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  • Rodolphe Rous

Viaggi "tutto compreso": precisazioni della Corte di giustizia dellUnione europea sull'applicabilità del regolamento "Bruxelles I bis"

Aggiornamento: 14 ago




La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha recentemente chiarito l'applicabilità del Regolamento "Bruxelles I bis" (Regolamento (UE) n. 1215/2012) riguardo alla competenza internazionale e territoriale delle giurisdizioni nei casi di viaggi "tutto compreso". Questo regolamento stabilisce che, in caso di controversia tra un consumatore e un'organizzatore di viaggi, la competenza territoriale appartiene alla giurisdizione dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, anche se la destinazione del viaggio si trova all'estero.



Fatti e procedura


Nel dicembre 2021, un cittadino residente a Norimberga, in Germania, ha stipulato un contratto di viaggio "tutto compreso" con un'organizzatore di viaggi con sede a Monaco, Germania, per un viaggio in un paese terzo. Insoddisfatto delle informazioni ricevute sulle condizioni d'ingresso e visto, ha chiesto un risarcimento di 1.500 euro davanti al tribunale del distretto di Norimberga, sostenendo che la competenza territoriale di questo tribunale è determinata dalle norme del Regolamento "Bruxelles I bis". Tuttavia, l'organizzatore di viaggi ha contestato questa competenza, sostenendo che la situazione in questione è puramente interna e non rientra nell'ambito del regolamento.



Decisione della corte


La Corte di giustizia ha affermato che l'applicazione delle regole di competenza del regolamento richiede un elemento di estraneità, che può derivare anche dalla destinazione del viaggio situata all'estero. Pertanto, una controversia riguardante un contratto di viaggio rientra nel campo di applicazione del regolamento "Bruxelles I bis", anche se entrambe le parti contraenti sono domiciliati nello stesso Stato membro, a condizione che la destinazione del viaggio sia in un paese estero.


Inoltre, la Corte ha sottolineato che l'articolo 18 del Regolamento determina non solo la competenza internazionale, ma anche quella territoriale della giurisdizione del luogo in cui è domiciliato il consumatore, senza fare riferimento alle regole interne di distribuzione della competenza territoriale.



Conclusione


Questa sentenza della CGUE chiarisce che i consumatori possono intentare azioni legali contro organizzatori di viaggi nel tribunale del loro luogo di residenza, anche quando il contratto di viaggio è stato stipulato con un'organizzatore nello stesso Stato membro, se la destinazione del viaggio si trova all'estero. Questo garantisce una protezione efficace per i consumatori, conferendo loro la possibilità di rivolgersi ai tribunali del proprio paese.


Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti o informazioni, non esitare a chiedere!


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