In un'operazione di leasing finanziario, l'interdipendenza tra i contratti che fanno parte dell'operazione è evidente. Questa interdipendenza è implicita nell'appartenenza del contratto all'operazione che include il leasing finanziario.
Contesto. Sottolineata dalla giurisprudenza, l'interdipendenza contrattuale è ora riconosciuta nell'articolo 1186 del Codice Civile, introdotto con l'ordinanza del 10 febbraio 2016. La questione riguarda l'applicazione di questa disposizione, come dimostrato dalla sentenza del 10 gennaio 2024 della Camera Commerciale della Corte di Cassazione, poiché i contratti in questione erano stati stipulati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza. Tuttavia, le soluzioni giurisprudenziali adottate in precedenza, basate su un concetto oggettivo di interdipendenza (Cass. com., 17 febbraio 2021, n° 19-13.903), possono ancora essere valide ora che l'articolo 1186 accetta sia l'approccio oggettivo che quello soggettivo?
Fatti e procedura. In questo caso, un'associazione aveva firmato lo stesso giorno con due diverse società un contratto di leasing finanziario per un fotocopiatore e i suoi accessori, e un contratto di manutenzione. Nel contratto di leasing, due clausole specifiche stabilivano l'autonomia tra i contratti. Da un lato, era previsto l'obbligo per l'associazione di trovare un altro fornitore per la manutenzione in caso di annullamento del contratto di manutenzione iniziale e, dall'altro, l'esistenza di un'interdipendenza limitata ai soli contratti di finanziamento e locazione. Dato che la società inizialmente incaricata della manutenzione era in liquidazione giudiziaria e il contratto con l'associazione era stato risolto, l'interdipendenza poteva essere considerata e quindi portare alla caducità del contratto di leasing, come previsto dall'articolo 1186? I giudici di primo grado non l'avevano riconosciuto, basandosi sulle clausole contrattuali che, secondo loro, impedivano l'interdipendenza.
Soluzione. La sentenza è stata annullata in base all'articolo 1186 del Codice Civile. È stato chiarito che "i contratti contemporanei o successivi che fanno parte di un'operazione che include un leasing finanziario sono interdipendenti, il che significa che l'esecuzione di ciascuno di questi contratti è una condizione determinante del consenso delle parti, tanto che, quando uno di essi scompare, gli altri contratti sono caduci se la parte contro cui viene invocata questa caducità conosceva l'esistenza dell'operazione complessiva al momento del suo consenso". La Camera Commerciale riconosce quindi l'esistenza di un'interdipendenza contrattuale nelle operazioni di leasing finanziario, indipendentemente dalla volontà delle parti. Non importa se i contratti siano contemporanei o successivi.
L'articolo 1186 richiede che la parte che subisce gli effetti di questa interdipendenza ne fosse a conoscenza. La sentenza è stata annullata anche su questo punto. La Camera Commerciale considera che "il contratto, essendo parte di un'operazione che include un leasing finanziario, la società (locatrice) aveva necessariamente conoscenza dell'esistenza dell'operazione complessiva al momento del suo consenso". Di conseguenza, le clausole "incompatibili con questa interdipendenza contrattuale" sono considerate non scritte. Le clausole di divisibilità, come quelle contenute nel contratto in questione, sono quindi invalidate.
Di maniera simile, in diritto italiano: https://www.iusinitinere.it/ipotesi-collegamento-negoziale-leasing-finanziario-strumenti-tutela-invocabili-dallutilizzatore-direttamente-nei-confronti-del-fornitore-5232

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