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Come si ottiene la cittadinanza francese?

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La cittadinanza francese rappresenta un legame giuridico e politico con lo Stato francese. Essa consente di esercitare i diritti civili e politici previsti dalla Costituzione del 1958 e dal Code civil, garantendo al contempo doveri e responsabilità verso la comunità nazionale.


Ottenere la cittadinanza significa diventare parte integrante della République française, condividendone i valori fondamentali: liberté, égalité, fraternité. La cittadinanza apre l’accesso al diritto di voto, alla possibilità di essere eletti, alla libera circolazione nell’Unione europea e alla protezione consolare.


La disciplina della cittadinanza si trova principalmente nel Code civil, Libro I, Titolo I bis, artt. 17-33-2, integrata da decreti e circolari ministeriali, tra cui:

  • Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relativo alle dichiarazioni di nazionalità, naturalizzazioni, reintegrazioni, perdita e ritiro della cittadinanza.

  • Circolari ministeriali del Ministère de l’Intérieur che precisano le condizioni di applicazione pratica.


In questo articolo analizzeremo i diversi modi di acquisizione della cittadinanza francese, i requisiti richiesti e le procedure da seguire, con riferimento ai testi normativi pertinenti.



Parte I – Fondamenti giuridici


1. Il Code civil

Il Code civil disciplina la materia della nazionalità negli artt. 17 e seguenti. L’art. 17 dispone:

« La nationalité française est attribuée, acquise ou perdue selon les règles fixées par le présent titre, sous réserve des traités et accords internationaux de la France. »

L’art. 18 stabilisce il principio del jus sanguinis:

« Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »

L’art. 19 e seguenti trattano i casi di nascita in Francia da genitori stranieri (jus soli), mentre gli artt. 21 e ss. riguardano la naturalizzazione e le dichiarazioni di nazionalità.


2. Principi fondamentali

  • Jus sanguinis (diritto di sangue): trasmissione della cittadinanza per filiazione.

  • Jus soli (diritto di suolo): attribuzione in base alla nascita sul territorio francese, a determinate condizioni.

  • Naturalizzazione: concessione discrezionale dello Stato.

  • Dichiarazione di nazionalità: modalità semplificata in alcuni casi (matrimonio, discendenza).



Parte II – Modi di acquisizione


1. Cittadinanza per nascita

Secondo il Code civil, artt. 18-20-1:

  • È francese il figlio di almeno un genitore francese, ovunque sia nato.

  • È francese il bambino nato in Francia da genitori apolidi, o da genitori stranieri che non trasmettono la loro nazionalità.

  • Il minore nato in Francia da genitori stranieri può diventare francese:

    • automaticamente alla maggiore età, se ha risieduto in Francia per almeno 5 anni dall’età di 11 anni (art. 21-7);

    • per dichiarazione anticipata dai 13 anni, con consenso dei genitori e residenza effettiva (art. 21-11).

Questa combinazione di jus soli attenuato e jus sanguinis fa della Francia un sistema misto.


2. Cittadinanza per matrimonio

Disciplinata dall’art. 21-2 del Code civil:

« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un Français ou une Française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »

Condizioni principali:

  • Matrimonio da almeno 4 anni (ridotti a 3 in caso di residenza comune in Francia per almeno 3 anni).

  • Vita coniugale stabile e continua.

  • Conoscenza sufficiente della lingua francese (livello B1 secondo il Quadro europeo di riferimento).

  • Assenza di condanne penali gravi.

La procedura avviene tramite dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile o al tribunal judiciaire competente.


3. Cittadinanza per naturalizzazione

Regolata dagli artt. 21-15 e seguenti del Code civil:

« L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. »

Condizioni generali:

  • Residenza abituale in Francia da almeno 5 anni (ridotti a 2 se lo straniero ha completato studi superiori in Francia o ha reso “services exceptionnels”).

  • Inserimento professionale e sociale stabile.

  • Conoscenza della lingua francese.

  • Integrazione nei valori della Repubblica.

La procedura prevede la presentazione del dossier presso la préfecture, l’istruttoria amministrativa e l’adozione di un decreto del Ministro dell’Interno.



4. Cittadinanza per discendenza o filiazione

Ai sensi dell’art. 30-3 del Code civil, un individuo nato da genitori stranieri ma con ascendente francese può rivendicare la cittadinanza tramite dichiarazione, dimostrando la discendenza.

Questo strumento è spesso utilizzato da discendenti di francesi emigrati (ad esempio in Canada, America Latina o Nord Africa).


5. Cittadinanza per reintegrazione

Prevista dall’art. 24-1 del Code civil:

« L’étranger qui justifie avoir possédé la qualité de Français peut être réintégré dans la nationalité française par décret ou par déclaration. »

È il caso, ad esempio, di chi ha perso la cittadinanza in seguito a matrimonio o naturalizzazione straniera prima delle riforme legislative che hanno introdotto la doppia cittadinanza.



Parte III – Procedura amministrativa


1. Autorità competenti

  • Préfecture del luogo di residenza in Francia.

  • Consulat de France per i richiedenti residenti all’estero.

  • Ministère de l’Intérieur, Direction des naturalisations: autorità centrale per le decisioni di naturalizzazione.


2. Documentazione richiesta

In base al Décret n° 93-1362, il dossier deve contenere:

  • Atto di nascita e, se applicabile, atto di matrimonio (con traduzione ufficiale).

  • Documenti di residenza (contratto di affitto, bollette).

  • Certificato di conoscenza della lingua francese (DELF, DALF, TCF o titoli equivalenti).

  • Certificato penale dello Stato di origine e della Francia.

  • Prove di integrazione professionale (contratti di lavoro, buste paga, dichiarazioni fiscali).


3. Tempi e iter

  • Presentazione domanda → ricevuta.

  • Istruttoria amministrativa (controllo dei requisiti, colloquio individuale).

  • Trasmissione al Ministero.

  • Decisione con decreto pubblicato nel Journal officiel.

Il termine medio varia tra 18 e 24 mesi.


4. Ricorsi

In caso di rifiuto, il richiedente può proporre:

  • Ricorso gerarchico al Ministero.

  • Ricorso giurisdizionale davanti al tribunal administratif competente.



Parte IV – Diritti e doveri del cittadino francese


1. Diritti fondamentali

  • Diritto di voto e di eleggibilità.

  • Accesso agli impieghi pubblici.

  • Libertà di circolazione nell’UE.

  • Protezione consolare.


2. Doveri

  • Rispetto delle leggi e dei valori repubblicani.

  • Partecipazione fiscale.

  • Obblighi militari (oggi sospesi ma formalmente previsti).



Parte V – Casi particolari


1. Rifiuto e annullamento

Il rifiuto può intervenire per mancanza di integrazione, assenza di stabilità economica, condanne penali.La cittadinanza può essere annullata se ottenuta con frode (art. 27-2 Code civil) o revocata in casi eccezionali di minaccia alla sicurezza dello Stato (art. 25).


2. Doppia cittadinanza

La Francia ammette la doppia cittadinanza, salvo diverse previsioni nei trattati internazionali.


3. Giurisprudenza

Il Conseil d’État ha più volte precisato i criteri di integrazione linguistica e sociale (CE, 2010, M. A.). Anche la Cour de cassation ha confermato l’importanza della continuità della vita matrimoniale nei casi di cittadinanza per matrimonio (Cass. civ., 2015).



Conclusione


La cittadinanza francese può essere acquisita attraverso vari percorsi: nascita, matrimonio, naturalizzazione, discendenza o reintegrazione. Ogni modalità ha condizioni specifiche, disciplinate dal Code civil e dai decreti applicativi.


L’ottenimento della cittadinanza non è soltanto un atto amministrativo, ma rappresenta un patto di appartenenza alla Repubblica francese. È dunque fondamentale preparare il dossier con cura, comprendere i requisiti legali e dimostrare la propria reale integrazione nella società.


📌 Testi applicabili citati:

  • Code civil, artt. 17-33-2

  • Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

  • Circolari del Ministère de l’Intérieur relative alla naturalizzazione

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