione transfrontaliera, fusione e conseguenze fiscali dopo la direttiva 2019/2121

Una S.r.l. italiana può diventare una SAS francese senza essere liquidata. Lo stesso vale, in senso inverso, per una SAS che intenda adottare la forma di una S.r.l. Ma conservare la personalità giuridica non significa necessariamente conservare il regime fiscale, le perdite pregresse o tutti i vantaggi della struttura originaria.
Dal 2023, trasferire la sede di una società dall'Italia alla Francia, o viceversa, non richiede più necessariamente di liquidare la società originaria e costituirne una nuova. La direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019, conosciuta come direttiva sulla mobilità societaria, ha introdotto una disciplina armonizzata delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni transfrontaliere.
La riforma offre nuove possibilità agli imprenditori italiani che desiderano stabilirsi in Francia, alle società francesi che intendono trasferire la propria organizzazione in Italia e ai gruppi familiari presenti in entrambi i Paesi.
Il vantaggio principale è giuridico: una società può cambiare la legge nazionale alla quale è sottoposta senza perdere la propria identità.
Tuttavia, l'operazione solleva almeno tre questioni differenti.
La prima riguarda la continuità societaria: come trasformare una società italiana in una società francese, preservandone contratti, patrimonio, crediti e debiti?
La seconda riguarda la scelta dello strumento: è preferibile una trasformazione transfrontaliera, una fusione oppure il conferimento di un ramo d'azienda?
La terza, spesso economicamente decisiva, riguarda la fiscalità: che cosa accade alle plusvalenze latenti, alle perdite fiscali, ai beni immobili e alla posizione IVA quando una società cambia Stato?
Il diritto europeo facilita il trasferimento. Non elimina, però, il potere impositivo dello Stato dal quale la società parte.
Per questo motivo una trasformazione perfettamente valida dal punto di vista societario può determinare un'imposizione significativa, anche in assenza della vendita di un solo bene.
Occorre quindi distinguere il trasferimento della sede statutaria, quello della direzione effettiva e quello della residenza fiscale. Si tratta di nozioni collegate, ma non equivalenti.
L'analisi che segue prende in considerazione la normativa applicabile al 4 novembre 2026, includendo le modifiche introdotte in Italia dal decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, e il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027.
I. La trasformazione transfrontaliera consente di cambiare ordinamento senza estinguere la società
A. Dalla S.r.l. italiana alla SAS francese: la continuità della personalità giuridica
1. Il principio europeo: la società continua a esistere
La direttiva 2019/2121 ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132, introducendo una procedura specifica per le trasformazioni transfrontaliere delle società di capitali.
Il meccanismo è relativamente semplice nella sua concezione.
Una società costituita conformemente al diritto di uno Stato membro può trasformarsi in una società soggetta alla legislazione di un altro Stato membro, assumendo una delle forme societarie ammesse, trasferendo almeno la propria sede statutaria e conservando la personalità giuridica.
In termini pratici, una società a responsabilità limitata italiana può trasformarsi in una société par actions simplifiée (SAS) francese, purché siano rispettate le condizioni previste dai due ordinamenti.
Una SAS francese può, reciprocamente, adottare la forma di una S.r.l. italiana.
Non occorre, per il solo fatto del cambiamento di ordinamento, procedere alla liquidazione della società italiana, distribuire il suo patrimonio agli associati e costituire una nuova persona giuridica in Francia.
È la società esistente che assume una nuova veste giuridica.
La distinzione è sostanziale.
Nella liquidazione seguita dalla costituzione di una nuova società, il soggetto originario cessa di esistere. Occorre organizzare il trasferimento del patrimonio, dei contratti, dei rapporti commerciali e delle autorizzazioni alla nuova società.
Nella trasformazione transfrontaliera, invece, il principio è quello della continuità.
I crediti rimangono crediti della medesima persona giuridica. I debiti non si estinguono. I contratti proseguono secondo le regole applicabili. Anche i rapporti processuali conservano, in linea di principio, il medesimo titolare.
Naturalmente, questo non significa che ogni rapporto rimanga indifferente al cambiamento di ordinamento.
Una licenza amministrativa, una concessione, un contratto bancario o un accordo commerciale contenente clausole specifiche sul trasferimento della sede possono richiedere verifiche ulteriori.
La continuità societaria non dispensa dall'esaminare la normativa settoriale e il contenuto delle obbligazioni contrattuali.
2. Il ruolo della Corte di giustizia: la sentenza Polbud
La riforma del 2019 non è nata dal nulla.
Già prima dell'intervento del legislatore europeo, la Corte di giustizia aveva riconosciuto che la libertà di stabilimento comprende la possibilità di effettuare determinate trasformazioni societarie transfrontaliere.
Una decisione particolarmente importante è la sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud, causa C-106/16.
La Corte ha affermato che gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si oppongono, nelle condizioni esaminate, a una normativa nazionale che imponga la liquidazione di una società come condizione per trasferire la propria sede statutaria in un altro Stato membro e trasformarsi in una società regolata dal diritto di quest'ultimo.
Il punto più interessante della decisione riguarda la distinzione tra sede statutaria e sede effettiva.
La Corte ha riconosciuto che il trasferimento della sede statutaria può rientrare nella libertà di stabilimento anche quando la direzione effettiva della società non viene contemporaneamente trasferita.
Non si può dunque presumere che un cambiamento di legge societaria sia abusivo soltanto perché la società continua a svolgere una parte importante della propria attività nello Stato di origine.
La scelta di un ordinamento societario ritenuto più favorevole non costituisce, di per sé, un abuso.
Rimane tuttavia possibile contrastare le operazioni concretamente abusive o fraudolente mediante misure proporzionate.
La direttiva 2019/2121 ha trasformato questi principi in una procedura armonizzata, accompagnandoli con garanzie per i soci, i creditori e i lavoratori.
3. Le norme di recepimento in Italia e Francia
In Italia, il testo principale è il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, entrato in vigore il 22 marzo 2023.
Il decreto disciplina le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, oltre a determinate operazioni internazionali.
Il suo contenuto è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88, entrato in vigore l'8 luglio 2025.
Questa modifica è importante: per predisporre oggi un'operazione non è sufficiente consultare il testo originario del 2023. Occorre utilizzare la disciplina consolidata.
In Francia, il recepimento è avvenuto principalmente attraverso:
l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023;
il décret n° 2023-430 du 2 juin 2023;
le successive modifiche legislative, in particolare quelle del 22 aprile 2024.
Le disposizioni francesi si applicano, secondo il regime transitorio previsto, alle operazioni il cui progetto è depositato a decorrere dal 1° luglio 2023.
Il riferimento centrale è costituito dagli articoli L. 236-31 e seguenti del Code de commerce, mentre la trasformazione transfrontaliera è specificamente disciplinata dagli articoli L. 236-50 a L. 236-53.
L'articolo L. 236-50 contempla espressamente sia l'uscita di una società francese verso un altro Stato membro sia l'ingresso in Francia di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato dell'Unione.
La trasformazione è quindi concepita come un meccanismo bidirezionale.
4. S.r.l. e SAS: due forme societarie diverse, non semplicemente due denominazioni
È opportuno chiarire che la S.r.l. italiana e la SAS francese non sono figure perfettamente sovrapponibili.
La S.r.l. è regolata principalmente dagli articoli 2462 e seguenti del Codice civile italiano.
La SAS trova invece il proprio fondamento negli articoli L. 227-1 e seguenti del Code de commerce francese.
Entrambe limitano normalmente la responsabilità degli associati e possono essere utilizzate per esercitare attività imprenditoriali.
La SAS, tuttavia, presenta una notevole libertà nell'organizzazione statutaria.
Essa deve avere un presidente, ma gli statuti possono disciplinare con ampia flessibilità gli altri organi sociali, i procedimenti decisionali, i diritti attribuiti alle diverse categorie di azioni e numerosi aspetti della governance.
La S.r.l. italiana presenta anch'essa margini di autonomia statutaria, senza tuttavia riprodurre integralmente il modello francese.
Occorre pertanto elaborare nuovi statuti e non limitarsi a tradurre quelli esistenti.
Una S.r.l. con tre soci familiari, ad esempio, può essere trasformata in una SAS nella quale uno dei soci assume la presidenza, mentre gli altri conservano diritti di controllo o particolari prerogative patrimoniali.
La trasformazione non deve però essere utilizzata per privare gli associati delle tutele riconosciute dalla normativa applicabile.
Particolare attenzione meritano i patti parasociali, le clausole di gradimento, i diritti di prelazione e le clausole relative alla trasmissione delle partecipazioni.
Il cambiamento di forma giuridica può anche incidere sul regime sociale e fiscale degli amministratori.
In Francia, il presidente di SAS remunerato rientra, in linea generale, nel sistema degli assimilés salariés ai fini della protezione sociale, senza essere per questo necessariamente un dipendente subordinato.
La posizione del gerente di una S.r.l. italiana risponde invece a regole differenti.
Per un gruppo familiare nel quale gli amministratori partecipano direttamente all'attività, questo elemento può incidere sui costi complessivi della riorganizzazione.
5. Una trasformazione non comporta necessariamente il trasferimento dell'attività economica
Si consideri una S.r.l. costituita a Torino, proprietaria di partecipazioni in alcune società operative italiane e francesi.
Gli associati desiderano adottare la forma di una SAS con sede statutaria a Lione.
La trasformazione può essere presa in considerazione anche se taluni investimenti e attività economiche rimangono in Italia.
Non è tuttavia possibile dedurre dalla trasformazione societaria che la residenza fiscale si sposti automaticamente in Francia.
Né, inversamente, è corretto ritenere che il permanere di attività in Italia impedisca in ogni caso l'operazione.
La questione societaria è regolata dalle norme sulla trasformazione transfrontaliera.
La questione fiscale deve essere risolta autonomamente, esaminando la direzione effettiva, l'organizzazione aziendale, la presenza di eventuali stabili organizzazioni e le norme della convenzione contro le doppie imposizioni.
È proprio nella distinzione fra queste due dimensioni che si trova una delle principali difficoltà dell'operazione.
B. Progetto, relazioni, certificato preliminare e controllo anti-abuso: come si svolge concretamente la procedura
1. Prima fase: verificare l'ammissibilità dell'operazione
Una trasformazione transfrontaliera non può essere improvvisata attraverso una semplice decisione assembleare.
Occorre anzitutto accertare che la società rientri nel campo di applicazione della disciplina europea e nazionale.
Le società interessate devono appartenere alle categorie ammesse e rispettare le condizioni previste dalla normativa di partenza e da quella di destinazione.
Non tutte le operazioni sono possibili in ogni situazione.
La presenza di una liquidazione già in fase avanzata, di determinate procedure di crisi, di speciali regimi regolamentari o di restrizioni proprie della forma societaria può impedire o complicare la trasformazione.
Inoltre, gli statuti della futura società devono essere compatibili con il diritto dello Stato di destinazione.
Per una società italiana che intenda adottare la forma di SAS, occorrerà quindi verificare le condizioni francesi relative alla forma societaria, alla rappresentanza, al capitale, alla sede e all'immatricolazione.
Quando l'operazione riguarda una holding familiare, il lavoro preparatorio deve comprendere anche la verifica delle partecipazioni detenute, dei finanziamenti infragruppo e delle eventuali garanzie prestate.
2. Il progetto di trasformazione
La procedura prende avvio dalla predisposizione di un progetto formale.
Nel sistema italiano, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 19/2023, nella versione modificata nel 2025, disciplina il progetto di trasformazione.
In Francia, l'articolo R. 236-40 del Code de commerce specifica le informazioni richieste.
Il progetto deve identificare la società prima e dopo l'operazione, indicare la forma giuridica da adottare, la sede futura e gli statuti destinati a regolarla.
Deve inoltre presentare il calendario previsto, le conseguenze per gli associati e i lavoratori, le garanzie offerte ai creditori e gli eventuali diritti particolari.
Nel progetto devono essere considerate anche le misure relative alla partecipazione dei lavoratori, quando applicabili.
Un punto spesso trascurato riguarda i finanziamenti e le sovvenzioni pubbliche.
La disciplina europea richiede informazioni sulle misure di incentivazione o sovvenzioni ricevute dalla società nello Stato di partenza durante i cinque anni precedenti.
Per una società che abbia beneficiato di contributi pubblici italiani o francesi, la verifica delle condizioni di mantenimento degli incentivi può assumere una rilevanza concreta.
Non basta quindi conoscere l'ammontare dei contributi ricevuti: occorre esaminare gli obblighi di localizzazione, investimento, occupazione o permanenza dell'attività che li accompagnano.
3. Le relazioni degli amministratori e degli esperti
Il progetto è accompagnato dalle relazioni richieste dalla normativa applicabile.
La disciplina europea prevede una relazione dell'organo amministrativo destinata a spiegare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione e le relative conseguenze.
Sono previste informazioni specifiche per gli associati e per i lavoratori.
In determinati casi è richiesta anche una relazione di un esperto indipendente.
La procedura contempla alcune possibilità di semplificazione o rinuncia, specialmente quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, ma sarebbe inesatto considerare tali esenzioni automatiche per tutte le società unipersonali o familiari.
La situazione deve essere verificata sulla base della concreta struttura societaria.
Nella pratica, la relazione degli amministratori dovrebbe spiegare non soltanto il cambiamento di forma giuridica, ma anche le ragioni economiche dell'operazione.
Per esempio, una holding italiana può voler centralizzare in Francia le attività amministrative di un gruppo, coordinare più efficacemente le partecipazioni francesi e italiane oppure avvicinare la direzione ai principali investitori.
Queste ragioni dovrebbero essere documentate con elementi coerenti: organizzazione prevista, funzioni esercitate, risorse disponibili e calendario di attuazione.
4. Pubblicità, tutela dei soci e opposizione dei creditori
Il legislatore europeo ha voluto evitare che la mobilità societaria si traduca in una riduzione delle garanzie per i soggetti coinvolti.
Gli associati devono poter conoscere anticipatamente le condizioni della trasformazione.
La disciplina prevede, a determinate condizioni, strumenti di tutela per i soci dissenzienti, compresa la possibilità di uscire dalla società ricevendo un corrispettivo adeguato.
Anche i creditori devono essere informati e possono beneficiare dei meccanismi di protezione previsti dal diritto nazionale.
In Italia, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 19/2023 stabilisce, come regola generale, che il certificato preliminare relativo alla trasformazione di una società italiana non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito previsto dalla disposizione.
Sono tuttavia contemplate eccezioni, in particolare quando i creditori hanno prestato il loro consenso oppure quando le posizioni creditorie sono state soddisfatte o adeguatamente garantite secondo le condizioni di legge.
I creditori che temano un concreto pregiudizio possono esercitare opposizione nei termini stabiliti.
Il giudice può consentire l'operazione quando ritiene infondato il pericolo oppure quando la società abbia prestato garanzie idonee.
Questo termine deve essere integrato nel calendario sin dall'inizio.
Una trasformazione che debba essere perfezionata prima della chiusura di un esercizio non può essere programmata ignorando i tempi riservati ai creditori.
Analogamente, nel sistema francese devono essere rispettati i termini di pubblicità, informazione e opposizione previsti dalle disposizioni richiamate per le operazioni transfrontaliere.
Le differenti scadenze nazionali devono essere coordinate, evitando di applicare indistintamente i termini italiani a una società in partenza dalla Francia, o viceversa.
5. Il certificato preliminare: il controllo dello Stato di origine
Il certificato preliminare costituisce uno dei passaggi centrali della procedura.
La sua funzione è attestare che la società ha regolarmente compiuto le formalità e soddisfatto le condizioni previste nello Stato di partenza.
Per una S.r.l. italiana che si trasferisce in Francia, il controllo preliminare è svolto nel sistema italiano dal notaio competente, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 19/2023.
Per una SAS francese che si trasferisce in Italia, l'autorità francese competente al controllo preliminare è, secondo la disciplina nazionale, il greffier del tribunale competente per il registro nel quale la società è iscritta.
L'autorità dello Stato di destinazione interviene successivamente per verificare gli aspetti dell'operazione soggetti al proprio diritto.
Il certificato preliminare non equivale dunque, di per sé, all'immatricolazione definitiva.
Serve a consentire il passaggio dalla fase disciplinata dal diritto dello Stato di origine a quella regolata dallo Stato di destinazione.
Questo coordinamento evita che la società sia cancellata prematuramente dal primo registro senza aver potuto perfezionare l'iscrizione nel secondo.
Le comunicazioni tra registri possono avvenire anche attraverso il sistema europeo di interconnessione dei registri delle imprese, comunemente denominato BRIS.
6. Il controllo anti-abuso non è una formalità puramente documentale
Il certificato preliminare presuppone anche un controllo sulla finalità dell'operazione.
La direttiva 2019/2121 prevede che le autorità competenti verifichino che la trasformazione non sia realizzata per finalità abusive o fraudolente dirette a eludere o aggirare il diritto europeo o nazionale, né per finalità criminali.
Il legislatore italiano ha recepito tale esigenza, precisando ulteriormente il meccanismo con le modifiche del 2025.
In Francia, il controllo è espressamente previsto dagli articoli del Code de commerce applicabili alle operazioni transfrontaliere.
Non bisogna però confondere il controllo anti-abuso con un divieto generale di scegliere l'ordinamento societario più conveniente.
La giurisprudenza Polbud ha chiarito che il ricorso a una legislazione societaria più favorevole non costituisce automaticamente un comportamento abusivo.
La difficoltà emerge quando il trasferimento si inserisce in una costruzione artificiosa destinata a sottrarre la società ai propri creditori, ai lavoratori o a norme imperative.
Si consideri una società gravemente indebitata che intenda modificare la propria legge applicabile immediatamente prima di un'importante iniziativa giudiziaria dei creditori.
La trasformazione non può essere valutata isolatamente dalle circostanze.
Il controllo dovrà considerare la situazione patrimoniale, la documentazione prodotta e gli eventuali elementi indicativi di frode.
Viceversa, il fatto che una società italiana desideri adottare la forma di SAS per beneficiare della flessibilità statutaria francese non giustifica, da solo, un rifiuto.
La valutazione deve essere concreta e proporzionata.
7. L'immatricolazione nello Stato di destinazione e gli effetti della trasformazione
Dopo il rilascio del certificato preliminare, l'operazione prosegue nello Stato di destinazione.
Quando una società italiana adotta una forma francese, occorre completare il controllo e le formalità richieste per l'iscrizione al registre du commerce et des sociétés.
L'articolo L. 236-53 del Code de commerce stabilisce che la trasformazione transfrontaliera prende effetto alla data di immatricolazione della società nel registro francese.
Nel percorso inverso, l'articolo 15 del D.Lgs. n. 19/2023, nella versione modificata nel 2025, regola gli effetti della trasformazione in una società soggetta al diritto italiano.
L'iscrizione presso il registro delle imprese italiano costituisce il riferimento previsto dalla legge, ferma la possibilità contemplata dal testo di indicare una data successiva nei termini ammessi.
La società risultante conserva i diritti e gli obblighi e prosegue i rapporti, anche processuali, della società originaria.
Il cambio di immatricolazione nazionale può comportare l'attribuzione di nuovi identificativi amministrativi e fiscali, senza che ciò significhi necessariamente la nascita di una nuova persona giuridica.
È una distinzione che assume rilievo anche nei rapporti con banche, clienti, fornitori e amministrazioni pubbliche.
8. Quanto tempo occorre?
Non esiste un termine unico che possa essere applicato a tutte le trasformazioni tra Italia e Francia.
Il calendario dipende dal diritto dello Stato di origine, dai termini di pubblicità e opposizione, dalle relazioni richieste, dal rilascio del certificato preliminare e dal controllo effettuato nello Stato di destinazione.
Il procedimento può inoltre richiedere approfondimenti in presenza di dubbi sulla regolarità dell'operazione.
I termini normativi relativi ai singoli controlli non devono essere sommati meccanicamente per promettere una data di perfezionamento.
Per una società familiare priva di dipendenti, senza opposizioni creditorie e con una struttura patrimoniale semplice, la procedura sarà generalmente più agevole che per una società operativa con numerosi lavoratori, finanziamenti bancari e partecipazioni internazionali.
È preferibile costruire un calendario giuridico e fiscale prima di convocare l'assemblea, anziché adottare una delibera e scoprire successivamente che gli adempimenti non consentono il perfezionamento nei tempi desiderati.
II. La continuità societaria non garantisce la neutralità fiscale: exit tax, perdite, fusioni, IVA e imposte indirette
A. L'exit tax e il trattamento delle perdite: ciò che può costare il trasferimento
1. Tre nozioni da tenere rigorosamente distinte
Il trasferimento transfrontaliero può riguardare tre elementi diversi.
La sede statutaria determina, secondo le regole applicabili, il collegamento della società con un determinato ordinamento societario.
La direzione effettiva indica il luogo nel quale vengono realmente assunte le decisioni gestionali e strategiche rilevanti.
La residenza fiscale è determinata dalle disposizioni tributarie nazionali e, quando necessario, dalle convenzioni internazionali.
Una società può modificare la propria sede statutaria senza trasferire contestualmente ogni funzione di direzione o attività operativa.
Questo è coerente con la libertà di stabilimento riconosciuta dalla Corte di giustizia.
Ma sul piano fiscale la situazione deve essere esaminata separatamente.
La nuova forma giuridica francese non esclude necessariamente che l'Italia conservi un potere impositivo su determinate attività, redditi o plusvalenze.
Analogamente, una società francese trasformata in S.r.l. italiana può conservare in Francia un'organizzazione economica fiscalmente rilevante.
In tali circostanze occorre valutare se sussista una stabile organizzazione, cioè un collegamento territoriale che attribuisca allo Stato interessato il diritto di assoggettare a imposizione determinati risultati dell'impresa.
Si deve inoltre esaminare l'eventuale situazione di doppia residenza fiscale e l'applicazione della convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni, tenendo conto delle disposizioni convenzionali effettivamente applicabili.
La scelta della sede statutaria, quindi, non può sostituire l'analisi della localizzazione delle funzioni direttive e dei rischi.
2. L'exit tax italiana: l'articolo 166 del TUIR
Quando una società trasferisce all'estero la propria residenza fiscale, l'ordinamento italiano può assoggettare a imposizione le plusvalenze latenti relative ai beni che escono dalla propria sfera impositiva.
Per le operazioni del 2026, il riferimento principale è l'articolo 166 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, denominato Imposizione in uscita.
Il regime, riformulato nell'ambito del recepimento della direttiva antielusione 2016/1164, non si limita a colpire le vendite effettivamente realizzate.
La logica dell'exit tax è diversa.
Quando uno Stato perde il diritto di tassare i plusvalori maturati durante il periodo nel quale un bene era soggetto alla propria potestà impositiva, può determinare un'imposizione riferita a tali plusvalori al momento del trasferimento.
Si tratta, in sostanza, di una tassazione collegata alla perdita del collegamento fiscale del bene, non necessariamente alla sua vendita.
Per questo motivo una società può subire un'imposizione pur continuando a possedere tutti i propri beni.
Il trasferimento della residenza fiscale, il trasferimento di beni verso una stabile organizzazione estera e altre operazioni specificamente individuate dalla legge possono assumere rilievo ai fini dell'articolo 166.
3. La presenza di una stabile organizzazione italiana può modificare il risultato
L'exit tax non si applica indistintamente a ogni bene presente nel patrimonio sociale.
È necessario determinare quali attività e passività restino effettivamente collegate a una stabile organizzazione situata in Italia e quali escano, invece, dalla sfera della potestà impositiva italiana.
Si immagini una società industriale con sede a Milano, proprietaria di un immobile produttivo, di macchinari e di partecipazioni finanziarie.
La società si trasforma in SAS francese e trasferisce in Francia la propria residenza fiscale.
L'attività produttiva, tuttavia, continua a essere esercitata in Italia attraverso una stabile organizzazione della società francese.
In questa ipotesi, il trattamento dei beni che rimangono fiscalmente attribuiti alla stabile organizzazione italiana può essere diverso da quello delle partecipazioni o degli altri attivi trasferiti fuori dalla potestà impositiva italiana.
L'analisi deve essere svolta bene per bene, considerando le regole di attribuzione fiscale degli attivi e delle passività.
Non basta affermare che la società è diventata francese.
Occorre identificare il patrimonio rispetto al quale l'Italia conserva il potere di imposizione.
La distinzione può modificare radicalmente il costo dell'operazione.
4. Il valore fiscale non coincide necessariamente con il valore contabile
Per calcolare l'imposizione in uscita occorre determinare il valore fiscalmente rilevante delle attività.
Una partecipazione iscritta in bilancio a 100.000 euro può avere un valore di mercato molto superiore.
La differenza può rappresentare una plusvalenza latente.
La valutazione deve essere effettuata applicando i criteri previsti dalla disciplina fiscale, considerando anche le passività ammesse e le particolarità delle singole categorie patrimoniali.
Per una holding familiare, il problema può essere particolarmente delicato.
Le partecipazioni detenute da molti anni possono presentare un valore fiscale relativamente basso rispetto al loro valore economico attuale.
Il trasferimento della residenza fiscale può quindi rendere fiscalmente rilevanti plusvalenze accumulate nel tempo, senza che sia intervenuta alcuna cessione delle partecipazioni.
La valorizzazione dell'impresa diventa così una componente centrale della pianificazione.
Una stima approssimativa può condurre a sottovalutare il debito fiscale futuro oppure a utilizzare valori difficilmente difendibili in caso di controllo.
5. Pagamento rateale dell'exit tax italiana
La disciplina italiana prevede, al ricorrere delle condizioni stabilite, la possibilità di rateizzare l'imposta in cinque rate annuali quando il trasferimento avviene verso determinati Stati, tra cui gli Stati membri dell'Unione europea.
Il trasferimento dall'Italia alla Francia può quindi beneficiare del meccanismo previsto dalla legge.
La rateizzazione, tuttavia, non equivale a un'esenzione.
Il debito fiscale viene determinato e il relativo pagamento è distribuito nel tempo.
Occorre considerare gli interessi eventualmente dovuti, gli obblighi procedurali e le ipotesi nelle quali il beneficio della rateizzazione può venir meno, rendendo esigibile l'importo residuo.
Una successiva cessione degli attivi o un ulteriore trasferimento verso uno Stato non ammesso può assumere rilievo secondo le condizioni previste.
Per valutare l'effettiva convenienza dell'operazione non basta dunque calcolare l'imposta teorica.
Occorre verificare anche la capacità finanziaria della società di sostenere i pagamenti e gli adempimenti successivi.
6. Attenzione alla riforma fiscale italiana del 2026
Un elemento di aggiornamento normativo merita particolare attenzione.
Con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, l'Italia ha adottato un nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
Il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma il suo articolo 377 stabilisce che le disposizioni del nuovo Testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027.
Fino al 31 dicembre 2026 continua ad applicarsi il precedente TUIR, contenuto nel D.P.R. n. 917/1986.
Dal 2027, la materia dell'imposizione in uscita viene ricollocata nell'articolo 193 del nuovo Testo unico.
Questa precisazione è particolarmente utile per gli operatori che stanno programmando una trasformazione a cavallo tra il 2026 e il 2027.
Il riferimento normativo cambia e occorre verificare il testo applicabile alla data fiscalmente rilevante dell'operazione.
La ricodificazione non deve essere presentata, di per sé, come una soppressione dell'exit tax o come un'esenzione delle trasformazioni transfrontaliere.
7. L'exit tax francese: l'articolo 221 del Code général des impôts
Il trasferimento dalla Francia verso l'Italia presenta una problematica corrispondente, ma disciplinata dal diritto tributario francese.
Il riferimento centrale è l'articolo 221 del Code général des impôts (CGI).
Il sistema francese distingue, fra l'altro, il trasferimento verso uno Stato membro dell'Unione europea da quello verso determinati Stati terzi.
Quando una società trasferisce la propria sede o un proprio stabilimento in un altro Stato membro, il trattamento fiscale dipende anche dalla conservazione o meno, in Francia, del collegamento fiscale degli elementi patrimoniali interessati.
Le plusvalenze latenti su determinati beni dell'attivo immobilizzato e gli altri elementi contemplati dalla disposizione possono diventare imponibili quando il trasferimento comporta la cessazione del potere impositivo francese.
Per i trasferimenti che soddisfano le condizioni previste dal testo, la società può optare per il pagamento immediato dell'imposta oppure per un meccanismo di pagamento frazionato su cinque anni.
Anche in Francia, pertanto, è possibile distinguere l'accertamento del presupposto impositivo dalle modalità di pagamento.
La continuità giuridica della società non comporta automaticamente la neutralità delle plusvalenze latenti.
8. Un esempio: la SAS di Lione che diventa una S.r.l. italiana
Una SAS con sede a Lione possiede partecipazioni in diverse società commerciali e un immobile utilizzato nell'attività.
La famiglia proprietaria desidera trasferire in Italia la direzione del gruppo e trasformare la SAS in S.r.l.
Se l'operazione comporta anche il trasferimento della residenza fiscale e l'uscita dalla potestà impositiva francese di determinati attivi, occorre esaminare l'applicazione dell'articolo 221 CGI.
L'eventuale permanenza in Francia di una stabile organizzazione può modificare l'analisi per i beni che restano effettivamente collegati a quest'ultima.
La valutazione deve distinguere i diversi attivi e stabilire quali plusvalori rimangano fiscalmente imponibili in Francia.
Il fatto che la società conservi la propria personalità giuridica non permette di escludere questa imposizione.
9. Le perdite fiscali italiane non diventano automaticamente perdite francesi
Una seconda questione, spesso sottovalutata, riguarda le perdite fiscali riportabili.
Si consideri una S.r.l. che abbia accumulato perdite fiscali in Italia.
La società si trasforma in SAS francese.
È possibile utilizzare tali perdite per compensare gli utili prodotti successivamente in Francia?
La risposta non può essere positiva per il solo fatto che la personalità giuridica continui.
Le perdite fiscali non costituiscono un bene ordinario liberamente trasferibile da un ordinamento nazionale all'altro.
Sono posizioni tributarie disciplinate dalle norme dello Stato nel quale sono sorte e dalle condizioni per il loro utilizzo.
Occorre quindi distinguere la continuità della società dalla continuità del diritto di dedurre le perdite in una determinata giurisdizione.
Se un'attività rimane attribuita a una stabile organizzazione italiana, è necessario verificare in quale misura le perdite siano riferibili a tale attività e se possano ancora essere utilizzate secondo il diritto italiano.
Se, invece, la società trasferisce integralmente la propria attività imponibile in Francia, non può presumere di importare le perdite italiane nel regime ordinario francese del riporto delle perdite.
Il fisco francese non è tenuto a riconoscere automaticamente come perdite francesi quelle maturate anteriormente sotto la giurisdizione italiana.
La soluzione dipende dalle norme nazionali applicabili, dalla qualificazione dell'operazione e dall'effettivo collegamento delle perdite con le attività che continuano a essere tassate nei singoli Stati.
10. La questione è differente nelle fusioni
Quando l'operazione assume la forma di una fusione, entrano in gioco norme specifiche.
In Italia, il trattamento delle perdite fiscali nelle fusioni è tradizionalmente disciplinato dall'articolo 172 del TUIR, con ulteriori disposizioni per le operazioni transfrontaliere.
In Francia, l'articolo 209, II, CGI disciplina, in presenza delle condizioni previste, il trasferimento dei deficit fiscali della società incorporata alla società beneficiaria.
Il regime francese richiede normalmente un'apposita autorizzazione (agrément) per il trasferimento dei deficit, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
La verifica considera, fra l'altro, la giustificazione economica dell'operazione e la continuità dell'attività all'origine delle perdite.
L'esistenza di una fusione transfrontaliera non elimina automaticamente tali condizioni.
È quindi errato sostenere che una società francese possa incorporare una società italiana in perdita e utilizzare liberamente tutte le perdite italiane per compensare i propri utili francesi.
La legislazione fiscale non attribuisce un simile vantaggio generale.
La localizzazione delle attività e le condizioni per il trasferimento delle perdite restano determinanti.
11. Il problema delle perdite deve essere affrontato prima dell'operazione
Si immagini una società italiana che abbia riportato perdite per 800.000 euro, ma che sia tornata redditizia.
La famiglia proprietaria intende trasferire la società in Francia per centralizzare la gestione del gruppo.
Prima della trasformazione è necessario verificare se le perdite possano essere utilizzate in Italia, se vi siano utili futuri attribuibili a una stabile organizzazione italiana e quale sarà l'effetto del mutamento di residenza fiscale.
Non è sufficiente indicare nel progetto che tutti i rapporti giuridici proseguiranno.
Le perdite costituiscono un elemento della posizione fiscale della società e richiedono un'analisi autonoma.
Un trasferimento deciso esclusivamente sulla base delle economie amministrative attese può rivelarsi svantaggioso se comporta la perdita della possibilità di utilizzare importanti deficit pregressi.
12. L'imposizione dei soci deve essere esaminata separatamente
La trasformazione transfrontaliera riguarda la società, ma i suoi effetti possono interessare anche i soci.
Per un gruppo familiare è opportuno analizzare la residenza fiscale delle persone fisiche, il valore fiscale delle partecipazioni e il trattamento di eventuali distribuzioni, rimborsi, modifiche del capitale o somme corrisposte ai soci dissenzienti.
La semplice continuità della partecipazione non deve essere confusa con tutte le altre operazioni patrimoniali che possono accompagnare la ristrutturazione.
Per esempio, una trasformazione associata al riacquisto delle quote di un socio dissenziente può comportare conseguenze fiscali differenti rispetto a una trasformazione nella quale tutti gli associati conservano integralmente le proprie partecipazioni.
È inoltre necessario evitare di confondere l'exit tax della società con gli eventuali regimi applicabili alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza.
Si tratta di imposte fondate su presupposti differenti.
B. Trasformazione, fusione o conferimento: quale strumento scegliere e come trattare IVA, immobili e imposte di registro?
1. La trasformazione non è una fusione
La direttiva 2019/2121 disciplina diverse operazioni, ma non le rende giuridicamente equivalenti.
Nella trasformazione transfrontaliera, una società modifica l'ordinamento che la regola, conservando la propria personalità giuridica.
Nella fusione per incorporazione, una società trasferisce il proprio patrimonio a un'altra società secondo le regole della successione universale, cessando di esistere come soggetto autonomo senza una liquidazione ordinaria.
La differenza può essere determinante.
Supponiamo che una famiglia possieda una S.r.l. italiana e una SAS francese.
Se desidera soltanto cambiare la legge applicabile alla società italiana, la trasformazione transfrontaliera può costituire lo strumento appropriato.
Se desidera invece riunire le due società esistenti in un unico soggetto, può essere necessario valutare una fusione transfrontaliera.
La decisione dipende dall'obiettivo economico.
Non si dovrebbe utilizzare una fusione quando è sufficiente modificare la forma giuridica della società, né scegliere una trasformazione se il risultato perseguito consiste nell'assorbire un'altra società del gruppo.
2. La direttiva fiscale sulle fusioni è diversa dalla direttiva sulla mobilità societaria
Questa distinzione assume una particolare importanza fiscale.
La direttiva 2019/2121 riguarda il diritto societario e la disciplina delle operazioni transfrontaliere.
Il regime fiscale armonizzato delle fusioni e di altre riorganizzazioni è invece disciplinato principalmente dalla direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009.
Quest'ultima stabilisce un regime fiscale comune per determinate fusioni, scissioni, conferimenti di attivi e scambi di azioni che interessano società di Stati membri diversi.
Contiene inoltre disposizioni specifiche sul trasferimento della sede statutaria delle società europee, SE, e delle società cooperative europee, SCE.
È importante non estendere automaticamente queste ultime disposizioni a ogni trasformazione di una S.r.l. in SAS.
La trasformazione transfrontaliera introdotta dalla direttiva 2019/2121 non beneficia, per il solo fatto di essere una trasformazione, dell'intero regime fiscale previsto dalla direttiva 2009/133/CE per le fusioni.
Il trattamento fiscale dipende dalla natura dell'operazione e dalle disposizioni nazionali effettivamente applicabili.
3. Il regime francese di favore delle fusioni
In Francia, il regime speciale delle fusioni è disciplinato principalmente dagli articoli 210 A, 210 B e 210 C CGI.
In presenza delle condizioni previste, l'operazione può beneficiare di un regime volto a evitare l'imposizione immediata di determinate plusvalenze e risultati derivanti dal trasferimento del patrimonio.
Non si tratta tuttavia di un'esenzione assoluta e definitiva.
Il meccanismo si fonda su regole di continuità dei valori fiscali e sulla ripresa di specifici obblighi da parte della società beneficiaria.
Per le fusioni realizzate da società francesi a favore di società estere, l'articolo 210 C, 2, CGI prevede una condizione particolarmente importante: i beni trasferiti devono essere effettivamente collegati a una stabile organizzazione della società beneficiaria situata in Francia.
Questa disposizione illustra la logica dell'operazione.
La Francia può accettare il differimento dell'imposizione quando conserva, attraverso la stabile organizzazione, il potere di tassare le plusvalenze al momento della loro successiva realizzazione.
La condizione impedisce di assimilare il regime di favore a una possibilità generalizzata di trasferire attivi fuori dalla giurisdizione fiscale francese senza imposizione.
4. La clausola anti-abuso fiscale francese
Un'altra disposizione importante è l'articolo 210-0 A CGI.
Il regime di favore non può essere applicato alle operazioni di fusione, scissione o conferimento parziale di attivi che abbiano come obiettivo principale, o come uno dei principali obiettivi, la frode o l'evasione fiscale.
La normativa prevede una presunzione, suscettibile di prova contraria, quando l'operazione non è effettuata per validi motivi economici, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti.
In una riorganizzazione franco-italiana è quindi opportuno distinguere il controllo anti-abuso societario da quello tributario.
Una trasformazione può rispettare le condizioni richieste per il rilascio del certificato preliminare senza che ciò comporti una convalida anticipata di tutti i suoi effetti fiscali.
Allo stesso modo, l'accesso a un regime tributario favorevole richiede di verificare autonomamente le condizioni fiscali.
Il certificato societario non è un'autorizzazione fiscale generale.
5. Le fusioni transfrontaliere nel diritto italiano
La disciplina italiana delle fusioni deve essere letta congiuntamente al D.Lgs. n. 19/2023 e alle disposizioni fiscali del TUIR applicabili ratione temporis.
Per le operazioni del 2026, il quadro tributario comprende gli articoli 172 e 178-181 del D.P.R. n. 917/1986, secondo il loro rispettivo campo di applicazione.
Le disposizioni disciplinano, fra l'altro, il trattamento fiscale delle fusioni e delle operazioni straordinarie transfrontaliere.
Anche in Italia il regime di neutralità o di continuità fiscale presuppone il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
Particolare attenzione richiedono i beni che restano collegati a una stabile organizzazione italiana e quelli che cessano di esserlo.
La fiscalità delle operazioni straordinarie transfrontaliere deve essere coordinata con le disposizioni sull'imposizione in uscita.
Non è sufficiente qualificare un'operazione come fusione per escludere ogni conseguenza fiscale.
6. Quando può essere preferibile un conferimento di ramo d'azienda?
La trasformazione e la fusione non esauriscono gli strumenti disponibili.
In alcune situazioni può essere più razionale mantenere in vita la società originaria e trasferire soltanto una determinata attività.
Si consideri una S.r.l. italiana che gestisce due rami distinti: un'attività produttiva italiana e una struttura commerciale destinata al mercato francese.
La famiglia potrebbe desiderare di attribuire l'attività commerciale a una società francese, mantenendo la produzione in Italia.
In questa situazione, una trasformazione transfrontaliera dell'intera S.r.l. potrebbe non essere necessaria.
Si potrebbe invece studiare il conferimento di un ramo d'azienda a una società francese, valutando le condizioni del relativo regime fiscale e le conseguenze sui contratti, sul personale e sulle autorizzazioni.
La scelta non deve essere guidata esclusivamente dalla fiscalità.
Il trasferimento di un ramo d'azienda può incidere sulla titolarità dei rapporti giuridici e comportare adempimenti specifici, mentre la trasformazione conserva la persona giuridica.
La comparazione deve quindi tenere conto tanto degli effetti patrimoniali e contrattuali quanto del risultato tributario.
7. L'IVA: la trasformazione non è una vendita del patrimonio
Il trattamento IVA richiede un'ulteriore distinzione.
Quando la trasformazione transfrontaliera avviene con conservazione della personalità giuridica, non si verifica necessariamente una cessione dei beni dalla vecchia società alla nuova.
La società continua a esistere.
Non si può pertanto trattare automaticamente l'intero patrimonio come se fosse stato venduto a un soggetto differente.
Il ragionamento cambia quando l'operazione comporta il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda fra soggetti distinti.
In questo secondo caso entrano in gioco le regole IVA relative alla trasmissione di una universalità totale o parziale di beni.
L'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di considerare che una simile trasmissione, alle condizioni previste, non costituisca una cessione di beni ai fini dell'IVA.
La finalità è evitare che la riorganizzazione di un'attività economica funzionante generi automaticamente un'imposizione IVA corrispondente a una cessione ordinaria.
8. Il regime IVA francese
In Francia, alla data della presente analisi, l'articolo 257 bis CGI disciplina la trasmissione di una universalità totale o parziale di beni fra soggetti passivi IVA.
Quando ne ricorrono le condizioni, la norma prevede che non si consideri effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ai fini dell'IVA.
Il beneficiario è considerato continuatore del cedente per determinati effetti fiscali, comprese le regolarizzazioni previste dalla disciplina.
Il regime non deve essere interpretato come un'esenzione generalizzata applicabile a qualsiasi trasferimento di singoli beni.
Occorre verificare la natura dell'insieme patrimoniale trasferito, le condizioni relative ai soggetti interessati e la prosecuzione dell'attività.
Va inoltre ricordato che la normativa francese in materia di IVA è oggetto di una ricodificazione con effetti previsti dal 2027: i riferimenti formali dovranno pertanto essere verificati per le operazioni successive.
9. Il regime IVA italiano
Nel sistema italiano, l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dal concetto di cessione di beni, ai fini IVA, determinate cessioni e conferimenti aventi a oggetto aziende o rami d'azienda.
La disciplina richiede una corretta qualificazione dell'oggetto trasferito.
Non è sufficiente denominare un insieme di beni ramo d'azienda per beneficiare del relativo trattamento.
L'insieme deve presentare le caratteristiche richieste affinché possa essere qualificato come un complesso aziendale.
La continuità dell'attività e l'organizzazione degli elementi trasferiti assumono quindi rilievo.
Per una riorganizzazione franco-italiana, le norme IVA devono essere esaminate separatamente dalle disposizioni sulle imposte sui redditi.
Un'operazione che non comporta una cessione imponibile ai fini IVA può comunque determinare conseguenze ai fini delle imposte dirette.
10. La circolazione fisica dei beni rimane un fatto distinto
Non bisogna confondere il trasferimento della sede societaria con il trasferimento materiale dei beni.
Una società può trasformarsi in una società francese lasciando in Italia i macchinari utilizzati da una propria stabile organizzazione.
Oppure può effettivamente trasferire merci, attrezzature e altri beni dall'Italia alla Francia.
In quest'ultimo caso occorre esaminare le norme IVA sui trasferimenti intracomunitari di beni, sulle eventuali assimilazioni alle cessioni e sugli obblighi identificativi e dichiarativi.
Il cambiamento di ordinamento societario non elimina le formalità applicabili alla circolazione dei beni.
La documentazione deve quindi distinguere il patrimonio che rimane fisicamente nello Stato di origine da quello che viene trasferito.
11. Le imposte di registro non possono essere ignorate
Il fatto che un'operazione sia neutrale o non imponibile ai fini IVA non significa automaticamente che essa sia esente da ogni imposta indiretta.
La trasformazione transfrontaliera può richiedere atti notarili, iscrizioni nei registri e formalità specifiche.
In Italia devono essere considerate le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986, relativo all'imposta di registro, nonché le eventuali imposte ipotecarie e catastali quando sono interessati beni immobili.
In Francia occorre verificare le disposizioni del Code général des impôts relative agli atti societari, ai conferimenti e alle operazioni patrimoniali.
La qualificazione dell'operazione assume un ruolo centrale.
Una trasformazione che conserva la personalità giuridica non equivale necessariamente a un conferimento immobiliare.
Una fusione che realizza una successione patrimoniale presenta caratteristiche differenti da una vendita o da una cessione di azienda.
Non è quindi corretto applicare un'unica aliquota o un unico regime di registrazione a tutte le riorganizzazioni franco-italiane.
È necessario verificare concretamente quali atti siano posti in essere, quali beni siano interessati e quali formalità siano richieste.
12. Il caso particolare degli immobili
Gli immobili costituiscono uno degli elementi maggiormente sensibili.
Una holding italiana può possedere direttamente un immobile in Francia.
Viceversa, una SAS francese può essere proprietaria di un immobile commerciale in Italia.
La trasformazione transfrontaliera della società proprietaria non comporta necessariamente una vendita dell'immobile.
Il bene può rimanere appartenente alla medesima persona giuridica.
Tuttavia, il cambiamento della legge societaria, della sede statutaria o della residenza fiscale non cancella le regole tributarie collegate al luogo in cui l'immobile è situato.
Le plusvalenze immobiliari, i redditi derivanti dalla locazione e le imposte patrimoniali possono continuare a essere soggetti alle disposizioni dello Stato di ubicazione.
Inoltre, le formalità relative ai registri immobiliari devono essere esaminate alla luce del diritto locale.
La continuità societaria può evitare il trasferimento di proprietà fra due soggetti distinti, ma non dispensa automaticamente da ogni adempimento pubblicitario.
13. I finanziamenti infragruppo e le garanzie bancarie
Le riorganizzazioni familiari riguardano spesso società finanziate da altre imprese del gruppo o dagli stessi associati.
Il trasferimento della sede può modificare il contesto giuridico e fiscale di tali rapporti.
Occorre esaminare il trattamento degli interessi, le norme sui prezzi di trasferimento, le eventuali ritenute applicabili e le disposizioni convenzionali.
Il mutamento di residenza fiscale può incidere sulle modalità di imposizione degli interessi corrisposti a soggetti residenti nell'altro Stato.
Sul piano contrattuale, la continuità della personalità giuridica non garantisce che ogni finanziamento bancario rimanga indifferente alla trasformazione.
Alcuni contratti contengono obblighi di informazione, clausole relative alla legge applicabile, impegni sulla localizzazione della sede o disposizioni che impongono il consenso preventivo della banca in presenza di determinate riorganizzazioni.
Prima di procedere, occorre quindi esaminare la documentazione finanziaria.
Una società può conservare tutti i suoi debiti e trovarsi ugualmente in difficoltà se la trasformazione viola gli obblighi assunti nei confronti dei finanziatori.
14. La residenza fiscale dei soci e la trasmissione familiare
Per le holding familiari, il trasferimento della società non può essere considerato separatamente dalla situazione dei soci.
Una famiglia residente in Italia potrebbe desiderare di trasformare la propria holding in SAS francese pur continuando a vivere prevalentemente in Italia.
Un'altra famiglia potrebbe trasferirsi stabilmente in Francia e voler riallineare la sede e la direzione del gruppo alla nuova organizzazione patrimoniale.
Le due situazioni non sono equivalenti.
Nel primo caso, la distanza tra sede statutaria francese e direzione effettiva italiana potrebbe creare particolari difficoltà di qualificazione fiscale.
Nel secondo caso, il trasferimento della direzione effettiva potrebbe essere maggiormente coerente con l'organizzazione reale del gruppo, ma rendere più direttamente rilevante il problema dell'exit tax.
Inoltre, la scelta tra S.r.l. e SAS incide sulla disciplina delle partecipazioni, sulla governance familiare e sulle modalità di ingresso o uscita degli eredi.
Per una famiglia che prevede una futura trasmissione dell'impresa, le conseguenze successorie e fiscali devono essere valutate fin dall'origine.
Non è sufficiente trasferire la società nello Stato nel quale uno dei soci intende risiedere.
Occorre verificare la posizione di tutti gli associati, i rispettivi diritti, le convenzioni matrimoniali e successorie eventualmente rilevanti e la struttura patrimoniale complessiva.
15. Tre ipotesi concrete di riorganizzazione franco-italiana
Prima ipotesi: la holding italiana che trasferisce la propria sede a Lione.
Una S.r.l. italiana detiene partecipazioni in tre società operative. La famiglia decide di adottare la forma di SAS e di trasferire la direzione effettiva a Lione.
La trasformazione transfrontaliera consente, in linea di principio, di preservare la personalità giuridica della holding.
Occorre però valutare l'exit tax sulle partecipazioni e sugli altri attivi che escono dalla potestà impositiva italiana, oltre al trattamento delle eventuali perdite fiscali.
La continuità civilistica non elimina tali verifiche.
Seconda ipotesi: la società francese che mantiene una fabbrica in Francia.
Una SAS con sede a Lione decide di trasformarsi in S.r.l. italiana, trasferendo la direzione del gruppo a Torino.
La società conserva uno stabilimento produttivo nella regione lionese.
La presenza di una stabile organizzazione francese può assumere un ruolo centrale nel determinare il trattamento fiscale degli attivi e dei risultati che restano collegati alla Francia.
Occorre distinguere gli elementi patrimoniali che rimangono fiscalmente attribuiti allo stabilimento da quelli che escono dalla potestà impositiva francese.
Terza ipotesi: due società operative da riunire.
Un gruppo familiare possiede una società italiana e una società francese, entrambe attive nel commercio all'ingrosso.
La famiglia desidera riunire le attività in un'unica società.
Una semplice trasformazione della società italiana in SAS non determina la scomparsa della società francese già esistente.
Potrebbe invece risultare appropriato studiare una fusione transfrontaliera, verificando il regime fiscale degli attivi, dei deficit e delle stabili organizzazioni.
Queste tre situazioni illustrano una regola generale: la scelta della tecnica societaria deve essere il risultato dell'analisi economica e fiscale, non il suo punto di partenza.
16. Il metodo da seguire prima di scegliere fra trasformazione e fusione
Una riorganizzazione franco-italiana dovrebbe cominciare dalla ricostruzione della situazione esistente.
Occorre identificare la struttura del gruppo, le partecipazioni, le attività operative, le passività, i contratti, il personale e gli immobili.
Successivamente bisogna stabilire quale risultato si intenda raggiungere.
L'obiettivo consiste nel cambiare la legge applicabile alla società? Nel trasferire la direzione effettiva? Nel riunire due società? Nel separare due rami d'attività? Oppure nel preparare la trasmissione familiare dell'impresa?
Solo dopo aver chiarito questo punto ha senso scegliere lo strumento giuridico.
La fase successiva consiste nel predisporre una simulazione fiscale comparativa.
Per la trasformazione occorre determinare gli effetti dell'eventuale cambiamento di residenza fiscale, l'exit tax e la posizione delle perdite.
Per la fusione bisogna esaminare il regime di favore applicabile, i valori fiscali degli attivi, gli obblighi di continuità e le condizioni per l'eventuale trasferimento dei deficit.
Per un conferimento di ramo d'azienda occorre verificare anche l'autonomia dell'attività trasferita e il trattamento IVA e delle imposte indirette.
La scelta dovrebbe infine essere verificata rispetto ai rapporti bancari, al personale, alle autorizzazioni e alla posizione dei soci.
La pianificazione fiscale non può sostituire la verifica societaria; e la verifica societaria non può sostituire la pianificazione fiscale.
Conclusione — Una società può cambiare nazionalità giuridica, ma non cancellare la propria storia fiscale
La direttiva 2019/2121 ha reso concretamente praticabile una forma di mobilità societaria che risponde alle esigenze di numerosi imprenditori e gruppi familiari presenti in più Stati dell'Unione.
Una S.r.l. italiana può oggi trasformarsi in SAS francese senza una preventiva liquidazione, conservando la propria personalità giuridica. La trasformazione inversa è ugualmente contemplata dalla disciplina europea e nazionale.
Il cambiamento è significativo, ma non deve essere interpretato come una generale neutralizzazione delle conseguenze giuridiche e fiscali del trasferimento.
Il principio di continuità della società non coincide con il principio di neutralità fiscale.
Quando la trasformazione comporta anche un cambiamento della residenza fiscale o il trasferimento di attivi fuori dalla potestà impositiva di uno Stato, possono sorgere obbligazioni tributarie sulle plusvalenze latenti.
Le perdite fiscali pregresse non sono automaticamente trasferibili da un ordinamento all'altro.
I regimi di favore delle fusioni devono essere esaminati secondo le loro condizioni specifiche e non possono essere estesi indiscriminatamente alle trasformazioni.
Per i gruppi familiari, il punto decisivo consiste nel coordinare la scelta del diritto societario con la localizzazione effettiva delle attività, la posizione dei soci e la fiscalità del patrimonio.
Prima di trasferire la sede occorre quindi sapere non soltanto dove sarà immatricolata la società, ma soprattutto quali beni, attività, plusvalenze e perdite resteranno fiscalmente collegati all'Italia o alla Francia.
È questa ricostruzione che permette di scegliere consapevolmente tra trasformazione, fusione e altre forme di riorganizzazione.
Rodolphe ROUS è avvocato al Foro di Lione. Si occupa di diritto tributario e diritto degli affari, con particolare attenzione alle operazioni e alle controversie franco-italiane ed europee.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Unione europea
Direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019, relativa alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009, sul regime fiscale comune applicabile a determinate operazioni straordinarie.
Direttiva 2006/112/CE, in particolare l'articolo 19.
Italia
D.P.R. n. 917/1986, articoli 166, 172 e 178-181, nel testo applicabile alle operazioni del 2026.
Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027.
D.P.R. n. 633/1972, articolo 2, terzo comma, lettera b).
D.P.R. n. 131/1986, imposta di registro.
Francia
Code de commerce, articoli L. 236-31 e seguenti, e in particolare L. 236-50 a L. 236-53.
Code général des impôts, articoli 209, 210-0 A, 210 A, 210 C, 221 e 257 bis, secondo il testo applicabile ratione temporis.




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