Minor issue e cittadinanza italiana: la Corte di Cassazione verso una decisione delle Sezioni Unite nel 2026
- Rodolphe Rous
- 14 gen
- Tempo di lettura: 4 min

La cosiddetta minor issue rappresenta oggi uno dei nodi più complessi e controversi del diritto della cittadinanza italiana. Da anni, migliaia di discendenti di cittadini italiani residenti all’estero si confrontano con interpretazioni divergenti della legge n. 555 del 1912, in particolare in relazione agli effetti della naturalizzazione del genitore italiano sulla cittadinanza dei figli minori.
Il cuore del dibattito riguarda la compatibilità tra l’articolo 7 e l’articolo 12, comma 2, della legge del 1912, e la questione se il minore, nato all’estero e titolare fin dalla nascita di una doppia cittadinanza, possa aver perso automaticamente la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione volontaria del genitore esercente la patria potestà. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha mostrato, negli ultimi anni, orientamenti non univoci, generando un’incertezza giuridica rilevante sia per le amministrazioni consolari sia per i giudici di merito.
In questo contesto, la decisione della Corte di Cassazione di rimettere la questione alle Sezioni Unite costituisce un passaggio di rilievo assoluto. Dopo una prima indicazione della data del 13 gennaio 2026, l’udienza è stata rinviata e dovrebbe ora collocarsi nella primavera del 2026. Al di là della data esatta, il dato essenziale è che la Corte si appresta finalmente a fornire una risposta unitaria e autorevole a una questione che incide su migliaia di procedimenti amministrativi e giudiziari in corso.
I. La rimessione alle Sezioni Unite e il conflitto interpretativo nella legge del 1912
I.1. Le ragioni della rimessione: articoli 7 e 12 della legge n. 555/1912
La legge n. 555 del 1912 disciplina la cittadinanza italiana in un contesto storico e giuridico profondamente diverso da quello attuale. In tale impianto normativo, l’articolo 7 riconosce al figlio di cittadino italiano nato all’estero la possibilità di conservare la cittadinanza italiana, anche in presenza di una cittadinanza straniera acquisita per iure soli, salvo rinuncia al raggiungimento della maggiore età. L’articolo 12, comma 2, prevede invece che i figli minori conviventi seguano la sorte del genitore che perde la cittadinanza italiana per effetto di una naturalizzazione volontaria.
La difficoltà interpretativa nasce dal coordinamento tra queste due disposizioni. In particolare, ci si interroga se l’articolo 12, comma 2, debba essere applicato in modo generalizzato, determinando la perdita automatica della cittadinanza italiana del minore, oppure se l’articolo 7 costituisca una norma speciale, destinata a prevalere nei casi di doppia cittadinanza originaria.
La Corte di Cassazione, prendendo atto dell’esistenza di orientamenti contrastanti all’interno delle proprie sezioni civili, ha ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Tale scelta, formalizzata nel luglio 2025, riflette il riconoscimento dell’importanza sistemica del problema e della necessità di una soluzione interpretativa stabile e coerente con l’ordinamento costituzionale.
I.2. Le due questioni giuridiche sottoposte alla Corte
Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi su due questioni centrali. La prima concerne la possibilità, per il minore nato all’estero da cittadino italiano, di conservare la doppia cittadinanza in applicazione dell’articolo 7 della legge del 1912, perdendo eventualmente la cittadinanza italiana solo in caso di rinuncia volontaria al raggiungimento della maggiore età, salvo l’ipotesi in cui il genitore convivente abbia perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione mentre il figlio era ancora minorenne.
La seconda questione, speculare alla prima, riguarda l’interpretazione dell’articolo 12, comma 2, come norma generale sulla perdita della cittadinanza dei minori, e la qualificazione dell’articolo 7 come eccezione destinata a tutelare specificamente i casi di doppia cittadinanza dalla nascita. In questa prospettiva, la naturalizzazione del genitore successiva alla nascita del figlio non comporterebbe automaticamente la perdita della cittadinanza italiana del minore, qualora questi fosse già cittadino dello Stato di nascita per iure soli.
L’esame di tali questioni impone alla Corte una riflessione approfondita non solo sul dato letterale delle norme del 1912, ma anche sul loro inquadramento sistematico e sulla loro compatibilità con i principi costituzionali successivamente affermatisi, in particolare quelli di uguaglianza, ragionevolezza e tutela dello status civitatis.
II. Gli sviluppi procedurali e le implicazioni per i procedimenti pendenti
II.1. Il rinvio dell’udienza e il ruolo della giurisprudenza recente
Inizialmente fissata per il 13 gennaio 2026, l’udienza delle Sezioni Unite è stata rinviata a una data successiva, presumibilmente collocata nella primavera del 2026. Questo slittamento non riduce la portata dell’evento, ma anzi conferma la complessità delle questioni sottoposte alla Corte e la necessità di un esame approfondito.
Negli ultimi mesi, diverse pronunce e udienze hanno contribuito ad alimentare il dibattito. In particolare, in procedimenti recenti dinanzi alle sezioni civili della Cassazione, sono stati sviluppati argomenti volti a contestare l’idea di una perdita automatica della cittadinanza italiana da parte dei minori, sottolineando le implicazioni costituzionali e sistemiche di un’interpretazione rigidamente estensiva dell’articolo 12 della legge del 1912. In alcuni casi, tali argomentazioni hanno trovato un riscontro significativo anche nelle conclusioni dell’Avvocatura generale.
Questi sviluppi rafforzano l’impressione che la Corte sia orientata a chiarire definitivamente il quadro interpretativo, ponendo fine a una stagione di incertezza che ha prodotto effetti disomogenei sul territorio e tra le diverse autorità competenti.
II.2. Le conseguenze attese per i procedimenti di cittadinanza e le “1948 cases”
La futura decisione delle Sezioni Unite avrà un impatto diretto su migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sia in sede amministrativa sia giudiziaria. Molti procedimenti sono attualmente sospesi o istruiti in un contesto di forte incertezza, in attesa di un orientamento definitivo della Corte di Cassazione.
Un chiarimento in senso favorevole al mantenimento della cittadinanza italiana da parte dei minori con doppia cittadinanza originaria potrebbe rafforzare significativamente la posizione dei ricorrenti e incidere anche sulle cosiddette 1948 cases, nelle quali la trasmissione della cittadinanza per linea materna è già oggetto di un delicato equilibrio tra interpretazione storica e principi costituzionali.
In questo scenario, la tempistica assume un rilievo strategico fondamentale. Il rinvio dell’udienza alle Sezioni Unite apre una finestra temporale nella quale il deposito delle domande e dei ricorsi può risultare decisivo, prima di un eventuale consolidamento giurisprudenziale o di un intervento normativo correttivo.
Conclusione
La decisione della Corte di Cassazione di sottoporre la minor issue alle Sezioni Unite rappresenta un momento cruciale per il diritto della cittadinanza italiana. Il rinvio dell’udienza al 2026 non attenua, ma anzi accentua, l’importanza di questa fase, nella quale si gioca il futuro di migliaia di situazioni individuali.
La pronuncia attesa sarà chiamata a conciliare il dato storico della legge del 1912 con l’evoluzione dei principi costituzionali e con la realtà contemporanea delle migrazioni e delle cittadinanze plurime. In attesa di tale decisione, l’attenzione degli operatori del diritto resta massima, così come la necessità di una strategia giuridica consapevole e tempestiva per i procedimenti in corso.




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