Avvocati francesi e avvocati italiani: somiglianze, differenze e punti critici nella pratica professionale
- Rodolphe Rous
- 29 ott 2025
- Tempo di lettura: 12 min

Chi opera tra Francia e Italia lo sperimenta rapidamente: l’avvocatura europea condivide un lessico comune — indipendenza, lealtà, riservatezza, conflitto d’interessi, dovere di competenza — ma non condivide sempre gli stessi presupposti tecnici. E, in un contesto in cui clienti, prove e dati circolano oltre frontiera, le differenze non sono accademiche: incidono su come si imposta un incarico, su come si gestisce un dossier, su come si comunica (e cosa si può scrivere), su come si tutela il cliente in caso di perquisizioni o richieste dell’autorità, su quali assetti di studio siano compatibili con la deontologia, e perfino su come si definisce il ruolo del giurista d’impresa.
Questo contributo, pensato per lettori avvocati italiani, propone un confronto strutturato e pratico. Nella Parte I ricostruisco l’architettura francese: fonti, organizzazione ordinistica, principi deontologici, segreto professionale (nel suo perimetro particolarmente ampio), e le figure del collaborateur/libéral e dell’avocat salarié. Nella Parte II passo al quadro italiano (L. 247/2012 e Codice Deontologico Forense), mettendo in evidenza le differenze su segreto e testimonianza, incompatibilità con il lavoro subordinato, avvocati degli enti pubblici, e il modo in cui l’ordinamento italiano “separa” l’avvocato dall’avvocato interno d’impresa. Chiudo con una lettura comparata dei principali rischi transfrontalieri, cioè quelle aree in cui un comportamento “normale” in un Paese può generare un problema disciplinare o probatorio nell’altro.
Parte I — Il modello francese: unitarietà della professione, deontologia “nazionale” e segreto professionale come architrave del sistema
I.A — Fonti, organizzazione e forme di esercizio: dall’Ordine al “RIN”, passando per collaborazione e lavoro subordinato “temperato”
1) Le fonti: una legge-cardine e una deontologia nazionale consolidata
La professione di avocat è organizzata attorno a un nucleo normativo centrale: la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (riforma delle professioni giudiziarie e giuridiche), cui si aggiunge il Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 che disciplina in modo ampio l’organizzazione della professione e delle istituzioni ordinistiche.
Accanto alla legge e al decreto, la Francia presenta un elemento che, per un avvocato italiano, è particolarmente significativo: un testo deontologico con vocazione “unitaria”, il Règlement Intérieur National (RIN), adottato dal Conseil national des barreaux (CNB) e consolidato nel tempo. Il RIN espone i principes essentiels (onore, lealtà, riservatezza, indipendenza, ecc.) e poi declina regole operative su conflitti, corrispondenza, pubblicità, rapporti con i colleghi, e gestione del dossier.
Questa triangolazione (legge – decreto – RIN) produce una conseguenza pratica: a parità di barreau, molte regole “di base” tendono a essere percepite come omogenee, con minori oscillazioni locali rispetto a ciò che un avvocato italiano può incontrare tra prassi distrettuali differenti (pur restando, naturalmente, un margine di specificità nei regolamenti interni del singolo Ordine).
2) Architettura istituzionale: Bâtonnier, Conseil de l’Ordre, CNB
Il barreau (Ordine locale) costituisce la cellula fondamentale: il bâtonnier e il conseil de l’ordre esercitano funzioni disciplinari, di controllo e di regolazione quotidiana (con un ruolo spesso molto concreto su contratti di collaborazione, pubblicità, conflitti d’interessi, gestione della CARPA, ecc.). Il CNB ha un ruolo di coordinamento nazionale, anche tramite l’elaborazione e aggiornamento del RIN.
3) Forme di esercizio: collaborazione e lavoro subordinato nello studio
Uno snodo spesso frainteso, soprattutto da chi proviene da sistemi dove l’avvocato junior è “naturalmente” un dipendente, è la coesistenza in Francia di modelli diversi di inserimento professionale.
Da un lato, la prassi della collaboration libérale (contratto di collaborazione, non subordinato in senso pieno), molto diffusa e inquadrata deontologicamente; il CNB pubblica linee e FAQ operative che riflettono la centralità di questo strumento nella vita degli studi.
Dall’altro, l’avocat salarié (avvocato dipendente di uno studio o di un avvocato), previsto dalla legge del 1971, ma con tratti che rivelano un compromesso tipicamente francese: la subordinazione è limitata alla determinazione delle condizioni di lavoro, mentre l’indipendenza tecnica e morale resta un postulato non negoziabile. La legge sancisce inoltre una regola molto “identitaria”: l’avocat salarié non può avere clientela personale.
Questa regola — divieto di clientela personale — è più di un dettaglio. È l’indizio di una visione: il lavoro subordinato è compatibile con l’avvocatura solo se non frammenta l’indipendenza in una competizione interna di clientela e se non crea zone grigie sulla titolarità del rapporto professionale.
4) Avvocatura d’impresa: l’assenza (storica) dell’in-house “avocat” e i dibattiti sul legal privilege
Qui il confronto con l’Italia diventa immediatamente interessante. In Francia, l’assetto classico è: l’avocat è un professionista indipendente, esterno; il juriste d’entreprise (legale interno) esiste, ma le sue consulenze non godono, in via generale, della stessa protezione che l’avvocato può opporre alle autorità. In ambito europeo, la questione del legal professional privilege ha trovato una pietra miliare nella giurisprudenza UE sull’assenza di privilegio per le comunicazioni dell’in-house counsel in materia antitrust (c.d. “Akzo Nobel”).
Negli ultimi anni, il tema è tornato ciclicamente nel dibattito francese, con proposte e rapporti parlamentari che discutono la possibilità di rafforzare la confidenzialità delle consulenze interne o di creare figure ibride (come l’“avocat salarié d’une entreprise” in logica sperimentale). Il fatto stesso che un rapporto del Senato dedichi un’analisi alla “creazione dell’avocat in azienda” mostra quanto la materia sia sensibile, perché tocca simultaneamente indipendenza, segreto, controlli pubblici e compliance.
Per un avvocato italiano, la lezione pratica è: quando una società francese produce note legali interne, non bisogna presumere automaticamente che tali documenti siano protetti in modo assimilabile al segreto dell’avvocato. E, quando il cliente chiede “mettiamoci sotto legal privilege”, occorre spiegare che in Francia la questione non coincide con i modelli anglosassoni e, in larga misura, dipende dalla qualità (avocat esterno vs giurista interno) e dal contesto (anche europeo) di eventuali indagini.
I.B — Segreto professionale, riservatezza e deontologia “in azione”: cosa protegge davvero la Francia (e cosa no)
1) Il segreto professionale dell’avocat: perimetro ampio e “codificato”
Se c’è un punto in cui l’ordinamento francese parla con voce forte e chiara, è il secret professionnel. La Francia combina una norma penale generale — il reato di violazione del segreto (Code pénal, art. 226-13) — con una norma specifica per gli avvocati che ne estende e chiarisce il perimetro: la legge del 1971, art. 66-5.
L’art. 66-5 è spesso citato perché descrive un ambito di protezione estremamente concreto: consultazioni, corrispondenza tra avvocato e cliente, tra avvocati (salvo eccezioni), note di colloquio, e più in generale tutti gli elementi del dossier sono coperti dal segreto. In prospettiva comparata, ciò significa che in Francia il segreto non è solo un dovere etico, ma una “architettura probatoria” che incide sul modo in cui si scrive, si archivia e si circola l’informazione.
Un ulteriore elemento, per l’avvocato italiano, è la distinzione francese tra corrispondenza tra avvocati confidenziale e corrispondenza “officielle”: il RIN prevede eccezioni in cui una corrispondenza può portare la menzione “officielle” e, in tali casi, non beneficia della protezione di segretezza in senso pieno; l’eccezione è tipicamente legata a comunicazioni assimilabili ad atti di procedura o che non si innestano su elementi pregressi confidenziali. *
Nella pratica, questo crea un vocabolario operativo che non coincide con quello italiano: “confidentiel/officiel” non è uno stile, è una scelta con conseguenze.
2) Segreto come dovere, come diritto e come garanzia del cliente: non un “privilegio” dell’avvocato
Una tradizione dottrinale e istituzionale francese insiste sul fatto che il segreto è concepito nell’interesse del cliente e del corretto funzionamento della difesa, più che come privilegio corporativo dell’avvocato. Anche interventi istituzionali (ad esempio del Conseil constitutionnel, in chiave divulgativa) richiamano la centralità del segreto nella tutela dei diritti e nel rapporto di fiducia.
Operativamente, questa impostazione produce due conseguenze:
l’avvocato deve strutturare la comunicazione con il cliente come se ogni scambio potesse diventare “sensibile” in un contesto investigativo o contenzioso;
il cliente viene educato (soprattutto in materia economica e compliance) a distinguere tra consulenze rese da un avocat e consulenze interne: la differenza non è solo reputazionale, è probatoria.
3) Il segreto “penale” e il segreto “professionale”: la doppia cintura
La combinazione art. 226-13 Code pénal + art. 66-5 della legge del 1971 costruisce una doppia cintura: una regola generale penale e una regola speciale per la professione. Il CNB, in comunicazioni recenti, richiama esplicitamente questa duplice base normativa, sottolineando che l’art. 66-5 “precisa” e “copre” un ampio perimetro di elementi detenuti dall’avvocato.
4) Deontologia in senso pieno: principi essenziali e “micro-regole”
Il RIN elenca principi che, letti da un italiano, suonano familiari (indipendenza, lealtà, dignità, ecc.) ma con un’articolazione a volte più “normativa” che culturale. La pagina del CNB dedicata al RIN riporta espressamente l’elenco di principi e doveri, inclusi onore, lealtà, confraternità, moderazione, e obblighi verso i clienti di competenza e prudenza.
Questo tipo di codificazione favorisce un approccio “compliance oriented”: la deontologia non resta solo nel perimetro del comportamento, ma entra nella gestione di comunicazione, marketing, conflitti, e rapporti tra colleghi.
Parte II — Il modello italiano: L. 247/2012, Codice Deontologico Forense, segreto come dovere e incompatibilità come presidio dell’indipendenza
II.A — Statuto dell’avvocato in Italia: indipendenza, incompatibilità con il lavoro subordinato e avvocati degli enti pubblici
1) La cornice della L. 247/2012: l’avvocato come libero professionista, autonomia e indipendenza
La Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell’ordinamento forense) costituisce la spina dorsale dell’avvocatura italiana. Il testo afferma in modo esplicito che l’esercizio dell’attività deve essere fondato su autonomia e indipendenza come condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; il principio è presente già nelle disposizioni generali e nella definizione del ruolo dell’avvocato.
La norma sull’identità professionale (art. 2, secondo molte ricostruzioni divulgative e commentate) sottolinea la triade libertà–autonomia–indipendenza e, soprattutto, l’idea che l’avvocato non sia un “fornitore” tra gli altri, ma un soggetto che svolge una funzione di rilievo pubblico nella tutela dei diritti.
2) Il punto di rottura con la Francia: incompatibilità con il lavoro subordinato
Qui il confronto diventa netto. In Italia, la regola generale è l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e lavoro subordinato. L’art. 18 della L. 247/2012 indica, tra le incompatibilità, “qualsiasi attività di lavoro subordinato”, salvo eccezioni tipizzate.
La ratio è trasparente: l’indipendenza non è solo un dovere morale, ma un presupposto organizzativo che il legislatore tutela con una regola strutturale (incompatibilità), non con una mitigazione della subordinazione come in Francia.
Questa scelta produce un effetto operativo importante: mentre in Francia esiste un avvocato dipendente di studio (e la questione si gioca su limiti come la clientela personale e la subordinazione “per le condizioni di lavoro”), in Italia l’ordinamento tende a considerare il lavoro subordinato come un fattore che, di regola, compromette la posizione dell’avvocato e la permanenza nell’albo.
3) L’eccezione qualificata: gli avvocati degli enti pubblici
L’Italia, tuttavia, conosce un’eccezione significativa e molto “istituzionale”: gli avvocati degli enti pubblici, inquadrati in un elenco specifico, con garanzia contrattuale di autonomia e indipendenza di giudizio tecnico. Il CNF, in una scheda dedicata all’art. 23, richiama espressamente che nel contratto di lavoro deve essere garantita l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato dell’ente, con disciplina speciale.
L’esistenza di questa eccezione è essenziale per la comparazione: l’ordinamento italiano non rifiuta in assoluto l’idea di un avvocato “dipendente”, ma la confina in un perimetro in cui il datore di lavoro è un ente pubblico e l’autonomia è formalmente protetta, con un regime ad hoc.
4) Compenso e conferimento dell’incarico: centralità dell’accordo scritto
Per completezza, e perché nella pratica transfrontaliera è una delle prime aree di incomprensione, va ricordata la disciplina italiana sul conferimento dell’incarico e compenso: l’art. 13 della L. 247/2012 stabilisce che il compenso è di regola pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico.
La norma è significativa anche culturalmente: riflette la spinta alla trasparenza e alla prevenzione del contenzioso su parcelle e scope, e si collega alla deontologia su informazione e rapporto col cliente.
II.B — Segreto professionale e deontologia italiana: diritto-dovere, testimonianza e presidio penale
1) Il segreto nel Codice Deontologico Forense: “dovere e diritto primario e fondamentale”
Se in Francia il punto di ancoraggio “emblematico” è l’art. 66-5 della legge del 1971, in Italia il perno deontologico si trova nel Codice Deontologico Forense (CDF). L’art. 28 del CDF definisce il segreto e il riserbo come dovere oltre che diritto, “primario e fondamentale”, e impone la massima riservatezza su quanto appreso nell’esercizio dell’attività professionale.
La formulazione italiana è particolarmente importante: parla esplicitamente di “dovere oltre che diritto”. Questo lessico consente, nella pratica, di sostenere che la riservatezza non è una facoltà che l’avvocato può modulare, ma un obbligo strutturale che governa la relazione con cliente, controparte e autorità.
2) Segreto e testimonianza: l’asse art. 200 c.p.p. e regole deontologiche
Sul piano processuale penale, l’art. 200 c.p.p. disciplina il segreto professionale e, in sintesi, prevede che determinate categorie non possano essere obbligate a deporre su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione (salvi i casi previsti).
Sul piano deontologico, il CDF affronta anche il tema della testimonianza dell’avvocato: fonti divulgative e commentate richiamano l’art. 51 CDF quale regola di astensione dal deporre su circostanze apprese nell’esercizio della professione, salvo eccezioni.
Per l’avvocato italiano, ciò che conta nel confronto con la Francia non è solo l’esistenza del segreto (comune), ma la diversa “geometria” tra segreto sostanziale (dovere), segreto penale (tutela), e segreto probatorio (uso in giudizio). In Francia, l’art. 66-5 tende a “occupare” il campo del dossier e delle corrispondenze in modo molto descrittivo; in Italia il presidio si costruisce attraverso la combinazione di dovere deontologico, norme penali e regole processuali.
3) Presidio penale: art. 622 c.p. (rivelazione di segreto professionale)
In Italia, la tutela penale del segreto professionale trova un riferimento classico nell’art. 622 c.p., che punisce chi, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte, lo rivela senza giusta causa o lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.
Questo presidio è “generale”, non esclusivo della professione forense, ma nella pratica serve anche da leva per qualificare la gravità della violazione, soprattutto quando si sovrappone a profili disciplinari.
4) Deontologia come disciplina del rischio: conflitti, riserbo, comunicazione
Il CDF, come il RIN francese, non si limita a enunciare principi; offre regole operative sulla condotta e su situazioni ad alto rischio (conflitto d’interessi, gestione del dossier, rapporti con colleghi e giudice, comunicazione). La differenza, piuttosto, è che in Italia il sistema disciplinare e ordinistico convive con un panorama più frammentato di prassi locali, mentre in Francia la spinta unificante del RIN tende a produrre un “linguaggio” nazionale più standardizzato.
Confronto operativo: dove nascono i problemi reali (e come evitarli)
A questo punto, la comparazione può essere letta come una serie di “zone di attrito” tipiche.
1) Segreto professionale: ampiezza del perimetro e gestione della corrispondenza
Francia: l’art. 66-5 copre esplicitamente consultazioni, corrispondenza cliente–avvocato, corrispondenza tra avvocati (con eccezioni), note di colloquio e in generale il dossier; inoltre la distinzione “confidentiel/officiel” tra avvocati incide sulla possibilità di produrre in giudizio certe comunicazioni.
Italia: il segreto è definito come dovere primario nel CDF e ha un presidio processuale (art. 200 c.p.p.) e penale (art. 622 c.p.), con regole deontologiche sulla testimonianza.
Rischio transfrontaliero tipico: un cliente italiano, abituato a una certa libertà nel “girare” email e pareri, può non comprendere la delicatezza della classificazione francese della corrispondenza tra avvocati; viceversa, un cliente francese può ritenere che ogni nota interna di un legale d’impresa goda di protezione equivalente al segreto dell’avocat, cosa che non è automaticamente vera, soprattutto in contesti di indagine o antitrust.
2) Avvocato dipendente: compatibilità strutturale in Francia, incompatibilità generale in Italia
Francia: l’avocat salarié è previsto; non può avere clientela personale e conserva indipendenza legata al giuramento, con subordinazione limitata alle condizioni di lavoro.
Italia: l’esercizio è incompatibile, in via generale, con il lavoro subordinato (art. 18 L. 247/2012), salvo eccezioni (tra cui gli avvocati degli enti pubblici).
Rischio transfrontaliero tipico: un avvocato italiano che collabora stabilmente con uno studio francese potrebbe immaginare che una forma di “dipendenza” sia facilmente traslabile in Italia. Non lo è: in Italia il perimetro delle incompatibilità è un presidio identitario dell’avvocatura, e le eccezioni sono interpretate in modo tendenzialmente restrittivo.
3) Avvocatura d’impresa e “legal privilege”: aspettative da gestire
In Francia, le discussioni sul legal privilege e sulla confidenzialità delle consulenze interne sono ricorrenti e polarizzate, con interventi anche parlamentari e mediatici; la giurisprudenza UE ha storicamente negato la copertura del privilege alle comunicazioni del legale interno in ambito antitrust.
In Italia, il quadro è diverso: la figura dell’avvocato “interno” all’impresa privata non coincide con l’avvocato iscritto e libero professionista; l’eccezione strutturata riguarda l’avvocatura degli enti pubblici.
Rischio transfrontaliero tipico: quando una società italiana acquisisce o gestisce una controllata francese, tende a “importare” un modello di legal department e di gestione documentale presupponendo un livello uniforme di protezione. In realtà, soprattutto in ambito UE, la qualificazione di un documento come “parere legale” non basta: conta chi lo redige (avocat esterno o no), per chi, e in quale contesto investigativo può essere richiesto o sequestrato.
4) Deontologia e comunicazione: regole simili, sensibilità diverse
Francia e Italia convergono sul fatto che la comunicazione dell’avvocato deve rispettare verità, dignità e decoro; ma la Francia mostra una tendenza a una regolazione più “testuale” tramite RIN e aggiornamenti nazionali, mentre l’Italia combina CDF e prassi ordinistiche locali, con attenzione marcata a decoro e indipendenza anche in rapporto alle incompatibilità.
Conclusione: due modelli compatibili, ma non intercambiabili
Il confronto tra avvocati francesi e avvocati italiani non racconta una contrapposizione, bensì due tecniche di tutela della stessa idea: l’avvocato come garante della difesa e dei diritti, e come professionista indipendente.
La Francia tutela l’indipendenza anche accettando forme di lavoro subordinato dentro lo studio, ma “blindandole” con limiti forti (divieto di clientela personale; subordinazione confinata alle condizioni di lavoro) e con un segreto professionale normativamente descrittivo e ampio (art. 66-5), sostenuto dal presidio penale generale.
L’Italia, al contrario, tutela l’indipendenza soprattutto tramite la logica delle incompatibilità (lavoro subordinato come regola incompatibile) e tramite una costruzione del segreto come dovere primario nel CDF, affiancato da presidi processuali e penali.
Per chi lavora su dossier franco-italiani, la conclusione operativa è semplice: non basta tradurre parole (avocat = avvocato). Bisogna tradurre regimi. E, in particolare, bisogna tradurre bene tre cose: (i) cosa è coperto dal segreto e come si gestisce la corrispondenza; (ii) quali forme di organizzazione del lavoro sono compatibili con l’ordinamento (avocat salarié vs incompatibilità italiana); (iii) che cosa può aspettarsi davvero un cliente quando invoca “legal privilege” e “confidenzialità” in contesti investigativi e di compliance europea.




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