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Il debitore francese è in redressement o liquidation judiciaire: come dichiarare il credito entro due mesi e cosa può fare il creditore italiano ?

28 ott
Tempo di lettura: 45 min

Per il creditore stabilito in Italia, il termine ordinario di due mesi è normalmente aumentato a quattro mesi quando la procedura è aperta nella Francia metropolitana. La rivendicazione delle merci segue invece un termine distinto di tre mesi. Confondere questi due calendari può compromettere il recupero anche quando la fattura è incontestabile.


Il cliente francese comunica di essere in redressement judiciaire. Oppure il fornitore italiano scopre che è stata aperta una liquidation judiciaire, mentre una partita di macchinari o di merci è ancora nel magazzino del debitore. Da quel momento, il recupero non può essere gestito come un normale sollecito commerciale. Occorre far riconoscere il credito nella procedura, verificare se alcuni beni appartengano ancora al venditore e valutare separatamente le eventuali garanzie o responsabilità di terzi.


La prima regola è semplice: non bisogna attendere una sentenza italiana, una promessa di pagamento o la conclusione delle trattative per dichiarare il credito in Francia. La dichiarazione serve proprio a far valere anche crediti non ancora consacrati in un titolo esecutivo, contestati o non definitivamente quantificati. La seconda regola è meno intuitiva: la dichiarazione del prezzo non equivale alla richiesta di restituzione delle merci vendute con riserva di proprietà. La terza riguarda gli amministratori: lo svuotamento della società può giustificare azioni incisive, ma non attribuisce automaticamente a ogni fornitore un diritto di riscuotere la propria fattura sul patrimonio personale del dirigente.


Il diritto francese e il regolamento europeo sulle procedure d’insolvenza offrono strumenti al creditore italiano. Per utilizzarli occorre però individuare il destinatario corretto, il termine applicabile e il risultato giuridico di ciascuna iniziativa. Una dichiarazione tempestiva può evitare l’esclusione dal concorso; una rivendicazione fondata può consentire il recupero di un bene; un’azione contro l’amministratore può ricostituire risorse a beneficio dei creditori. Nessuna di queste iniziative garantisce, da sola, il pagamento integrale.


Analisi aggiornata al 6 novembre 2026. Gli esempi sono ipotetici. Il riferimento principale è alle società assoggettate in Francia a una procedura rientrante nel regolamento (UE) 2015/848.


I. Il creditore italiano deve entrare nella procedura francese rispettando un calendario proprio


A. Il termine è normalmente di quattro mesi per il creditore stabilito in Italia, ma il suo decorso deve essere verificato


Redressement, liquidation e sauvegarde non hanno lo stesso obiettivo


Il redressement judiciaire riguarda un debitore in cessazione dei pagamenti per il quale il risanamento non appare manifestamente impossibile. Può condurre a un piano di prosecuzione, alla cessione dell’attività o alla liquidazione. L’attività può quindi continuare, con un regime di controllo o assistenza che dipende dalla decisione di apertura e dai provvedimenti successivi. Il fatto che il cliente continui a ricevere ordini o a spedire prodotti non significa che le vecchie fatture possano essere pagate liberamente.


La liquidation judiciaire risponde invece a una situazione nella quale il risanamento è manifestamente impossibile. L’obiettivo è porre fine all’attività o realizzare il patrimonio, anche attraverso una cessione. Una prosecuzione temporanea dell’attività resta possibile nei casi previsti dalla legge. Per il creditore, la parola «liquidazione» non indica quindi necessariamente che ogni stabilimento abbia già chiuso o che tutti i beni siano stati venduti.


La sauvegarde, distinta dal redressement, interviene prima della cessazione dei pagamenti quando ricorrono le condizioni previste dal diritto francese. Molte regole sulla dichiarazione dei crediti, sull’arresto delle azioni individuali e sulla rivendicazione sono comuni o rese applicabili mediante rinvio. Non si deve tuttavia tradurre automaticamente ciascuna procedura con il nome di un istituto italiano: l’equivalenza linguistica può nascondere differenze di presupposti, poteri e calendario.


Questo articolo riguarda le procedure collettive aperte con un provvedimento giudiziario. Una conciliation o un mandat ad hoc non devono essere confusi con un redressement. La comunicazione informale «siamo in ristrutturazione» è insufficiente: prima di scegliere la strategia, occorre ottenere la denominazione esatta della procedura e il provvedimento che la disciplina. I riferimenti di base sono il libro VI del Code de commerce, in particolare gli articoli L. 620-1, L. 631-1 e L. 640-1. [1]


Il documento da leggere per primo è l’avviso BODACC


Il Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, normalmente chiamato BODACC, pubblica gli avvisi relativi alle procedure collettive. La ricerca deve essere effettuata utilizzando la denominazione giuridica e, soprattutto, il numero SIREN del debitore. Un marchio commerciale può essere utilizzato da più società; un gruppo può avere filiali con nomi simili; una cessione può aver lasciato il vecchio nome su un sito internet. Dichiarare il credito nella procedura della società sbagliata non risolve il problema.


L’avviso consente di identificare il tribunale, il tipo di procedura, la data della decisione e il professionista nominato. Occorre conservarne una copia con la data di pubblicazione. Quando il fascicolo lo richiede, si acquisisce anche il giudizio di apertura, perché l’avviso non riproduce necessariamente tutte le indicazioni utili, in particolare la missione dell’amministratore o la qualificazione europea della procedura.


La data del giudizio e la data di pubblicazione non svolgono la stessa funzione. Il blocco delle azioni individuali discende dal giudizio di apertura; il termine ordinario di dichiarazione prende normalmente avvio dalla pubblicazione al BODACC. Non bisogna quindi concludere che, fino alla pubblicazione, sia ancora possibile procedere come se non esistesse alcuna procedura collettiva.


Il controllo non si esaurisce con il primo avviso. Una procedura può essere convertita, un professionista sostituito, un piano adottato o successivamente risolto. La conversione del redressement in liquidation non offre, di per sé, una nuova possibilità generalizzata di dichiarare tardivamente i crediti anteriori all’apertura iniziale. Una nuova procedura successiva alla risoluzione di un piano richiede invece di esaminare le regole specifiche e le eventuali dispense da una nuova dichiarazione. Ogni avviso va letto nella sequenza del procedimento, non isolatamente. [1][2]


Due mesi costituiscono la base; quattro mesi sono la regola per il fornitore stabilito in Italia


L’articolo R. 622-24 del Code de commerce fissa il termine ordinario in due mesi dalla pubblicazione del giudizio di apertura al BODACC. Quando il tribunale ha sede nella Francia metropolitana, il termine è aumentato di due mesi per i creditori che non dimorano in tale territorio. Una società creditrice stabilita in Italia dispone quindi, in linea di principio, di quattro mesi, e non di due. La maggiorazione deriva dalla localizzazione del creditore, non dal passaporto del suo amministratore. [3]


Una società francese amministrata da un cittadino italiano non beneficia per questa sola ragione della proroga. All’opposto, una società stabilita in Italia non perde automaticamente la maggiorazione perché incarica un avvocato francese. Nei casi con succursali, stabilimenti, cessioni del credito o domiciliazioni particolari, occorre identificare precisamente chi sia il titolare della pretesa e quale situazione rilevi per l’applicazione della norma.


Il criterio territoriale merita attenzione anche per le procedure aperte oltremare. L’articolo R. 622-24 contiene una regola specifica riferita al dipartimento o alla collettività in cui ha sede la giurisdizione. La formula «creditore straniero» è dunque comoda per descrivere il caso franco-italiano, ma non riproduce esattamente il criterio del testo francese.


La maggiorazione non dovrebbe diventare una ragione per attendere. Quattro mesi possono sembrare lunghi all’ufficio amministrativo, ma il tempo necessario per ricostruire consegne contestate, rintracciare condizioni generali accettate o coordinare assicuratore e factor è spesso maggiore del previsto. Inoltre, il termine per rivendicare le merci può scadere prima del termine per dichiarare il prezzo.


Si consideri una pubblicazione ipotetica al BODACC il 12 gennaio. Nel caso ordinario, senza particolarità relative alla decorrenza o al computo, il riferimento per il creditore stabilito in Italia sarà il 12 maggio. Per una rivendicazione soggetta al termine di tre mesi, sarà invece il 12 aprile. Il calendario operativo deve poi essere verificato secondo le regole francesi sul computo e sull’eventuale scadenza in giorno non lavorativo: «quattro mesi» non significa automaticamente «centoventi giorni».


La garanzia pubblicata può modificare il punto di partenza


L’articolo L. 622-24 prevede un trattamento particolare per i creditori titolari di una garanzia oggetto di pubblicità e per quelli legati al debitore da un contratto pubblicato. Devono essere avvertiti personalmente o, ove previsto, al domicilio eletto; il loro termine di dichiarazione decorre dalla notificazione di tale avvertimento. La presenza di una garanzia va pertanto esaminata prima di calcolare la scadenza. [4]


Una clausola contrattuale non è una «garanzia pubblicata» per il solo fatto di essere scritta su una fattura o caricata sul sito del venditore. La pubblicità qui rilevante è quella giuridicamente prevista per il diritto o il contratto considerato. Anche l’eventuale pubblicità eseguita in Italia richiede un’analisi della sua rilevanza nel caso francese: non si può attribuirle senza verifica ogni effetto previsto per una formalità francese.


Questo regime non deve essere confuso con l’obbligo europeo di informare i creditori stranieri conosciuti. I due meccanismi possono concorrere, ma hanno presupposti e formulazioni differenti. La verifica deve quindi seguire due domande: il creditore beneficia del regime speciale collegato a una pubblicità? È stato informato regolarmente secondo il regolamento europeo?


Il creditore italiano conosciuto deve ricevere un’informazione individuale


L’articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 impone di informare senza ritardo i creditori stranieri conosciuti. L’avviso individuale deve indicare, fra l’altro, i termini, le conseguenze del loro mancato rispetto e l’organo competente a ricevere la dichiarazione. Deve inoltre contenere il modulo uniforme o indicare dove reperirlo. La sola esistenza di una pubblicazione francese non esaurisce questo obbligo europeo. [5]


Il diritto francese precisa le modalità dell’informazione nell’articolo R. 693-2: lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, se il creditore vi ha consentito, posta elettronica con richiesta di avviso di ricevimento. L’esame deve riguardare il contenuto dell’avviso, la forma utilizzata, il destinatario e la prova della trasmissione. La presenza di una semplice email nella corrispondenza commerciale non dimostra automaticamente l’adempimento di tutti questi requisiti. [6]


La questione linguistica richiede altrettanta precisione. Il regolamento prevede formulari uniformi con intestazioni nelle lingue ufficiali dell’Unione e regole sull’informazione e sulle dichiarazioni. Non sarebbe corretto ricavarne una regola generale secondo cui ogni comunicazione scritta soltanto in francese è necessariamente inefficace. Bisogna verificare il documento concreto, il formulario richiesto e le disposizioni applicabili; una traduzione approssimativa ricevuta dal cliente non consente di risolvere la questione.


Per il fornitore italiano, sono utili l’intera busta ricevuta, l’avviso di ricevimento, gli allegati, il messaggio elettronico originale e le eventuali prove di consenso all’utilizzo di quel canale. Questi documenti possono diventare decisivi se il liquidatore oppone la tardività. Il solo riassunto interno «abbiamo ricevuto una lettera dal curatore» è insufficiente per controllare la regolarità dell’informazione.


Senza informazione regolare, il termine può essere inopponibile


L’articolo R. 693-3 stabilisce che i termini previsti dagli articoli R. 622-22 e R. 622-24 non sono opponibili ai creditori che non siano stati informati secondo l’articolo 54 del regolamento. Prima di considerare tardiva la dichiarazione di un creditore italiano, bisogna quindi verificare se il termine gli sia effettivamente opponibile. Questa verifica è diversa dalla domanda di rimessione in termini. [6]


Se il termine è opponibile ed è scaduto, può rendersi necessario un relevé de forclusion. Se invece manca l’informazione richiesta e opera l’inopponibilità, il ragionamento consiste anzitutto nel contestare la stessa possibilità di far valere quella scadenza contro il creditore. Presentare ogni caso come una richiesta di indulgenza al giudice rischia di trascurare una protezione prevista espressamente dal diritto positivo.


La cour d’appel di Amiens, con sentenza del 10 febbraio 2026, RG n. 24/03330, ha applicato questa protezione a un creditore straniero conosciuto che non era stato avvertito regolarmente. Ha escluso che potessero essergli opposti i termini di dichiarazione. È una decisione d’appello utile a illustrare l’applicazione del testo; non va presentata come una pronuncia della Cour de cassation né come una soluzione universale per qualunque irregolarità della corrispondenza. [7]


La conseguenza pratica è agire appena si scopre la procedura: inviare una dichiarazione completa, conservare le prove dell’informazione ricevuta e formulare il corretto argomento sulla tempestività. Non è prudente attendere volontariamente confidando in un vizio che potrebbe non essere riconosciuto. Soprattutto, l’articolo R. 693-3 non deve essere esteso automaticamente al termine autonomo di rivendicazione dei beni.


Se la decadenza è effettivamente maturata, il relevé de forclusion segue condizioni precise


L’articolo L. 622-26 consente al giudice-commissaire di rimettere in termini il creditore che dimostri che la mancata dichiarazione non è imputabile a un suo fatto oppure ricada nella fattispecie dell’omissione del debitore nell’elenco previsto dalla legge. Non basta affermare di non conoscere il diritto francese o di aver confidato nelle rassicurazioni del cliente. Occorre documentare la ragione giuridicamente rilevante della mancata dichiarazione. [8]


La domanda deve essere proposta, in linea di principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del giudizio di apertura. Il testo prevede decorrenze particolari per taluni creditori e per chi dimostri di essere stato nell’impossibilità di conoscere l’obbligazione del debitore prima della scadenza. Questo termine non va confuso con i quattro mesi della dichiarazione: la maggiorazione dell’articolo R. 622-24 non costituisce una proroga generale di ogni termine della procedura.


La Cour de cassation, il 16 giugno 2021, n. 19-17.186, ha chiarito che il creditore omesso dall’elenco non deve dimostrare un nesso causale tra tale omissione e la tardività della dichiarazione. L’assenza dell’elenco e la mancata indicazione del creditore possono quindi assumere un peso autonomo. Rimangono però da rispettare la procedura e il termine della domanda. [9]


Una situazione diversa è quella del credito comunicato dal debitore per un importo inferiore. Il 27 marzo 2024, n. 22-21.016, la Cour de cassation ha precisato che, nel caso esaminato, il creditore che intendeva dichiarare un importo supplementare doveva dimostrare che la propria omissione non dipendeva da un suo fatto. Il fatto che la prima lista fosse incompleta non bastava, poiché il credito era stato successivamente comunicato entro il termine utile. [10]


Il relevé non equivale all’ammissione della pretesa. Dopo una decisione favorevole, la dichiarazione va effettuata nel termine previsto dall’articolo L. 622-24, decorrente dalla notificazione e ridotto della metà. La determinazione concreta va verificata anche in relazione alla posizione estera del creditore. L’esistenza del credito, l’importo e le garanzie restano poi soggetti alla verifica ordinaria.


La legge limita inoltre la partecipazione del creditore rimesso in termini alle distribuzioni successive alla sua domanda. Anche quando la decadenza può essere superata, il ritardo può dunque produrre una perdita economica effettiva. Recuperare il diritto di partecipare alla procedura non significa riaprire automaticamente ogni riparto già effettuato.


La legge italiana scelta nel contratto non sostituisce la legge della procedura


Un contratto può prevedere la legge italiana per la vendita, la fornitura o la distribuzione. Questa scelta può restare determinante per questioni come l’interpretazione degli obblighi, l’esistenza di un inadempimento o il calcolo di alcune pretese. Non significa però che l’insinuazione nel procedimento francese segua le regole italiane.


L’articolo 7 del regolamento 2015/848 affida, salvo le eccezioni previste dal regolamento stesso, alla legge dello Stato di apertura gli effetti della procedura, le regole di dichiarazione, verifica e ammissione, il rango e la distribuzione. È la distinzione fra legge del rapporto contrattuale e legge dell’insolvenza. Una clausola «legge italiana e foro di Milano» non neutralizza la disciplina concorsuale francese. [5]


Per il collega italiano, il lavoro iniziale consiste quindi nel separare i piani. La ricostruzione del credito può dipendere dal contratto e dalle regole internazionalprivatistiche applicabili; il modo per partecipare al passivo francese dipende dalla procedura aperta in Francia. La scelta di un tribunale per le controversie contrattuali va a sua volta distinta dalla competenza per l’apertura dell’insolvenza e per le azioni che ne derivano direttamente.


B. Una dichiarazione efficace deve identificare il credito, il suo titolare e le eventuali garanzie


Il destinatario non è sempre l’amministratore giudiziario


In sauvegarde o redressement, la dichiarazione dei crediti viene indirizzata al mandataire judiciaire. In liquidation, viene indirizzata al liquidateur judiciaire. Il nominativo e i recapiti vanno controllati nell’avviso e negli atti aggiornati. L’administrateur judiciaire, quando nominato, esercita compiti differenti: inviare soltanto a lui una richiesta di pagamento non deve essere considerato un modo sicuro di adempiere l’obbligo dichiarativo. [2][4]


Il juge-commissaire è il giudice incaricato delle funzioni specifiche previste dalla procedura, comprese numerose decisioni sulla verifica dei crediti e sui beni. Non è il normale destinatario iniziale della dichiarazione commerciale. Né l’invio al direttore finanziario del cliente, al suo commercialista o alla cancelleria sostituisce automaticamente l’atto indirizzato all’organo competente.


Il mandataire o il liquidatore non diventa l’avvocato del fornitore. Rappresenta interessi e svolge funzioni stabiliti dalla legge; deve verificare la pretesa e può contestarla. La collaborazione con il suo studio è necessaria, ma il creditore resta responsabile della tutela della propria posizione, della prova e del rispetto delle scadenze.


Per una trasmissione affidabile, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento resta una soluzione pratica. Se viene utilizzato un canale elettronico, occorre verificare che sia effettivamente utilizzabile per quell’atto e conservare una prova adeguata del contenuto trasmesso e della data. Una PEC italiana non deve essere trattata come se producesse automaticamente, verso qualunque destinatario francese, tutti gli effetti di una notificazione conforme al diritto francese.


Il fascicolo dovrebbe conservare una versione unica e identificabile della dichiarazione firmata, il suo elenco degli allegati e le prove di trasmissione. Se vengono usati più canali, è opportuno indicare che si tratta dello stesso atto, evitando apparenti duplicazioni o importi discordanti. Una conferma di ricezione è utile; non è, però, una decisione di ammissione.


Non serve avere già ottenuto un decreto ingiuntivo italiano


L’articolo L. 622-24 richiede la dichiarazione anche quando il credito non sia stabilito da un titolo. I crediti il cui importo non è ancora definitivamente fissato devono essere dichiarati sulla base di una valutazione. Il fornitore non deve dunque attendere il completamento di un procedimento italiano per mettere al sicuro la propria partecipazione al passivo. [4]


Se il credito è contestato, la dichiarazione deve esporre la base della pretesa e l’importo sostenibile, allegando le prove disponibili. La contestazione del debitore non elimina l’obbligo di dichiarare. Al contrario, aumenta l’esigenza di presentare un dossier leggibile: contratto, ordini, consegne, contestazioni, risposte tecniche e conteggio.


Quando esiste già un decreto ingiuntivo o una sentenza, bisogna precisarne lo stato: notificazione, opposizione, esecutorietà, eventuale impugnazione. Non è corretto attribuire a ogni provvedimento italiano la stessa forza. La dichiarazione deve comunque essere effettuata; il titolo può incidere sulla prova e sui limiti della contestazione, ma non rende superflua la partecipazione alla procedura.


Una sentenza di condanna non trasforma normalmente un credito commerciale ordinario in un credito privilegiato. Anche un creditore munito di titolo esecutivo può concorrere come chirografario. La qualità della prova, il carattere esecutivo del titolo e il rango nel concorso sono questioni distinte.


È necessario dichiarare anche ciò che non è ancora scaduto


La dichiarazione riguarda il credito anteriore al giudizio di apertura, con indicazione delle somme già esigibili e di quelle a scadere. L’articolo L. 622-25 richiede di indicare le scadenze future. Una fattura emessa prima dell’apertura ma pagabile dopo non può essere ignorata solo perché il cliente non era ancora in ritardo. [11]


La data della fattura non è sempre sufficiente per qualificare il credito. Nelle forniture, nelle prestazioni continuative, negli appalti o nelle richieste risarcitorie, occorre individuare il fatto generatore secondo il regime applicabile. Una fattura emessa dopo l’apertura può documentare una prestazione già eseguita; non diventa per questo un credito posteriore privilegiato.


Se il credito comprende consegne precedenti e successive all’apertura, il conto va scomposto. Una dichiarazione cumulativa priva di distinzione può impedire di capire quali somme debbano entrare nel passivo e quali debbano essere richieste secondo il regime dei crediti posteriori. Anche i pagamenti ricevuti devono essere imputati correttamente: la loro sola data non risolve la questione di quali fatture abbiano estinto.


Nei rapporti di lunga durata, conviene ricostruire una cronologia per ogni ordine o fase esecutiva. La contabilità aggregata di fine mese è spesso insufficiente. Per un credito da risoluzione, penale o danni, la qualificazione richiede ancora più cautela: non si può applicare automaticamente la data dell’ultima comunicazione come data di nascita di tutta la pretesa.


La somma dichiarata deve poter essere ricostruita


L’articolo R. 622-23 richiede gli elementi idonei a provare esistenza e importo del credito, oppure una valutazione quando la quantificazione non è definitiva. Vanno indicati anche gli elementi previsti per interessi, giudizio pendente e garanzie. Gli allegati possono essere prodotti in copia, con un elenco che permetta di rintracciarli. [12]


Un prospetto utile collega ogni fattura all’ordine, al documento di consegna o alla prestazione, alla scadenza, agli acconti e alle note di credito. Il totale deve coincidere con la domanda. Un estratto contabile interno può aiutare, ma non dimostra da solo che il debitore abbia ordinato e ricevuto tutte le merci fatturate.


La dichiarazione dovrebbe distinguere il capitale dagli accessori. Eventuali penali, interessi, indennità di recupero o spese devono avere un fondamento identificabile. Non è prudente sommare automaticamente importi previsti da due legislazioni diverse o applicare senza analisi le condizioni generali italiane a un rapporto in cui ne è contestata l’accettazione.


Per una pretesa non ancora liquidata, l’indicazione «salvo maggior danno» non è un sostituto affidabile di una valutazione motivata. Bisogna identificare le diverse voci e attribuire loro un importo sostenibile, spiegando perché possa richiedere successivi aggiustamenti. Le regole della procedura non consentono di presumere che qualunque aumento tardivo sarà ammesso.


Il credito dichiarato deve essere certificato sincero dal creditore, salvo che risulti da un titolo esecutivo, secondo l’articolo L. 622-25. Non serve inventare una formula cerimoniale: serve un atto chiaro, riconducibile alla persona legittimata e coerente con i documenti. Se il credito è espresso in valuta diversa dall’euro, la conversione segue il cambio alla data del giudizio di apertura previsto dallo stesso articolo. [11]


Gli interessi richiedono una riga di calcolo separata


Il giudizio di apertura arresta in linea di principio il corso degli interessi legali e convenzionali, degli interessi di mora e delle maggiorazioni. L’articolo L. 622-28 prevede eccezioni, in particolare per determinati prestiti o pagamenti differiti di almeno un anno. Il fornitore ordinario non deve quindi continuare ad accumulare interessi sul software gestionale e dichiararli senza verificare il regime concorsuale. [13]


Gli interessi maturati prima dell’apertura devono essere esposti con tasso, periodo e base di calcolo. Quando il loro corso non è arrestato, la dichiarazione deve contenere le modalità di calcolo richieste dall’articolo R. 622-23. La distinzione ha una conseguenza pratica: un conteggio formalmente esatto secondo il contratto può essere errato nella procedura se ignora l’effetto della sentenza di apertura.


Se il rapporto è regolato dalla legge italiana, la disciplina contrattuale degli interessi deve essere coordinata con gli effetti della legge francese dell’insolvenza. La clausola di legge applicabile non rende inoperante l’arresto concorsuale. Si evita così di trasformare una questione accessoria in una contestazione che rallenta l’intero dossier.


Factor, assicurazione del credito e cessione: chi deve dichiarare?


La società che ha emesso la fattura non è sempre il titolare dell’intero credito al momento dell’apertura. Un contratto di factoring, una cessione o un pagamento dell’assicuratore con subrogazione possono aver trasferito tutto o parte della pretesa. Prima dell’invio, occorre verificare chi sia legittimato ad agire e per quale importo.


Se l’assicuratore ha pagato soltanto una parte del danno, il fornitore può conservare una quota non indennizzata. Se il factor ha acquisito il credito, una dichiarazione intestata soltanto al cedente può sollevare una difficoltà diversa dalla prova della fornitura. Le diverse posizioni devono essere coordinate con i contratti e con la legge applicabile alla cessione o alla subrogazione.


Questa verifica evita due errori opposti: nessuno dichiara perché ciascuno presume che provveda l’altro, oppure vengono presentate domande sovrapposte per il medesimo importo. Una matrice interna può indicare, per ciascuna fattura, il titolare, la quota, il soggetto incaricato della dichiarazione e il destinatario degli eventuali riparti. È un controllo organizzativo, non un requisito formale aggiunto dalla legge.


La copertura assicurativa ha inoltre propri termini di denuncia e obblighi di collaborazione. Essi non coincidono necessariamente con le scadenze francesi. Dichiarare il credito nella procedura non sostituisce la denuncia del sinistro, e la denuncia all’assicuratore non sostituisce la dichiarazione al mandataire.


Il creditore può dichiarare senza avvocato, ma deve poter controllare la procedura


Il regolamento europeo non impone la rappresentanza di un avvocato per la sola dichiarazione dei crediti. Il diritto francese consente al creditore di dichiarare direttamente o tramite un preposto o un mandatario. L’articolo L. 622-24 ammette inoltre la ratifica della dichiarazione fatta in suo nome fino alla decisione sull’ammissione. [4][5]


La possibilità di regolarizzare non dovrebbe sostituire una firma corretta dall’inizio. Per una società italiana, conviene conservare una visura o altro documento idoneo a identificare il rappresentante, gli eventuali poteri interni e il mandato. Se il firmatario è un addetto al recupero crediti o un consulente, il suo ruolo va reso comprensibile al destinatario francese.


L’intervento di un avvocato diventa particolarmente utile quando il credito è contestato, la dichiarazione è tardiva, vi sono beni da rivendicare o occorre articolare una procedura italiana con quella francese. Non si deve confondere l’assenza di un obbligo per il deposito iniziale con l’assenza di formalità per ogni successiva fase contenziosa.


La cooperazione fra il collega italiano e quello francese può essere organizzata senza duplicare inutilmente il lavoro: il primo ricostruisce contratto e prove della fornitura, il secondo verifica gli effetti della procedura, i destinatari, i termini e le iniziative locali. Il contenuto del mandato deve chiarire chi sorveglia la corrispondenza, chi risponde alle contestazioni e chi assume l’iniziativa giudiziaria quando necessaria.


L’italiano è utilizzabile nel quadro europeo; la traduzione francese va organizzata


L’articolo 55 del regolamento ammette la produzione dei crediti nelle lingue ufficiali dell’Unione, con possibilità di richiedere una traduzione. Il modulo uniforme europeo può essere usato, ma non è esclusivo: un altro atto che contenga le informazioni richieste è possibile. Il modulo facilita la presentazione, senza sostituire la prova del credito né risolvere automaticamente una questione di garanzia. [5]


In Francia, l’articolo R. 693-4 prevede che i crediti siano dichiarati in francese o accompagnati da una traduzione francese; la traduzione della dichiarazione e dei giustificativi può essere prodotta fino alla decisione del juge-commissaire. La mancanza immediata di una traduzione non deve diventare una ragione per lasciare scadere il termine di dichiarazione. Allo stesso tempo, predisporre subito una versione francese accurata riduce le incomprensioni. [6]


La traduzione deve mantenere le differenze tra anticipo, saldo, penale, deposito, riserva di proprietà e garanzia. Tradurre tutte queste voci con «créance» cancella informazioni utili. Le condizioni generali meritano particolare attenzione: proprio le clausole sulle quali si fondano interessi, legge applicabile e riserva di proprietà sono spesso quelle tradotte in modo incompleto.


Non occorre affermare che ogni allegato richieda sempre una traduzione giurata. Il livello di formalizzazione dipende dall’atto, dalle contestazioni e dalle richieste dell’autorità o del giudice. Conviene però evitare traduzioni automatiche non controllate dei passaggi decisivi: una contestazione sulla data o sul significato di una clausola può costare molto più della preparazione iniziale del dossier.


La dichiarazione del debitore non dispensa da un controllo attivo


Quando il debitore porta un credito a conoscenza del mandataire, l’articolo L. 622-24 lo presume aver agito per conto del creditore fino alla dichiarazione di quest’ultimo. Questa disposizione protegge in alcuni casi il creditore inattivo. Non autorizza però a considerare sufficiente la promessa commerciale «il nostro commercialista vi ha inseriti nella lista». [4]


Occorre verificare che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata, nei tempi utili e con quale importo. Il cliente potrebbe avere registrato soltanto le fatture validate, escluso una consegna controversa o dimenticato gli accessori. Potrebbe inoltre non aver indicato una garanzia o una richiesta risarcitoria che il fornitore intende far valere.


La sentenza del 27 marzo 2024 mostra l’importanza della distinzione fra omissione totale e dichiarazione insufficiente. L’utilità pratica della propria dichiarazione consiste nel controllare il perimetro della domanda: non nel duplicare meccanicamente la contabilità del debitore, ma nel far conoscere una pretesa identificata, quantificata e documentata.


Una contestazione del mandataire apre un nuovo termine di trenta giorni


La dichiarazione non conclude il procedimento. Se il mandataire discute tutto o parte del credito, deve invitare il creditore a fornire spiegazioni. L’articolo L. 622-27 attribuisce al silenzio per trenta giorni una conseguenza severa: il creditore non può più contestare la proposta del mandataire, salvo l’eccezione prevista quando la discussione riguarda la regolarità della dichiarazione. [14]


La maggiorazione di due mesi prevista per dichiarare non va applicata automaticamente alla risposta alla contestazione. Il creditore italiano deve organizzare la gestione di queste comunicazioni come di atti urgenti. Una lettera rimasta sulla scrivania durante una chiusura aziendale può compromettere una pretesa dichiarata correttamente mesi prima.


La risposta dovrebbe affrontare ciascuna obiezione. Se manca una prova di consegna, allegarla; se il debitore invoca una nota di credito, spiegarne l’imputazione; se si discute la legge applicabile, fornire il contratto e l’argomentazione pertinente. Reinviare lo stesso estratto conto senza rispondere al motivo della contestazione può essere inefficace.


Bisogna anche distinguere l’invito formale a rispondere da una semplice richiesta amministrativa di un documento. Il titolo della lettera, il richiamo alle conseguenze del silenzio e le modalità di ricezione vanno esaminati. In caso di dubbio, si risponde senza attendere, preservando nel contempo gli argomenti sulla regolarità della comunicazione.


L’ammissione e il pagamento sono due risultati differenti


Il juge-commissaire decide sull’ammissione o sul rigetto nei limiti dei propri poteri e prende atto delle situazioni che richiedono un diverso trattamento, come un giudizio già pendente. Quando sussiste una contestazione seria o una questione estranea alla sua competenza, il rinvio al giudice competente può imporre un’iniziativa ulteriore. L’articolo R. 624-5 contempla un termine di un mese per la parte invitata a procedere, con le precisazioni previste dal testo. [15]


Per il collega italiano, l’ordinanza deve essere letta integralmente: chi deve agire, davanti a quale giudice, da quale comunicazione decorre il termine e quale impugnazione sia disponibile. Non basta registrare «credito contestato» nel fascicolo. Anche le vie di ricorso contro le decisioni concorsuali seguono termini propri, spesso brevi, da verificare sul provvedimento e sulla notificazione.


L’ammissione riconosce la partecipazione al passivo per un importo e, ove pertinente, un rango. Non prova che vi siano risorse per pagare. Il recupero dipenderà dal patrimonio realizzato, dai crediti di grado anteriore, dai costi e dall’esito del piano o della liquidazione. Il fornitore deve quindi distinguere nel proprio bilancio previsionale il credito rivendicato, quello ammesso e quello ragionevolmente recuperabile.


Quando una procedura di liquidazione non offre prospettive di distribuzione ai chirografari, una verifica completa dei crediti ordinari può non essere svolta secondo le condizioni previste dalla legge. Ciò non giustifica l’omissione iniziale della dichiarazione: la disponibilità di attivo può cambiare, per esempio per effetto di un’azione recuperatoria, ed eventuali diritti verso terzi richiedono un’analisi separata.


Un giudizio pendente in Italia va coordinato con la dichiarazione francese


Per le azioni soggette alla disciplina francese, gli articoli L. 622-21 e L. 622-22 vietano o interrompono le iniziative dirette al pagamento e disciplinano la ripresa dei giudizi pendenti dopo la dichiarazione. La prosecuzione mira all’accertamento del credito e alla fissazione del suo importo, con chiamata degli organi necessari, non a ottenere un pagamento individuale fuori dalla procedura. [16]


Se il giudizio è pendente in Italia, occorre però applicare anche l’articolo 18 del regolamento: gli effetti della procedura d’insolvenza su un giudizio o arbitrato già in corso, nel suo ambito applicativo, sono regolati dalla legge dello Stato in cui pende la causa o ha sede l’arbitrato. Non si deve pertanto trasporre in modo meccanico ogni regola processuale francese a un fascicolo italiano. [5]


La Cour de cassation ha illustrato questa articolazione il 5 febbraio 2025, n. 23-12.588, per un giudizio in Francia contro una società portoghese insolvente. Ha applicato le regole francesi sull’interruzione e sulla ripresa al giudizio pendente in Francia, in forza dell’articolo 18. Per un processo pendente in Italia, la conseguenza metodologica è verificare il diritto processuale italiano, mantenendo separato l’obbligo di dichiarazione nella procedura francese. [17]


Il creditore deve comunicare ai professionisti dei due Paesi l’apertura della procedura e lo stato del processo. La dichiarazione può indicare il giudice già adito e le domande formulate. Una sentenza successiva potrà essere rilevante per l’accertamento, ma non deve essere attesa prima di compiere l’atto necessario in Francia.


II. Recuperare i beni e ricostituire l’attivo richiede iniziative distinte dalla dichiarazione del credito


A. La riserva di proprietà può proteggere il fornitore, se è opponibile e viene fatta valere nei tempi corretti


Chiedere il prezzo e chiedere la merce sono due domande diverse


La clause de réserve de propriété può mantenere la proprietà del bene in capo al venditore fino al pagamento alle condizioni convenute. Se il compratore entra in procedura collettiva senza aver pagato, il venditore può avere interesse a recuperare la merce anziché attendere un riparto. La sua posizione va esaminata come quella di chi rivendica un bene, non soltanto come quella di un creditore che pretende denaro.


La dichiarazione del credito non vale automaticamente come azione di rivendicazione. Scrivere «fatture garantite da riserva di proprietà» può segnalare il diritto invocato, ma non deve essere considerato sufficiente a soddisfare la distinta procedura richiesta per farlo riconoscere. È prudente predisporre una domanda specifica, con identificazione dei beni e destinatario corretto. [18][19]


Le due iniziative possono essere coordinate. Il venditore dichiara la pretesa pecuniaria e, separatamente, rivendica i beni, precisando il rapporto fra le domande. Non può ottenere due volte la soddisfazione dello stesso credito. Il recupero della merce o del suo valore comporterà gli aggiustamenti necessari, tenendo conto di acconti, valore del bene e disciplina applicabile.


La mancata dichiarazione del prezzo non deve essere confusa con la perdita automatica di qualunque diritto di proprietà. All’opposto, la presenza di un diritto di proprietà non rende inutile proteggere le eventuali pretese pecuniarie residue. La corretta strategia individua ciò che si chiede per ciascun bene e ciò che rimane dovuto se il recupero materiale è impossibile o solo parziale.


La clausola deve essere convenuta per iscritto entro la consegna


L’articolo L. 624-16 del Code de commerce richiede che la riserva di proprietà sia stata convenuta tra le parti in un documento scritto al più tardi al momento della consegna. Può figurare anche in un accordo che regola un insieme di operazioni commerciali. L’esistenza di un contratto quadro ben documentato può quindi evitare di dover dimostrare una nuova negoziazione per ciascuna spedizione. [18]


La difficoltà non è soltanto trovare la clausola nel proprio archivio. Bisogna poter dimostrare che essa faceva parte dell’accordo con il compratore. Condizioni generali rimaste sul computer del venditore, mai trasmesse o richiamate in modo verificabile, offrono una protezione incerta. Una dicitura aggiunta per la prima volta a una fattura spedita dopo la consegna non ripara automaticamente l’assenza di un accordo precedente.


Un ordine firmato che richiama condizioni allegate, un contratto quadro accettato o uno scambio elettronico conservato possono essere elementi utili. Il valore concreto dipende dalla sequenza negoziale e dalle prove. Non è corretto affermare che soltanto una firma manoscritta possa dimostrare l’accordo, ma non è nemmeno prudente equiparare la mera disponibilità delle condizioni online alla loro accettazione.


Nei rapporti franco-italiani, occorre inoltre identificare quale versione linguistica sia stata comunicata, quando e con quale richiamo. Una clausola italiana ben formulata può essere invocata; la lingua italiana non la rende di per sé inefficace. Il problema nasce quando il venditore non può dimostrare l’accordo o pretende di attribuire alla clausola effetti che la procedura francese non riconosce.


Un fascicolo utile comprende il testo applicabile alla data delle consegne, la prova della sua trasmissione e accettazione, gli ordini interessati e un elenco dei beni. Non basta stampare le condizioni generali aggiornate oggi: potrebbero essere diverse da quelle che regolavano le vendite precedenti all’insolvenza.


Il diritto italiano sulla riserva non viene esportato integralmente in Francia


Il diritto italiano conosce la vendita con riserva della proprietà. L’articolo 1524 del codice civile richiede, per l’opponibilità ai creditori del compratore, un atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento; contiene inoltre disposizioni specifiche per le macchine e per i beni mobili iscritti in pubblici registri. Questa disciplina non coincide con la procedura francese di rivendicazione. [20]


Il primo errore sarebbe concludere che una riserva valida in Italia è sempre opponibile senza ulteriori adempimenti nella liquidazione francese. Il secondo sarebbe affermare che la provenienza italiana della clausola la rende inutilizzabile. Occorre analizzare il contratto, la legge applicabile alla costituzione del diritto, la localizzazione del bene e gli effetti dell’apertura dell’insolvenza.


Per merci situate in Francia al momento dell’apertura della procedura francese, il fornitore deve normalmente confrontarsi con gli articoli L. 624-9 e seguenti e con le relative regole processuali. Le formalità eventualmente compiute in Italia non dispensano automaticamente dalla domanda in Francia. Il rinvio contrattuale alla legge italiana non allunga il termine di tre mesi previsto per la rivendicazione francese.


È utile distinguere anche la proprietà dal rischio. Una clausola Incoterms può ripartire costi, trasporto e rischio di perdita; non determina da sola l’intero regime del trasferimento della proprietà. Dimostrare di aver sostenuto il trasporto fino a Lione non dimostra necessariamente di essere ancora proprietario, così come l’avvenuto trasferimento del rischio non esclude necessariamente una riserva di proprietà.


La revisione preventiva dei contratti di esportazione deve quindi guardare insieme al testo e alla prova: momento di accettazione, identificazione delle consegne, circolazione delle merci, possibilità di rivendicare beni fungibili e conservazione dei documenti. Una clausola lunga e apparentemente protettiva può essere meno utile di una clausola chiara, accettata prima della consegna e collegabile a beni individuabili.


L’articolo 10 del regolamento europeo dipende dal luogo in cui si trova il bene


L’articolo 10 del regolamento 2015/848 prevede una protezione specifica dei diritti del venditore fondati su una riserva di proprietà quando il bene si trova, al momento dell’apertura, in un altro Stato membro rispetto allo Stato di apertura. Per una procedura francese, la presenza del bene in Italia può quindi cambiare l’analisi. La semplice sede italiana del venditore non basta. [5]


Una macchina già consegnata nel magazzino del compratore in Francia non beneficia di questa protezione per il solo fatto di essere stata fabbricata a Bergamo. Una macchina che, alla data rilevante, si trova ancora in un deposito italiano presenta invece una questione diversa. Bisogna accertare la localizzazione effettiva, il titolo della detenzione e lo stato della consegna, senza confondere il luogo indicato in fattura con quello del bene.


La norma europea non crea una riserva di proprietà che non esiste e non rende valida qualsiasi clausola. Protegge, alle condizioni previste, diritti che devono essere giuridicamente fondati. Non esclude inoltre ogni azione diretta a far dichiarare nulli o inopponibili atti pregiudizievoli ai creditori. Una valutazione favorevole sull’articolo 10 non equivale quindi a un’autorizzazione generale a sottrarre beni alla procedura.


La verifica deve essere condotta alla data di apertura. Trasferire successivamente le merci da un Paese all’altro non consente di riscrivere retroattivamente quel dato. L’operazione potrebbe peraltro interferire con i poteri degli organi della procedura. Per il fornitore, documentare dove si trovava ogni lotto è spesso più utile che discutere astrattamente della «nazionalità» della clausola.


Tre mesi per rivendicare: la proroga della dichiarazione non si trasferisce a questa domanda


L’articolo L. 624-9 fissa in tre mesi dalla pubblicazione del giudizio di apertura il termine per la rivendicazione dei beni mobili. La maggiorazione territoriale dell’articolo R. 622-24 riguarda la dichiarazione dei crediti, non questo termine di rivendicazione. Il creditore italiano non deve quindi attendere il quarto mese per chiedere le merci. [18]


Il dato produce una situazione frequente: l’impresa scopre la procedura nel corso del quarto mese e può ancora dichiarare il prezzo, mentre la rivendicazione ordinaria è già esposta alla decadenza. È per questo che l’analisi dei beni deve iniziare nello stesso momento della dichiarazione, anche se il cliente sostiene che un pagamento sarà organizzato a breve.


L’articolo L. 624-10 prevede una dispensa dal far riconoscere il diritto di proprietà quando il contratto relativo al bene ha fatto oggetto della pubblicità richiesta. Rimane una domanda di restituzione disciplinata dalle norme applicabili. L’eccezione richiede una vera verifica della pubblicità: non basta che il venditore possieda una fattura o una registrazione contabile.


Il termine non va neppure ricostruito sulla base di una generica lettera inviata mesi prima per chiedere il saldo. Bisogna qualificare l’atto: contiene una domanda di riconoscimento della proprietà e di restituzione dei beni individuati? È stato inviato al soggetto competente? Rispetta le forme e i tempi previsti? Un sollecito di pagamento e una revendication rispondono a finalità diverse.


Il destinatario della rivendicazione cambia secondo la procedura


L’articolo R. 624-13 richiede che la domanda sia inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’administrateur judiciaire, se nominato, oppure, in sua assenza, al debitore. Una copia viene inviata al mandataire judiciaire. È una differenza importante rispetto alla dichiarazione del credito, il cui destinatario ordinario è il mandataire. [19]


In liquidation, l’articolo R. 641-31 adatta il meccanismo: la domanda è indirizzata al liquidatore, con copia all’amministratore eventualmente nominato. Chi utilizza un modello standard deve quindi controllare il tipo di procedura e l’esistenza dei diversi organi prima di spedire. [21]


La domanda dovrebbe individuare contratto, clausola, fatture, beni e luogo di detenzione, allegando la prova dell’accordo e della consegna. Se si chiede anche il prezzo di rivendita ai sensi dell’articolo L. 624-18, questa domanda va formulata e documentata in modo coerente. Una riserva generica di «tutti i diritti» non sostituisce l’individuazione del risultato richiesto.


La richiesta di informazioni o di inventario può accompagnare la rivendicazione. Non deve però trasformarsi in una fase preliminare indefinita durante la quale si lascia scadere il termine. Quando alcuni dati mancano, occorre stabilire quali elementi siano già disponibili per una domanda utile e quali ulteriori informazioni debbano essere richieste senza ritardo.


Dopo il primo mese, il silenzio impone di sorvegliare un secondo termine


La procedura non si conclude con l’invio della raccomandata. In mancanza di acquiescenza entro un mese dalla ricezione della domanda, l’articolo R. 624-13 impone, a pena di decadenza, di adire il juge-commissaire al più tardi entro un mese dalla scadenza del termine di risposta. La domanda in rivendicazione implica di diritto una domanda di restituzione. [19]


In termini operativi, occorre registrare almeno tre dati: la pubblicazione del giudizio, la ricezione della domanda e la scadenza della successiva iniziativa giudiziaria. Il semplice riscontro «abbiamo ricevuto la vostra lettera» non equivale ad acquiescenza. Un riconoscimento parziale richiede di chiarire quali beni siano accettati e quali rimangano controversi.


Neppure una trattativa sulla restituzione interrompe automaticamente questi termini. Se lo studio del professionista sta verificando l’inventario o il debitore promette di trasmettere le matricole, il venditore deve continuare a sorvegliare la propria scadenza. Le trattative possono proseguire mentre vengono compiuti gli atti conservativi necessari.


Le scadenze vanno calcolate sul dossier concreto, applicando le regole pertinenti di computo e comunicazione. Non si deve sommare senza analisi «tre mesi più un mese più un mese» dalla pubblicazione. I termini successivi dipendono dalla ricezione della domanda e dal suo esito; se la domanda viene inviata prima, la fase giudiziaria può diventare urgente molto prima del quinto mese.


I beni devono essere rintracciabili e rientrare nelle condizioni di legge


L’articolo L. 624-16 consente la rivendicazione dei beni venduti con riserva quando si ritrovano in natura al momento dell’apertura. Per i beni incorporati in altri beni, la separazione deve poter avvenire senza danno nelle condizioni previste dal testo. Per i beni fungibili, la legge ammette la rivendicazione quando beni della stessa natura e qualità sono nelle mani del debitore o di chi li detiene per suo conto. [18]


Una macchina con numero di serie presenta una prova diversa da pallet di prodotti standardizzati. Nel primo caso sono determinanti matricola, fotografie, verbale di consegna e luogo d’installazione. Nel secondo servono inventari, riferimenti di lotto, quantità, descrizioni e movimenti di magazzino. L’assenza di un’identificazione individuale non esclude automaticamente i beni fungibili, ma non elimina il bisogno di dimostrare le condizioni della norma.


Una materia prima già trasformata può non essere più rivendicabile come bene esistente in natura. Un componente incorporato può porre problemi tecnici di separazione. Il venditore non deve promettere alla propria direzione di recuperare l’intera fornitura prima di verificare lo stato fisico e giuridico dei beni.


L’inventario della procedura assume quindi un’importanza concreta. È utile confrontarlo con i documenti di consegna e segnalare subito omissioni o descrizioni troppo generiche. Se un bene si trova presso un subappaltatore, un depositario o un cliente finale, bisogna ricostruire per conto di chi sia detenuto e quali operazioni siano intervenute. Il semplice fatto che non sia nel capannone principale non risolve la questione.


Anche il valore economico va verificato. Un macchinario incompleto, difficile da smontare o privo delle autorizzazioni necessarie al riutilizzo può avere un valore di recupero inferiore ai costi logistici. La rivendicazione tutela un diritto; la decisione di recuperare materialmente il bene richiede anche un calcolo di trasporto, deposito, ripristino e rivendita.


Se la merce è stata rivenduta, può essere rilevante il prezzo ancora dovuto


L’articolo L. 624-18 permette di rivendicare, alle condizioni previste, il prezzo o la parte del prezzo dei beni soggetti al regime dell’articolo L. 624-16 che, alla data di apertura, non sia stato pagato, regolato in valore o compensato fra il debitore e il subacquirente. Può rilevare anche l’indennità assicurativa sostitutiva del bene. [18]


La rivendita non significa quindi sempre perdita di ogni tutela. Ma neppure consente di chiedere indiscriminatamente qualsiasi somma presente sul conto del debitore. Bisogna ricostruire la catena fra bene originario, rivendita e credito sul subacquirente, verificando la situazione del prezzo alla data rilevante.


Si immagini un distributore francese che abbia rivenduto una macchina italiana senza ancora incassare dal cliente finale quando viene aperta la procedura. Il venditore originario dovrà cercare la fattura di rivendita, l’identità del subacquirente, la scadenza e i pagamenti. Se il prezzo era già stato integralmente regolato prima dell’apertura, il semplice fatto che il distributore non abbia pagato il fornitore non basta per applicare quel meccanismo.


In liquidation, l’articolo R. 641-31 disciplina anche le somme corrispondenti pagate dal subacquirente dopo l’apertura, che il liquidatore rimette al creditore rivendicante nelle condizioni previste. È una ragione ulteriore per informare rapidamente il liquidatore della pretesa e per non trattare direttamente con il cliente finale come se il venditore disponesse già di un titolo indiscusso contro di lui. [21]


La domanda sul prezzo di rivendita deve essere coordinata con quella sul bene e con la dichiarazione pecuniaria. Se il lotto comprende prodotti ancora in magazzino e altri già venduti, non è opportuno utilizzare un unico importo indistinto. Ogni percorso necessita della propria prova e il totale dei recuperi deve essere aggiornato per evitare duplicazioni.


Le merci non ancora consegnate e i contratti in corso richiedono un esame separato


Gli articoli L. 624-13 e L. 624-14 contengono disposizioni sulle merci spedite ma non ancora consegnate e su quelle che il venditore può trattenere quando non siano ancora state consegnate o spedite al debitore o per suo conto. La posizione logistica al momento dell’apertura può quindi essere decisiva anche indipendentemente da una merce già presente nei locali del cliente. [18]


Bisogna però coordinare questi diritti con il regime dei contratti in corso. L’apertura della procedura non consente sempre di risolvere unilateralmente un contratto o di rifiutare ogni prestazione per il solo mancato pagamento delle fatture anteriori. L’articolo L. 622-13 e le disposizioni applicabili al redressement organizzano la prosecuzione dei contratti; la liquidation ha adattamenti propri. [22]


Il fornitore deve quindi evitare due automatismi: continuare ogni consegna confidando genericamente nella protezione giudiziaria, oppure bloccare tutte le prestazioni senza verificare il contratto. Occorre distinguere ordini nuovi, obblighi già vincolanti, consegne eseguite, beni in transito e decisioni degli organi della procedura sulla prosecuzione.


Se si prosegue, devono essere chiariti il soggetto autorizzato a ordinare, le condizioni di pagamento e la copertura finanziaria delle nuove prestazioni. La promessa del vecchio dirigente «le nuove fatture saranno privilegiate» non sostituisce l’analisi delle condizioni legali. Anche un credito posteriore assistito da privilegio può restare impagato in caso di insufficienza delle risorse.


Non si recuperano i beni entrando autonomamente nel magazzino


La convinzione di essere proprietario non autorizza il venditore a presentarsi con un camion e prelevare le merci senza accordo o titolo adeguato. Una ripresa materiale non coordinata può creare contestazioni sulla proprietà, sull’inventario, sul valore e sull’imputazione del recupero, oltre a interferire con la procedura.


Quando il diritto viene riconosciuto, occorre organizzare la restituzione: elenco dei beni, stato, accesso ai locali, soggetti presenti, costi e documenti di trasporto. Se il bene è oggetto di un contratto in corso, l’articolo L. 624-10-1 prevede che la restituzione effettiva intervenga alla risoluzione o alla scadenza nelle condizioni del testo. Il riconoscimento della proprietà non coincide sempre con una consegna immediata. [18]


L’articolo L. 624-16 prevede inoltre che non vi sia luogo a rivendicazione se, su decisione del juge-commissaire, il prezzo viene pagato immediatamente. Un termine di pagamento può essere accordato con il consenso del creditore. La strategia può quindi condurre al pagamento anziché al ritiro, ma il fornitore deve verificare quale atto giuridico sostenga la soluzione concordata.


B. La responsabilità del dirigente e il coordinamento europeo possono aumentare le possibilità di recupero, senza creare un pagamento individuale automatico


Una società svuotata richiede una ricostruzione dei fatti, non soltanto una denuncia generica


Il fornitore può scoprire che il debitore non ha più macchinari, che il magazzino è stato trasferito, che l’attività prosegue sotto una nuova società o che somme importanti sono state versate a un soggetto collegato. Sono circostanze che meritano verifica. Non dimostrano tutte, da sole, una frode: una cessione autorizzata o una vendita effettivamente remunerata non ha lo stesso significato di un trasferimento gratuito dissimulato.


Il dossier deve ricostruire data, bene, valore, destinatario, corrispettivo e rapporto con il dirigente. È utile distinguere ciò che il creditore ha personalmente constatato da ciò che gli è stato riferito. Fotografie pubbliche, annunci di vendita, documenti di consegna e corrispondenza ricevuta legittimamente possono offrire indizi; l’acquisizione illecita di dati riservati non è una strategia di recupero.


La prima iniziativa è normalmente una segnalazione documentata al liquidatore o all’organo competente. Il creditore deve spiegare perché l’operazione potrebbe aver impoverito il patrimonio e quali verifiche siano possibili. Un elenco ordinato di fatti e allegati è più utile di una lunga lettera che qualifica ogni comportamento come «bancarotta» senza individuare le operazioni.


La scelta dell’azione dipende da ciò che emerge. Può essere necessario recuperare un bene ancora appartenente alla società, ottenere l’annullamento o l’inopponibilità di un atto, esigere il pagamento di un prezzo non versato o agire contro un dirigente. Questi strumenti non sono intercambiabili e non hanno tutti lo stesso soggetto legittimato.


L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif richiede più della mancata fattura


L’espressione corrente comblement de passif rinvia, nel quadro qui considerato, all’azione per responsabilità da insufficienza dell’attivo disciplinata dall’articolo L. 651-2. Quando la liquidazione di una persona giuridica fa emergere un deficit, il tribunale può porne tutto o parte a carico degli amministratori di diritto o di fatto che abbiano commesso colpe di gestione che vi hanno contribuito. La semplice negligenza è espressamente esclusa. [23]


Occorrono quindi una liquidazione, un’insufficienza dell’attivo, una colpa rilevante e un contributo causale a tale insufficienza. Il mancato pagamento di una fattura dimostra l’insoddisfazione del creditore, non tutti questi presupposti. Il diritto francese non trasforma automaticamente l’amministratore in garante dei debiti della società.


Trasferimenti di beni senza contropartita, pagamenti privi di giustificazione a soggetti collegati o distrazioni possono essere rilevanti se provati e causalmente collegati al deficit. La prosecuzione di un’attività può anch’essa essere discussa, ma richiede una valutazione concreta: non ogni tentativo di salvare un’impresa costituisce una colpa che giustifica la condanna personale.


Il dirigeant de fait è chi esercita concretamente una direzione rilevante senza il titolo formale. Un socio, una capogruppo o un consulente non diventa automaticamente amministratore di fatto per il solo fatto di influenzare l’impresa o chiedere informazioni. Servono elementi che dimostrino l’effettivo esercizio dei poteri di gestione richiesto dalla qualificazione.


L’azione è soggetta a una prescrizione di tre anni dal giudizio che pronuncia la liquidazione. Non si deve confondere questa data con quella della prima fattura impagata o con la pubblicazione iniziale del redressement. Le questioni di interruzione e decorso della prescrizione richiedono la verifica degli atti concretamente compiuti. [23]


Il singolo fornitore non esercita ordinariamente questa azione per riscuotere la propria fattura


L’articolo L. 651-3 attribuisce l’iniziativa al liquidatore o al pubblico ministero. Prevede inoltre una possibilità per la maggioranza dei creditori nominati contrôleurs, nell’interesse collettivo e in caso di inerzia del liquidatore dopo una messa in mora rimasta senza seguito alle condizioni prescritte. La qualità di creditore non basta, da sola, a introdurre personalmente l’azione prevista dall’articolo L. 651-2. [24]


Le somme versate in esecuzione della condanna entrano nel patrimonio del debitore e sono ripartite fra i creditori secondo il regime specifico previsto dal testo. Non vengono riservate al fornitore che ha segnalato i fatti. Il risultato economico per quel fornitore dipende anche dalla dimensione del passivo e dall’importo effettivamente riscosso.


Un esempio chiarisce la differenza. Se un fornitore vanta 80.000 euro e contribuisce con i propri documenti a un’azione contro il dirigente, non può presumere di ricevere per primo 80.000 euro. La condanna può alimentare l’attivo comune; il suo recupero dovrà essere valutato all’interno della distribuzione pertinente. La qualità delle prove può essere determinante per l’azione senza creare un privilegio individuale.


Il costo e la solvibilità del convenuto devono essere considerati. Una condanna elevata contro una persona priva di beni aggredibili può produrre un recupero modesto. L’analisi giuridica e quella patrimoniale devono quindi procedere insieme, senza confondere la gravità dei fatti con la capacità effettiva di pagare.


Diventare contrôleur può dare un ruolo utile nella procedura


Gli articoli L. 621-10 e L. 621-11 disciplinano i contrôleurs, nominati dal juge-commissaire fra i creditori che ne fanno richiesta, entro i limiti e con le incompatibilità previste dalla legge. Assistono il mandataire nelle sue funzioni e il giudice nella sorveglianza; possono prendere conoscenza dei documenti trasmessi agli organi indicati dalla legge. Sono tenuti alla riservatezza e le loro funzioni sono gratuite. [25]


Per un creditore italiano con un’esposizione importante, la funzione può facilitare una partecipazione informata. Non attribuisce però la direzione della liquidazione né un diritto illimitato di diffondere documenti agli altri fornitori. L’accesso all’informazione è legato a una funzione legale e agli obblighi che l’accompagnano.


L’azione sussidiaria per insufficienza d’attivo presenta condizioni ulteriori. L’articolo R. 651-4 richiede che la messa in mora di agire sia effettuata da almeno due creditori contrôleurs, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e resti infruttuosa per due mesi dalla ricezione. Il requisito della maggioranza previsto dall’articolo L. 651-3 deve anch’esso essere rispettato. Non basta quindi ottenere una nomina isolata per sostituirsi immediatamente al liquidatore. [26]


Questi tempi devono essere coordinati con la prescrizione dell’azione. Una mobilitazione dei creditori avviata troppo tardi può lasciare spazio insufficiente per compiere gli atti richiesti. L’opportunità di richiedere la nomina va esaminata quando emergono gli indizi, non soltanto alla vigilia della chiusura della procedura.


Un’azione personale contro il dirigente è possibile soltanto su una base distinta


Il creditore può valutare un’azione individuale quando dispone di un fondamento proprio. Per fatti anteriori all’apertura, la giurisprudenza richiede in particolare un pregiudizio personale distinto da quello degli altri creditori e una colpa del dirigente separabile dalle sue funzioni. La Cour de cassation ha richiamato questa distinzione l’8 settembre 2021, n. 19-13.526. [27]


La sola perdita della fattura perché il patrimonio sociale è insufficiente corrisponde normalmente al danno collettivo dei creditori. Presentarla come «danno personale» non consente di aggirare le regole dell’azione collettiva. La qualificazione del pregiudizio deve essere sostenuta da fatti e da un ragionamento autonomo.


Una condotta specificamente rivolta contro il fornitore può richiedere un esame ulteriore, ma non ogni rassicurazione commerciale risultata inesatta integra la colpa richiesta. Occorre individuare chi abbia detto o fatto cosa, in quale qualità, con quale consapevolezza e quale danno distinto ne sia derivato. Non è sufficiente aggiungere la parola «frode» a una domanda di pagamento.


Una garanzia personale sottoscritta dal dirigente costituisce invece un diverso titolo di obbligazione. Il creditore può valutarne l’escussione senza dimostrare una colpa di gestione, ma deve controllare validità, importo, durata, legge applicabile e protezioni derivanti dalla procedura. In particolare, il redressement può incidere temporaneamente sulle azioni contro determinate persone fisiche garanti. Non tutte le garanzie sono immediatamente azionabili nello stesso modo. [13]


L’approfondimento del blog sulla responsabilità del gérant italiano di una società francese esamina questi rischi dal punto di vista dell’amministratore. Per il creditore, la domanda complementare è quali condizioni consentano di far valere un diritto proprio e quali iniziative debbano invece essere condotte nell’interesse del concorso.


Le operazioni della période suspecte possono essere rimesse in discussione


La période suspecte collega la data della cessazione dei pagamenti al giudizio di apertura secondo il regime applicabile. Gli articoli L. 632-1 e seguenti prevedono nullità di determinati atti e la possibilità di annullarne altri quando ricorrano le condizioni di legge. Possono rilevare trasferimenti gratuiti, operazioni manifestamente squilibrate, certi pagamenti o garanzie costituite per debiti anteriori. [28]


La data della cessazione dei pagamenti non coincide necessariamente con quella della sentenza: può essere fissata anteriormente nelle condizioni previste dalla legge. È quindi possibile che un atto compiuto prima dell’apertura venga esaminato alla luce del regime della période suspecte. Il creditore che ha notizie di una vendita anomala deve precisarne la data e non limitarsi a dire che è avvenuta «prima del fallimento».


Le azioni volte a ricostituire l’attivo sono esercitate dai soggetti legittimati. Il singolo fornitore non deve presumere di poter annullare da sé una cessione perché il proprio credito è rimasto impagato. Può però segnalare gli elementi, chiedere che siano esaminati e, quando ne ricorrono i presupposti, utilizzare il ruolo previsto per i creditori nella procedura.


Queste regole riguardano anche il creditore che abbia ottenuto una protezione all’ultimo momento. Un pagamento o una garanzia ricevuti poco prima dell’apertura non sono sempre definitivamente acquisiti. Bisogna verificare natura dell’atto, data e, quando rilevante, conoscenza della cessazione dei pagamenti. Non ogni pagamento ordinario è nullo; non ogni accordo firmato prima del giudizio è al riparo da contestazioni.


La prospettiva è diversa da quella penale. Fatti di distrazione o occultamento possono giustificare una segnalazione alle autorità competenti, ma la denuncia non sostituisce dichiarazione, rivendicazione o iniziativa civile corretta. Le possibilità di costituirsi parte civile e di ottenere riparazione devono essere valutate rispetto al danno individuale e alle prerogative degli organi della procedura.


La procedura francese è riconosciuta in Italia senza una nuova procedura di exequatur


Il regolamento 2015/848 disciplina il riconoscimento delle procedure comprese nel suo ambito. Gli articoli 19 e 20 prevedono il riconoscimento della decisione di apertura negli altri Stati membri e la produzione degli effetti stabiliti, fatte salve le eccezioni del regolamento. Il creditore non può quindi considerare il territorio italiano come uno spazio automaticamente sottratto alla procedura francese. [5]


Se il debitore possiede un conto o un bene in Italia, la sola presenza dell’attivo non autorizza una nuova esecuzione individuale ignorando la procedura. L’articolo 23 prevede, in particolare, obblighi di restituzione per il creditore che ottenga soddisfazione su beni del debitore in un altro Stato membro dopo l’apertura della procedura principale, sotto riserva delle protezioni previste dagli articoli 8 e 10. [5]


Un titolo italiano non consente pertanto di eludere il concorso con la semplice scelta del luogo dell’esecuzione. Occorre verificare gli effetti della procedura, l’eventuale esistenza di diritti reali protetti e lo stato delle iniziative già compiute. Una misura esecutiva anteriore all’apertura presenta questioni differenti da un’esecuzione intrapresa successivamente.


Il regolamento Bruxelles I bis non è lo strumento generale di coordinamento dell’insolvenza. Può essere rilevante per decisioni contrattuali che rientrano nel suo ambito, mentre l’apertura e gli effetti della procedura collettiva sono governati dal regolamento 2015/848. Per scegliere lo strumento corretto, occorre qualificare la decisione o l’azione, non limitarsi a constatare che esistono Francia e Italia nel medesimo fascicolo.


La competenza principale dipende dal centro degli interessi principali del debitore


L’articolo 3 del regolamento attribuisce la competenza per la procedura principale allo Stato del centro degli interessi principali, il COMI. Per le società, il luogo della sede statutaria è presunto coincidere con tale centro, salvo prova contraria e con le limitazioni temporali previste in caso di trasferimento della sede. Il criterio riguarda una gestione abituale riconoscibile dai terzi. [5]


Una società immatricolata in Francia può quindi richiedere un’analisi ulteriore se la direzione effettiva e gli elementi rilevanti sono situati altrove. In senso inverso, la presenza di azionisti o dirigenti italiani non sposta automaticamente il COMI in Italia. Il regolamento cerca un centro verificabile, non la cittadinanza delle persone che controllano il capitale.


Il creditore può avere interesse a contestare la competenza internazionale nei modi consentiti dal regolamento e dal diritto applicabile. Tuttavia, una contestazione non deve diventare una ragione per omettere gli atti di protezione necessari mentre la procedura produce effetti. Le scadenze e le conseguenze dell’impugnazione vanno esaminate congiuntamente.


Questa verifica è particolarmente utile quando vengono annunciate contemporaneamente iniziative nei due Paesi. Prima di parlare di «due fallimenti della stessa impresa», occorre identificare il debitore di ciascuna procedura e stabilire se si tratti della stessa persona giuridica, di una succursale o di una società autonoma del gruppo.


Una procedura secondaria italiana richiede un établissement, non la sola presenza di un creditore italiano


Quando il centro degli interessi principali è in Francia, una procedura in un altro Stato membro può essere aperta nei confronti del medesimo debitore nei casi previsti dal regolamento se vi è un établissement. La nozione europea richiede un luogo di operazioni con attività economica non transitoria, mezzi umani e beni, secondo la definizione dell’articolo 2. La sola presenza di un cliente, di un creditore o di un bene isolato non consente di presumere che questa condizione sia soddisfatta. [5]


Una procedura secondaria ha effetti territoriali sui beni del debitore situati nello Stato interessato. Non è una duplicazione integrale e indifferenziata della procedura principale. La legge applicabile alla secondaria e le regole di coordinamento devono essere considerate insieme alle funzioni della procedura principale.


Il regolamento prevede forme di cooperazione e comunicazione tra professionisti e giudici. Contempla anche meccanismi che, a determinate condizioni, consentono di proteggere i creditori locali senza aprire una secondaria, come l’impegno previsto dall’articolo 36. Non è quindi sempre economicamente utile chiedere una seconda procedura: il costo e la presenza effettiva di attivo devono essere valutati.


Per il creditore italiano, l’analisi deve partire dal proprio rapporto con l’eventuale stabilimento italiano del debitore francese. Un credito collegato alla sua attività può avere rilevanza per il regime dei creditori locali. Questo non significa che ogni creditore con sede in Italia sia, per definizione, un creditore locale dello stabilimento ai sensi del regolamento.


Il credito può essere dichiarato in più procedure, ma non può essere incassato due volte


L’articolo 45 consente al creditore di produrre la propria pretesa sia nella procedura principale sia nelle procedure secondarie. Prevede inoltre iniziative dei professionisti per produrre nelle altre procedure i crediti già dichiarati, quando ciò sia utile e alle condizioni stabilite. È una possibilità di coordinamento, non un motivo per presumere che ogni credito venga trasferito automaticamente da un fascicolo all’altro senza verifica. [5]


Se esistono una principale francese e una secondaria italiana per il medesimo debitore, è opportuno tenere un dossier comune: importi dichiarati, ammissioni, contestazioni, garanzie e riparti. Ogni versamento deve essere segnalato e imputato. L’articolo 23 coordina le distribuzioni per evitare che chi abbia già ricevuto una quota partecipi in modo ingiustificatamente favorevole all’altra procedura.


Una dichiarazione presentata al curatore italiano non va considerata automaticamente equivalente a una dichiarazione tempestiva al liquidatore francese. Bisogna verificare se e come operi il meccanismo di produzione coordinata e quali atti siano stati realmente effettuati. In presenza di un dubbio, il coordinamento deve essere documentato, evitando tanto l’inerzia quanto le domande incompatibili.


Il fornitore non deve neppure confondere l’importo nominale del credito con il residuo economicamente dovuto. Se ha recuperato merci, ricevuto un dividendo o ottenuto il pagamento da un garante, il fascicolo deve essere aggiornato tenendo conto delle regole applicabili e delle eventuali subrogazioni. La trasparenza dei conteggi protegge anche il creditore da contestazioni evitabili.


La liquidazione della controllante italiana non è la secondaria della filiale francese


Una succursale non ha la stessa autonomia giuridica di una filiale. Se la società francese è una persona distinta dalla controllante italiana, le procedure che le riguardano non sono, per questo solo rapporto, principale e secondaria del medesimo debitore. La disciplina europea dei gruppi organizza cooperazione e, quando applicabile, coordinamento; non fonde automaticamente i patrimoni né rende la controllante debitrice delle fatture della filiale.


Il creditore deve identificare chi ha ordinato, chi ha sottoscritto il contratto, a chi è intestata la fattura e chi ha eventualmente garantito. Un marchio comune, indirizzi email simili o un pagamento occasionale da parte della capogruppo possono essere elementi del rapporto, ma non sostituiscono l’analisi del titolo contro ciascuna società.


Se esiste una garanzia della controllante italiana, il fornitore può dover dichiarare un credito anche nella procedura che la riguarda. La causa della pretesa contro il garante è diversa da quella contro il compratore. Gli importi, le condizioni di escussione e gli effetti dei pagamenti devono essere coordinati. In mancanza di garanzia o di altro fondamento, non è corretto indirizzare semplicemente la stessa fattura a tutte le società del gruppo.


L’esistenza di trasferimenti tra società può rendere opportuno esaminare ulteriori azioni o, nei casi previsti, questioni di confusione patrimoniale. Anche qui servono fatti e condizioni specifiche. La comune appartenenza al gruppo non è una prova sufficiente e non consente di ignorare le persone giuridiche coinvolte.


La compensazione e le garanzie di terzi vanno esaminate prima di rinunciare a ogni recupero


Se il fornitore è a sua volta debitore del cliente francese, può esistere una questione di compensazione. La legge francese dell’insolvenza contiene regole specifiche, in particolare per i crediti connessi, e l’articolo 9 del regolamento europeo prevede una tutela legata alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. Non basta sottrarre due saldi nel gestionale: bisogna verificare reciprocità, titolarità, date e condizioni di opponibilità. [1][5]


Il credito invocato in compensazione deve essere trattato correttamente anche sul piano dichiarativo. La convinzione di poter compensare non dovrebbe indurre a omettere la dichiarazione necessaria. Quando le pretese appartengono a società diverse dello stesso gruppo, la reciprocità non può essere data per acquisita.


Garanzie bancarie, garanzie autonome, fideiussioni e assicurazione del credito possono offrire percorsi ulteriori, ma hanno condizioni proprie. Un termine di escussione contrattuale può scadere prima della conclusione della procedura. La sospensione di un’azione contro il debitore principale non implica automaticamente la stessa soluzione per ogni garante, né l’assenza di qualsiasi protezione del garante.


Una valutazione seria del recupero deve quindi includere tutti i titoli disponibili senza confonderli. Il passivo concorsuale, la proprietà delle merci, la pretesa contro un garante e l’indennizzo assicurativo non sono quattro nomi dello stesso diritto. Possono concorrere, ma richiedono coordinamento per evitare decadenze e doppie soddisfazioni.


Le nuove forniture non sono una garanzia di pagamento delle vecchie


L’articolo L. 622-17 prevede il pagamento alla scadenza dei crediti nati regolarmente dopo l’apertura per le esigenze della procedura o del periodo d’osservazione, oppure in contropartita di una prestazione fornita durante tale periodo. Il testo attribuisce un privilegio alle condizioni previste quando non vengano pagati. Per la liquidation bisogna verificare il regime specifico, in particolare l’articolo L. 641-13. [29]


La sola posteriorità della fattura non basta. Una nuova data di emissione non trasforma la vecchia consegna in una prestazione nuova, e una promessa del dirigente non crea il privilegio. Occorre conservare ordini, autorizzazioni pertinenti, date di esecuzione e condizioni di pagamento.


Il fornitore che accetta di proseguire deve separare contabilmente il vecchio passivo dalle nuove operazioni. Non dovrebbe imputare liberamente un pagamento per una fornitura autorizzata alle vecchie fatture senza verificare il regime applicabile. Un accordo commerciale non può cancellare le regole concorsuali sul pagamento dei crediti anteriori.


Anche il privilegio dei crediti posteriori richiede attenzione alle formalità e ai termini di comunicazione. Non significa che lo Stato o il professionista nominato garantiscano personalmente il pagamento. La decisione di continuare il rapporto va quindi assunta sulla base di una verifica documentata della procedura e del rischio residuo.


Organizzare il fascicolo nei primi giorni evita di disperdere le possibilità di recupero


Il primo lavoro consiste nell’identificare debitore, procedura e calendario. Il secondo consiste nel dividere le pretese: prezzo, interessi, danni, beni da recuperare, prezzo di rivendita, garanzie e crediti posteriori. Il terzo consiste nell’assegnare a ciascuna domanda un destinatario, un responsabile e una scadenza.


Per una prima analisi franco-italiana, i documenti utili sono i seguenti:


avviso BODACC e giudizio di apertura, se disponibile, con SIREN del debitore;


contratto, ordini e condizioni generali nella versione effettivamente accettata;


fatture, consegne, prove delle prestazioni, note di credito e pagamenti;


elenco dei beni ancora individuabili, matricole, lotti e luoghi di detenzione;


corrispondenza con il cliente e con gli organi della procedura, comprese le prove di ricezione;


titoli italiani, atti dei giudizi pendenti, garanzie, cessioni e documenti assicurativi;


eventuali elementi su trasferimenti d’attivo, con distinzione fra fatti provati e ipotesi.


Questa raccolta non deve ritardare il deposito quando una scadenza è vicina. Serve a capire quali atti possano essere compiuti immediatamente e quali integrazioni richiedano un lavoro successivo. Un credito valutato e documentato per quanto possibile è preferibile all’attesa di una completezza ideale che arriva dopo il termine.


Una volta inviata la dichiarazione, il fascicolo deve rimanere attivo. Le comunicazioni del mandataire non sono posta amministrativa secondaria; una contestazione, una proposta di piano o un’ordinanza possono richiedere una risposta. Anche il riconoscimento di una riserva di proprietà va seguito fino alla restituzione effettiva o al pagamento previsto.


Per l’impresa italiana, la domanda economicamente utile non è soltanto «quanto mi deve il cliente?», ma «quali diritti posso ancora esercitare, su quali beni o patrimoni, con quali costi e in quali tempi?». La risposta può portare a concentrare le risorse sulla merce rivendicabile, sulla garanzia solvibile o su un’azione collettiva ben documentata, mantenendo la dichiarazione del credito come base della partecipazione alla procedura.


Proteggere la posizione prima che scada il termine più breve


Il creditore italiano deve costruire la propria strategia sul termine più urgente effettivamente applicabile. I quattro mesi normalmente disponibili per dichiarare non proteggono dai tre mesi della rivendicazione, dai trenta giorni per rispondere a una contestazione o dai termini delle garanzie. La presenza di una possibile azione contro il dirigente non sospende nessuna di queste iniziative.


L’assistenza nelle procedure di insolvenza in Francia consiste anche nel collegare questi strumenti: verificare il credito, preservare i beni, controllare le comunicazioni e scegliere quali controversie abbiano una prospettiva utile. Lo studio Rodolphe ROUS, a Lione, può intervenire per imprese creditrici italiane e in coordinamento con i loro consulenti e avvocati in Italia.


La prima decisione concreta resta acquisire il BODACC, conservare l’avviso individuale ricevuto e far esaminare subito i contratti di fornitura. Sono questi documenti a determinare se occorra soltanto dichiarare un importo o anche avviare, senza attendere, una domanda di restituzione o un contenzioso specifico.


Rodolphe ROUS Avocat


Fonti normative e giurisprudenziali


Le fonti sono richiamate nel testo con numeri tra parentesi quadre. Consultazione svolta il 6 e 7 novembre 2026. Per i procedimenti già pendenti resta necessario controllare le disposizioni transitorie e la versione applicabile alla data di apertura.


[1] Code de commerce, libro VI, in particolare articoli L. 620-1, L. 631-1, L. 640-1, L. 622-7 e L. 641-4: presupposti delle procedure, pagamenti e verifica del passivo. Articolo L. 641-4.


[2] Entreprendre Service Public, dichiarazione dei crediti: scheda pratica ufficiale. Per individuare il provvedimento e il professionista nominato, consultare il BODACC.


[3] Code de commerce, articolo R. 622-24: termine di due mesi e maggiorazioni territoriali.


[4] Code de commerce, articolo L. 622-24: dichiarazione, rappresentanza, crediti comunicati dal debitore e crediti non definitivamente quantificati. Le annotazioni relative alle modifiche applicabili dal 2027 riguardano disposizioni da distinguere dal regime qui esposto per il fornitore commerciale.


[5] Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure d’insolvenza: articoli 2, 3, 7-10, 18-23, 36, 41-45 e 53-55; disposizioni sul coordinamento dei gruppi. Testo francese ufficiale. Utilizzare la versione consolidata proposta da EUR-Lex per gli aggiornamenti, in particolare dell’articolo 53 e degli allegati.


[6] Code de commerce, articoli R. 693-1 a R. 693-4: informazione dei creditori stranieri, inopponibilità dei termini e traduzione.


[7] Cour d’appel d’Amiens, 10 febbraio 2026, RG n. 24/03330: informazione irregolare del creditore straniero e inopponibilità dei termini. Pronuncia di una corte d’appello, pubblicata nella banca dati della Cour de cassation.


[8] Code de commerce, articolo L. 622-26: relevé de forclusion, presupposti, termini ed effetti.


[9] Cass. com., 16 giugno 2021, n. 19-17.186: omissione del creditore dall’elenco e assenza dell’obbligo di dimostrare un nesso causale con la tardività.


[10] Cass. com., 27 marzo 2024, n. 22-21.016: credito comunicato dal debitore per un importo inferiore e richiesta di dichiarazione supplementare.


[11] Code de commerce, articolo L. 622-25: importi, scadenze, garanzie, conversione valutaria e certificazione della dichiarazione.


[12] Code de commerce, articolo R. 622-23: contenuto, prova e allegati della dichiarazione.


[13] Code de commerce, articolo L. 622-28: arresto degli interessi e protezioni di determinate persone fisiche garanti.


[14] Code de commerce, articolo L. 622-27: contestazione del credito e termine di trenta giorni.


[15] Code de commerce, articolo L. 624-2 e libro VI della parte regolamentare, articolo R. 624-5: poteri del juge-commissaire e rinvio al giudice competente.


[16] Code de commerce, articolo L. 622-21 e articolo L. 622-22: arresto delle azioni individuali e ripresa dei giudizi pendenti.


[17] Cass. com., 5 febbraio 2025, n. 23-12.588: articolo 18 del regolamento 2015/848 e legge applicabile agli effetti dell’insolvenza su un giudizio pendente.


[18] Code de commerce, articoli L. 624-9 a L. 624-18: rivendicazione, restituzione, riserva di proprietà, beni fungibili, incorporazione e prezzo di rivendita.


[19] Code de commerce, libro VI della parte regolamentare, articolo R. 624-13: domanda di rivendicazione e successiva iniziativa davanti al juge-commissaire.



[21] Code de commerce, articolo R. 641-31: adattamenti della rivendicazione nella liquidation judiciaire.


[22] Code de commerce, articolo L. 622-13: contratti in corso; da coordinare con i rinvii del redressement e con il regime della liquidation.


[23] Code de commerce, articolo L. 651-2: responsabilità per insufficienza dell’attivo, semplice negligenza, prescrizione e destinazione delle somme.


[24] Code de commerce, responsabilità e sanzioni, articolo L. 651-3: legittimazione del liquidatore, del pubblico ministero e dei creditori contrôleurs.


[25] Code de commerce, articolo L. 621-10 e articolo L. 621-11: nomina, poteri e riservatezza dei contrôleurs.


[26] Code de commerce, articolo R. 651-4: messa in mora da almeno due creditori contrôleurs e termine di due mesi.


[27] Cass. com., 8 settembre 2021, n. 19-13.526: danno personale distinto e colpa separabile dalle funzioni nell’azione individuale del creditore.


[28] Code de commerce, articoli L. 632-1 a L. 632-4: nullità di determinati atti e ricostituzione dell’attivo. Verificare le disposizioni transitorie riportate nella fonte per le modifiche applicabili dal 2027.


[29] Code de commerce, articolo L. 622-17 e articolo L. 641-13: crediti posteriori, pagamento alla scadenza e privilegi.

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