Pensione italiana e residenza in Francia: dove si paga l’imposta e come evitare la doppia tassazione

Trasferirsi in Francia non basta per ricevere la pensione italiana senza ritenute. Per molte pensioni INPS maturate nel settore privato, l’Italia conserva il diritto di tassare: la protezione contro la doppia imposizione si ottiene nella dichiarazione francese, attraverso il meccanismo previsto dalla convenzione. Chiedere all’INPS la detassazione senza avere prima identificato il regime della prestazione può quindi portare a un rifiuto perfettamente legittimo.
La convenzione franco-italiana del 5 ottobre 1989 distingue, in realtà, tre situazioni: le pensioni riconducibili alla regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1; quelle corrisposte in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, disciplinate dal paragrafo 2; le pensioni per servizi pubblici contemplate dall’articolo 19. La distinzione corrente tra pensioni «private» e «pubbliche» è troppo sommaria per compilare correttamente una dichiarazione. [1–3]
Anche il credito d’imposta richiede attenzione. Per le pensioni italiane imponibili in Italia e dichiarate da un residente francese, il meccanismo francese è, in linea di principio, un credito pari all’imposta francese corrispondente al reddito, alle condizioni dell’articolo 24. Non si deve confondere questo sistema con il credito commisurato all’imposta effettivamente pagata all’estero. La differenza può cambiare sia il risultato sia le caselle da utilizzare. [4]
Infine, la residenza fiscale e l’assicurazione sanitaria non coincidono. Un pensionato può vivere stabilmente in Francia e ricevere le cure attraverso la CPAM, mentre il relativo costo resta a carico dell’Italia. Questa circostanza conta per la CSG, la CRDS e la CASA: la sola disponibilità della carte Vitale non risolve la questione.
L’analisi che segue riguarda principalmente chi percepisce una pensione italiana e risiede fiscalmente in Francia. Il percorso inverso, dalla Francia all’Italia, è richiamato quando serve a evitare un’applicazione speculare di regole che non producono necessariamente gli stessi effetti. I riferimenti dichiarativi sono quelli verificati al 6 novembre 2026; per ogni dichiarazione occorre utilizzare il modello relativo all’anno interessato.
I. Individuare la residenza e la natura della pensione prima di stabilire chi può tassarla
A. La residenza fiscale dipende dalla vita effettiva del pensionato, non dal conto sul quale arriva la pensione
1. Una pensione italiana non rende automaticamente residenti fiscali in Italia
Ricevere ogni mese un bonifico dall’INPS, conservare un conto a Milano o possedere una casa in Liguria non significa, di per sé, essere residenti fiscali italiani. Questi elementi devono essere inseriti in una valutazione complessiva. Il problema nasce quando si confonde l’origine del reddito con il collegamento personale che giustifica la tassazione come residente.
Sono due domande diverse. La prima è: quale Stato può chiedere la dichiarazione del reddito complessivo del pensionato? La seconda è: quale Stato può tassare una determinata pensione, anche quando il beneficiario risiede altrove? Una persona può essere residente in Francia e restare soggetta a imposizione italiana su una pensione italiana, senza che ciò implichi una doppia residenza.
La separazione è utile anche nei rapporti con gli uffici. Un cedolino con ritenute italiane non dimostra che l’amministrazione italiana consideri il pensionato residente in Italia. Può semplicemente riflettere l’applicazione della tassazione alla fonte consentita dalla convenzione. Per la stessa ragione, un certificato francese di residenza fiscale non dimostra che qualsiasi prelievo italiano sia illegittimo.
Immaginiamo una coppia che si trasferisca stabilmente a Lione per vivere vicino ai figli. Il marito percepisce una pensione INPS e la moglie una pensione francese. Il conto italiano continua a essere utilizzato per le spese di una casa rimasta in Italia. L’analisi non può arrestarsi al nome della banca o all’ente pagatore: occorre ricostruire dove si svolge la vita familiare e come operano i criteri fiscali dei due Stati.
2. I criteri francesi non si riducono a un conteggio di 183 giorni
L’articolo 4 B del Code général des impôts considera, tra i criteri di domicilio fiscale, il foyer o luogo di soggiorno principale, l’attività professionale non accessoria e il centro degli interessi economici. Si tratta di criteri alternativi, da coordinare con la convenzione. La disposizione precisa inoltre che chi non è residente di Francia secondo una convenzione contro le doppie imposizioni non può essere considerato fiscalmente domiciliato in Francia soltanto sulla base dei criteri interni. [5]
Per un pensionato che non esercita più un’attività, la ricostruzione del foyer e degli interessi economici assume spesso un rilievo particolare. La disponibilità di un alloggio permanente, la convivenza con il coniuge, l’organizzazione della vita quotidiana e la gestione del patrimonio devono essere esaminati insieme. Il numero dei giorni resta un elemento significativo, ma non è una formula che neutralizza ogni altro collegamento.
La frase «non ho trascorso sei mesi in Francia, quindi non devo dichiarare nulla» è, per questo, pericolosa. Anche un periodo inferiore può accompagnarsi a un trasferimento effettivo del foyer. All’opposto, trascorrere diversi mesi in una località turistica francese non prova necessariamente che si sia abbandonata la residenza convenzionale italiana.
Chi alterna soggiorni in entrambi i Paesi dovrebbe conservare elementi semplici e coerenti: contratti di locazione, documenti relativi alla disponibilità degli immobili, consumi, spostamenti e corrispondenza amministrativa. Non occorre trasformare ogni viaggio in un fascicolo, ma è opportuno poter spiegare una cronologia. Un calendario ricostruito molti anni dopo, senza documenti, è meno persuasivo di una situazione registrata mentre si svolge.
3. L’iscrizione all’AIRE è importante, ma non sostituisce l’esame fiscale
Sul versante italiano, l’articolo 2 del TUIR, nella disciplina applicabile dal 2024, considera per la maggior parte del periodo d’imposta la residenza civilistica, il domicilio inteso come luogo principale delle relazioni personali e familiari e la presenza fisica; l’iscrizione anagrafica opera secondo la presunzione prevista dalla legge. Per la presenza rilevano anche le frazioni di giorno. L’Agenzia delle Entrate ne riepiloga i criteri nella propria informazione ufficiale sulla residenza fiscale. [6]
L’AIRE documenta una posizione anagrafica e costituisce un adempimento da curare. Non autorizza però a ignorare la permanenza effettiva in Italia o il mantenimento del centro della vita familiare. Una persona può essere iscritta all’AIRE e avere una situazione fattuale che richiede ancora un’analisi italiana della residenza.
Vale anche il contrario: un ritardo amministrativo non consente di saltare la verifica della convenzione. Il dossier deve distinguere il fatto sostanziale, la registrazione anagrafica, il trattamento operato dall’ente pensionistico e quello seguito nelle dichiarazioni. Se questi quattro elementi non coincidono, occorre chiarire il motivo, non scegliere semplicemente quello più conveniente.
Il tema è approfondito nell’articolo AIRE e residenza fiscale: perché l’iscrizione non basta per chi si trasferisce in Francia. Per le pensioni, la conseguenza pratica è immediata: prima di invocare una disposizione riservata ai residenti francesi, bisogna poter dimostrare che tale qualità sussiste per il periodo considerato.
4. Se entrambi gli Stati rivendicano la residenza, interviene l’articolo 4 della convenzione
Il conflitto di residenza non si risolve scegliendo il Paese nel quale si preferisce pagare. L’articolo 4 della convenzione stabilisce una successione di criteri: abitazione permanente, centro degli interessi vitali quando vi sono abitazioni in entrambi gli Stati, soggiorno abituale, nazionalità e, quando necessario, accordo tra le autorità competenti. La sequenza deve essere rispettata: non si passa direttamente alla cittadinanza se un criterio precedente risolve già il conflitto. [1]
Una casa di proprietà in Italia non equivale automaticamente al centro degli interessi vitali. Occorre verificare se sia disponibile, come venga utilizzata e quali siano i legami personali ed economici complessivi. Analogamente, una locazione in Francia non basta a provare che l’intera vita del contribuente si sia trasferita.
Il punto è particolarmente delicato per i coniugi che trascorrono periodi differenti nei due Paesi. Non si deve presumere che la residenza di uno risolva automaticamente ogni aspetto della posizione dell’altro. Vanno esaminati i fatti personali e, successivamente, le regole sulla dichiarazione del nucleo familiare. Una dichiarazione congiunta non permette di attribuire indistintamente a tutti i redditi la stessa origine o la stessa disciplina.
Un dossier ben costruito distingue le prove forti da quelle soltanto indicative. Il certificato fiscale, la disponibilità effettiva dell’abitazione e l’organizzazione stabile della vita familiare non hanno la stessa funzione di una tessera associativa o di un indirizzo comunicato alla banca. La coerenza tra documenti conta più del loro numero.
5. L’anno del trasferimento richiede una verifica propria
Trasferirsi durante l’anno è diverso dall’essere residenti nello stesso Stato per tutto l’anno. La Francia e l’Italia non costruiscono in modo identico la residenza e il periodo d’imposta. Non è quindi prudente dividere spontaneamente la pensione in due parti, assegnando a ciascun Paese i mesi trascorsi sul suo territorio, senza esaminare le regole applicabili.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il frazionamento convenzionale del periodo d’imposta è espressamente previsto nelle convenzioni italiane con Svizzera e Germania; non si può trasferire automaticamente questo meccanismo al rapporto con la Francia. Ciò non elimina l’esame convenzionale della residenza, ma impedisce di presentare come regola franco-italiana una semplice ripartizione mensile. [6]
In pratica, bisogna identificare almeno tre date: il trasferimento effettivo della vita personale, la decorrenza del trattamento fiscale applicato dall’ente pagatore e l’apertura della posizione dichiarativa francese. Le date possono essere diverse. Una variazione anagrafica registrata a settembre non significa necessariamente che tutte le somme pagate da gennaio ad agosto abbiano lo stesso trattamento.
La prudenza è ancora maggiore quando, nello stesso anno, vengono liquidati arretrati, un capitale previdenziale o un trattamento di fine rapporto. La data dell’accredito, il periodo cui le somme si riferiscono e la loro qualificazione non coincidono sempre. Prima di chiedere un’esenzione o un credito, occorre sapere quale reddito si sta trattando e in quale periodo debba essere considerato.
Per chi progetta il trasferimento, questo esame dovrebbe precedere la scelta della data, soprattutto se sono attesi pagamenti eccezionali. Per chi si è già trasferito, serve a evitare una correzione limitata all’ultimo cedolino mentre il problema riguarda l’intera dichiarazione annuale.
6. Il conto italiano resta una questione dichiarativa distinta
Molti pensionati mantengono un conto italiano per ricevere la pensione e pagare le spese locali. La scelta bancaria non determina il Paese competente a tassare la prestazione. Per un residente francese, però, può esistere un obbligo autonomo di dichiarare il conto estero mediante il formulario 3916/3916-bis, secondo le condizioni applicabili. L’obbligo riguarda, in particolare, i conti aperti, detenuti, utilizzati o chiusi nel corso dell’anno. [7]
La dichiarazione della pensione e quella del conto non si sostituiscono. Indicare correttamente il reddito nella 2047 non assolve, da solo, l’obbligo relativo al conto. Dichiarare il conto non significa, a sua volta, aver dichiarato la pensione che vi è stata accreditata. Questa distinzione deve essere mantenuta anche quando il conto non produce interessi.
Un semplice trasferimento di risparmi tra un conto italiano e uno francese non diventa una nuova pensione perché attraversa la frontiera. Bisogna tuttavia poter ricostruire l’origine delle somme. Conservare la certificazione annuale e gli estratti che collegano l’accredito pensionistico al successivo trasferimento evita di confondere reddito, capitale già accumulato e movimentazione bancaria.
Il controllo va esteso ai conti cointestati e alle eventuali deleghe, senza assumere che soltanto il conto sul quale arriva materialmente la pensione meriti attenzione. L’obiettivo non è moltiplicare gli adempimenti, ma chiudere il dossier in modo coerente: persona residente, redditi dichiarati e rapporti esteri devono raccontare la stessa situazione.
B. La distinzione decisiva è tra pensione ordinaria, pensione di sicurezza sociale e pensione per servizi pubblici
1. L’articolo 18, paragrafo 1, contiene la regola generale, ma non esaurisce il problema
La regola generale attribuisce allo Stato di residenza la tassazione delle pensioni e remunerazioni analoghe corrisposte in relazione a un precedente impiego, fatta salva la disposizione sulle pensioni pubbliche. Se una prestazione italiana rientra realmente in questa categoria e il beneficiario è residente convenzionale in Francia, la tassazione compete alla Francia. [2]
Il passaggio decisivo è l’espressione «rientra realmente». Non basta che il precedente datore di lavoro fosse una società privata. Occorre prima escludere che la pensione sia erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale e ricada quindi nel paragrafo successivo.
Questa verifica riguarda, ad esempio, alcune forme di pensionamento aziendale o di previdenza integrativa. La denominazione commerciale del prodotto non è sufficiente. Servono il regolamento, l’origine dei contributi, il carattere obbligatorio o volontario dell’adesione e la natura della prestazione liquidata. Un contratto di risparmio assicurativo non diventa automaticamente una pensione convenzionale perché è utilizzato per finanziare la vecchiaia.
La richiesta documentale deve dunque essere precisa. Chiedere soltanto «è una pensione privata?» può produrre una risposta esatta nel linguaggio corrente ma inutile fiscalmente. È più efficace domandare quale regime giuridico attribuisca il diritto, quale gestione paghi e se l’adesione discenda da un obbligo previdenziale. Queste informazioni permettono di collegare il documento alla disposizione convenzionale.
2. L’eccezione dell’articolo 18, paragrafo 2, riguarda molte pensioni INPS del settore privato
Il paragrafo 2 conserva il diritto di imposizione dello Stato la cui legislazione sulla sicurezza sociale è applicata. L’accordo franco-italiano del 20 dicembre 2000, riprodotto nella dottrina amministrativa francese, identifica i regimi interessati. Per il versante italiano sono comprese, in particolare, pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti dei regimi indicati nell’accordo. [3]
Una pensione INPS maturata come dipendente privato non è, per questa sola ragione, imponibile esclusivamente in Francia. È proprio la confusione tra natura privata del rapporto di lavoro e natura previdenziale della pensione a generare molte richieste di detassazione infondate.
L’INPS conferma, nella propria informazione sui residenti all’estero, che le pensioni di sicurezza sociale interessate dalla convenzione con la Francia restano soggette alla ritenuta italiana. Il trasferimento non impone quindi all’Istituto di versarle al lordo dell’IRPEF. L’eliminazione della doppia imposizione deve essere affrontata sul versante francese secondo l’articolo 24. [8]
Si può comprendere il problema con un esempio. Un ex dipendente di un’impresa torinese si trasferisce a Villeurbanne e continua a ricevere la pensione ordinaria INPS. Legge una spiegazione generica secondo cui le pensioni private sono tassate nel Paese di residenza e chiede la cessazione delle ritenute. La domanda trascura l’articolo 18, paragrafo 2. Il primo lavoro utile non è insistere sull’aggettivo «privata», ma verificare il corretto riconoscimento del credito nella dichiarazione francese.
Se, oltre alla pensione INPS, la stessa persona riceve una prestazione da un altro fondo, le due somme non devono essere necessariamente trattate allo stesso modo. Potrebbero condividere il regime oppure richiedere qualificazioni diverse. La presenza di un solo beneficiario non unifica giuridicamente redditi differenti.
3. La forma privata della cassa non esclude la sicurezza sociale
La natura giuridica dell’ente e quella del regime sono piani distinti. Una cassa organizzata secondo il diritto privato può gestire una previdenza obbligatoria. L’accordo del 2000 richiama anche regimi professionali italiani: la verifica non deve quindi limitarsi alle pensioni dei lavoratori dipendenti o alla sola sigla INPS. [3]
Per un medico, un architetto o un altro professionista pensionato, è necessario risalire alla cassa e alla disciplina della specifica prestazione. Sarebbe scorretto dedurre l’imposizione esclusiva in Francia dal fatto che l’ente non sia un’amministrazione statale. La domanda rilevante è se la prestazione rientri nella legislazione di sicurezza sociale contemplata dalla convenzione e dagli accordi applicativi.
L’elenco del 2000 deve inoltre essere letto tenendo conto dell’evoluzione degli enti. Un cambiamento di denominazione o l’assorbimento di una gestione non giustifica, da solo, il passaggio a una categoria convenzionale diversa. Quando il documento attuale reca un nome diverso da quello storico, occorre ricostruire il collegamento tra i regimi.
È un punto di metodo che evita due errori opposti: escludere una pensione soltanto perché la cassa non compare con la denominazione attuale oppure includerla sulla base di una somiglianza nominale. In un dossier controverso, la prova della successione tra gestioni può essere più utile di una lunga esposizione astratta sulla convenzione.
4. Le pensioni pubbliche seguono l’articolo 19, non la semplice identità del pagatore
L’articolo 19, paragrafo 2, riguarda le pensioni corrisposte da uno Stato, dalle sue suddivisioni o collettività indicate nella convenzione, direttamente o mediante fondi costituiti, per servizi resi a tali enti. La regola attribuisce l’imposizione allo Stato di provenienza, con l’eccezione di nazionalità esaminata di seguito. [1]
Il fatto che il pagamento sia eseguito oggi dall’INPS non trasforma una pensione per servizi pubblici in una pensione del settore privato. Il nome sul bonifico è un punto di partenza documentale, non il criterio finale. Per una posizione già gestita dall’INPDAP, ad esempio, va ricostruito il rapporto con l’impiego pubblico originario e con la gestione competente.
Occorre essere altrettanto cauti quando il datore di lavoro apparteneva al settore pubblico in senso ampio. L’articolo 19, paragrafo 3, rinvia alle disposizioni ordinarie per i servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata dagli enti pubblici. Inoltre, il protocollo contiene precisazioni per determinati organismi e istituzioni. La partecipazione pubblica al capitale di una società non basta dunque a chiudere la classificazione. [1]
La differenza può essere sostanziale per chi ha lavorato in aziende trasformate, enti riorganizzati o strutture con funzioni miste. Prima di applicare la regola delle pensioni pubbliche si devono esaminare la natura dei servizi, il soggetto per il quale erano prestati e il fondamento della pensione. L’etichetta «ex dipendente pubblico» è un’informazione da verificare, non una conclusione.
Il documento più utile è spesso il provvedimento di liquidazione, accompagnato da un’attestazione della gestione. Una risposta telefonica che si limiti a qualificare la pensione come «INPS» può non chiarire nulla: bisogna sapere perché e a quale titolo l’Istituto paga.
5. Per la pensione pubblica italiana, la cittadinanza francese non basta se si conserva quella italiana
L’eccezione dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), richiede che il beneficiario risieda nell’altro Stato, ne possieda la nazionalità e non possieda quella dello Stato dal quale proviene la pensione. Per una pensione pubblica italiana percepita in Francia, la sola acquisizione della cittadinanza francese non basta se il pensionato conserva anche quella italiana. [1, 3]
Tre esempi chiariscono il punto. Un cittadino italiano residente in Francia che percepisce una pensione per servizi allo Stato italiano resta, in linea di principio, nel regime di imposizione italiana. Lo stesso vale per chi possiede entrambe le cittadinanze. Un beneficiario residente in Francia, cittadino francese e privo della cittadinanza italiana, può invece soddisfare il requisito di nazionalità previsto per l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ferma la verifica degli altri presupposti.
Non si tratta di una regola generale secondo cui ogni pensione segue il passaporto. La nazionalità svolge qui una funzione specifica perché è espressamente richiamata dalla clausola sulle pensioni pubbliche. Non deve essere trasferita automaticamente alle pensioni INPS di sicurezza sociale disciplinate dall’articolo 18, paragrafo 2.
In concreto, la documentazione deve attestare la situazione di cittadinanza rilevante per il periodo richiesto. Una carta d’identità francese prova una cittadinanza, ma non necessariamente l’assenza dell’altra. Se l’eccezione richiede entrambe le circostanze, il dossier deve affrontarle entrambe. Non è opportuno promettere una detassazione prima di avere verificato questo elemento.
Le scelte di cittadinanza hanno effetti personali che superano ampiamente la fiscalità di una pensione. Una simulazione fiscale non dovrebbe mai presentarle come un semplice interruttore dell’IRPEF. Il compito dell’analisi è illustrare il requisito convenzionale e i suoi effetti, senza confonderlo con un consiglio automatico sullo stato personale.
6. Il diritto dell’Unione non elimina automaticamente la distinzione tra pensioni pubbliche e private
La Corte di giustizia, nella sentenza del 30 aprile 2020, cause riunite C-168/19 e C-169/19, ha esaminato il caso di pensionati pubblici italiani trasferiti in Portogallo. Ha ritenuto che gli articoli 18 e 21 TFUE non ostassero, nelle condizioni considerate, a una ripartizione convenzionale della competenza fiscale fondata sul settore dell’impiego precedente e sulla nazionalità del residente. [9]
La decisione riguarda la convenzione italo-portoghese, non quella franco-italiana. È utile per escludere l’idea secondo cui la libertà di circolazione renderebbe di per sé illegittimo ogni diverso trattamento delle pensioni pubbliche. Non consente invece di importare in Francia le condizioni di nazionalità di un altro trattato.
La conseguenza pratica è sobria: un ricorso deve individuare un errore concreto nella qualificazione, nella residenza, nell’applicazione del credito o nel calcolo. La sola constatazione che un pensionato privato possa ottenere un risultato differente non dimostra l’illegittimità dell’imposta sulla pensione pubblica.
7. Reversibilità, carriere miste e capitali richiedono un’identificazione per singola prestazione
Una pensione di reversibilità non è fiscalmente neutra perché nasce da un decesso. Occorre ricostruire il regime dal quale deriva, il titolo del beneficiario e la disposizione convenzionale applicabile. Se il trattamento deriva da una pensione di sicurezza sociale, l’articolo 18, paragrafo 2, può essere pertinente; se deriva da servizi pubblici, va esaminato l’articolo 19 e, ove rilevante, il requisito personale del beneficiario.
Un esempio frequente è quello della vedova che percepisce la propria pensione francese e una reversibilità italiana. L’esistenza della pensione francese non assorbe la reversibilità in un’unica categoria. Può invece incidere separatamente sull’individuazione dello Stato competente per l’assicurazione sanitaria. La stessa combinazione di redditi deve quindi essere letta una volta sul piano fiscale e una seconda volta sul piano previdenziale.
Le carriere miste pongono un problema analogo. Una persona può avere diritti maturati come dipendente privato, funzionario e professionista. Se percepisce prestazioni autonome, ciascuna va classificata. Se una liquidazione unitaria comprende periodi o componenti eterogenei, è opportuno chiedere chiarimenti alla gestione prima di effettuare una ripartizione non documentata.
Anche la liquidazione in capitale richiede cautela. Un capitale pensionistico, un TFR, un TFS, un riscatto assicurativo e arretrati di pensione non sono sinonimi. Possono avere regole convenzionali e interne diverse. La periodicità del pagamento non è l’unico criterio, ma neppure può essere ignorata: il documento deve spiegare il diritto da cui nasce la somma.
L’eventuale regime francese previsto per alcune prestazioni pensionistiche in capitale non è un’aliquota universale applicabile a qualsiasi somma proveniente dall’Italia. Le condizioni dell’opzione e la qualificazione convenzionale devono essere controllate prima di decidere come dichiarare. Per questo, un pagamento eccezionale va isolato nel dossier e non sommato senza spiegazioni alle dodici o tredici mensilità ordinarie. [10]
Al termine della classificazione dovrebbe essere possibile redigere, per ogni prestazione, una frase completa: chi paga, in forza di quale regime, a quale beneficiario residente, per quale periodo e in applicazione di quale articolo. Se manca uno di questi elementi, il calcolo dell’imposta arriva troppo presto.
II. Eliminare la doppia imposizione attraverso la dichiarazione corretta e una posizione sanitaria documentata
A. Il credito d’imposta francese e la detassazione italiana sono strumenti diversi, da utilizzare nel caso appropriato
1. Dichiarare la pensione in Francia non significa necessariamente pagarvi una seconda imposta
Un residente francese non può omettere una pensione italiana soltanto perché l’INPS ha già applicato l’IRPEF. La dichiarazione serve anche a far funzionare il meccanismo convenzionale di eliminazione della doppia imposizione. L’obbligo dichiarativo e l’imposta che rimarrà effettivamente a carico del contribuente devono essere tenuti distinti. [11]
La distinzione è intuitiva se si guarda all’intero calcolo. Il sistema può prendere in considerazione un reddito, calcolare l’imposta teoricamente corrispondente e riconoscere contestualmente un credito che la neutralizza. L’inclusione nella base dichiarata non prova, da sola, una doppia tassazione definitiva. Per verificarla occorre arrivare all’imposta dopo i crediti.
Allo stesso modo, la presenza di un’imposta francese sul nucleo familiare non dimostra che sia stata tassata due volte la pensione italiana. Il nucleo può percepire altri redditi, e la pensione estera può influire sulla progressività. Una contestazione utile deve isolare l’imposta attribuibile alla pensione e verificare il meccanismo convenzionale, non limitarsi a confrontare due totali bancari.
È quindi opportuno leggere insieme la dichiarazione inviata, il dettaglio del calcolo francese e la certificazione italiana. Se manca uno di questi documenti, si rischia di confondere un’omissione del credito, un errore di base imponibile, un acconto e un’imposta effettivamente dovuta.
2. Per il residente francese, il credito relativo alla pensione italiana è normalmente commisurato all’imposta francese
L’articolo 24 distingue due metodi. Per alcune categorie espressamente elencate, come determinati redditi finanziari, il credito corrisponde all’imposta italiana entro il limite francese. Per gli altri redditi interessati, tra i quali le pensioni, il credito è pari all’imposta francese corrispondente. Il BOFiP conferma espressamente questa collocazione delle pensioni. [4]
Il risultato non consiste dunque, nel caso ordinario qui esaminato, nel sottrarre dal totale francese qualsiasi importo trattenuto dall’INPS. La misura del credito è determinata dal calcolo francese sul reddito interessato, non dall’importo italiano che il pensionato vorrebbe recuperare. Questo spiega perché le due tecniche non siano intercambiabili.
Per evitare un equivoco di citazione, è utile una precisazione: il testo francese pubblicato presenta la disciplina della Francia al paragrafo 1 dell’articolo 24; la versione italiana pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la presenta al paragrafo 2. Quando si confrontano le fonti, bisogna seguire il contenuto della clausola riferita alla Francia, non soltanto il numero del paragrafo. [1, 12]
Questa differenza editoriale non cambia il punto sostanziale. Anche il testo italiano distingue i redditi elencati, per i quali rileva l’imposta pagata in Italia con un limite, dagli altri redditi, per i quali si considera la corrispondente imposta francese. Una richiesta al servizio fiscale dovrebbe richiamare il testo applicabile e precisare la categoria di pensione, così da evitare un rinvio generico a un credito «per imposte estere».
Il meccanismo conserva l’effetto della progressività sugli altri redditi del nucleo. Non equivale a cancellare la pensione italiana dalla situazione fiscale complessiva. Questo aspetto è particolarmente importante quando il coniuge lavora in Francia, percepisce una pensione francese oppure il nucleo dispone di redditi immobiliari imponibili in Francia.
3. Una divergenza nella documentazione INPS non deve essere trasferita nella dichiarazione francese
La scheda INPS dedicata alla fiscalità dei residenti all’estero descrive, nel paragrafo sulla Francia, un credito commisurato alle ritenute italiane entro il limite dell’imposta francese. Questa presentazione non coincide con il trattamento delle pensioni indicato dal testo convenzionale e dalla dottrina francese sopra richiamati. [8]
La divergenza va segnalata senza confondere i ruoli. La scheda INPS è pertinente per comprendere perché l’ente continui a effettuare la ritenuta. Per stabilire come eliminare la doppia imposizione nella dichiarazione francese, occorre invece applicare la clausola relativa alla Francia e le istruzioni francesi pertinenti. Una pagina informativa non modifica il trattato.
In pratica, il pensionato può aver seguito in buona fede una fonte istituzionale e aver comunque utilizzato una categoria dichiarativa inappropriata. Una correzione ben motivata non dovrebbe accusarlo di avere omesso ogni verifica: dovrebbe mostrare la differenza tra le due descrizioni, richiamare la qualificazione della pensione e spiegare quale risultato deriva dalla convenzione.
Il problema non si risolve facendo una media fra i due metodi o scegliendo quello che produce il rimborso maggiore. Si risolve individuando il metodo giuridicamente applicabile. Se l’ufficio richiede un chiarimento, è utile allegare i passaggi pertinenti della convenzione e del BOFiP, insieme ai documenti della prestazione, anziché una raccolta di pagine generiche sull’espatrio dei pensionati.
4. Un esempio numerico per distinguere il credito francese dal rimborso dell’IRPEF
Consideriamo un esempio puramente illustrativo, con importi già netti secondo le regole fiscali francesi e senza riprodurre uno specifico scaglione annuale. Un nucleo ha 30.000 euro di pensione italiana che dà diritto al credito e 20.000 euro di altri redditi netti imponibili. Supponiamo che l’imposta francese calcolata sul totale di 50.000 euro sia di 6.000 euro, prima del credito e senza altre complicazioni.
Il tasso medio utilizzato in questa rappresentazione è del 12%. L’imposta francese corrispondente ai 30.000 euro è quindi di 3.600 euro. Se sono soddisfatte le condizioni convenzionali, il credito di pari importo lascia 2.400 euro di imposta francese sugli altri redditi. Il calcolo reale richiede l’applicazione delle regole del nucleo, degli abbattimenti e degli altri elementi della dichiarazione; l’esempio serve soltanto a rendere visibile il metodo.
Se l’imposta italiana è di 2.000 euro, non se ne deduce che il credito francese debba essere limitato automaticamente a 2.000 euro. Se l’imposta italiana è di 5.000 euro, non se ne deduce che la Francia debba restituire la differenza tra 5.000 e 3.600 euro. Il credito convenzionale qui descritto neutralizza l’imposta francese corrispondente: non costituisce una garanzia che l’imposta italiana sarà pari o inferiore a quella francese.
È altrettanto importante non trasformare il credito in un bonus autonomo. Se non vi è imposta francese corrispondente da neutralizzare, il contribuente non riceve per questo un pagamento equivalente alle ritenute italiane. La convenzione ripartisce e coordina il prelievo; non assicura il trattamento più favorevole tra i due sistemi.
Un confronto corretto tra la situazione prima e dopo il trasferimento deve quindi distinguere l’imposta italiana sulla pensione, l’imposta francese sugli altri redditi e l’effetto della progressività. Sommare aliquote nominali o confrontare semplicemente il netto mensile prima e dopo il trasloco non basta.
5. La pensione non tassata in Italia richiede un esame specifico del credito
L’amministrazione francese precisa che l’articolo 24 opera per eliminare una doppia imposizione e richiama la necessità di un’imposizione italiana. Non bisogna quindi promettere automaticamente il credito francese quando non risulta alcuna imposizione in Italia. Occorre distinguere un’esenzione legale, un’imposta nulla per effetto del calcolo, una detrazione, una ritenuta non ancora effettuata e un errore del pagatore. [4]
La distinzione non è soltanto teorica. Un cedolino senza ritenuta può riflettere una situazione provvisoria, mentre un documento annuale attesta una liquidazione diversa. Un rimborso italiano successivo può modificare il quadro sul quale era stata costruita la dichiarazione francese. Le informazioni disponibili al momento del pagamento e quelle definitive non devono essere confuse.
Quando la pensione è modesta o beneficia di particolari agevolazioni, è opportuno esaminare la causa precisa dell’assenza di imposta e, se necessario, chiedere una posizione scritta al servizio fiscale. Limitarsi alla frase «è tassabile in Italia» può non rispondere alla questione dell’effettiva imposizione sollevata dalla dottrina francese.
Questo passaggio impedisce anche una correzione incoerente: chiedere in Italia il rimborso integrale dell’imposta sostenendo che soltanto la Francia può tassare e, contemporaneamente, chiedere in Francia un credito sul presupposto che l’Italia abbia tassato conformemente alla convenzione. Le due richieste devono poggiare su una ricostruzione compatibile.
6. Quali caselle utilizzare nella dichiarazione francese
Per una pensione italiana che apre il diritto al credito pari all’imposta francese, le istruzioni francesi prevedono la dichiarazione 2047, il riporto nella categoria delle pensioni estere interessate e la casella 8TK. Nella modulistica verificata, le pensioni sono indicate nelle caselle 1AL–1DL secondo il beneficiario. Le altre pensioni estere, prive di questo credito, utilizzano invece le caselle 1AM–1DM, secondo la loro situazione. [10, 13]
La casella 8TK accoglie il reddito che dà diritto al credito, non l’importo delle ritenute italiane. Inserirvi l’IRPEF anziché la pensione significa comunicare un dato diverso da quello richiesto. Le caselle dedicate ai crediti commisurati all’imposta estera appartengono a un altro meccanismo e non devono essere utilizzate soltanto perché sul cedolino compare una trattenuta straniera.
Per una pensione pubblica italiana, quando l’imposizione resta attribuita all’Italia, la dichiarazione francese deve essere coordinata con l’articolo 24 e con il credito corrispondente. Se, invece, l’eccezione di residenza e nazionalità attribuisce l’imposizione esclusiva alla Francia, non si può continuare a trattare la pensione come se desse diritto alla neutralizzazione della relativa imposta francese.
Le sigle delle caselle non sostituiscono la qualificazione giuridica. Il percorso corretto parte dal tipo di pensione, prosegue con il metodo convenzionale e arriva al modulo. Partire da una casella usata da un conoscente, senza sapere se percepisca una pensione pubblica, obbligatoria o integrativa, rovescia il ragionamento.
La stessa cautela vale per i dati precompilati. Una pensione non presente nella dichiarazione automatica può essere comunque dichiarabile. Un importo già visibile può essere attribuito a una rubrica da verificare. Prima di validare, bisogna confrontare la dichiarazione con la documentazione annuale, non limitarsi a controllare che il totale sembri plausibile.
7. Il netto accreditato non è necessariamente l’importo da dichiarare
L’imposta italiana non va sottratta dal reddito francese per poi ottenere, in aggiunta, il credito convenzionale. Bisogna partire dai documenti della prestazione e determinare il reddito dichiarabile secondo le regole francesi, mantenendo distinta l’imposta estera. Per le pensioni ordinarie interessate, l’abbattimento francese del 10% è applicato dall’amministrazione nei limiti previsti: non va anticipato arbitrariamente nella casella del reddito. [13]
Un esempio documentale è più utile del semplice richiamo al lordo. Il cedolino può contenere pensione, maggiorazioni, arretrati, recuperi di somme indebitamente erogate, ritenute fiscali e altri movimenti. La certificazione annuale può aggregare voci che devono essere comprese prima del riporto. Né il totale degli accrediti bancari né una singola riga italiana devono essere adottati senza riconciliazione.
Supponiamo che il conto riceva 24.000 euro e che la certificazione mostri 28.000 euro di prestazioni con 4.000 euro di imposte trattenute. Dichiarare soltanto 24.000 euro e chiedere anche il credito non riproduce correttamente il meccanismo. Se vi sono altre trattenute, occorre stabilire separatamente se siano fiscalmente deducibili in Francia: non tutte le somme sottratte dall’ente riducono automaticamente la base francese.
La riconciliazione deve includere l’eventuale tredicesima e i conguagli. Una differenza tra dodici accrediti mensili e la certificazione annuale non significa necessariamente errore, ma va spiegata. Questo controllo è particolarmente utile quando la persona incaricata della dichiarazione francese non legge abitualmente i cedolini italiani.
Nel fascicolo è opportuno conservare un prospetto semplice che colleghi le voci italiane alle somme dichiarate in Francia. Non serve un documento sofisticato: bastano una terminologia coerente, gli importi e il motivo degli eventuali aggiustamenti. La traduzione di «imponibile fiscale» in «revenu imposable» non basta a dimostrare che le due basi coincidano.
8. La ritenuta INPS e gli acconti francesi possono sovrapporsi per un errore dichiarativo
Le pensioni estere che danno diritto a un credito pari all’imposta francese sono escluse dal campo del prélèvement à la source francese. Le pensioni estere imponibili in Francia che non beneficiano di tale credito possono invece generare acconti prelevati dall’amministrazione francese. La corretta categoria dichiarativa incide quindi anche sulla tesoreria del pensionato. [10]
Se una pensione INPS è stata inserita come ordinaria pensione estera senza il credito appropriato, il contribuente può subire, oltre alla ritenuta italiana, addebiti francesi non corrispondenti al regime che dovrebbe applicarsi. L’immediata impressione di doppia tassazione può quindi dipendere, almeno in parte, da come è stato impostato l’acconto.
La soluzione deve riguardare sia il passato sia il futuro. Correggere la dichiarazione dell’anno precedente non significa necessariamente che ogni addebito programmato sia già stato modificato. Occorre verificare la posizione nel servizio di gestione del prelievo e seguire la procedura pertinente, sulla base del reddito correttamente qualificato.
Non è opportuno limitarsi a bloccare l’addebito bancario. Il rifiuto del pagamento non corregge la base dichiarativa e può creare un problema di riscossione distinto dal merito fiscale. Il dossier deve spiegare perché l’acconto non è dovuto o deve essere modificato e ottenere un aggiornamento coerente della posizione.
È utile anche separare gli acconti relativi alla pensione da quelli generati da altri redditi, come locazioni o attività indipendenti. Eliminare tutto l’acconto del nucleo senza identificarne le componenti potrebbe correggere un errore e crearne un altro.
9. Quando serve il modulo INPS di detassazione
Il formulario della serie EP-I consente di chiedere l’applicazione della convenzione alla prestazione. La versione italiano-francese è identificata dall’INPS come CI532 – EP-I/2. La richiesta deve documentare la residenza fiscale estera e gli altri requisiti pertinenti. La pagina INPS indica l’invio dell’originale alla sede che gestisce la prestazione; prima della trasmissione è opportuno verificare le modalità operative aggiornate presso tale sede. [8]
Il modulo non crea un diritto all’esenzione. Per una pensione di sicurezza sociale sulla quale l’Italia conserva il diritto di imposizione, presentarlo non rende illegittima la ritenuta. Per una pensione effettivamente imponibile soltanto in Francia, può invece costituire lo strumento per chiedere all’ente di applicare il trattamento corretto.
La domanda dovrebbe essere costruita a partire dalla norma invocata. Se si sostiene l’applicabilità dell’articolo 18, paragrafo 1, bisogna chiarire perché il paragrafo 2 non riguarda quella prestazione. Se si invoca l’eccezione dell’articolo 19, bisogna documentare anche la condizione di nazionalità. Un certificato di residenza, pur necessario, non dimostra da solo questi elementi.
La certificazione fiscale deve provenire dall’autorità competente: in Francia, il servizio fiscale competente per il contribuente. Non va confusa con un’attestazione consolare, un’iscrizione all’AIRE, una bolletta o il documento S1. Ciascuno di questi documenti risponde a una domanda diversa.
L’INPS, nel messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, ha chiarito il ruolo dell’attestazione di residenza e la possibilità che le autorità estere utilizzino una propria modulistica. Quando non si adopera il formulario bilingue, è necessario controllare le condizioni documentali richieste per il certificato sostitutivo. Non è prudente presumere che qualsiasi attestazione estera sia sufficiente in ogni formato. [14]
Il fascicolo trasmesso deve restare ricostruibile: copia completa del modulo, allegati, data di invio, prova della ricezione e risposta ricevuta. Se la domanda riguarda più prestazioni, occorre identificarle con precisione. Una risposta relativa a una pensione non deve essere estesa senza verifica a tutte le altre somme pagate dall’Istituto.
10. Cessazione delle ritenute future e rimborso del passato sono due obiettivi distinti
Una decisione che modifica il trattamento dei pagamenti successivi non restituisce necessariamente tutte le ritenute degli anni precedenti. L’analisi deve distinguere gli eventuali conguagli gestibili dall’ente nell’anno corrente dalla procedura di rimborso relativa alle annualità precedenti.
Per le ritenute italiane non dovute, l’INPS richiama la richiesta al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e il termine di 48 mesi dalla ritenuta, ai sensi degli articoli 37 e 38 del DPR n. 602/1973. La domanda richiede il fondamento convenzionale, l’attestazione di residenza fiscale e i documenti che dimostrano i requisiti. [8]
Questo termine non deve essere trasformato nella formula approssimativa «si possono recuperare quattro dichiarazioni». Il riferimento alla data della ritenuta impone un controllo delle singole operazioni e delle regole applicabili alla domanda. Se si attende la chiusura di uno scambio informale, alcune somme possono diventare più difficili o impossibili da recuperare.
Il rimborso italiano non è comunque la risposta ordinaria per una pensione INPS correttamente tassabile in Italia ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2. In questo caso, la prima verifica riguarda il credito francese. Rivolgersi all’amministrazione sbagliata con una domanda costruita sul presupposto sbagliato consuma tempo senza affrontare l’errore effettivo.
Una richiesta ben formulata dovrebbe precisare quali ritenute siano contestate, per quale motivo e per quale importo. La sola prova che la Francia abbia chiesto un’imposta non dimostra che l’Italia debba rimborsare: bisogna stabilire quale Stato abbia applicato male il trattato.
11. Nel percorso inverso, una pensione francese percepita in Italia non segue un meccanismo perfettamente speculare
Un pensionato che trasferisce la residenza dalla Francia all’Italia deve ripetere la qualificazione dalla prospettiva del nuovo Stato di residenza. Le pensioni francesi di sicurezza sociale, comprese le forme obbligatorie contemplate dall’accordo applicativo, possono restare imponibili in Francia. L’Italia deve allora applicare il proprio meccanismo convenzionale di eliminazione della doppia imposizione. [15]
Per il residente italiano, il credito previsto sul versante italiano si riferisce all’imposta sul reddito pagata in Francia, entro la quota italiana pertinente e secondo le condizioni applicabili. Non bisogna copiare il metodo del credito pari all’imposta francese descritto per chi risiede in Francia. I due percorsi utilizzano la stessa convenzione, ma non la stessa clausola di calcolo. [12]
In termini pratici, la Francia può effettuare una ritenuta sulla pensione e l’Italia richiedere la dichiarazione con il riconoscimento del credito spettante. L’eventuale residuo italiano non dimostra automaticamente una violazione della convenzione: può riflettere la differenza tra le imposte e il metodo concordato.
Le pensioni pubbliche devono essere trattate separatamente, con la specifica clausola di nazionalità e il carattere esclusivo dell’attribuzione previsto dall’articolo 19. Non si deve estendere a esse, senza analisi, il ragionamento relativo alle pensioni di sicurezza sociale.
Questo confronto spiega perché un consiglio valido per un francese trasferito in Italia possa essere sbagliato per un italiano trasferito in Francia. Prima di riutilizzare un modello, bisogna controllare la direzione del trasferimento, la residenza convenzionale e la categoria del reddito.
B. CSG, CRDS e contestazioni: coordinare fisco, assicurazione sanitaria e termini di ricorso
1. La residenza in Francia è solo una parte del test per i contributi sociali
Per le pensioni estere, l’assoggettamento francese alla CSG e alla CRDS richiede, in particolare, il domicilio fiscale in Francia e l’essere a carico di un regime obbligatorio francese di assicurazione malattia. La CASA può aggiungersi quando ricorrono le sue condizioni. Restano da considerare le disposizioni convenzionali e le esenzioni applicabili. [16]
Non basta dunque affermare che la pensione è estera per escludere ogni prelievo sociale. Non basta neppure affermare che il pensionato vive in Francia per applicarlo. La questione sanitaria deve essere provata attraverso il regime competente, e quella fiscale attraverso la natura del reddito e il trattato.
È inoltre necessario distinguere queste contribuzioni sui redditi sostitutivi dai prelievi sui redditi patrimoniali. Una pensione non è un reddito finanziario e non deve essere assoggettata meccanicamente alle aliquote dei redditi da investimento. Le regole relative a interessi, locazioni o plusvalenze possono comportare verifiche diverse anche per la stessa persona.
Un controllo limitato alla somma finale dell’avviso francese può nascondere questa differenza. Se il contribuente percepisce pensione e canoni di locazione, bisogna identificare a quale categoria sia riferito ciascun prelievo. Contestare «la CSG» senza specificare il reddito e il presupposto rende la domanda meno chiara e può portare l’ufficio a rispondere sul punto sbagliato.
2. Il modulo S1 può dimostrare che la Francia eroga le cure per conto dell’Italia
Il pensionato di un altro Stato dell’Unione che viene a vivere in Francia può, quando ricorrono le condizioni, far registrare presso la CPAM il documento portatile S1 rilasciato dall’istituzione competente. Le cure vengono allora gestite nello Stato di residenza per conto dello Stato che ne sopporta il costo. Il CLEISS descrive questo percorso per i pensionati provenienti dall’Unione europea. [17]
Essere registrati presso la CPAM non significa necessariamente che le spese sanitarie siano a carico della Francia. La carte Vitale facilita l’accesso alle prestazioni, ma non identifica, da sola, lo Stato finanziariamente competente nel coordinamento europeo.
Per chi percepisce soltanto una pensione italiana e non esercita un’attività che modifichi la legislazione applicabile, il dossier sanitario deve quindi verificare se l’Italia rimanga competente. Se il costo è effettivamente a carico dell’Italia, manca il presupposto della presa in carico da un regime francese richiesto per i prelievi qui considerati.
Un fascicolo convincente comprende il documento S1 e, quando necessario, un’attestazione della CPAM che chiarisca il titolo dell’iscrizione e lo Stato competente. Una semplice attestazione di diritti francesi può non essere sufficientemente esplicita. L’obiettivo è dimostrare chi sostiene le spese, non soltanto che il pensionato abbia diritto a essere curato.
Il certificato di residenza fiscale e il modulo S1 non sono alternativi. Il primo riguarda la posizione ai fini della convenzione fiscale; il secondo riguarda il coordinamento sanitario. Possono legittimamente indicare una residenza in Francia e una competenza italiana per l’assicurazione malattia. Questa combinazione non è una contraddizione da correggere, ma una situazione prevista dal sistema europeo.
3. Una pensione francese, anche modesta, può cambiare l’analisi sanitaria
L’articolo 23 del regolamento n. 883/2004 disciplina il titolare di pensioni provenienti da più Stati, tra i quali lo Stato di residenza, quando egli ha diritto alle prestazioni sanitarie secondo la legislazione di quest’ultimo. In tale situazione, le prestazioni sono servite per conto dell’istituzione dello Stato di residenza. L’articolo 24 regola invece le ipotesi nelle quali il diritto non deriva da tale Stato. [18]
Una piccola pensione francese può quindi essere rilevante anche se la parte principale del reddito pensionistico proviene dall’Italia. Non esiste, in questa ricostruzione, una regola generale che assegni la competenza sanitaria allo Stato che paga la pensione economicamente più elevata.
Occorre però evitare la scorciatoia opposta: non si dovrebbe concludere, senza verifiche, che qualsiasi versamento francese comporti automaticamente la presa in carico sanitaria. Devono sussistere le condizioni del regolamento, compreso il diritto alle prestazioni nello Stato di residenza. La decorrenza concreta e gli eventuali altri titoli di assicurazione devono essere chiariti con gli organismi competenti.
Questo controllo diventa necessario quando viene liquidata una pensione aggiuntiva dopo il trasferimento. La situazione che giustificava l’iscrizione mediante S1 può evolvere. Continuare a utilizzare per anni la stessa spiegazione fiscale e sanitaria, senza considerare la nuova prestazione, può produrre dichiarazioni non aggiornate.
Anche una ripresa del lavoro può cambiare il quadro. Il presente articolo riguarda principalmente pensionati senza attività; chi esercita un’attività dipendente o autonoma deve verificare le regole di coordinamento pertinenti alla nuova situazione. Il solo mantenimento del pagamento della pensione non garantisce che il regime sanitario resti invariato.
4. La CSG non è più generalmente limitata all’importo della pensione francese
Il Conseil d’État, nella decisione del 25 ottobre 2024, n. 473997, ha escluso che le disposizioni europee esaminate imponessero di limitare le contribuzioni all’importo della pensione versata dallo Stato competente. Il caso riguardava una pensione di reversibilità svizzera corrisposta in capitale a una residente francese che percepiva anche una pensione francese. [19]
La portata va formulata con precisione: la decisione non stabilisce che ogni pensione italiana debba essere gravata da contributi francesi. Chiarisce il tema del plafonamento quando l’assoggettamento sussiste. La fonte italiana della pensione, l’affiliazione sanitaria e la convenzione devono ancora essere esaminate.
Il rescritto BOI-RES-RSA-000219 dell’11 agosto 2025 riprende questa lettura e precisa che l’assoggettamento delle pensioni estere resta subordinato ai requisiti di domicilio, copertura sanitaria e compatibilità convenzionale. Non è quindi affidabile fondare oggi una richiesta sulla sola affermazione che i contributi non possano superare la piccola pensione francese percepita. [16]
Per il contribuente, l’effetto pratico è di concentrare la verifica sui presupposti effettivi. Se la Francia non è lo Stato competente per le spese sanitarie, la questione è diversa da quella del limite quantitativo. Se il credito convenzionale neutralizza il prelievo pertinente, la contestazione deve richiamare tale meccanismo. Mescolare argomenti diversi può indebolire una domanda altrimenti fondata.
5. Le aliquote ordinarie non sono una maggiorazione automatica di tutte le pensioni italiane
Nel regime ordinario delle pensioni, la CSG può essere nulla oppure applicata al 3,8%, al 6,6% o all’8,3%, in funzione delle condizioni e delle risorse rilevanti. La CRDS è pari allo 0,5% quando dovuta; la CASA dello 0,3% si aggiunge, in particolare, alle pensioni assoggettate ai tassi CSG del 6,6% o dell’8,3%. I totali ordinari corrispondenti sono quindi 0%, 4,3%, 7,4% o 9,1%. [20]
I tassi devono essere collocati nel loro contesto. Prima si stabilisce se la pensione sia assoggettabile; poi si verifica l’eventuale esenzione o aliquota ridotta; infine si applica il coordinamento convenzionale. Presentare il 9,1% come un costo inevitabile dell’arrivo in Francia salta tutti questi passaggi.
Il revenu fiscal de référence, il numero di parti fiscali, gli anni di reddito presi in considerazione e le regole di passaggio tra fasce devono essere verificati per il periodo pertinente. Il millesimo di una guida non coincide necessariamente con l’anno di percezione: la notice pubblicata nel 2026 serve alla dichiarazione dei redditi 2025. Utilizzarne i limiti senza leggere il periodo di riferimento può falsare il risultato. [21]
Per la base sociale non si applica automaticamente l’abbattimento pensionistico del 10% previsto per l’imposta sul reddito. È un’ulteriore ragione per non utilizzare un unico «netto imponibile» per tutti i calcoli. Quando la pensione è effettivamente assoggettata, la base e le eventuali deduzioni devono essere trattate secondo le rispettive regole. [21]
La pensione estera può inoltre incidere sul reddito fiscale di riferimento anche quando il meccanismo convenzionale neutralizza la corrispondente imposta. Il contribuente non deve dedurre dall’assenza di imposta finale l’assenza di qualsiasi effetto sulle soglie. È opportuno verificare l’avviso nel suo insieme, soprattutto quando il nucleo beneficia di aliquote sociali ridotte o prestazioni collegate alle risorse.
6. Il credito convenzionale va esaminato anche rispetto ai prelievi sociali
La notice 2047 relativa ai redditi 2025 precisa che, nel meccanismo del credito pari all’imposta francese, l’imposta francese comprende l’imposta sul reddito aumentata dei prelievi sociali. Il coordinamento non può quindi essere fermato al solo impôt sur le revenu, ignorando gli altri prelievi compresi nel meccanismo. [13]
Ne deriva una conseguenza pratica: quando una pensione italiana beneficia del credito pari all’imposta francese, non è corretto aggiungere automaticamente al costo italiano un ulteriore 9,1% francese senza esaminare la neutralizzazione convenzionale. Bisogna verificare il prelievo specifico, il suo inserimento nel calcolo e le condizioni del credito.
Occorre mantenere distinte due ragioni che possono condurre a non sopportare un prelievo francese definitivo. La prima è l’assenza del presupposto sanitario, ad esempio perché le cure restano a carico dell’Italia. La seconda è l’applicazione del meccanismo convenzionale al prelievo che rientra nel suo ambito. Non sono argomenti equivalenti e non richiedono gli stessi documenti.
L’assenza di contributi non deve quindi essere spiegata sempre con un generico «sono assicurato in Italia». Se la Francia è diventata competente per le cure, tale affermazione potrebbe essere errata, mentre il trattamento convenzionale della pensione resta da verificare. Viceversa, il solo richiamo al credito fiscale non sostituisce la prova della posizione sanitaria quando si contesta l’assoggettamento alla base.
La CASA merita di essere identificata separatamente, con il proprio fondamento e le proprie condizioni: non si deve presumere che ogni voce indicata nell’avviso abbia necessariamente la stessa soluzione soltanto perché viene presentata insieme alla CSG. In caso di dubbio sul trattamento di una voce specifica, la richiesta al servizio dovrebbe indicarla espressamente e chiedere il fondamento del calcolo, anziché invocare un’esenzione globale non documentata.
7. Quattro situazioni concrete da non confondere
Primo caso: sola pensione italiana di sicurezza sociale e cure a carico dell’Italia. Un pensionato vive a Lione, riceve una pensione ordinaria INPS ed è registrato tramite S1 con competenza sanitaria italiana. La ritenuta italiana può essere corretta; la dichiarazione francese deve applicare il credito pertinente. Sul piano sociale, va documentata l’assenza di presa in carico da un regime francese. Non occorre chiedere una detassazione INPS solo perché la residenza è francese.
Secondo caso: pensione italiana e pensione francese, con cure a carico della Francia. La situazione sanitaria può consentire l’assoggettamento francese secondo il diritto interno, senza plafonamento alla pensione francese. Resta però necessario applicare alla pensione italiana il regime convenzionale e verificare l’effetto del credito sui prelievi interessati. Il semplice passaggio alla competenza sanitaria francese non autorizza a ignorare il trattato fiscale.
Terzo caso: prestazione italiana realmente imponibile soltanto in Francia. Se la qualificazione conduce all’articolo 18, paragrafo 1, e non all’eccezione di sicurezza sociale, il dossier può giustificare la cessazione delle ritenute italiane. La Francia tassa la pensione secondo le proprie regole; i contributi sociali dipendono dalla situazione sanitaria e dalle altre condizioni. Qui non si può utilizzare il credito per un’imposta italiana che la convenzione non autorizza.
Quarto caso: pensione pubblica italiana e doppia cittadinanza. Il beneficiario franco-italiano residente in Francia non soddisfa, per questa sola doppia cittadinanza, l’eccezione che richiede l’assenza della nazionalità dello Stato della fonte. Il dossier fiscale deve seguire la regola pertinente alla pensione pubblica e il coordinamento francese. Una domanda costruita soltanto sulla carta d’identità francese omette una parte decisiva del testo.
Questi esempi sono ipotetici. Mostrano perché due pensionati che abitano nello stesso immobile e ricevono entrambi un pagamento dall’INPS possano avere dichiarazioni differenti. La residenza, il regime della prestazione, la nazionalità quando rilevante e la copertura sanitaria devono essere incrociati, non sostituiti uno all’altro.
8. Correggere in Francia: identificare l’anno, l’imposta e il motivo
Quando l’errore si trova nella dichiarazione francese, la prima verifica riguarda la possibilità di correggerla nel servizio disponibile per il periodo interessato. Al di fuori di tale percorso, o quando è necessario contestare un’imposizione già stabilita, si utilizza la réclamation presso il servizio fiscale competente. La messaggistica sicura consente di presentare una domanda identificabile e di conservarne la ricevuta. [22]
Il termine ordinario per l’imposta sul reddito scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della mise en recouvrement, salvo termini particolari. Così, un’imposta sui redditi 2025 messa in riscossione nel 2026 può, in via ordinaria, essere contestata entro il 31 dicembre 2028. Bisogna leggere la data dell’avviso e verificare il termine pertinente, senza confondere anno del reddito e anno della riscossione. [23]
La domanda dovrebbe distinguere almeno quattro possibili motivi: pensione classificata nella categoria sbagliata; omissione del credito; importo dichiarato non corretto; prelievi sociali applicati senza tener conto della posizione sanitaria o del coordinamento convenzionale. Una richiesta che cumula tutto sotto l’espressione «doppia tassazione» rischia di non chiarire quale correzione si domandi.
È utile allegare un prospetto per annualità. Per ciascun anno si indicano la prestazione, il reddito riportato, la casella utilizzata, il trattamento richiesto e i documenti di sostegno. Se la stessa correzione interessa due coniugi, bisogna comunque distinguere i titolari e le pensioni. L’ufficio deve poter collegare ogni richiesta a una base e a un beneficiario.
La ricezione di una domanda non significa accoglimento. Dopo una decisione favorevole, occorre verificare l’avviso rettificato e il rimborso, ma anche gli eventuali effetti sul reddito fiscale di riferimento e sugli acconti. Una correzione parziale deve essere confrontata con l’oggetto esatto della richiesta.
9. Contestare non sospende automaticamente il pagamento
La presentazione di una réclamation francese non dispensa, da sola, dal pagamento dell’imposta. Il contribuente può chiedere un sursis de paiement alle condizioni previste, con eventuali garanzie quando necessarie. La questione della sospensione va quindi trattata espressamente e separatamente dal merito. [24]
Questa distinzione conta per chi dispone di una pensione mensile e non può anticipare agevolmente un’imposta contestata. Una richiesta di rimborso ben fondata può richiedere tempo; nel frattempo, la riscossione segue le proprie regole. È preferibile costruire la strategia di pagamento insieme alla contestazione, anziché attendere un sollecito.
Sul versante italiano valgono le procedure proprie del sistema italiano, da verificare in funzione dell’atto ricevuto e del rimedio utilizzabile. Una lettera inviata all’INPS non sostituisce automaticamente un ricorso contro un atto dell’Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, una correzione accettata in Francia non annulla da sola un atto italiano.
L’esame iniziale dovrebbe quindi identificare non soltanto «chi ha prelevato», ma anche la natura del documento: cedolino, certificazione, avviso d’imposta, richiesta di informazioni, rettifica o atto di riscossione. Le scadenze e gli effetti non sono gli stessi.
10. Se il conflitto riguarda i due Stati, la procedura amiabile può diventare necessaria
Quando il problema non consiste in una semplice casella errata, ma in un disaccordo sulla residenza, sulla qualificazione o sull’applicazione della convenzione, può essere pertinente la procedura amiabile prevista dall’articolo 26. Il contribuente deve presentare una ricostruzione documentata della doppia imposizione non conforme, secondo il quadro procedurale applicabile. [1]
Nel rapporto tra Stati membri va inoltre esaminata la procedura europea di risoluzione delle controversie fiscali derivante dalla direttiva 2017/1852. La dottrina francese aggiornata al 15 aprile 2026 richiama, per tale procedura, il termine di tre anni dalla ricezione della prima misura amministrativa che possa comportare un’imposizione non conforme, alle condizioni e per i periodi coperti dal dispositivo. [25]
Questo termine non va confuso con quello della réclamation francese o con quello del rimborso italiano. L’apertura di un confronto tra autorità non rende superfluo preservare i rimedi interni. Prima di scegliere il percorso, occorre coordinare i termini e verificare le conseguenze delle eventuali decisioni giurisdizionali.
La procedura amiabile non è il primo strumento per ogni errore. Se il servizio francese ha semplicemente omesso un credito chiaramente spettante, una correzione documentata può essere sufficiente. Se entrambi gli Stati sostengono che il pensionato è loro residente per lo stesso periodo o attribuiscono la stessa prestazione a categorie incompatibili, il livello del conflitto è diverso.
La domanda deve mostrare il contrasto concreto: quale reddito, quale anno, quali imposte, quali disposizioni applicate dai due Stati e perché il risultato sarebbe contrario alla convenzione. Due avvisi con importi differenti non bastano, perché alcune differenze sono compatibili con il metodo convenzionale. La qualità della ricostruzione determina l’utilità del rimedio.
11. I documenti da riunire prima di chiedere una correzione
Un dossier iniziale può essere organizzato in cinque gruppi: documenti sulla residenza e sul trasferimento; provvedimenti di liquidazione e attestazioni dei regimi pensionistici; certificazioni annuali e ritenute; dichiarazioni e avvisi dei due Paesi; documenti sulla copertura sanitaria. Quando rileva l’articolo 19, si aggiunge la prova della cittadinanza pertinente.
Per i redditi è utile disporre della Certificazione Unica, dei cedolini che spiegano conguagli o arretrati e degli estratti necessari a ricostruire i pagamenti. Per la Francia servono sia la dichiarazione 2042 sia gli allegati effettivamente trasmessi, in particolare la 2047, oltre all’avis d’impôt. Il solo avviso può non mostrare come sia nato l’errore.
Per la copertura sanitaria servono il titolo dell’iscrizione, l’eventuale S1 e le attestazioni che identificano lo Stato competente. Per una controversia pluriennale, bisogna verificare se la situazione sia rimasta invariata: una pensione francese liquidata nel corso del periodo può richiedere una distinzione temporale.
I documenti devono essere accompagnati da una cronologia breve. Data del trasferimento, comunicazioni all’INPS, apertura della posizione fiscale francese, liquidazione di nuove pensioni, ricezione degli avvisi e domande già presentate sono gli eventi da mettere in ordine. La cronologia aiuta a individuare la scadenza più vicina prima di approfondire tutti i calcoli.
È preferibile conservare anche le risposte sfavorevoli e i messaggi apparentemente informali. Possono chiarire quale presupposto l’ufficio abbia contestato. Ripresentare la stessa domanda senza affrontare quel punto produce spesso soltanto un nuovo scambio, mentre una precisazione documentale mirata può far avanzare il dossier.
12. Le verifiche da ripetere ogni anno
Una volta corretta la situazione, non basta conservare l’ultima dichiarazione come modello immutabile. Ogni anno vanno controllati l’identità delle prestazioni, gli importi, le ritenute, la residenza e i cambiamenti sanitari. Il metodo può rimanere lo stesso, ma i presupposti devono essere ancora veri.
Gli eventi che meritano una verifica immediata sono soprattutto la liquidazione di un’altra pensione, il decesso del coniuge, l’attribuzione di una reversibilità, un cambiamento di cittadinanza rilevante, una ripresa del lavoro o un nuovo trasferimento. Ciascuno può incidere su una parte diversa dell’analisi.
È utile inoltre controllare che un rimborso ottenuto in uno Stato non renda necessario aggiornare la posizione nell’altro. Le due amministrazioni non devono ricevere descrizioni incompatibili della stessa imposta. Una regolarizzazione riuscita è quella che produce un risultato sostenibile su entrambi i versanti, non soltanto un accredito immediato.
Per chi affida la dichiarazione italiana e quella francese a professionisti diversi, un prospetto condiviso della qualificazione e del metodo convenzionale evita disallineamenti. Non è necessario unificare ogni adempimento, ma occorre che entrambi lavorino sulla stessa versione dei fatti e conoscano le correzioni già effettuate.
Prima di chiedere la detassazione, individuare dove si trova davvero l’errore
Per una pensione italiana percepita in Francia, la prima domanda utile non è «come smettere di pagare in Italia?», ma «quale disposizione si applica alla mia prestazione e come deve essere coordinata la dichiarazione francese?». In molti casi INPS, la ritenuta italiana è corretta e il problema si trova nel credito francese. In altri, una pensione effettivamente imponibile soltanto in Francia giustifica una domanda italiana di detassazione o rimborso.
La verifica della copertura sanitaria completa il lavoro. Residenza fiscale, natura della pensione, credito d’imposta e Stato competente per le cure sono quattro elementi distinti dello stesso dossier. Metterli in ordine consente di scegliere l’amministrazione cui rivolgersi, formulare la richiesta corretta e preservare i termini.
Il cabinet Rodolphe ROUS, a Lione, può assistere nell’analisi della posizione fiscale francese, nella qualificazione delle pensioni alla luce della convenzione franco-italiana e nella preparazione delle contestazioni pertinenti, coordinando, quando necessario, gli adempimenti con gli interlocutori italiani.
Rodolphe ROUS Avocat
Fonti ufficiali e riferimenti
1. Convenzione franco-italiana del 5 ottobre 1989, testo pubblicato dalla DGFiP, in particolare articoli 4, 18, 19, 24 e 26 e protocollo.
3. BOI-INT-CVB-ITA-10-20, paragrafo 920 e scambio di lettere del 20 dicembre 2000: qualificazione delle pensioni e regimi di sicurezza sociale.
4. BOI-INT-CVB-ITA-10-50, in particolare paragrafi 10–40: eliminazione della doppia imposizione per i residenti francesi.
5. Code général des impôts, articolo 4 B: domicilio fiscale e coordinamento con le convenzioni.
6. Agenzia delle Entrate, Residence for tax purposes: criteri italiani e trasferimenti in corso d’anno.
8. INPS, Normativa fiscale residenti all’estero: ritenute, formulario CI532 – EP-I/2 e domande di rimborso. La descrizione del credito francese contenuta nella sezione Francia è confrontata criticamente con le fonti 1, 4 e 12 nel testo dell’articolo.
9. Corte di giustizia, 30 aprile 2020, cause riunite C-168/19 e C-169/19, ECLI:EU:C:2020:338: pensioni pubbliche e convenzione italo-portoghese.
10. DGFiP, Pensions, retraites: categorie dichiarative, abbattimento, capitali pensionistici e prélèvement à la source.
12. Ministero dell’Economia e delle Finanze, testo italiano dell’articolo 24: clausole relative a Italia e Francia.
13. DGFiP, notice 2047, millesimo 2026, redditi 2025, in particolare credito pari all’imposta francese e modalità dichiarative. Pagina del formulario 2047.
14. INPS, messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020: attestazione della residenza fiscale e modulistica EP-I.
15. Risposta ministeriale francese del 26 giugno 2025 alla domanda scritta n. 04899: pensioni francesi percepite da residenti italiani. Il riferimento riguarda la risposta governativa, non le affermazioni contenute nella domanda parlamentare.
16. BOI-RES-RSA-000219 dell’11 agosto 2025: contributi sociali sulle pensioni estere.
17. CLEISS, pensionati dell’UE/SEE che vengono a vivere in Francia: documento S1 e iscrizione sanitaria.
18. Regolamento n. 883/2004, titolo III, capitolo 1, articoli 23, 24 e 30, e regolamento applicativo n. 987/2009, capitolo corrispondente.
20. Service des retraites de l’État, prelievi sociali ed esenzioni: tassi CSG, CRDS e CASA.
21. DGFiP, notice 2041-GG, millesimo 2026, redditi 2025: redditi esteri di attività e sostitutivi, presupposti, basi e soglie.
25. BOI-INT-DG-20-30-30-10 del 15 aprile 2026: procedura europea di risoluzione delle controversie fiscali, ambito e termine di presentazione.




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