Cittadinanza italiana: la riforma Tajani rinviata a Lussemburgo — l’articolo 3-bis sta per essere sepolto?
- Rodolphe Rous
- 5 giorni fa
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Aggiornamento: 1 giorno fa

Oggi, 23 luglio 2026 la Corte costituzionale italiana ha deciso di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla riforma che ha drasticamente limitato la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza. Eppure, soltanto pochi mesi prima, la stessa Corte aveva ritenuto non pertinente la giurisprudenza europea invocata e aveva escluso la necessità di un rinvio a Lussemburgo. Questo cambiamento di rotta, tanto spettacolare quanto inconsueto, non determina ancora la caducazione della riforma Tajani. Ma priva quest’ultima della protezione che la sentenza n. 63/2026 sembrava averle definitivamente assicurato.
Per alcune settimane, il Governo italiano ha potuto ritenere di aver vinto la partita.
Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 23 maggio 2025 e comunemente indicato come “decreto Tajani”, ha introdotto nella legge italiana sulla cittadinanza un nuovo articolo 3-bis. La disposizione rompe con il principio storico secondo il quale la cittadinanza italiana trasmessa iure sanguinis si acquista alla nascita, senza un limite generale al numero delle generazioni, purché la catena di trasmissione non sia stata interrotta.
La riforma non si è limitata a stabilire nuove condizioni per le persone nate dopo la sua entrata in vigore. Ha adottato una tecnica ben più radicale. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 prevede che chi è nato all’estero, anche prima della riforma, ed è in possesso di un’altra cittadinanza, sia considerato come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla legge.
In altri termini, il legislatore non si è limitato a chiudere una porta per il futuro: ha preteso di riscrivere retroattivamente gli effetti giuridici di nascite avvenute, in alcuni casi, diversi decenni prima.
Il 30 aprile 2026 la sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale aveva tuttavia convalidato l’elemento centrale di questa costruzione normativa. La Corte riconosceva l’esistenza di una vera retroattività, ma rifiutava di qualificare il meccanismo come revoca o perdita della cittadinanza. Secondo la Consulta, l’articolo 3-bis avrebbe introdotto una «preclusione originaria all’acquisto»: le persone non ancora formalmente riconosciute come italiane potevano essere considerate, mediante una finzione legislativa, come non aventi mai acquistato la cittadinanza alla nascita.
Questa qualificazione produceva una conseguenza decisiva. Poiché non vi sarebbe stata la perdita di una cittadinanza già riconosciuta, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla privazione della cittadinanza europea sarebbe stata priva di pertinenza rispetto alla riforma italiana. La Corte costituzionale aveva pertanto rifiutato di disporre un rinvio pregiudiziale a Lussemburgo.
Meno di tre mesi dopo, però, l’ordinanza n. 147/2026, depositata il 23 luglio 2026, compie esattamente il movimento opposto: la Corte ritiene necessario un chiarimento della Corte di giustizia, sottopone una questione pregiudiziale relativa agli articoli 9 TUE e 20 TFUE e sospende i giudizi costituzionali pendenti.
Il testo dell’articolo 3-bis non è cambiato. Le disposizioni europee invocate non sono cambiate. La principale giurisprudenza dell’Unione era già conosciuta. Il Presidente della Corte è lo stesso, il giudice relatore è lo stesso e la composizione del collegio è sostanzialmente la medesima.
È cambiata soltanto la posizione processuale della Corte costituzionale. Ma è cambiata in modo radicale.
Occorre leggervi il riconoscimento implicito di un errore? La sentenza n. 63/2026 è stata adottata troppo rapidamente? La Corte costituzionale ha cercato di evitare uno scontro diretto con la Corte di cassazione? Oppure ha preferito lasciare alla Corte di giustizia il compito di censurare l’articolo 3-bis, evitando di assumersi direttamente la responsabilità politica e istituzionale della sepoltura della riforma Tajani?
Queste ipotesi devono essere trattate con prudenza. L’ordinanza del 23 luglio non afferma nulla di tutto ciò e, almeno formalmente, continua persino a difendere l’impostazione della sentenza n. 63/2026.
Ma il solo fatto che la questione sia ora sottoposta a Lussemburgo modifica profondamente lo scenario. La riforma non è più costituzionalmente ed europeisticamente blindata. Il suo futuro giurisdizionale dipende ormai dalla risposta del giudice dell’Unione.
Il presente articolo si concentra sulla portata istituzionale di questo cambiamento di rotta. Nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori approfondimenti sul merito della questione pregiudiziale, sulle concrete possibilità di censura dell’articolo 3-bis, sui tempi prevedibili del procedimento davanti alla Corte di giustizia e sulle conseguenze per le domande e i giudizi già promossi.
I. La Corte costituzionale riapre la porta che aveva appena chiuso
A. La sentenza n. 63/2026 aveva neutralizzato il diritto dell’Unione
Per comprendere l’importanza dell’ordinanza del 23 luglio 2026 occorre tornare alla logica della sentenza n. 63/2026 del 30 aprile 2026.
La decisione non si era limitata ad affermare che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità in materia di cittadinanza. Aveva costruito una vera e propria ricostruzione teorica della cittadinanza italiana per discendenza, allo scopo di rendere giuridicamente accettabile l’effetto retroattivo del nuovo articolo 3-bis.
La Corte riconosceva innanzitutto, senza particolari esitazioni, che la riforma costituiva un’ipotesi di retroattività autentica. Gli effetti prodotti dalle leggi precedenti venivano eliminati ex tunc e sostituiti da conseguenze giuridiche nuove.
Una persona che, secondo il diritto vigente al momento della nascita, era nata cittadina italiana poteva dunque essere considerata come non essendolo mai stata.
La Corte rifiutava tuttavia di qualificare tale operazione come perdita, revoca o privazione della cittadinanza. Distingueva tra, da un lato, la persona la cui cittadinanza era già stata formalmente riconosciuta e, dall’altro, la persona che aveva acquistato la cittadinanza alla nascita ma non aveva ancora ottenuto un accertamento amministrativo o giudiziario.
Nel secondo caso, lo status non sarebbe stato sufficientemente consolidato da impedire al legislatore di ridisegnarlo retroattivamente.
Si tratta di una costruzione particolarmente audace.
La Corte di cassazione ha tradizionalmente ricordato che l’amministrazione, quando riconosce una cittadinanza acquistata iure sanguinis, non adotta un provvedimento costitutivo. Non crea la cittadinanza: accerta uno status preesistente, sorto con la nascita del suo titolare.
La sentenza n. 63/2026 non ha formalmente negato questo principio. Ha persino ammesso che la cittadinanza si acquista alla nascita. Ma ha aggiunto che, in assenza di un riconoscimento ufficiale, l’interessato non può concretamente godere dello status di cittadino italiano e che la titolarità del medesimo non sarebbe giuridicamente certa.
È attraverso questa zona intermedia — un diritto sorto ma non consolidato, una cittadinanza acquistata ma non sufficientemente certa, uno status esistente ma suscettibile di essere retroattivamente neutralizzato — che la Corte costituzionale ha fatto passare la riforma.
La funzione essenziale di tale costruzione era quella di escludere la rilevanza del diritto dell’Unione.
Gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell’Unione. La cittadinanza europea si aggiunge alla cittadinanza nazionale e comporta, tra l’altro, il diritto di circolare e soggiornare nel territorio dell’Unione, determinati diritti elettorali, la protezione diplomatica e un insieme di garanzie sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
A partire dalle sentenze Rottmann, Tjebbes e, più recentemente, dalla sentenza del 5 settembre 2023 relativa alla perdita della cittadinanza danese, la Corte di giustizia ammette che gli Stati membri restino competenti a determinare le condizioni di acquisto e perdita della loro cittadinanza.
Tale competenza deve però essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione quando una decisione nazionale determina la perdita della cittadinanza europea. In questo caso deve poter essere effettuato un controllo di proporzionalità alla luce delle conseguenze concrete per l’interessato e, se del caso, per i suoi familiari.
Il Tribunale di Torino aveva precisamente sostenuto che l’articolo 3-bis comportava, per le persone già nate italiane secondo la legislazione precedente, la scomparsa retroattiva della cittadinanza italiana e, conseguentemente, della cittadinanza europea.
La Corte costituzionale aveva respinto la censura in termini particolarmente netti.
Secondo la Consulta, la giurisprudenza europea riguardava esclusivamente persone la cui cittadinanza nazionale, e quindi europea, era già stata formalmente riconosciuta e che disponevano di diritti concretamente esercitabili.
Essa veniva considerata «inconferente», ossia non pertinente, rispetto alla riforma italiana.
Poiché i destinatari dell’articolo 3-bis non avrebbero avuto uno status europeo giuridicamente certo, nessun concreto diritto derivante dall’ordinamento dell’Unione sarebbe stato eliminato.
Il concetto deve essere formulato con precisione.
La Corte costituzionale non aveva affermato che la materia della cittadinanza fosse, in quanto tale, estranea al diritto dell’Unione. Era perfettamente consapevole che una disciplina nazionale in materia di cittadinanza può rientrare nell’ambito del diritto europeo.
Aveva adottato una posizione più sottile, ma anche più discutibile: il diritto dell’Unione non sarebbe stato materialmente inciso nelle situazioni disciplinate dall’articolo 3-bis, poiché le persone interessate non potevano ancora esercitare concretamente le prerogative connesse a uno status non formalmente riconosciuto.
È quindi più corretto parlare di una pretesa assenza di pertinenza della giurisprudenza europea sulla perdita della cittadinanza, piuttosto che di una generale estraneità della materia al diritto dell’Unione.
La conseguenza processuale era immediata.
La Corte affermava che la giurisprudenza europea fosse sufficientemente chiara da escludere qualsiasi ragionevole dubbio interpretativo. Riteneva quindi di essere dispensata dall’effettuare un rinvio pregiudiziale, secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza Cilfit e dalla teoria dell’atto chiaro.
Non si limitava a dire di non voler interrogare Lussemburgo. Affermava che alcuna chiarificazione fosse necessaria e che le condizioni che consentono a un giudice di ultima istanza di non adire la Corte di giustizia fossero manifestamente soddisfatte.
Questa parte della sentenza n. 63/2026 aveva una portata considerevole.
Chiudeva il fronte europeo nello stesso momento in cui chiudeva quello costituzionale. La riforma Tajani poteva apparire salva su entrambi i piani: compatibile con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana e, contemporaneamente, estranea alla giurisprudenza europea che impone un controllo individualizzato in caso di perdita della cittadinanza.
È esattamente questa chiusura che l’ordinanza n. 147/2026 rimette in discussione.
B. Il 23 luglio 2026 la stessa Corte riconosce che il chiarimento europeo è necessario
L’ordinanza n. 147/2026 trae origine da tre procedimenti promossi davanti ai Tribunali di Mantova e Campobasso. I giudici rimettenti contestavano nuovamente l’articolo 3-bis, in particolare per la sua applicazione alle persone nate prima della riforma, per il suo carattere retroattivo e per i suoi effetti sulla cittadinanza dell’Unione.
La Corte costituzionale comincia richiamando ampiamente la sentenza n. 63/2026.
Non la ritira. Non ne critica espressamente la motivazione. Afferma persino di ritenere ancora di essersi uniformata, con quella decisione, alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Continua a sostenere che l’articolo 3-bis non avrebbe inciso su alcun diritto europeo concretamente esercitabile, perché per nessuno dei suoi destinatari lo status di cittadino europeo sarebbe stato giuridicamente certo.
La Corte riprende inoltre l’argomento del genuine link, ossia del legame effettivo tra l’individuo e lo Stato.
Richiamando, in particolare, la sentenza resa il 29 aprile 2025 nella controversia sulla cittadinanza maltese concessa in cambio di investimenti, considera che la riforma italiana impedisca che persone nate all’estero, già titolari di un’altra cittadinanza e prive di un legame significativo con l’Italia possano ottenere, attraverso il semplice accertamento della discendenza, il diritto di circolare nell’Unione.
A questo punto della motivazione, nulla sembra essere cambiato.
Poi avviene il rovesciamento.
La Corte constata che le parti hanno nuovamente richiesto il rinvio pregiudiziale. Afferma che l’interpretazione degli articoli 9 TUE e 20 TFUE è rilevante per risolvere la questione di legittimità costituzionale fondata sull’articolo 117 della Costituzione.
Infine, «in omaggio al principio di leale cooperazione» e tenuto conto della competenza esclusiva della Corte di giustizia a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, decide di adire Lussemburgo.
La domanda formulata è diretta.
La Corte di giustizia dovrà stabilire se gli articoli 9 TUE e 20 TFUE ostino a una normativa che configura una «preclusione originaria all’acquisto» della cittadinanza italiana nei confronti di chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della riforma, è in possesso di un’altra cittadinanza e non rientra in una delle eccezioni previste dall’articolo 3-bis.
È difficile sopravvalutare l’ampiezza del cambiamento.
Il 30 aprile 2026 la Corte costituzionale affermava che la giurisprudenza europea richiamata fosse non pertinente, che nessun concreto diritto europeo fosse coinvolto e che le condizioni per non disporre il rinvio fossero manifestamente soddisfatte.
Il 23 luglio 2026 riconosce che un chiarimento di Lussemburgo sulle stesse disposizioni europee è rilevante ai fini della decisione.
Nella prima pronuncia il rinvio era inutile. Nella seconda diventa necessario.
Nella prima, il rapporto con il diritto dell’Unione appariva sufficientemente chiaro da poter essere definito direttamente dalla Corte costituzionale. Nella seconda, l’interpretazione definitiva viene rimessa alla Corte di giustizia.
Nella prima, il giudice costituzionale italiano chiudeva la porta europea. Nella seconda, sospende i propri giudizi e consegna la chiave a Lussemburgo.
Si tratta dunque di un vero revirement, anche se il termine deve essere precisato.
Non è ancora un revirement dottrinale esplicito sulla legittimità dell’articolo 3-bis. La Corte continua formalmente a sostenere che la riforma non determini una perdita della cittadinanza e sia coerente con la concezione europea del vincolo di cittadinanza.
Non afferma: «Ci siamo sbagliati nella sentenza n. 63/2026».
Ma si tratta certamente di un revirement processuale e istituzionale sulla necessità del dialogo con la Corte di giustizia. E questo elemento non è secondario.
Quando una giurisdizione suprema passa, in poche settimane, dall’affermazione secondo cui un rinvio è inutile alla decisione secondo cui lo stesso rinvio è necessario, essa riconosce quanto meno che la risposta europea non fosse così evidente come aveva inizialmente sostenuto.
Il cambiamento è tanto più inconsueto in quanto le due pronunce sono state adottate dalla stessa Corte, sotto la presidenza di Giovanni Amoroso, con Giovanni Pitruzzella quale giudice relatore e redattore.
La sentenza n. 63 è stata deliberata l’11 marzo e depositata il 30 aprile 2026. L’ordinanza n. 147 è stata deliberata il 9 giugno, soltanto quaranta giorni dopo il deposito della prima pronuncia, e pubblicata il 23 luglio.
Non si tratta quindi di una lenta evoluzione giurisprudenziale, provocata dal mutamento della composizione del collegio o da anni di maturazione dottrinale. È un cambiamento quasi immediato, compiuto dagli stessi giudici in relazione alla stessa riforma.
La Corte cerca di presentare tale movimento come una semplice applicazione del principio di leale cooperazione. La giustificazione è istituzionalmente elegante. Evita l’ammissione di un errore e permette alla Consulta di preservare, almeno provvisoriamente, la coerenza formale della propria giurisprudenza.
Ma non elimina la contraddizione: se la risposta europea era davvero chiara il 30 aprile, perché era necessario chiederne l’interpretazione definitiva il 9 giugno?
Il rinvio può certamente essere spiegato con il contenuto più articolato delle nuove ordinanze di rimessione, con le osservazioni delle parti, con l’insistenza dei difensori durante l’udienza o con la volontà di evitare la moltiplicazione di rinvii pregiudiziali direttamente promossi dai giudici ordinari italiani.
Questi elementi hanno una loro rilevanza. Ma non fanno scomparire la rottura rispetto alla sentenza n. 63/2026, tanto più che l’ordinanza n. 147 riconosce espressamente che la Corte aveva già deciso la medesima questione fondata sugli articoli 9 TUE e 20 TFUE.
La definizione più corretta è dunque quella di un revirement senza confessione: la Corte non abbandona il proprio ragionamento, ma rinuncia a pretendere di poterne imporre da sola la conclusione.
II. Una riforma posta sotto tutela europea: prudenza giuridica, terremoto politico
A. Il conflitto con la Corte di cassazione è formalmente disinnescato, ma giuridicamente rimane
Tra la sentenza n. 63/2026 e l’ordinanza n. 147/2026 è intervenuta un’altra pronuncia importante: l’ordinanza n. 13818 della prima sezione civile della Corte di cassazione, deliberata il 4 marzo e depositata il 12 maggio 2026.
La cronologia è particolarmente significativa.
La Corte di cassazione aveva deliberato una settimana prima della sentenza n. 63/2026, ma la sua ordinanza è stata pubblicata soltanto dopo il deposito di quest’ultima.
Quando ha esaminato i nuovi giudizi il 9 giugno, la Corte costituzionale disponeva quindi di una pronuncia recente della suprema giurisdizione civile suscettibile di indebolire una parte essenziale del proprio ragionamento.
L’ordinanza n. 13818/2026 della Corte di cassazione, depositata il 12 maggio 2026 riguardava alcuni discendenti di un cittadino italiano emigrato in Colombia.
Gli interessati avevano tentato, senza successo, di ottenere un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia a Bogotá al fine di presentare una domanda di riconoscimento della cittadinanza.
La Corte d’appello di Genova aveva dichiarato la loro azione inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo che non fosse stata preventivamente presentata una formale domanda amministrativa.
La Corte di cassazione ha cassato tale decisione.
Ha affermato che gli ostacoli, le difficoltà o i ritardi amministrativi che impediscono persino la presentazione della domanda sono sufficienti a creare un’incertezza sullo status e, conseguentemente, un interesse ad agire davanti al giudice.
Ma la portata dell’ordinanza non si esaurisce nella questione processuale dell’accesso alla giurisdizione.
La Corte di cassazione vi ribadisce che la cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto soggettivo assoluto, di elevato rango costituzionale, che nasce con il suo titolare, ha carattere permanente e non si prescrive.
L’amministrazione esercita una funzione meramente dichiarativa: riconosce un diritto esistente, non lo attribuisce.
Questa formulazione entra quanto meno in tensione con la sentenza n. 63/2026.
Anche la Corte costituzionale ammette che la cittadinanza si colleghi alla nascita, ma fa dell’assenza di un riconoscimento ufficiale un elemento che consente al legislatore di eliminare retroattivamente gli effetti di tale nascita.
La Corte di cassazione, invece, insiste sull’esistenza del diritto sin dalla nascita e sul carattere meramente dichiarativo dell’intervento amministrativo.
La divergenza non è puramente terminologica.
Se il diritto esiste sin dalla nascita, in modo permanente e imprescrittibile, come può il legislatore decidere, decenni dopo, che il suo titolare debba essere considerato come non avente mai acquistato la cittadinanza?
Se il riconoscimento è soltanto dichiarativo, perché la persona già nata italiana dovrebbe essere meno protetta di chi ha ottenuto un appuntamento consolare o ha presentato una domanda entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025?
E come può una formalità il cui compimento dipende, talvolta, da un sistema consolare paralizzato determinare se una cittadinanza esista oppure non sia mai esistita?
L’ordinanza n. 147/2026 si preoccupa di neutralizzare questo potenziale conflitto.
La Corte costituzionale afferma che la decisione della Cassazione non farebbe altro che confermare la giurisprudenza precedente.
Isola una frase del punto 2.7, secondo cui, in assenza di accertamento, chi ha acquistato la cittadinanza per filiazione non può godere dello status e dei diritti e delle prerogative ad esso connessi nei rapporti con gli altri soggetti e con l’ordinamento.
Ne deduce che la Corte di cassazione finirebbe per confermare il proprio ragionamento.
Questa lettura consente di disinnescare istituzionalmente lo scontro.
Può essere sintetizzata nel modo seguente: la cittadinanza può anche esistere sin dalla nascita, ma, fino al suo riconoscimento, non produce diritti concretamente esercitabili; pertanto, la giurisprudenza europea relativa alla perdita di diritti effettivamente esercitati non sarebbe direttamente applicabile.
La manovra è abile, ma non risolve la questione.
La Corte costituzionale valorizza la conseguenza pratica dell’assenza di riconoscimento — l’impossibilità temporanea di esercitare i diritti — lasciando in secondo piano il principio sostanziale ribadito dalla Cassazione: il titolare è già cittadino italiano.
L’ordinanza della Cassazione afferma, infatti, che il pregiudizio nasce proprio perché la persona, pur essendo cittadina italiana, non può godere del proprio status a causa del mancato o tardivo riconoscimento.
In altri termini, per la Corte di cassazione il riconoscimento condiziona il godimento e l’opponibilità dello status, non la sua esistenza.
Per la sentenza n. 63/2026, invece, la mancata formalizzazione contribuisce a rendere lo status sufficientemente incerto da consentire al legislatore di eliminarne retroattivamente l’acquisto.
Il conflitto è quindi meno risolto che spostato.
Non riguarda la possibilità pratica di utilizzare un passaporto italiano prima di qualsiasi accertamento. Nessuno sostiene seriamente che una persona sconosciuta ai registri italiani possa esercitare immediatamente ogni diritto del cittadino senza una procedura di riconoscimento.
La vera questione riguarda la natura del diritto oggetto dell’accertamento.
Si tratta di un diritto già acquistato e temporaneamente non esercitabile oppure di una situazione giuridicamente incompleta, che la legge sopravvenuta può eliminare retroattivamente?
La risposta condiziona in larga misura l’applicazione del diritto dell’Unione.
Se la persona era già cittadina italiana al momento della nascita, l’articolo 3-bis potrebbe essere considerato, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, come una misura di privazione retroattiva della cittadinanza nazionale e, quindi, europea.
La Corte di giustizia potrebbe allora rifiutare che uno Stato membro eluda il controllo di proporzionalità trasformando una perdita della cittadinanza in una «preclusione originaria».
Se, al contrario, il riconoscimento ufficiale costituisce una condizione indispensabile per la certezza giuridica dello status e per l’ingresso effettivo nell’ambito della cittadinanza europea, la tesi della Corte costituzionale conserverebbe una notevole forza.
L’ordinanza n. 147/2026 evita dunque uno scontro frontale con la Corte di cassazione, ma non lo risolve. Rimettendo la questione a Lussemburgo, la Consulta affida indirettamente al giudice europeo il compito di stabilire quali conseguenze derivino dalla distinzione tra esistenza del diritto ed esercizio dello status.
Occorre inoltre osservare che la Corte costituzionale rifiuta di confondere questo dibattito con quello relativo al cosiddetto minor issue, attualmente sottoposto alle Sezioni unite della Corte di cassazione e concernente l’interpretazione degli articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912.
La Consulta precisa che tale controversia riguarda le vecchie norme sulla perdita o conservazione della cittadinanza da parte del minore a seguito della naturalizzazione del genitore, e non l’applicazione retroattiva della riforma del 2025.
La distinzione è giuridicamente corretta.
Essa dimostra tuttavia che il diritto italiano della cittadinanza è attraversato contemporaneamente da diverse linee di frattura e che l’articolo 3-bis non è più protetto da un quadro giurisprudenziale univoco.
B. Lussemburgo potrebbe seppellire l’articolo 3-bis — consentendo alla Corte costituzionale di non “esporsi”
Il rinvio pregiudiziale non significa che la Corte di giustizia annullerà la riforma Tajani.
Questa precisazione è essenziale.
L’articolo 3-bis rimane in vigore. L’ordinanza n. 147/2026 sospende soltanto i giudizi costituzionali riuniti davanti alla Consulta. Non dispone la sospensione generale della legge e non obbliga automaticamente tutti i giudici italiani a interrompere i procedimenti pendenti.
La Corte costituzionale continua inoltre a esporre argomenti favorevoli alla riforma.
Sostiene, in particolare, che l’articolo 3-bis dia attuazione alla necessità di un legame effettivo tra cittadino e comunità nazionale.
Ritiene che l’Italia possa impedire che la cittadinanza europea sia accessibile, in assenza di qualsiasi relazione concreta con lo Stato, a persone nate e stabilmente residenti all’estero da più generazioni.
Richiama la sentenza Commissione contro Malta del 29 aprile 2025, nella quale la Corte di giustizia ha affermato che il vincolo di cittadinanza si fonda su un particolare rapporto di solidarietà, lealtà e reciprocità tra lo Stato e i suoi cittadini.
Questi argomenti non sono irrilevanti.
La determinazione delle condizioni di acquisto della cittadinanza continua a rientrare nella competenza degli Stati membri. La Corte di giustizia non ha mai consacrato un diritto europeo generale alla trasmissione illimitata della cittadinanza per discendenza.
Potrebbe ammettere che uno Stato modifichi la propria legislazione allo scopo di richiedere un legame più stretto con la comunità nazionale, soprattutto quando la persona è nata all’estero ed è già titolare di un’altra cittadinanza.
La vulnerabilità della riforma risiede meno nel principio di una limitazione per il futuro che nella tecnica adottata dall’articolo 3-bis: l’applicazione a persone già nate, la finzione della mancata acquisizione sin dalla nascita, l’assenza di una valutazione individuale e una clausola di salvaguardia legata a una scadenza estremamente brusca, fissata alle domande presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
È su questo terreno che la riforma appare più fragile.
La Corte di giustizia potrebbe ritenere che una cittadinanza acquistata automaticamente alla nascita non possa essere cancellata retroattivamente senza un controllo di proporzionalità, anche qualora non fosse stata ancora formalmente riconosciuta.
Potrebbe esigere un periodo transitorio ragionevole, la considerazione delle iniziative già intraprese, una possibilità di riacquisto con effetto retroattivo o una valutazione individuale delle conseguenze della perdita.
Potrebbe anche distinguere nettamente la situazione italiana dal caso maltese.
La sentenza contro Malta riguardava un meccanismo di naturalizzazione accordata in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati. Non riguardava persone alle quali la legislazione nazionale aveva attribuito la cittadinanza sin dalla nascita.
Utilizzare quella pronuncia per giustificare la cancellazione retroattiva di cittadinanze trasmesse per filiazione è tutt’altro che scontato.
Una risposta sfavorevole della Corte di giustizia non determinerebbe necessariamente l’integrale caducazione della riforma.
Lussemburgo potrebbe adottare una soluzione più circoscritta: convalidare il principio di una limitazione generazionale per il futuro, ma censurarne l’applicazione retroattiva; imporre un’autentica disciplina transitoria; proteggere chi aveva già manifestato la volontà di ottenere il riconoscimento senza riuscire a conseguire un appuntamento; oppure richiedere un controllo individualizzato.
Ma anche in questa ipotesi intermedia, il nucleo politico dell’articolo 3-bis verrebbe profondamente colpito.
Il decreto Tajani mirava precisamente ad applicare la nuova regola alle persone già nate e a neutralizzare le cittadinanze derivanti dalla legislazione precedente.
Se il diritto dell’Unione imponesse di salvaguardare tali situazioni, di aprire una finestra transitoria o di attribuire rilevanza alle iniziative precedenti frustrate dalle disfunzioni consolari, la riforma potrebbe formalmente sopravvivere, ma il suo effetto principale sarebbe smantellato.
Per questo motivo l’ordinanza del 23 luglio 2026 può essere letta come l’inizio della sepoltura dell’articolo 3-bis, e non come una semplice parentesi processuale.
Resta la questione più delicata: perché la Corte costituzionale ha cambiato posizione?
Sarebbe eccessivo affermare, senza ulteriori elementi, che la sentenza n. 63/2026 sia stata “affrettata” o addirittura “raffazzonata”.
Un giudice può legittimamente ritenere che un nuovo procedimento, nuove osservazioni e l’intensificarsi del dibattito europeo giustifichino un rinvio che non era stato ritenuto necessario in una precedente controversia.
Occorre inoltre ricordare che la Corte costituzionale non ritira la propria decisione e continua a difenderne la compatibilità con la giurisprudenza europea.
Sarebbe però altrettanto ingenuo negare ciò che l’ordinanza n. 147/2026 rivela.
La sentenza n. 63 aveva chiuso molto rapidamente il dibattito europeo, qualificando come non pertinente la giurisprudenza di Lussemburgo e affermando che le condizioni dell’atto chiaro fossero soddisfatte.
Quaranta giorni dopo il suo deposito, la stessa Corte ha ritenuto necessario chiedere a Lussemburgo un’interpretazione definitiva sul medesimo punto.
Una simile sequenza autorizza quanto meno a domandarsi se la dimensione europea non fosse stata sottovalutata oppure trattata con eccessiva sicurezza.
La Corte potrebbe aver preso coscienza della fragilità della distinzione tra la perdita di una cittadinanza e la finzione secondo cui essa non sarebbe mai stata acquistata.
Potrebbe aver valutato il rischio che un giudice ordinario italiano adisse direttamente la Corte di giustizia e ottenesse una risposta in contrasto con la sentenza n. 63/2026.
Potrebbe aver voluto evitare che la tensione con la Corte di cassazione si trasformasse in uno scontro aperto tra giurisdizioni supreme.
Potrebbe infine aver ritenuto che una riforma riguardante potenzialmente un numero considerevole di persone non potesse essere definitivamente convalidata senza che il giudice europeo si fosse pronunciato.
È possibile anche una lettura più politica.
Adendo la Corte di giustizia e continuando, nello stesso tempo, ad affermare la correttezza del proprio ragionamento, la Corte costituzionale si prepara una via d’uscita istituzionale.
Se Lussemburgo convaliderà l’articolo 3-bis, la Consulta potrà sostenere che la sentenza n. 63/2026 era giuridicamente fondata.
Se Lussemburgo censurerà in tutto o in parte la riforma, la Corte costituzionale potrà dichiarare l’illegittimità della disposizione in esecuzione del diritto dell’Unione, senza apparire come l’autrice iniziale della messa in discussione di una scelta politica centrale del Governo.
In altri termini, la Corte di giustizia potrebbe essere chiamata a compiere il gesto che la Corte costituzionale non ha voluto — o non ha potuto — compiere il 30 aprile: dichiarare che il legislatore italiano non può trasformare retroattivamente cittadini per nascita in persone considerate come non essendo mai state italiane.
Sarebbe un modo per censurare l’articolo 3-bis senza “esporsi” direttamente.
L’espressione è volutamente provocatoria, ma descrive un meccanismo istituzionale classico.
Il rinvio pregiudiziale consente al giudice nazionale di trasferire a Lussemburgo la responsabilità dell’interpretazione del diritto dell’Unione e, successivamente, di presentare la propria decisione finale come la conseguenza necessaria di una pronuncia europea vincolante.
Non bisogna tuttavia concludere troppo rapidamente.
La riforma Tajani non è ancora sepolta.
La Corte di giustizia potrebbe confermare che le situazioni non formalmente riconosciute non sono protette dalle garanzie applicabili alla perdita di una cittadinanza europea effettivamente esercitata.
Potrebbe considerare che il possesso di un’altra cittadinanza, l’assenza di residenza in Italia e la distanza generazionale giustifichino la misura.
Potrebbe anche riconoscere un ampio margine di discrezionalità al legislatore italiano.
Ma la situazione esistente il 23 luglio 2026 non ha più nulla a che vedere con quella del 30 aprile.
Dopo la sentenza n. 63/2026, il Governo poteva sostenere che la più alta giurisdizione costituzionale italiana avesse convalidato la riforma e chiuso il fronte europeo.
Dopo l’ordinanza n. 147/2026, questa affermazione non è più possibile.
La stessa Corte costituzionale riconosce ora che la compatibilità dell’articolo 3-bis con la cittadinanza europea richiede una risposta di Lussemburgo.
La riforma non è quindi più al sicuro. È in attesa di giudizio.
Conclusione: l’articolo 3-bis non è morto, ma ha perso il proprio certificato di compatibilità europea
L’ordinanza n. 147/2026 non annulla la legge n. 74/2025. Non garantisce neppure che tutti i discendenti di cittadini italiani potranno beneficiare nuovamente della disciplina precedente.
Non anticipa la risposta della Corte di giustizia e non dispensa nessuno dal verificare con precisione la propria linea di discendenza, le eventuali perdite di cittadinanza, la data delle iniziative intraprese e le eccezioni previste dalla legge.
La sua portata è tuttavia considerevole.
Per la prima volta, la Corte di giustizia è ufficialmente chiamata a pronunciarsi sul meccanismo centrale della riforma Tajani: la possibilità di considerare retroattivamente come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana una persona nata all’estero sotto una legislazione che le attribuiva tale cittadinanza per filiazione.
Soprattutto, l’ordinanza rivela la fragilità della sentenza n. 63/2026.
La Corte costituzionale aveva affermato che la giurisprudenza europea non fosse pertinente e che nessun rinvio fosse necessario.
Poche settimane dopo, sospende i propri procedimenti e chiede a Lussemburgo di pronunciarsi.
Che lo riconosca o meno, si tratta di un cambiamento di rotta di primaria importanza.
Il termine “revirement” non è quindi eccessivo, a condizione di precisare che si tratta, almeno per il momento, di un revirement processuale e istituzionale più che di un esplicito abbandono della dottrina formulata in aprile.
Ma tale revirement è sufficiente a riaprire una battaglia che molti ritenevano conclusa.
Esso mette inoltre in luce una tensione profonda tra due concezioni della cittadinanza.
Secondo la prima, sostenuta dalla Corte di cassazione, la cittadinanza iure sanguinis esiste sin dalla nascita e il suo riconoscimento si limita ad accertare un diritto permanente.
Secondo la seconda, sviluppata dalla Corte costituzionale, l’assenza di un riconoscimento formale determina un’incertezza tale da consentire al legislatore di impedire retroattivamente il consolidamento dell’acquisto.
La Corte costituzionale ha tentato di conciliare le due impostazioni. Non vi è riuscita completamente.
Chiede ora alla Corte di giustizia di stabilire se la finzione della «preclusione originaria all’acquisto» sia sufficiente a sottrarre l’articolo 3-bis alle garanzie europee applicabili alla perdita della cittadinanza.
La risposta richiederà tempo.
Potrà convalidare la riforma, limitarla o neutralizzarne la retroattività.
Ma un dato è già acquisito: il decreto Tajani non beneficia più dell’apparente immunità che la sentenza n. 63/2026 sembrava avergli conferito.
L’articolo 3-bis rimane in vigore. Giuridicamente, respira ancora. Politicamente e sul piano contenzioso, è però entrato in una zona di fortissima turbolenza.
E quando la stessa Corte costituzionale, dopo aver chiuso la porta di Lussemburgo, torna quaranta giorni dopo per riaprirla, è lecito domandarsi se non abbia già intuito ciò che potrebbe trovarsi dall’altra parte: non un semplice chiarimento, ma il certificato europeo di morte della riforma Tajani.
Versione francese dell'articolo: https://www.rous-avocat.fr/post/nationalit%C3%A9-italienne-la-r%C3%A9forme-tajani-renvoy%C3%A9e-%C3%A0-luxembourg-l-article-3-bis-bient%C3%B4t-enterr%C3%A9




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