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I PRINCIPI ESSENZIALI PER REDIGERE UN CONTRATTO IN DIRITTO FRANCESE (Confronti utili con il contesto italiano)

Rodolphe Rous



La Francia rimane uno dei principali partner commerciali per molte imprese e investitori italiani, sia all’interno dell’Unione Europea sia in ambito internazionale. Di conseguenza, la capacità di redigere o negoziare contratti che siano disciplinati dalla legge francese costituisce un vantaggio competitivo non trascurabile. Benché il diritto francese e il diritto italiano derivino entrambi dalla tradizione giuridica romano-germanica, e presentino pertanto vari punti di convergenza, occorre prestare attenzione alle loro specifiche differenze: la terminologia giuridica, le formalità prescritte dal Codice civile francese, il ruolo della “bonne foi” (buona fede) e le peculiarità introdotte dalla riforma del 2016.


Questo articolo, indirizzato a un pubblico italofono (avvocati, operatori legali, responsabili d’azienda, consulenti, ecc.), intende offrire una panoramica completa dei principi fondamentali per redigere contratti in conformità al diritto francese. Adotteremo uno stile chiaro e didattico, arricchito da utili paralleli con il diritto italiano, così da agevolare la comprensione e fornire elementi pratici per una corretta redazione dell’atto.


Tra gli obiettivi principali figurano:

  • Presentare i capisaldi del contratto in diritto francese: la libertà contrattuale, la struttura del Code civil, gli elementi di validità ed efficacia.

  • Evidenziare i punti di attenzione specifici: la riforma del 2016, l’evoluzione del concetto di “cause”, il rilievo della “bonne foi”.

  • Fornire consigli pratici su come redigere il testo contrattuale e su quali clausole inserire (ad esempio clausola di rescissione, penale, termini essenziali, ecc.).


La Francia, dal 1° ottobre 2016, ha infatti visto una significativa riscrittura delle regole civilistiche in materia di obbligazioni e contratti (Ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016), parzialmente consolidata dalla legge di ratifica del 2018, il che ha portato cambiamenti notevoli. Sebbene la riforma sia stata ispirata in parte da concetti presenti da tempo nel diritto italiano (come la buona fede o la disciplina dei vizi del consenso), essa ha anche introdotto innovazioni sostanziali che è fondamentale conoscere.


I. Il ruolo del contratto nel diritto francese: principi generali


1. Definizione di contratto


In Francia, il contratto è definito come l’accordo di due o più parti diretto a creare, modificare, trasferire o estinguere obbligazioni. L’articolo 1101 del Code civil, nella sua versione successiva alla riforma del 2016, stabilisce che:

“Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”

Questa nozione è simile a quella prevista in Italia dall’art. 1321 c.c., il quale, però, mette in luce esplicitamente anche la dimensione “patrimoniale” del rapporto. In Francia, si fa riferimento a “obbligazioni” che, sebbene siano generalmente di natura patrimoniale, possono teoricamente anche avere un contenuto non strettamente economico (si pensi a certi contratti di associazione o di organizzazione familiare, che tuttavia raramente esulano del tutto dall’aspetto patrimoniale).


2. Il principio di libertà contrattuale


L’articolo 1102 del Code civil riconosce la libertà di contrarre o di non contrarre, e di scegliere liberamente il contenuto del contratto, salvo rispetto di eventuali norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume. Questo principio corrisponde alla “libertà contrattuale” ben nota anche in Italia (cfr. art. 1322 c.c.). Tuttavia, occorre considerare che in Francia, come in Italia, alcuni settori (consumatori, locazioni abitative, lavoro…) sono caratterizzati da regole inderogabili che limitano la volontà contrattuale delle parti.


3. Confronto con l’autonomia contrattuale italiana


L’autonomia contrattuale francese e quella italiana si somigliano molto, ma la Francia sottolinea maggiormente:

  • La protezione del consumatore (Code de la consommation): esistono obblighi informativi più stringenti a carico del professionista.

  • La protezione di alcune categorie deboli (ad es. nei contratti di assicurazione, contratti bancari o finanziari).


In entrambi i diritti, si possono stipulare contratti tipici (previsti dal Codice civile o da leggi speciali) e contratti atipici, purché rispettino le norme imperative e l’ordine pubblico.


II. Gli elementi essenziali del contratto in diritto francese


L’articolo 1128 del Code civil elenca i requisiti di validità di un contratto, così riformulati dopo il 2016:

  1. Il consenso libero e informato delle parti

  2. La capacità di contrarre

  3. Un contenuto lecito e certo


Rispetto al codice italiano, che parla di “accordo”, “causa”, “oggetto” e “forma (quando prescritta)”, qui si è passati a un approccio semplificato e più moderno.


1. Consenso (consentement)


Il consenso è la convergenza delle volontà contrattuali. Deve essere:

  • Libero: non viziato da violenza, minaccia o altre pressioni indebite.

  • Informato: esistono obblighi precontrattuali di informazione (art. 1112-1 C. civ.) a carico della parte che conosce informazioni rilevanti.

  • Reale: non deve essere falsato da errore (erreur) o da dolo (dol).


1.1. I vizi del consenso


In dettaglio, la riforma del 2016 distingue tra:

  • Errore (erreur): deve essere essenziale e riconoscibile dall’altra parte, ad es. errore sul soggetto, sull’oggetto principale, o sulle qualità determinanti della prestazione.

  • Dolo (dol): rientra in questa categoria la reticenza dolosa, cioè il silenzio intenzionale su un elemento determinante che induce l’altra parte a contrarre.

  • Violenza (violence): fisica o morale, che vizi la volontà.


Se il consenso è viziato, il contratto può essere annullato o reso inefficace, in modo similare a quanto accade con l’“annullabilità” nel diritto italiano.


1.2. La fase precontrattuale e la responsabilità


Il diritto francese contempla la responsabilité précontractuelle (art. 1112 C. civ.). Le parti, durante le trattative, devono comportarsi in buona fede e non interrompere ingiustificatamente i negoziati causando danni all’altra parte che contava su una conclusione imminente del contratto. Il concetto ricorda il principio di culpa in contrahendo presente in Italia (art. 1337 c.c.).


2. La capacità di contrarre


La capacità giuridica (capacità di agire) è una condizione essenziale anche in Francia: non possono contrarre validamente i minori non emancipati, le persone soggette a tutela, coloro che subiscono limitazioni legali (ad es. interdiction judiciaire). La regola di base è che ogni persona fisica capace può stipulare contratti, salvo restrizioni previste dalla legge.


3. Il contenuto: oggetto e liceità


La riforma del 2016 ha introdotto la nozione di contenuto (contenu) al posto della “cause” (almeno nella formulazione testuale). L’oggetto francese corrisponde in parte a quello italiano (art. 1346 c.c.), ma la legge francese parla di:

  • Contenuto certo: deve essere determinato o determinabile (art. 1163 C. civ.).

  • Contenuto lecito: non deve violare norme imperative, l’ordine pubblico o il buon costume.


3.1. “Cause” e contenuto


In passato la dottrina e la giurisprudenza francesi insistevano sul concetto di “causa” del contratto come giustificazione oggettiva e soggettiva dell’impegno. Con la riforma, si elimina formalmente la “cause”, sostituendola con:

  • Exigence d’un contenu licite et certain (art. 1128).

  • Exigence de contrepartie: la controprestazione non deve essere illusoria o derisoria (art. 1169).


Tuttavia, la giurisprudenza continua a valutare la “cause” in senso sostanziale, verificando se il contenuto dell’accordo sia lecito o meno, e se sussista uno squilibrio evidente delle prestazioni.


4. La forma


Di regola, il diritto francese ammette il consensualismo: la forma scritta non è necessaria per la validità del contratto, a meno che la legge non lo richieda (p.es. contratti immobiliari, donazioni, vendite di fondi di commercio, o casi in cui è necessaria la forma autentica).


Spesso, però, la forma scritta è consigliabile ad probationem (per la prova).


III. La conclusione del contratto nel diritto francese


1. L’incontro tra offerta e accettazione


Nel diritto francese, come in quello italiano, il contratto si perfeziona per incontro di due volontà: l’offre (offerta) e l’acceptation (accettazione). Gli articoli 1113 e seguenti del Code civil disciplinano la proposta e la sua revoca.


1.1. L’offerta irrevocabile


Una particolarità del diritto francese è che l’offerta non può essere ritirata prima della scadenza del termine fissato per accettarla (art. 1115-1116 C. civ.). Se l’autore dell’offerta la ritira anticipatamente, può essere responsabile in via extra-contrattuale nei confronti dell’accettante.


1.2. Accettazione e controproposta


L’accettazione deve corrispondere in modo completo all’offerta. Se l’accettazione introduce modifiche, diventa una controproposta (contre-proposition). Il contratto si conclude solo con il consenso effettivo su tutti gli elementi essenziali.


2. Conclusione a distanza


Quando la conclusione avviene a distanza (posta, e-mail, piattaforme digitali), il diritto francese adotta la teoria della ricezione: il contratto si considera concluso nel momento in cui l’accettazione giunge a conoscenza dell’offerente. Questa regola è analoga alla presunzione di conoscenza del diritto italiano (art. 1335 c.c.), sebbene i dettagli pratici possano variare.


3. Contratti tra assenti e contratti reali


In Francia, non esiste un’ampia categoria di “contrats réels” come in Italia (mutuo, pegno, deposito…). Il prêt à usage (comodato) rimane definito talvolta come contratto reale, ma con la riforma del 2016 l’attenzione si focalizza di più sull’accordo di volontà che non sulla materiale consegna del bene. Per cui, si può parlare di contratto reale in senso tradizionale, ma il fenomeno è meno marcato che in Italia.


IV. L’interpretazione del contratto (interprétation du contrat)


Il diritto francese prevede norme sull’interpretazione agli articoli 1188 e seguenti del Code civil, riformati nel 2016:

  • Art. 1188: il contratto va interpretato cercando la comune intenzione delle parti, piuttosto che il significato letterale delle parole.

  • Se l’intenzione comune non è conoscibile, si applica un criterio “oggettivo” basato sul significato che una persona ragionevole, posta nella stessa situazione, attribuirebbe alle clausole.


Questo criterio richiama molto da vicino l’approccio italiano (artt. 1362-1371 c.c.), che parte dalla ricerca della volontà effettiva delle parti e, solo in mancanza di chiarezza, ricorre a canoni oggettivi e all’interpretazione secondo buona fede.


V. Le clausole accessorie: condizione, termine, modalità di esecuzione


Sebbene la riforma del 2016 non abbia stravolto la disciplina delle clausole condizionali o accessorie, il diritto francese riconosce l’inserimento di elementi che possono incidere sull’efficacia o la durata del contratto.


1. Condizione sospensiva e risolutiva


Si parla di condizione (condition) quando l’efficacia del contratto è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto:

  • Condition suspensive: il contratto produrrà effetti solo se l’evento si realizza (esempio: “La vendita sarà efficace se la banca concede il mutuo”).

  • Condition résolutoire: il contratto è valido subito, ma cesserà i suoi effetti se si verifica l’evento (esempio: “L’assicurazione cessa se il rischio scompare definitivamente”).


Anche in Francia, la condizione deve essere lecita e possibile, pena la nullità o la non apposizione.


2. Termine essenziale e scadenza


Il terme (termine) è un evento certo (nella data o nel verificarsi) che differisce l’esecuzione o la risoluzione del contratto. Un esempio è la vendita con termine di consegna entro il 30 marzo. Se la data di consegna è considerata “essenziale” (délais de rigueur), la mancata esecuzione entro quel termine può portare a una risoluzione di diritto.


3. Modalità di esecuzione e condizioni particolari


Il contratto può prevedere clausole particolari sulla modalità di esecuzione: ad esempio, “livraison à domicile”, tempi di pagamento (30, 60 giorni), penali per ritardi. Queste clausole hanno un’importanza centrale per prevenire future controversie.


VI. L’efficacia del contratto e la forza obbligatoria


1. Forza di legge tra le parti


L’art. 1103 del Code civil (riformato) recita:

“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Questo significa che, una volta concluso il contratto, le parti devono attenersi a quanto stabilito, né possono scioglierlo unilateralmente, salvo accordo reciproco o eccezioni previste dalla legge. La regola è simile all’art. 1372 c.c. italiano.


2. Effetti verso i terzi


In diritto francese, vige il principio di relatività contrattuale (art. 1199 C. civ.):

“Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.”

I terzi non possono beneficiare o essere vincolati da un contratto altrui, se non nei casi specifici, come la stipulation pour autrui (art. 1205 e ss. C. civ.). In Italia, la regola è analoga (principio di relatività, art. 1372 c.c.), con alcune eccezioni espressamente disciplinate (es. polizze sulla vita a favore di terzi).


3. Successione e trasmissione del contratto


Il contratto si trasmette ai successori a titolo universale (eredi) o particolare (cessionari), a seconda della natura dell’obbligazione, analogamente alla disciplina italiana sull’entrata degli eredi nei rapporti giuridici patrimoniali.


VII. Esecuzione e adempimento (exécution du contrat)


1. Principio di buona fede (bonne foi)


L’esecuzione del contratto in Francia deve avvenire in bonne foi (art. 1104 C. civ.):

“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”

È un obbligo generale di comportamento che richiama la buona fede oggettiva italiana (art. 1175, 1375 c.c.). Le parti devono collaborare e non ostacolare la realizzazione degli interessi reciproci, purché ciò non comporti un sacrificio irragionevole.


2. Tipi di esecuzione


La dottrina francese distingue:

  1. Exécution instantanée: la prestazione si esaurisce in un unico atto (vendita con pagamento immediato).

  2. Exécution successive: la prestazione si protrae nel tempo (locazione, somministrazione di servizi in abbonamento, ecc.).


Come in Italia, la differenziazione è utile per determinare la portata di alcuni rimedi (p. es. la risoluzione retroattiva ha effetti diversi nei contratti di lunga durata).


3. Diligenza e responsabilità


La parte debitrice deve eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell’obbligazione e dalle circostanze. Se non adempie, sorge una responsabilità contrattuale (art. 1217 e seguenti C. civ.). Questo ricorda l’art. 1176 c.c. italiano.


VIII. Lo scioglimento unilaterale del contratto: recesso e facoltà risolutorie


1. Il “retrait” o “faculté de rétractation” in taluni contratti


Il diritto francese non conosce in modo generalizzato il recesso unilaterale come il recesso (recesso legale e convenzionale) del diritto italiano. Tuttavia, esistono forme di “retrait” o “rétractation” previste dalla legge in situazioni specifiche, ad esempio:

  • Contratti a distanza o vendite online con i consumatori, che prevedono un délai de rétractation (14 giorni) ai sensi del Code de la consommation.

  • Locazioni, con facoltà di recesso a determinate condizioni, soprattutto per il conduttore.

  • Mandato, in cui il mandante può revocare il mandato, salvo eventuali indennità.


2. Clausole di recesso convenzionale


Le parti possono convenzionalmente stipulare una clausola di recesso che attribuisce a una o entrambe la facoltà di sciogliere il contratto. In tal caso si parla di “faculté de résiliation unilatérale”. Spesso, il recesso convenzionale è subordinato a un preavviso o al pagamento di un’indennità, similmente a quanto accade in Italia con la caparra penitenziale.


3. Differenze con il “recesso” italiano


In Italia, l’art. 1373 c.c. disciplina il “recesso” in generale. In Francia, la regola generale è che il contratto non può essere sciolto unilateralmente senza il consenso dell’altra parte, tranne che la legge o la convenzione non lo preveda espressamente. Il concetto francese di “résiliation unilatérale” appare più frammentato, ancorato a disposizioni settoriali o alla prassi contrattuale.


IX. Le patologie contrattuali in diritto francese


La legislazione francese prevede, come l’italiana, varie forme di invalidità o inefficacia del contratto a seconda del vizio presente.


1. Nullità (nullité)


La nullité è la sanzione per un contratto contrario a norme imperative o mancante di un requisito essenziale. Si distingue tra:

  • Nullité absolue: tutela un interesse generale; può essere invocata da chiunque vi abbia interesse (ad es. contratto illecito).

  • Nullité relative: mira a proteggere un interesse particolare; solo la parte les “ée” può invocarla (ad es. vizio del consenso).

La nullità ha effetto retroattivo: il contratto è considerato come se non fosse mai esistito.


2. L’azione in annullamento per vizio del consenso


Quando una parte subisce errore, dolo o violenza, può chiedere l’annullamento (annulation) del contratto, analogo al concetto di “annullabilità” in Italia. L’azione è soggetta a prescrizione quinquennale (cinque anni da quando il vizio è scoperto o cessa la violenza).


3. Lesione e squilibrio contrattuale


A differenza dell’Italia, che riconosce la “rescissione” per lesione ultra dimidium in contratti sinallagmatici (art. 1448 c.c.), in Francia la lésion non è un rimedio generale. Funziona in casi specifici (vendita immobiliare, divisione ereditaria...). Tuttavia, la riforma del 2016 ha introdotto la possibilità di rinegoziare o risolvere un contratto se si crea un eccessivo squilibrio delle prestazioni dovuto a cause imprevedibili (vedi infra sul concetto di “imprévision”).


4. Risoluzione (resolution) per inadempimento o impossibilità


In Francia, l’art. 1224 C. civ. introduce il termine “résolution” per parlare di risoluzione del contratto in caso di inadempimento, sul modello dell’art. 1453 c.c. italiano. Ci sono varie forme:

  • Résolution judiciaire: decisa dal giudice.

  • Clause résolutoire: le parti convenzionano che il contratto sarà risolto automaticamente in caso di mancato adempimento di una certa obbligazione.

  • Résolution unilatérale per inadempimento: la parte non inadempiente può risolvere il contratto, a proprio rischio, notificando l’inadempiente e, se poi quest’ultimo contesta, il giudice verificherà ex post.


5. L’imprévision (eccessiva onerosità sopravvenuta)


Una novità rilevante della riforma del 2016 è l’art. 1195 C. civ.: se un cambiamento di circostanze imprevedibile e non imputabile alla parte rende eccessivamente onerosa l’esecuzione del contratto, la parte interessata può chiedere una rinegoziazione all’altro contraente. In caso di rifiuto o di mancato accordo, può adire il giudice affinché riveda il contratto o ne decreti la risoluzione. È la versione francese della teoria dell’imprévision, relativamente vicina alla “eccessiva onerosità” dell’art. 1467 c.c. italiano.


X. Consigli pratici per la redazione di un contratto in diritto francese


1. Identificazione delle parti e verifica della capacità


  • Assicurarsi di identificare correttamente ragione sociale, indirizzo e partita IVA (o equivalente, SIREN/SIRET in Francia) per le società.

  • Controllare che la persona fisica firmataria sia effettivamente abilitata a impegnare la società (amministratore, direttore generale, procuratore munito di delega).


2. Descrivere in modo chiaro l’oggetto e il contenuto


  • Il contenuto del contratto deve essere definito con precisione (beni, servizi, termini di pagamento, penali, garanzie, ecc.).

  • Indicare con chiarezza eventuali condizioni sospensive (es. ottenimento di un finanziamento).


3. Valutare le esigenze di forma


  • Verificare se la legge francese richiede forma scritta (ad es. contratti immobiliari, vendite di azioni, contratti di garanzia). In certi casi, è necessaria la forma notarile.

  • Anche se non obbligatoria, la forma scritta è consigliabile ad probationem.


4. Disciplinare l’inadempimento e le sue conseguenze


  • Inserire una clause résolutoire expresse in caso di mancato pagamento, ritardo nella consegna, ecc.

  • Prevedere penalità (clause pénale) per eventuali ritardi o violazioni contrattuali.

  • Definire modalità e tempi di messa in mora (mise en demeure).


5. Prevedere clausole di rinegoziazione o “hardship”


  • Alla luce dell’imprévision (art. 1195 C. civ.), è opportuno inserire clausole che stabiliscano una procedura di rinegoziazione in caso di cambiamenti significativi e imprevedibili (aumento drastico dei prezzi delle materie prime, crisi economiche, ecc.).


6. Regolamentare la clausola di riservato dominio o la garanzia del prezzo


  • Nei contratti di compravendita di beni mobili, si può inserire la clause de réserve de propriété (riserva di proprietà) fino al completo pagamento, molto comune in Francia per tutelarsi in caso di insolvenza del compratore.


7. Elezione di foro e legge applicabile


  • Se una delle parti è italiana e l’altra francese, occorre specificare se si sceglie il diritto francese come legge applicabile, nonché il foro competente (tribunale francese o arbitrato).

  • In assenza di clausole precise, potrebbero applicarsi i regolamenti europei (Roma I, Bruxelles I-bis), con possibili incertezze sulle competenze.


XI. Confronti utili con il diritto italiano


  1. Concetto di “causa”: in Italia rimane esplicito (art. 1325 c.c.), mentre in Francia è stato sostituito dal “contenuto del contratto” (art. 1128 C. civ.). In pratica, la finalità economico-sociale dell’accordo è valutata comunque dai giudici.

  2. Buona fede: entrambi i sistemi attribuiscono grande importanza alla buona fede in formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto. In Francia, è espressa all’art. 1104 C. civ.; in Italia, negli artt. 1175 e 1375 c.c.

  3. Eccessiva onerosità sopravvenuta: l’imprévision francese (art. 1195) è un istituto “nuovo” che si avvicina alla nozione italiana di eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), consentendo la rinegoziazione e l’eventuale intervento del giudice per modificare o risolvere il contratto.

  4. Nullità e annullabilità: la Francia conosce la “nullité” (assoluta o relativa) e l’“annulation” per vizi del consenso; l’Italia distingue “nullità” e “annullabilità” con regime simile ma non identico.

  5. Recesso: più sviluppato come istituto generale in Italia (art. 1373 c.c.), mentre in Francia è disciplinato settorialmente (consumatore, mandati, contratti specifici) o tramite clausole contrattuali di “résiliation unilatérale”.


XII. Conclusione e raccomandazioni finali


Redigere un contratto in diritto francese richiede una conoscenza specifica dei principi introdotti o consolidati dalla riforma del 2016, nonché delle prassi consolidate dalla giurisprudenza. Le somiglianze con il diritto italiano sono numerose, ma non dovrebbero trarre in errore l’operatore giuridico: terminologie simili possono celare sfumature diverse e discipline peculiari.


Per evitare insidie e controversie:

  1. Identificare con precisione le parti e verificare la capacità e i poteri di firma.

  2. Descrivere in dettaglio l’oggetto e il contenuto del contratto, incluse le clausole di prezzo, di garanzia e di responsabilità.

  3. Inserire regole chiare di esecuzione, con penali, clausola risolutoria e clausole relative alla rinegoziazione.

  4. Prestare attenzione alla forma eventualmente richiesta dal diritto francese (contratti che richiedono l’atto notarile o scrittura privata autentica).

  5. Stabilire chiaramente la legge applicabile e la giurisdizione competente (o l’eventuale arbitrato).

  6. Adeguare i contratti alle norme di protezione del consumatore, se del caso (Code de la consommation).


In definitiva, la buona fede, la correttezza e la chiarezza espositiva rimangono i cardini per garantire solidità e sicurezza giuridica al vostro accordo. Come sempre, si raccomanda di consultare un professionista (avocat in Francia, avvocato in Italia con esperienza in diritto francese o uno studio specializzato in transazioni transfrontaliere) per la definizione dei contratti più complessi o in settori regolamentati.




La Francia è uno scenario giuridico in continua evoluzione, con una giurisprudenza dinamica e una legislazione che valorizza la protezione del consumatore e la buona fede contrattuale. Tenere il passo con le ultime novità legislative e interpretazioni dei tribunali è fondamentale per minimizzare i rischi e negoziare al meglio le condizioni contrattuali. In quest’ottica, affiancare una consulenza professionale specializzata alle proprie competenze di base in materia contrattuale rimane il modo più efficace di garantire la solidità e la validità del rapporto contrattuale.

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